Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15228 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO DA COÑI SPESA, TASSA 1 5 2 28 TTO SENSI DELL'ART. 10 I LEGGE 11:879 N: 533 ね OPOLO ITA I NO IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: pagamento corrispettivo dr. Antonio Saggio Presidente vigilanza antincendio. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 5911/00 dr. Ugo Vitrone Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron.35437 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 11.07.2002 SE NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 5911 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA MINISTERO DELL'INTERNO, COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BARI, in persona del legale rappresentante ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, pres- so l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rap- presentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA BARI s.p.a., in persona del le- gale rappresentante, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Viale Carso n. 71, presso l'avv. Giovanni Arieta, 1628 2002 -- 2 - rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, 1^ - 30 novembre 1999. sez.civ., n. 962 del 9 Udita, all'udienza dell'11 luglio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avvocato dello Stato Clemente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M., dr. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto di esso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bari con sentenza del 15 ottobre 1996, accoglieva l'opposizione dell'Associazione sportiva Bari s.p.a. al decreto che le ingiungeva il pagamento di £. 34.204.600 in favore del Ministero dell'Interno, quale corrispettivo del servizio di vigilanza contro gli incendi dei locali Vigili del fuoco nelle manife- stazioni calcistiche svoltesi nello stadio S. Nicola di Bari tra il 27 ottobre 1991 e il 26 agosto 1992. Con l'opposizione era stato dedotto che nessuna prova era stata fornita del servizio prestato, del personale impiegato e delle modalità operative delle unità usate in ordine all'an debeatur, non emergendo dai prospetti riepilogativi allegati i criteri seguiti per calcolare 3 il costo del servizio, già pagato per oltre venti mi- lioni di lire, relativamente al quantum. Secondo l'opposto Ministero, il servizio era stato at- tuato così come disciplinato dalla legge che impone ai titolari di strutture nelle quali si svolgono spetta- coli di richiederlo e pagarlo. Le modalità di svolgimento del servizio, compreso il numero di operatori da utilizzare per il suo svolgi- mento, spettavano alla P.A. e l'A.G.O. non poteva sin- dacarle. Le somme chieste erano state liquidate sulla base del- le tariffe di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966,ag- giornate con D.M. 29 aprile 1991 in applicazione dell' art. 40 della L. 23 dicembre 1980 n. 930. Il Tribunale adito, ritenuto non provato il credito, in mancanza di richieste del servizio dall'opponente, mai prodotte dal Ministero, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Amministrazione alle spese di causa. Il Ministero proponeva appello con due motivi, ai qua- li l'Associazione sportiva Bari s.p.a. resisteva, do- mandando la conferma della sentenza impugnata. Con il primo motivo di appello si deduceva che il tri- bunale non aveva tenuto conto che il servizio era un dovere istituzionale indipendente dalla richiesta del- l'Associazione, per cui solo della prestazione di esso 4 doveva tenersi conto e, in ragione di questa, doveva pagarsi il corrispettivo preteso con l'ingiunzione. Secondo la Corte non era necessaria la richiesta del servizio di vigilanza dai privati gestori di strutture destinate a spettacoli, dovendo questi solo segnalare la manifestazione. Rilevato che la Commissione provinciale di vigilanza aveva disposto dapprima un maggior numero di vigili da impiegare, di trenta unità, da ridurre a quindici in caso di utilizzazione dello stadio al 30% (verbale del- 1'11 novembre 1991) e poi aveva ridotto a venticinque le unità nelle manifestazioni ordinarie su richiesta della società, per il caso di numero ridotto di spet- tatori, la Corte escludeva che potesse esservi una ti- pica modalità di svolgimento del servizio. Quanto rilevato dalla Corte comportava che non v'era la prova dell'effettivo svolgimento del servizio oltre che delle modalità concrete con le quali esso era sta- to effettuato nelle varie manifestazioni sportive, in assenza di criteri predeterminati;
