CA
Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Sesta Civile in persona del Consigliere Ausiliario Designato, Dott. Laura Boni, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 3 L. n. 89/2001
nel procedimento iscritto al n. 82/2025 V.G. promosso da: (P. IVA-CF ) in persona dell'Amministratore Unico Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in Vercelli 13100 Tangenziale Sud 90 elettivamente domiciliata in Padova
[...] presso lo studio dell'Avv. Laura Pavanello (CF pec C.F._1
che la rappresenta e difende, come da procura in atti Email_1
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
*****
Letto il ricorso depositato in data 3.3.2025, con cui la ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata del procedimento concorsuale relativo al fallimento n. 15/2013 della GEOS S.R.L. in Concordato
Preventivo con sede in Casale Monferrato Via Achille Grandi 20 con sentenza del 3/12.6.2013 dal Tribunale di Casale Monferrato oggi Tribunale di Vercelli (cfr. doc. 1);
rilevato che risulta osservato il termine di decadenza per la proposizione del ricorso di cui all'art. 4 della L. 89/2001;
dato atto che la ricorrente ha provveduto a depositare nel fascicolo telematico, i documenti richiesti dall'art. 3 comma 3 L. n. 89/2001 in copia autentica;
rilevato che, come risulta dal progetto dello stato passivo dichiarato esecutivo il 31.10.2013 (cfr. doc. 2), la ha depositato tempestiva domanda di insinuazione al passivo e Parte_1 all'udienza del 25.9.2013 è stata ammessa (n. 66 cronologico) per l'importo di € 6.926,22 al chirografo;
rilevato che dal rendiconto finale (cfr. doc. 5) e il progetto finale del 3.4.2024 (cfr. doc.6), dichiarato esecutivo il 27.5.2024, si trae evidenza del fatto che la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a soddisfacimento del credito insinuato;
ritenuto che dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti emerge che:
a) il procedimento fallimentare della si è aperto con Parte_3 sentenza n. 15/2013 del Tribunale di Casale Monferrato ora Tribunale di Vercelli del
3/12.6.2013; e che:
b) a seguito della pronuncia della S.C. n. 21200/18, il dies a quo rilevante agli effetti dell'applicazione della c.d. Legge Pinto è, per i creditori di una procedura concorsuale, non quello della presentazione della domanda di insinuazione, bensì quello dell'ammissione al passivo (ossia, nella fattispecie: il 31.10.2013 data del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande di insinuazione esaminate il 25.9.2013);
c) che il procedimento concorsuale si è quindi protratto dal 31.10.2013 (data del decreto di esecutività dello stato passivo) al 9.9.2024 data del decreto di chiusura del Parte_4 (cfr. doc.8);
d) per la ricorrente il procedimento si è quindi effettivamente protratto per anni 10, mesi 10
e giorni 9; e) ai sensi dell'art.83, comma 10, D.L. 18/2020, non si tiene conto, ai fini del maturarsi dell'equa riparazione di cui all'art.2, legge 89/2001, del periodo compreso tra l'8.3 ed il 30.6.2020, di complessivi giorni 114 ovvero: mesi 3 e 22 giorni e, dunque, il procedimento si è protratto in effetti per anni 10, mesi 6 giorni 17;
f) che pertanto la durata eccedente rispetto ai parametri normativi, detratto il limite di ragionevolezza di 6 anni, previsto dall'art. 2 comma 2 –bis della L 89/2001, è pari a: ANNI 4 - MESI 6 – giorni 17, per cui in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 bis della legge citata, considerata la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennità spetta per complessivi anni 5;
ritenuto quindi che, avuto riguardo alle caratteristiche della procedura in oggetto, la durata del suddetto procedimento debba ritenersi irragionevole;
ritenuto altresì che ai sensi dell'art.2 bis, comma 3, legge 89/2001, la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal
Giudice;
rilevato che, ai sensi dell'art.2 bis, comma 1, legge 89/2001 il pregiudizio è liquidato con una somma di denaro non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata del processo ed è determinato, ai sensi dell'art.2056 c.c., tenuto conto: dell'esito del processo presupposto, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (art.2 bis, comma 2, legge 89/2001); ritenuto, quindi, quanto all'indennizzo liquidabile, che debbono essere considerati: le condizioni personali della parte ricorrente;
