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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 23/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 17 febbraio 2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO TO LIBERTO, Presidente e Relatore GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA, Giudice TONA GIOVANBATTISTA, Giudice in data 17 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2024 depositato il 15 novembre 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 Studio -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - AN - Viale Della Regione 93100
AN CL
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29220249005227355000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220080019526209000 IRAP E IVA 2005
Richieste delle parti: Ricorrente: A) Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento per tutte le motivazioni spiegate nel
1 ricorso introduttivo e nella presente memoria.
B) Dichiarare altresì prescritto il credito in essa riportato, e/o comunque decaduto l'agente della riscossione dal potere di riscuotere le somme in essa contenuto.
C) Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorate del 50% per la fase relativa alla mediazione, oltre rimborso spese forfettario 15%, Cap 4%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Resistente: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, dichiarare la legittimità della procedura di riscossione eseguita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 15 novembre 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento
29220080019526209000, relativa a Irap e Iva dell'anno 2005.
1.2. L'Ader ha chiesto il rigetto della domanda. 1.3. All'udienza del 17 febbraio 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Il ricorso si fonda su quattro motivi:
- nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento (primo motivo);
- decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
(secondo motivo);
- intervenuta prescrizione del credito successiva alla indicata data di notifica della cartella n. 29220080019526209000 richiamata nell'intimazione di pagamento di pagamento (terzo motivo);
- intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi a sanzioni successiva alla presunta data di notifica della cartella oggetto della intimazione di pagamento n.
29220080019526209000 (quarto motivo). 3. Ciò posto, la Corte ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione
2 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
3.1. Ci si riferisce alla questione sollevata con il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce che, anche a voler ipotizzare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in questione, comunque è decorso il nuovo termine prescrizionale successivo a tale notifica.
3.1. Il motivo va accolto. 3.1.1. Invero, anche ammesso che, come si legge nell'impugnata intimazione, la cartella in esame venne notificata il 1° dicembre 2009, comunque, alla data della notifica di quella intimazione, avvenuta il 28 ottobre 2024, i crediti portati dalla richiamata cartella erano ormai prescritti, essendo trascorsi dalla richiamata notifica oltre dieci anni, che costituiscono il termine di prescrizione della pretesa relativa alle imposte de quibus; si richiama, sul punto, Cass. 33213/2023 (che cita propri precedenti): «In tema di Irpef, Irap,
Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc».
3.2. Più precisamente:
- dieci anni dal 1° dicembre 2009 scadevano il 1° dicembre 2019;
- a tale lasso di tempo andavano aggiunti cinque mesi e 15 giorni, così pervenendosi al 15 maggio 2020; ciò in base a quanto stabilito dai commi 618° e 623° dell'art. 1 l. 147/2013, che, nel disporre la sospensione, dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, della riscossione dei carichi in ruoli (emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni,
Province e Comuni,) affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ha altresì statuito che
«per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione»;
- a quella data andavano quindi aggiunti i due periodi stabiliti dalla normativa
3 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 emanata durante la pandemia da Covid-19, e precisamente quelli previsti:
- dal 1° comma dell'art. 68 Dl 18 del 2020 che ha sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione»: al momento dell'inizio della sospensione (8 marzo 2020) mancavano 69 giorni per il maturarsi della prima prescrizione, che – come detto – sarebbe intervenuta 15 maggio 2020, sicché aggiungendo quei giorni al 1° settembre 2021, dies della ripresa della decorrenza del termine di prescrizione, si perviene all'8 novembre 2021;
- dallo stesso 1° comma dell'art. 68 Dl 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: dunque, aggiungendo all'8 novembre 2021 i 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, si giunge al 4 maggio 2023. E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata 28 ottobre 2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era ormai prescritto.
3.3. Né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione del fatto che – come può leggersi a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'Ader – il 6 maggio 2019 il ricorrente avrebbe ricevuto personalmente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
2922018900031370000, nella quale si faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
29220080019526209000, di cui si discute in questa sede. 3.3.1. Invero, l'Ader ha, sì, prodotto una relata attestante la notifica, il giorno 6
4 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 maggio 2019, di un atto all'odierno ricorrente, ma non ha contestualmente prodotto la copia in suo possesso dell'intimazione di pagamento che essa sostiene di aver notificato in quella data, avendo inserito nel proprio fascicolo informatico solo un documento che è qualificato come «certificazione istruttoria», nella quale sono indicati entrambi i suindicati numeri (quello dell'intimazione e l'altro della cartella).
Insomma, si tratta, in buona sostanza, di una mera attestazione formata e proveniente dallo stesso soggetto che vorrebbe avvantaggiarsi del relativo contenuto, e dunque di un atto che non consente a questo collegio di poter affermare, almeno a livello indiziario [come invece avviene solitamente nei casi – esaminati in altre controversie decise anche all'udienza odierna – in cui l'ente impositore o l'agente della riscossione porti alla valutazione del giudice proprio l'atto che si assume notificato al contribuente, con conseguente necessità, per l'organo giudicante, di applicare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 Cc (Cass. 30787/2019)], che l'atto che l'Ader sostiene di aver notificato sia esattamente un documento (id est, un'intimazione di pagamento) all'interno del quale era richiamata la cartella di pagamento di cui si discute.
3.4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnato avviso va annullato limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento 29220080019526209000.
4. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (intervenuta prescrizione della pretesa) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento 29220080019526209000; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
AN, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
NO BE CC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre
5 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 2020, n. 44.
