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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16723 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3122 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
1.06.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9.02.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Iazzi Maria Alessandra, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29.05.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora chiedeva la pronuncia della separazione dal Controparte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_2 in Roma, il 13.05.2011 (atto n. 00140 parte II, serie A03, anno 2011) per il venir meno dell'affectio coniugalis e intollerabilità della convivenza, essendosi manifestati insanabili contrasti e gravi mancanze. R_ La ricorrente esponeva che: dall'unione erano nati i figli (Roma, 13.09.2010) ed
(Roma, 18.04.2012); la casa coniugale era in Roma, Via Felice Nerini n. 7, R_2 acquistata in comunione pro-indiviso e gravata da un mutuo ipotecario di circa 600,00 R_ euro mensili;
la figlia , sin dalla nascita, era affetta da “Trisomia 21”; ella lavorava presso la società del marito (laboratorio di pasticceria Training Accademy srl), rapporto
1 di lavoro interrotto a seguito della crisi coniugale. Tanto premesso, chiedeva venisse R_ pronunciata la separazione personale, l'affido condiviso dei figli e con R_2 collocamento presso di sé nella casa familiare, di cui chiedeva l'assegnazione, un assegno a carico del sig. per il suo mantenimento di € 600 e per il mantenimento dei CP_2 figli di € 600 (€ 300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, il sig. aderiva alla Controparte_2 domanda di separazione e alla domanda di affido condiviso dei figli, contestando di contro tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedendo il collocamento R_ di ed presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, la previsione che R_2 ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e direttamente a quello dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con collocamento paritario e spese straordinarie al 50%.
Con provvedimento del 07.07.2020 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale (Roma, Via Felice Nerini n. 7), incaricava il Servizio sociale territorialmente competente di una valutazione sulla condizione del nucleo, sull'idoneità genitoriale delle parti e sulla situazione dei minori;
disponeva infine che il padre R_ corrispondesse alla madre per il mantenimento dei figli ed la somma R_2 mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurata la fase istruttoria il G.I., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammetteva la prova per testi articolata dal (capi 1,2,4,5,6 delle CP_2 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2), rigettando la prova per testi di parte CP_1
In corso di causa venivano instaurati subprocedimenti ex art. 709 ter c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza del 23.04.2021, Il GI definiva il contrasto tra i genitori sull'iscrizione R_ scolastica di , disponendo che la figlia venisse iscritta alla scuola secondaria pubblica
“I.C. Guicciardini, plesso Bonghi”; con successiva ordinanza il G.I. onerava entrambe le parti a richiedere nuovi documenti di identità e di riconoscimento della invalidità se non in possesso di quelli precedenti, disponendo che le telefonate con il genitore non presente avvenissero nel numero di massimo due al giorno (fascia oraria 14,00-15,00 e 19,00-
20,00); disponeva altresì che le ore diurne in tutti i giorni senza frequentazione scolastica e in cui i bambini abbiano pernottato presso l'altro genitore fossero suddivise tra le parti in ragione del 50%; infine, sollecitava il Servizio sociale incaricato ad effettuare una valutazione in merito al miglior regime di affido, collocamento e visita, oltre ad indirizzare le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale.
In data 7.06.2022 il Servizio sociale (Municipio I), nelle persone delle psicologhe, dott.ssa e dott.ssa nonchè dell'assistente sociale, dott.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
depositava relazione sul nucleo. Con riguardo alla valutazione delle Tes_1 competenze genitoriali, il Servizio osservava che i genitori si erano mostrati disponibili e collaborativi rispetto al percorso valutativo (“disponibili alla narrazione e al confronto clinico”), riferendo entrambi che il principale punto di contrasto riguardava le scelte per i figli. Con riguardo invece all'analisi socio-ambientale, il Servizio evidenziava che entrambi i genitori risultavano adeguati e competenti nel proprio ruolo, entrambi capaci ed in grado di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, non emergendo né per la R_ né per il un inquadramento psicopatologico;
inoltre, i figli ed CP_1 CP_2
si mostrano sereni e legati ad entrambe le figure. In conclusione, gli esperti R_2
2 deducevano che la conflittualità insistente tra i genitori non incideva sul benessere psico- fisico dei minori, non riscontrandosi elementi ostativi all'affido condiviso dei figli ad entrambi, confermando quindi le modalità di collocamento e frequentazione in essere.