la consapevolezza che sin dalla declaratoria di fallimento della propria debitrice, data la natura chirografaria del credito insinuato al passivo e il suo importo, pressoché nulle sarebbero state le possibilità di un riparto dell'attivo fallimentare in suo favore anche per una percentuale simbolica;
l'assenza di allegazione di particolari patimenti o pregiudizi che esulino dall'alea normale insita nella natura del giudizio presupposto;
il numero di creditori ammessi al passivo del fallimento nonché infine il riconoscimento che il perdurare della procedura deve ricondursi alle lunghe operazioni di vendita del compendio immobiliare;
in ossequio ai parametri normativi di cui all'art. 2 bis c. 1 L. cit., l'indennità va dunque quantificata per ogni annualità in € 400,00= poiché non ricorrono in concreto elementi per liquidare somme in misura superiore al parametro normativo minimo, non essendo stati allegati, neppure genericamente, specifici profili in grado di fare apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale sofferto effettivamente dalla ricorrente;
escluso per le medesime ragioni l'aumento ex art. 2bis comma 1 Legge 89/2001; l'indennità va dunque liquidata in € 2.000,00= (ossia: l'importo di € 400,00= per 5 annualità);
ritenuto che su tale somma spettino gli interessi legali, che decorrono dalla domanda, ovverossia dal deposito del ricorso introduttivo e fino al saldo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Ord. N. 22974 del 02.10.2017); che invece non sia dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non trattandosi di un credito risarcitorio, ma di un indennizzo stabilito ex lege;
che non sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., non trattandosi di un'obbligazione di fonte contrattuale (cfr. Cass. Sez. II n. 28409 del 07/11/2018); ritenuto, altresì, quanto alle spese del presente procedimento, che esse debbano essere poste a carico del debitore, spese che si liquidano come da dispositivo, sulla base degli CP_1 importi minimi previsti nei parametri indicati dal D.M. 10.3.2014 n. 55 per i procedimenti monitori, come indicato dalla Suprema Corte con le sentenze n. 461 del 2020 e 16512 del 2020, applicato lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa in base al decisum (scaglione fino a € 5.200,00) e quindi € 225,00= CPA ed IVA di legge, oltre all'importo di € 27,00= per la marca per l'iscrizione al ruolo del presente procedimento (cfr. ricevuta di versamento). Con distrazione diretta a favore dell'Avv.to Laura Pavanello dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
- accerta che è stato violato il diritto della parte ricorrente (P. IVA-CF Parte_1
) in persona dell'Amministratore Unico Sig. con sede in Vercelli P.IVA_1 Parte_2 13100 Tangenziale Sud 90 ad ottenere in un termine ragionevole il compimento del procedimento concorsuale (Fallimento n. 15/2013) della GEOS S.R.L. in Concordato Preventivo con sede in Casale Monferrato Via Achille Grandi 20 con sentenza del 3/12.6.2013 dal
Tribunale di Casale Monferrato oggi Tribunale di Vercelli;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1 dilazione alcuna, a titolo di equa riparazione del danno, a favore di (P. IVA-CF Parte_1
) in persona dell'Amministratore Unico Sig. con sede in Vercelli P.IVA_1 Parte_2 13100 Tangenziale Sud 90 la somma di € 2.000,00= oltre agli interessi legali da calcolarsi dal deposito del ricorso fino al saldo, autorizzando in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di rimborsare a parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 225,00= per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché € 27,00= per spese documentate, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Laura Pavanello, dichiaratosi antistataria.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente, nonché al Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso in Torino il 11.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Designato
Dott.ssa Laura Boni