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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 22.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1407/2021
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Massimiliano Colandrea e
Antonio Guerrazzi, presso cui elettivamente domicilia in Pastorano alla Via Giovanni
XXIII n. 26
RICORRENTE
E
in persona del legale l.r.p.t CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_2 alle liti indicata in atti, dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena Località San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato - riconoscimento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici - ristrutturazione della pensione da sociale a contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.03.2021 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di essere stato assunto dalla dal 11.03.2011 al Controparte_3
1 18.05.2012 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013, svolgendo la propria attività lavorativa nel settore edilizio con contratto a tempo indeterminato e mansioni di manuale edile liv.1 con regime contributivo previsto per lavoratori dipendenti;
di aver lavorato, con regolare contratto, in maniera continuativa e sistematica, perfettamente inserito nell'organizzazione di impresa e soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
che in corso di accertamento sul portale si CP_2 rendeva conto che non risultavano visibili i contributi dal 11.03.2011 al 18.05.12 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013 sebbene versati dalla di aver depositato CP_4 infruttuosamente istanza presso l' di Caserta per il recupero dei contributi CP_2 previdenziali ai fini pensionistici, la quale rimaneva inevasa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi il riconoscimento in suo favore dei contributi previdenziali ai fini pensionistici e la ristrutturazione della pensione da sociale a contributiva come stabilito dall'art.1 comma 6 della legge 335 del 1995.
Vinte le spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto. In particolare, assumeva che il rapporto di lavoro denunciato tra il sig.
[...]
e la era stato disconosciuto per il periodo dal 11.03.2011 al Pt_1 CP_1
18.05.2012 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013 a seguito del verbale di accertamento n.
2015019326 del 14.12.2016 comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il
28.09.2017. Rilevava che il legale rappresentante della società datrice di lavoro era lo stesso ricorrente ed assumeva che il legale rappresentante di una società può essere iscritto alla Gestione separata o se svolge attività lavorativa per la società alla gestione autonoma Commercianti o artigiani, ma non può mai essere iscritto CP_2 come dipendente di sé stesso. In ogni caso eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva.
La resistente non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la CP_1 contumacia.
Rinviata per la discussione la causa veniva decisa all'odierna udienza come da sentenza versata in atti.
***************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della contribuzione deducendo l'esistenza del rapporto di lavoro, contestato dall'Istituto previdenziale che, costituendosi, ha provato il disconoscimento dello stesso nel periodo richiesto.
2 Rileva la giudicante come l'odierno giudizio, al di là delle questioni teoriche sui rimedi azionabili in caso di omissione contributiva, debba essere risolto secondo i principi generali di ripartizione dell'onere probatorio.
Ebbene il ricorrente pur invocando il diritto al riconoscimento della contribuzione per espletamento di regolare attività lavorativa nulla deduce specificamente al riguardo sul piano assertivo e, consequenzialmente, sul piano probatorio, anzi l'unica prova richiesta è l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società che, come dedotto dall' , è lo stesso ricorrente. CP_5
Parte resistente ha dedotto e provato che, con verbale di accertamento (cfr. doc. in atti prod. resistente), notificato a mani del ricorrente, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente nei periodi richiesti in ricorso ed ha anche prodotto, con riferimento al segmento temporale dell'anno 2013, lettera di disconoscimento
(cfr. doc. parte resistente) ritualmente sottoscritta dal ricorrente stesso. L'impianto documentale prodotto dall'Istituto previdenziale non è stato specificamente disconosciuto dalla parte che non ha sviluppato al riguardo alcuna difesa nemmeno successivamente alla costituzione della resistente non offrendo una prova contraria o comunque elementi a supporto della propria ricostruzione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni ne deriva, di conseguenza, che la domanda deve essere integralmente respinta per carenza di prova del fatto costitutivo sotteso alla richiesta. Parte ricorrente avrebbe, infatti, dovuto fornire un principio di prova dell'esistenza del rapporto di lavoro nella specie del tutto mancante stante le CP_ difese dell' e della prova contraria fornita.
Il mancato riconoscimento del periodo di contribuzione contestato non consente alla giudicante di statuire alcunché sul regime pensionistico.