Alla udienza del 06.07.2023, il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Alla data del 28.09.2023 il Servizio sociale provvedeva a depositare relazione di aggiornamento evidenziando che i contrasti tra i genitori avevano alimentato situazioni disfunzionali per i figli, con il coinvolgimento anche delle forze dell'ordine, che necessitavano di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con istanza del 03.10.2023, la ricorrente evidenziava che il marito aveva interrotto i R_ rapporti con la logopedista, dott.ssa incaricata da anni di seguire la figlia , R_5 nonché aveva interrotto arbitrariamente l'attività ricreativa svolta dalla figlia presso la ONLUS “L'arte nel cuore” e chiedeva fosse disposto l'intervento del Servizio riguardo agli episodi descritti, e una CTU riguardo al rapporto genitoriale.
Con il deposito dei propri scritti conclusivi, il resistente, aderendo alla domanda di rimessione della causa sul ruolo, contestava le ricostruzioni della moglie, e chiedeva in via preliminare fosse disposta CTU volta ad accertare le ragioni della conflittualità esistente ed i possibili strumenti per attenuare il conflitto insistente tra le parti, nonché l'idoneità delle stesse a svolgere il ruolo di genitori, valutando quale fosse la collocazione, i tempi e le modalità di visita più congeniali agli interessi dei minori.
Con provvedimento del 30.10.2023 il Collegio, letti gli atti e le relazioni del Servizio sociale depositate (26.07.2023 e 28.09.2023), dalle quali emergeva una persistente e disfunzionale relazione tra i genitori, rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti ad esprimere l'assenso alla nomina di un esperto ex art. 473 bis.26 cpc
Con ordinanza del 10.11.2024 il GI nuovamente interveniva su ulteriori questioni di R_ contrasto tra i due genitori, autorizzando la dr.ssa a partecipare al GLO di R_5 autorizzando il padre ad attivare il SAISH e autorizzando entrambi i genitori ad iscrivere R_
al corso di teatro;
disponendo che entrambi i genitori avessero con sé una copia della carta di identità di cui i figli devono necessariamente disporre;
nominando quale ausiliario ex art. 473 bis.26 cpc la dr.ssa Loretta Ubaldi.
In data 16.04.2024 il Servizio sociale depositava relazione di aggiornamento nella quale evidenziava che nelle more del procedimento le parti avevano progressivamente risolto R_ alcuni nodi cruciali in merito alla gestione dei figli, in modo particolare di , anche grazie all'intervento dell'esperta; nella specie, la madre riferiva che la situazione era più
“rilassata e in via di miglioramento”. La criticità ancora sollevata dalla restava CP_1 quella dell'esiguità degli spazi a disposizione dei figli nella casa del padre, a suo dire inidonei per lo studio dei bambini. Il Servizio concludeva evidenziando l'importanza di proseguire il percorso intrapreso, mantenendo uno spazio dedicato alla gestione della loro conflittualità al fine di proteggere i minori.
In data 17.05.2024 la CTU dr.ssa Ubaldi provvedeva a depositare il proprio elaborato peritale con riguardo alla situazione della coppia concludendo che: “Entrambi i genitori hanno mostrato partecipazione attiva agli incontri, auspicando la volontà di arrivare ad una soluzione che pacificasse la vita di ciascuno, che rendesse più fluida la
3 comunicazione e facilitasse la relazione … e , separatamente siano CP_2 CP_1 genitori sufficientemente capaci, tuttavia l'interazione non funziona perché non hanno nella mente la rappresentazione degli stessi figli;
ciascuno li immagina secondo un R_ criterio personale che poco corrisponde alla realtà. La madre “vede” ed R_2 secondo un proprio criterio di osservazione/valutazione, secondo obiettivi personali che seppure comprensibili, a volte non corrispondono alla reale situazione evolutiva in R_ particolare di … La madre deve comprendere che accogliere interventi di sostegno, R_ proposti da specialisti, non significa vanificare o arrestare spinte evolutive di , al contrario significa consentirle esperienze diverse e con persone diverse, spingendola ad intensificare le relazioni, imparare a costruirle … e non potranno CP_1 CP_2 sicuramente rimanere senza un sostegno che li aiuti a prendere decisioni, a relazionarsi, a non invalidare il pensiero dell'altro, a non prender decisioni arbitrarie … ho suggerito il ricorso ad una Coordinazione Genitoriale … La scrivente suggerisce anche a CP_1 e di dedicarsi all'elaborazione dei propri vissuti … Ad oggi sono centrati CP_2 entrambi sulle proprie ragioni e sofferenze, molte, troppe per essere affrontare in un intervento di breve durata. La scrivente suggerisce in particolare alla madre di affrontare l'angoscia che ha condiviso nell'ultimo colloquio perché, se da una parte è del tutto umanamente comprensibile, dall'altra questa causa un malessere che si manifesta con comportamenti oppositivi …”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il g.i., letti gli atti e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Premessa