la prova delle pre- stazioni doveva essere fornita dal creditore Ministe- ro, considerate le specifiche contestazioni della con- troparte nell'opposizione e in conclusionale. La mancata prova delle concrete prestazioni non poteva essere surrogata dalla dichiarazione sottoscritta dal 5 - comandante dei Vigili, riassuntiva delle manifestazio- ni, nella quale era solo indicato il costo del servi- zio senza precisare il numero dei vigili impegnati. Con il secondo motivo d'appello si deduceva che per le manifestazione del 17 febbraio e del 27 aprile 1992 vi era stata espressa richiesta del servizio di vigilanza dall'Associazione ma, secondo la Corte, dell'effettiva prestazione del servizio anche in dette occasioni man- cava ogni prova, come della consistenza delle squadre impiegate, non essendo stati indicati gli elementi di calcolo per determinare il costo del servizio nelle diverse partite. La Corte escludeva che il difetto di prova potesse es- sere superato dalla nomina di un c.t.u., non potendo questo surrogare la carenza probatoria sulla presta- zione a base della richiesta di corrispettivo. L'appello era quindi rigettato e le spese del grado e- rano poste a carico dell'appellante. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il Ministero dell'Interno con due motivi. L'Associazione sportiva Bari s.p.a. si é difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 115, 116, 635 c.p.c., anche per 6 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, in rapporto al- l'art. 360, comma 1°, n. 3, 4 e 5, c.p.c. Rileva il ricorrente che controparte ammette di avere pagato varie somme in corrispettivo e a saldo del ser- vizio prestato e, in particolare, che, per le partite Bari-Milan e Bari-Verona, avrebbe versato già al Mini- stero la somma di £. 16.000.000, oltre a £.
2.000.000 per ogni successivo incontro. La stessa opposizione di controparte é stata relativa al solo quantum dovuto, in rapporto alla consistenza del personale concretamente utilizzato nelle varie ma- nifestazioni sportive in base alle disposizioni della Commissione provinciale di vigilanza. Date le ammissioni implicite della società, rilevabili da detti pagamenti, non poteva negarsi la prestazione del servizio, per il quale era chiesto il pagamento. Nel caso, la prova del credito dell'amministrazione è negli stessi fatti ammessi dall'Associazione sportiva e nella sua difesa impostata su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti posti a base della domanda. Nel caso, vi era prova del credito da attestazione ex art. 635 c.p.c., sottoscritta dal pubblico ufficiale competente sull'ammontare del credito erariale e co- - 7 - stituente con le ammissioni di controparte, presunzio- ne di veridicità del fatto dal quale il credito stesso era sorto;
detta presunzione, pur se con carattere re- lativo, poteva porsi a base del convincimento del giu- dice di merito, che nel caso nulla ha detto nella sen- tenza sulle ammissioni del debitore e sull'attestazio- ne di cui alla citata norma. In sostanza non risulta in alcun modo rilevato che la inesistenza del credito deriverebbe da falsità ideolo- gica dei pubblici ufficiali che hanno redatto le atte- stazioni a base del decreto ingiuntivo poi revocato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato relativa- mente all'efficacia che in esso si dà, anche ai fini del giudizio di opposizione, ai libri e registri della P. A. o agli estratti di detti documenti di cui all'ar- t. 635 c.p.c., sufficienti all'emissione del decreto e per la sola fase monitoria del procedimento. Il particolare regime probatorio della prova scritta a base del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 635 in rapporto all'art. 633 n. 1 c.p.c.) non esime il credi- tore dal provare, nel giudizio di cognizione derivato dall'opposizione, in base alle norme ordinarie, il suo credito (Cass. S.U. 18 luglio 1994 n. 6707). Con l'opposizione all'ingiunzione l'Associazione con- troricorrente ha contestato le prestazioni delle quali 8. é stato chiesto il pagamento, deducendo anzi l'avvenu- to pagamento dei servizi già prestati. Se v'é ammissione che alcuni servizi vi sono stati, essa non può confondersi con il riconoscimento delle prestazioni per le quali è preteso il pagamento, che in concreto risultano contestate e sono state ritenu- te non provate con valutazione immune da vizi logici e giuridici da parte dei giudici del merito. Nel primo grado, si é negata l'esistenza del credito, per la mancata prova della richiesta di vigilanza da parte dell'Associazione, mentre in appello, ritenuta non