6 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 17 febbraio 2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO TO LIBERTO, Presidente e Relatore GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA, Giudice TONA GIOVANBATTISTA, Giudice in data 17 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2024 depositato il 15 novembre 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 Studio -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - AN - Viale Della Regione 93100
AN CL
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29220249005227355000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220080019526209000 IRAP E IVA 2005
Richieste delle parti: Ricorrente: A) Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento per tutte le motivazioni spiegate nel
1 ricorso introduttivo e nella presente memoria.
B) Dichiarare altresì prescritto il credito in essa riportato, e/o comunque decaduto l'agente della riscossione dal potere di riscuotere le somme in essa contenuto.
C) Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorate del 50% per la fase relativa alla mediazione, oltre rimborso spese forfettario 15%, Cap 4%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Resistente: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, dichiarare la legittimità della procedura di riscossione eseguita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 15 novembre 2024, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento
29220080019526209000, relativa a Irap e Iva dell'anno 2005.
1.2. L'Ader ha chiesto il rigetto della domanda. 1.3. All'udienza del 17 febbraio 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Il ricorso si fonda su quattro motivi:
- nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento (primo motivo);
- decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
(secondo motivo);
- intervenuta prescrizione del credito successiva alla indicata data di notifica della cartella n. 29220080019526209000 richiamata nell'intimazione di pagamento di pagamento (terzo motivo);
- intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi a sanzioni successiva alla presunta data di notifica della cartella oggetto della intimazione di pagamento n.
29220080019526209000 (quarto motivo). 3. Ciò posto, la Corte ritiene di poter decidere la causa sulla base della “ragione
2 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
3.1. Ci si riferisce alla questione sollevata con il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce che, anche a voler ipotizzare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in questione, comunque è decorso il nuovo termine prescrizionale successivo a tale notifica.
3.1. Il motivo va accolto. 3.1.1. Invero, anche ammesso che, come si legge nell'impugnata intimazione, la cartella in esame venne notificata il 1° dicembre 2009, comunque, alla data della notifica di quella intimazione, avvenuta il 28 ottobre 2024, i crediti portati dalla richiamata cartella erano ormai prescritti, essendo trascorsi dalla richiamata notifica oltre dieci anni, che costituiscono il termine di prescrizione della pretesa relativa alle imposte de quibus; si richiama, sul punto, Cass. 33213/2023 (che cita propri precedenti): «In tema di Irpef, Irap,
Iva e canone Rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 Cc».
3.2. Più precisamente:
- dieci anni dal 1° dicembre 2009 scadevano il 1° dicembre 2019;
- a tale lasso di tempo andavano aggiunti cinque mesi e 15 giorni, così pervenendosi al 15 maggio 2020; ciò in base a quanto stabilito dai commi 618° e 623° dell'art. 1 l. 147/2013, che, nel disporre la sospensione, dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, della riscossione dei carichi in ruoli (emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni,
Province e Comuni,) affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ha altresì statuito che
«per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione»;
- a quella data andavano quindi aggiunti i due periodi stabiliti dalla normativa
3 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 emanata durante la pandemia da Covid-19, e precisamente quelli previsti:
- dal 1° comma dell'art. 68 Dl 18 del 2020 che ha sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, […] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione»: al momento dell'inizio della sospensione (8 marzo 2020) mancavano 69 giorni per il maturarsi della prima prescrizione, che – come detto – sarebbe intervenuta 15 maggio 2020, sicché aggiungendo quei giorni al 1° settembre 2021, dies della ripresa della decorrenza del termine di prescrizione, si perviene all'8 novembre 2021;
- dallo stesso 1° comma dell'art. 68 Dl 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: dunque, aggiungendo all'8 novembre 2021 i 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, si giunge al 4 maggio 2023. E poiché – come detto – l'impugnata intimazione è stata notificata 28 ottobre 2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era ormai prescritto.
3.3. Né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione del fatto che – come può leggersi a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'Ader – il 6 maggio 2019 il ricorrente avrebbe ricevuto personalmente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
2922018900031370000, nella quale si faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
29220080019526209000, di cui si discute in questa sede. 3.3.1. Invero, l'Ader ha, sì, prodotto una relata attestante la notifica, il giorno 6
4 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 maggio 2019, di un atto all'odierno ricorrente, ma non ha contestualmente prodotto la copia in suo possesso dell'intimazione di pagamento che essa sostiene di aver notificato in quella data, avendo inserito nel proprio fascicolo informatico solo un documento che è qualificato come «certificazione istruttoria», nella quale sono indicati entrambi i suindicati numeri (quello dell'intimazione e l'altro della cartella).
Insomma, si tratta, in buona sostanza, di una mera attestazione formata e proveniente dallo stesso soggetto che vorrebbe avvantaggiarsi del relativo contenuto, e dunque di un atto che non consente a questo collegio di poter affermare, almeno a livello indiziario [come invece avviene solitamente nei casi – esaminati in altre controversie decise anche all'udienza odierna – in cui l'ente impositore o l'agente della riscossione porti alla valutazione del giudice proprio l'atto che si assume notificato al contribuente, con conseguente necessità, per l'organo giudicante, di applicare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 Cc (Cass. 30787/2019)], che l'atto che l'Ader sostiene di aver notificato sia esattamente un documento (id est, un'intimazione di pagamento) all'interno del quale era richiamata la cartella di pagamento di cui si discute.
3.4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnato avviso va annullato limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento 29220080019526209000.
4. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (intervenuta prescrizione della pretesa) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe limitatamente alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento 29220080019526209000; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
AN, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
NO BE CC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre
5 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024 2020, n. 44.
6 Cgt di primo grado di AN Proc. n. 1329/2024