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale coronata dalla nascita della figlia R_
, affetta da trisomia 21, dal successivo matrimonio e dalla nascita del figlio . R_2
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione dei figli, hanno una narrazione diversa: da parte della signora R_ vengono sottolineati gli sforzi compiuti per accompagnare al raggiungimento di una adeguata autonomia nei vari ambiti della vita quotidiana e i contrasti con il marito, non sufficientemente collaborativo e, anzi, in taluni casi, ingiustificatamente oppositivo
(come per il teatro, la logopedia, il nuoto); da parte del signore viene sottolineato l'iper investimento e l'atteggiamento escludente della signora dalle scelte relative ai CP_1 R_ figli e in particolare e la sua rigidità, che la porta a non affidarsi e a volte contestare apertamente gli operatori intervenuti. Sullo sfondo vi è una storia familiare in divenire, con una figlia che assorbe gran parte delle attenzioni dei genitori e che involontariamente canalizza i loro contrasti e con un figlio, , più periferico, quasi sovrastato dai R_2 bisogni speciali della sorella. La complessità della storia familiare è accresciuta dal fatto che la separazione è stata occasionata dalla scoperta della relazione tra Controparte_1
e suo attuale compagno (ma non convivente), dal fatto che il sig. Controparte_3 ha costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna, già madre di due CP_2 figli, con la quale convive, dal fatto che le parti lavoravano in passato insieme. Ulteriori elementi di contrasto sono le questioni economiche.
La prima questione, relativa alla casa familiare, in comproprietà e gravata da un mutuo di circa € 600 mensili. Il signor padre del resistente, (in qualità di Parte_1 alienante dell'abitazione familiare) ha incardinato dinnanzi il Tribunale di Roma il procedimento RG 18711/2020, al fine di ottenere la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453
4 c.c., dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma del 12 Persona_6 settembre 2012, rep.19.632, e conseguentemente il rilascio dell'immobile, trascrivendo la domanda giudiziale presso la competente Conservatoria. La seconda questione è relativa alla partecipazione di alla società del Controparte_1 marito nella misura del 35% e alla rivendicazione di spettanze per il lavoro svolto.
La sig.ra, ripercorrendo la storia familiare, aveva evidenziato che durante il matrimonio aveva lavorato presso la società del marito (laboratorio di pasticceria denominato
Training Accademy srl), rapporto lavorativo interrotto in occasione della crisi coniugale. Il sig. esponeva che inizialmente i coniugi avevano costituito la CP_2 [...]
(cfr. doc. 8 comparsa di Controparte_4 costituzione) in data 23/01/2012, in cui egli deteneva la quota del 70%, in quanto responsabile della organizzazione di corsi di formazione in ambito alberghiero e manageriale, mentre la moglie, il 30%, occupandosi della gestione e organizzazione dei corsi per insegnare la lingua italiana agli stranieri. Successivamente essi avevano costituito in data 4/11/2016, la “TRAINING ACADEMY S.R.L.”, in cui egli deteneva la quota del 65%, mentre la moglie la quota del 35% (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione).
L'istruttoria espletata ha confermato la complessità della storia familiare e i contrasti R_ prevalentemente originati dalle scelte educative, di istruzione e sanitarie per conseguenza di due diverse rappresentazioni delle necessità della ragazza, come analiticamente evidenziato dall'esperta dr.ssa Ubaldi, il cui intervento ha rappresentato un primo tentativo di condivisione di una comune genitorialità certamente importante ma non esaustivo. Tanto da apparire quasi incongruo, da un lato per il livello di consapevolezza e di maturità raggiunto dalle parti, dall'altro perché immediatamente smentito dal contenuto degli atti difensivi finali, che invece riportano posizioni cristallizzate agli inizi del giudizio e ampiamente superate dagli accadimenti nelle more verificatisi.