necessaria questa richiesta, si è escluso fosse stato provato il servizio concretamente espletato e le modalità in cui esso è stato svolto indispensabili per liquidare il quantum preteso con l'ingiunzione. Risulta ormai superata, e non solo davanti all'A.G.O., la presunzione di legittimità degli atti amministrati- vi, in passato affermata (Cass. 28 maggio 1980 n. 3433) e di ciò vi è conferma in sede normativa, dove le at- testazioni dell'art. 635 c.p.c. non rientrano tra i do- cumenti in base ai quali può richiedersi l'ordinanza ingiuntiva endoprocessuale, ex art. 186 ter c.p.c. (su tale punto, cfr. C. Cost. 5 luglio 1995 n. 295). In conclusione, il motivo di ricorso é inammissibile in rapporto alla valutazione del comportamento della op- - 9 - ponente Associazione, che i giudici hanno escluso sia stato di ammissione dei crediti del Ministero, mentre é infondato relativamente al valore probatorio delle attestazioni di cui all'art. 635 c.p.c., in ordine ai titoli per i quali le singole iscrizioni nei libri e registri della pubblica amministrazione sono avvenute e hanno dato diritto al decreto ingiuntivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sen- tenza di merito per violazione e falsa applicazione L. 26 luglio 1965 n. 966 e del D.M. 29 aprile 1991 e del- l'art. 40 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, oltre che degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c. anche per omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia in relazione all'ar- t. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c. Risulta infatti chiesta in appello all'udienza dell'11 febbraio 1998, la prova per testi indicati nella per- sona del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari sulla seguente circostanza: "Vero che il Coman- do dei Vigili del Fuoco di Bari prestò nello stadio S. Nicola di Bari i servizi di cui al prospetto riepilo- gativo depositato nel fascicolo di parte.". Detta prova non è stata ammessa perchè"nessun contri- buto di verità potrebbe assicurare al giudizio" (pag. 7 sentenza), e detta statuizione è palesemente illo- - 10 - gica in relazione al rigetto dell'appello per la man- cata prova della reale prestazione del servizio. Poichè la ratio decidendi della revoca del decreto é fondata sulla mancata prova del servizio, l'omessa am- missione della prova per testi è palesemente rilevante in quanto, se il processo fosse stato sufficientemente istruito, sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Negata la rilevanza delle ammissioni dell'Associazione e dei registri di cui all'art. 635 c.p.c., solo la pro- va orale rimaneva a disposizione dell'Amministrazione per dimostrare il suo credito;
altrettanto illogica é stata quindi la mancata nomina del c.t.u. che non a- vrebbe surrogato alcuna carenza probatoria, ove fosse stata ammessa la prova orale. Dalle prove non assunte sarebbe emersa la correttezza dei calcoli a base della pretesa del Ministero in ap- plicazione delle tariffe aggiornate di cui al motivo di impugnazione.
2.1. Come si rileva dalla sentenza impugnata (pag. 6), la carenza probatoria del credito dell'Amministrazio- ne, derivata dalle "precise contestazioni in tali sen- si mosse dall'Associazione Sportiva Bari, con il suo atto di opposizione (v. sub 1 e sub 2 c) e poi ribadi- te in comparsa conclusionale", non é "superata dalla produzione della dichiarazione, sottoscritta dal Co- 11 mandante provinciale dei VV.FF. riassuntiva delle di- verse partite svoltesi presso lo stadio, nella quale é indicato soltanto>> il costo del servizio, senza ulteriori precisazioni in ordine alla consistenza del- le squadre di vigili impiegate". La prova orale articolata dal Ministero tende solo al- la "conferma dello specchietto riepilogativo di cui si é detto innanzi", che per la Corte non é assolutamente idoneo a provare il servizio e le modalità in cui s'é svolto e quindi la misura del corrispettivo da pagare. Correttamente non si é ammessa quindi la prova testi- moniale, irrilevante ai fini del decidere e pertanto anche il secondo motivo di ricorso deve rigettarsi. In conclusione il ricorso è infondato. Le spese della fase di legittimità sono a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese della presente fase che liquida 162,49 per in euro 600.00 per onorari, oltre a euro le spese. Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2002. Il presidentemich t Sony M Il consigliere estensore ELLERIA Day OTT.2002 C AN C IN E SITATA ELLIER 9 NOTLLIERE 2 EPO C Di Nuzzo D in Di Nuzzo N ggi. Flame or A C IL O ны Д B