Le spese di lite sono integralmente compensate considerata la controvertibilità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22 maggio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 22.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1407/2021
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Massimiliano Colandrea e
Antonio Guerrazzi, presso cui elettivamente domicilia in Pastorano alla Via Giovanni
XXIII n. 26
RICORRENTE
E
in persona del legale l.r.p.t CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_2 alle liti indicata in atti, dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena Località San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato - riconoscimento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici - ristrutturazione della pensione da sociale a contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.03.2021 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di essere stato assunto dalla dal 11.03.2011 al Controparte_3
1 18.05.2012 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013, svolgendo la propria attività lavorativa nel settore edilizio con contratto a tempo indeterminato e mansioni di manuale edile liv.1 con regime contributivo previsto per lavoratori dipendenti;
di aver lavorato, con regolare contratto, in maniera continuativa e sistematica, perfettamente inserito nell'organizzazione di impresa e soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
che in corso di accertamento sul portale si CP_2 rendeva conto che non risultavano visibili i contributi dal 11.03.2011 al 18.05.12 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013 sebbene versati dalla di aver depositato CP_4 infruttuosamente istanza presso l' di Caserta per il recupero dei contributi CP_2 previdenziali ai fini pensionistici, la quale rimaneva inevasa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi il riconoscimento in suo favore dei contributi previdenziali ai fini pensionistici e la ristrutturazione della pensione da sociale a contributiva come stabilito dall'art.1 comma 6 della legge 335 del 1995.
Vinte le spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto. In particolare, assumeva che il rapporto di lavoro denunciato tra il sig.
[...]
e la era stato disconosciuto per il periodo dal 11.03.2011 al Pt_1 CP_1
18.05.2012 e dal 25.06.2013 al 31.07.2013 a seguito del verbale di accertamento n.
2015019326 del 14.12.2016 comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il
28.09.2017. Rilevava che il legale rappresentante della società datrice di lavoro era lo stesso ricorrente ed assumeva che il legale rappresentante di una società può essere iscritto alla Gestione separata o se svolge attività lavorativa per la società alla gestione autonoma Commercianti o artigiani, ma non può mai essere iscritto CP_2 come dipendente di sé stesso. In ogni caso eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva.
La resistente non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la CP_1 contumacia.
Rinviata per la discussione la causa veniva decisa all'odierna udienza come da sentenza versata in atti.
***************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento della contribuzione deducendo l'esistenza del rapporto di lavoro, contestato dall'Istituto previdenziale che, costituendosi, ha provato il disconoscimento dello stesso nel periodo richiesto.
2 Rileva la giudicante come l'odierno giudizio, al di là delle questioni teoriche sui rimedi azionabili in caso di omissione contributiva, debba essere risolto secondo i principi generali di ripartizione dell'onere probatorio.
Ebbene il ricorrente pur invocando il diritto al riconoscimento della contribuzione per espletamento di regolare attività lavorativa nulla deduce specificamente al riguardo sul piano assertivo e, consequenzialmente, sul piano probatorio, anzi l'unica prova richiesta è l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società che, come dedotto dall' , è lo stesso ricorrente. CP_5
Parte resistente ha dedotto e provato che, con verbale di accertamento (cfr. doc. in atti prod. resistente), notificato a mani del ricorrente, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente nei periodi richiesti in ricorso ed ha anche prodotto, con riferimento al segmento temporale dell'anno 2013, lettera di disconoscimento
(cfr. doc. parte resistente) ritualmente sottoscritta dal ricorrente stesso. L'impianto documentale prodotto dall'Istituto previdenziale non è stato specificamente disconosciuto dalla parte che non ha sviluppato al riguardo alcuna difesa nemmeno successivamente alla costituzione della resistente non offrendo una prova contraria o comunque elementi a supporto della propria ricostruzione.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni ne deriva, di conseguenza, che la domanda deve essere integralmente respinta per carenza di prova del fatto costitutivo sotteso alla richiesta. Parte ricorrente avrebbe, infatti, dovuto fornire un principio di prova dell'esistenza del rapporto di lavoro nella specie del tutto mancante stante le CP_ difese dell' e della prova contraria fornita.
Il mancato riconoscimento del periodo di contribuzione contestato non consente alla giudicante di statuire alcunché sul regime pensionistico.
Le spese di lite sono integralmente compensate considerata la controvertibilità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22 maggio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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