Poste queste premesse, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande formulate e segnatamente alla domanda di R_ addebito formulata dal marito, di affidamento e mantenimento dei figli minori e
, di assegnazione della casa familiare e di mantenimento di R_2 Controparte_1
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Domanda di addebito
Va esaminata la domanda di addebito proposta dal sig. nei confronti della CP_2 moglie, fondata sulla scoperta, avvenuta nel mese di giugno 2019, della relazione instaurata dalla on un dipendente dell'attività commerciale di famiglia, il CP_1 sig. Controparte_3
5 La circostanza è stata dimostrata dal signor nel corso del giudizio, CP_2 dall'istruttoria espletata, in particolare attraverso l'audizione dei testi sig.ri
[...]
, escussi all'udienza del 23 marzo 2022. Tes_2 Testimone_3 In particolare, il teste sig. a riferito quanto segue: “Passeggiavo con il sig. Tes_2 ad Ostia ed abbiamo visto la signora in compagnia di un'altra persona. Era CP_2 di mattina. Erano mano nella mano e poi si sono abbracciati. Li abbiamo seguiti, sono andati a fare colazione insieme in un bar vicino il pontile. Non abbiamo aspettato che uscissero, siamo andati via. Noi ci siamo recati ad Ostia proprio per verificare se la signora avesse una relazione extraconiugale ed in quella occasione il mi CP_2 riferiva che si trattava del pasticcere del laboratorio.”. Il ha inoltre Tes_2 confermato le fotografie depositate in giudizio dal relativa all'episodio CP_2 del 4 agosto 2019 (Cfr. verbale di udienza del 23 marzo 2022.)
Il teste sig. ha affermato “Io conosco da quanto avevo Testimone_3 CP_2 dieci anni;
quindi, conosco la coppia da tanti anni. Il lavorava presso il CP_3 laboratorio di pasticceria di . Spesso andava a pranzo da loro, nel CP_2 laboratorio, ed ho notato degli atteggiamenti tipici di due persone che hanno una relazione. Ho visto forse un abbraccio. Non ho mai visto un bacio. Ma io come altri abbiamo avuto l'impressione che non si trattasse di una amicizia.” Il , al pari Tes_3 dell'altro testimone, ha confermato di aver visto, in ben due occasioni, la macchina Peugeot di proprietà del ed utilizzata dalla parcheggiata sotto CP_2 CP_1 l'abitazione di (cfr. verbale di udienza del 23 marzo 2022.). CP_3
La domanda di addebito della separazione formulata dal sig. eve quindi essere CP_2 accolta, avendo offerto una ricostruzione in grado di avvalorare la richiesta, circoscrivendo temporalmente l'excursus degli eventi, imputando la fine del matrimonio alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con un suo collega di lavoro (l'attuale compagno il sig. , depositando una produzione Controparte_3 documentale in grado di supportare le argomentazioni difensive sostenute (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione, memorie 183 secondo termine, dove sono state prodotte foto datate il 4 agosto 2019, cfr. doc. 6, afferenti alla relazione della moglie con il sig.
messaggistica whatsapp del 26 maggio 2019, comprovante una situazione CP_3 familiare serena e non in crisi). Difatti, la scoperta da parte del sig. della CP_2 relazione extraconiugale, coltivata dalla moglie all'interno dell'ambiente di lavoro, ha comportato il naufragio del rapporto coniugale, tanto portare il resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione).
Le deduzioni del sig. peraltro, sono state confermate in fase istruttoria CP_2
(udienza del 23.03.2022) dai testi (cfr. dichiarazioni di e Testimone_2 [...]
) Tes_3
La signora al contrario, ha rappresentato che già da diverso tempo il tessuto CP_1 familiare si era disgregato ma ha omesso di provare l'antecedenza della crisi.
Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava di regola l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005
n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha
6 interamente assolto l'onere della prova su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
Per le ragioni esposte la domanda del sig. di addebitare la separazione alla CP_2 moglie deve essere accolta.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli R_ Le parti sono genitori di (14 anni) ed (12 anni) conviventi con la madre R_2 nella ex casa familiare. R_
è una ragazzina affetta di trisomia 21, frequenta il primo anno delle scuole superiori e su di lei si sono concentrati i maggiori contrasti tra i genitori. , invece, frequenta R_2 il 2° anno di scuola media e nella narrazione della gestione familiare sembra risultare in secondo piano rispetto ai bisogni speciali della sorella.
Sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta, delle risultanze del Servizio sociale incaricato (Municipio I) e dell'esperto, il Tribunale ritiene che i genitori assolvano con consapevolezza, attenzione e dedizione ai compiti educativi nei confronti dei figli R_ Va quindi confermato l'affido condiviso dei figli minori e , la cui R_2 collocazione va parimenti confermata presso la madre, che ha dato buona prova di R_ gestione e accudimento quotidiano, impegnandosi in particolare con per lo sviluppo delle autonomie della ragazza anche attraverso la scelta accurata di attività extrascolastiche funzionali agli interessi della figlia. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Per effetto del collocamento la casa familiare (sita in Roma, Via Felice Nerini 7) va assegnata a a nulla rilevando la pendenza del procedimento instaurato Controparte_1 dal nonno, alienante l'immobile, nei confronti dei coniugi acquirenti.
Invero l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sugli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Quanto alla frequentazione padre figli, tenuto conto dell'età dei ragazzi, oramai R_ adolescenti, delle particolari esigenze di , il Collegio ritiene opportuno confermare le modalità in essere, disponendo che il padre veda e tenga con sé i figli con le seguenti modalità: per un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo, quando avrà i figli con sé nel fine settimana, e per due pomeriggi, di cui uno senza pernotto, dall'uscita di scuola alle 20.30, quando non avrà i figli con sé nel fine settimana;
le ore diurne in tutti i giorni nei quali vi
è interruzione della frequentazione scolastica (per scioperi, per ferie estive o per festività) e in cui i bambini abbiano pernottato presso l'altro genitore saranno suddivise tra le parti in ragione del 50%, con accompagno a carico del genitore presso il quale si è pernottato;
a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua;
per
7 30 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le altre festività alternate. L'obiezione della della inadeguatezza della abitazione del sig. a CP_1 CP_2 ospitare i due figli non è condivisibile, stante la descrizione dell'appartamento dello stesso e la assenza di criticità emerse in questo periodo di tempo in cui i figli hanno già pernottato presso il padre.
Si evidenzia che, al termine del presente giudizio, la signora ha depositato un CP_1 ricorso ex art 709 ter C.P.C. chiedendo al tribunale di interrompere il servizio SAISH R_ attivato per a casa del padre, chiedendo di poter disporre del numero di cellulare della Signora operatrice SAISH;
di ordinare al padre di far partecipare Persona_7 R_
ed al corso di nuoto nei giorni di sua spettanza. R_2
Tutte le richieste sopra indicate hanno sullo sfondo la necessità, più volte evidenziata dalla signora, di rivalutare il piano di interventi sanitari in quanto quello previsto avrebbe un livello di intensità assistenziale medio alto indicato per persone con gravi problemi di R_ non autonomia e non adatto per che ha raggiunto livelli di autosufficienza rilevanti
Il Collegio, pur evidenziando la rilevanza delle questioni sollevate dalla madre, sottolinea che la predetta necessità non può che essere valutata dall'ASL competente, esulando tale tipologia di intervento e il conseguente accompagnamento nelle singole questioni di vita dei genitori nei compiti del tribunale investito della domanda di separazione personale.
Come evidenziato dalla esperta, le parti dovrebbero seguire un percorso di coordinazione genitoriale che li aiuti a gestire i piccoli grandi eventi/cambiamenti nella vita dei figli, investimento preferibile rispetto ad anni di contenzioso giudiziario che ha alimentato la conflittualità invece che attenuarla, tentando di migliorare la comunicazione nel superiore interesse dei figli, a cui entrambi sono molto legati.
Quanto agli aspetti economici, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va evidenziato che entrambe le parti hanno depositato documentazione non completa, in particolare omettendo le dichiarazioni fiscali relative alle società di cui detengono una partecipazione, non indicando il numero di dipendenti, locali e l'entità delle attività svolte. In base alle dichiarazioni rese, la signora lavora come pasticcera insieme al suo CP_1 attuale compagno presso un'attività di cui è titolare, dichiarando un reddito mensile netto di circa €1.100/1.200. Oltre a ciò, la signora è comproprietaria della casa familiare con il marito, ove risiede unitamente ai due figli.
Il signor invece è consulente e formatore turistico per alberghi e ristoranti CP_2
(affiancamento ad attività commerciali), dichiarando un reddito mensile netto di €
2.000/2.800 circa. Il resistente è altresì socio al 65% di TRAINING ACADEMY S.R.L.”, inoltre è proprietario del 50% della casa familiare assegnata alla moglie, risiedendo assieme alla sua attuale compagna e i suoi due figli in un immobile di 70 mq con giardino.
Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre contribuisse al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore ai figli, entrambi collocati prevalentemente presso la madre, considerate R_ le esigenze dei figli, in modo particolare di , nonché l'età; il Collegio stima equo
8 determinare il contributo da porre a carico del padre, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, per il mantenimento di entrambi i figli in € 760 mensili (€380 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% ciascuno.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda della sig.ra di vedersi riconosciuto un assegno di CP_1 mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, fermo restando il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva comunque il diritto agli alimenti qualora dimostri lo stato di assoluto bisogno in cui versa, con onere della prova a suo carico. Ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto alla signora alcun assegno CP_1 di mantenimento in ragione della pronuncia di addebito della separazione, e che, per l'effetto, ciascun coniuge debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Va evidenziato che la sig.ra ha dato prova altresì di essere in grado di CP_1 provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo sempre lavorato sia in costanza che dopo il disgregamento del matrimonio.
Spese di giudizio
Si ritiene di compensare le spese di lite stante la reciproca soccombenza, in punto di addebito, da un lato, e di aumento dell'assegno per i figli dall'altro Le spese dell'esperto al 50% a carico di entrambi, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ) Controparte_1 C.F._1
e , i quali hanno contratto Controparte_2 C.F._2 matrimonio in Roma, il 13.05.2011;
9 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (atto n. 00140 parte II, serie A03, anno
2011);
- accoglie la domanda di di addebitare la separazione a Controparte_2 [...]
CP_1 R_
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della R_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé i figli come specificato in motivazione;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Felice Nerini n. 7 a Controparte_1
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina in € 760 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese straordinarie
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento di Controparte_1
- compensa le spese di lite;
le spese dell'esperto al 50% tra le parti, liquidate con separato decreto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3122 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
1.06.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9.02.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Iazzi Maria Alessandra, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29.05.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora chiedeva la pronuncia della separazione dal Controparte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_2 in Roma, il 13.05.2011 (atto n. 00140 parte II, serie A03, anno 2011) per il venir meno dell'affectio coniugalis e intollerabilità della convivenza, essendosi manifestati insanabili contrasti e gravi mancanze. R_ La ricorrente esponeva che: dall'unione erano nati i figli (Roma, 13.09.2010) ed
(Roma, 18.04.2012); la casa coniugale era in Roma, Via Felice Nerini n. 7, R_2 acquistata in comunione pro-indiviso e gravata da un mutuo ipotecario di circa 600,00 R_ euro mensili;
la figlia , sin dalla nascita, era affetta da “Trisomia 21”; ella lavorava presso la società del marito (laboratorio di pasticceria Training Accademy srl), rapporto
1 di lavoro interrotto a seguito della crisi coniugale. Tanto premesso, chiedeva venisse R_ pronunciata la separazione personale, l'affido condiviso dei figli e con R_2 collocamento presso di sé nella casa familiare, di cui chiedeva l'assegnazione, un assegno a carico del sig. per il suo mantenimento di € 600 e per il mantenimento dei CP_2 figli di € 600 (€ 300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, il sig. aderiva alla Controparte_2 domanda di separazione e alla domanda di affido condiviso dei figli, contestando di contro tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedendo il collocamento R_ di ed presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, la previsione che R_2 ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e direttamente a quello dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con collocamento paritario e spese straordinarie al 50%.
Con provvedimento del 07.07.2020 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale (Roma, Via Felice Nerini n. 7), incaricava il Servizio sociale territorialmente competente di una valutazione sulla condizione del nucleo, sull'idoneità genitoriale delle parti e sulla situazione dei minori;
disponeva infine che il padre R_ corrispondesse alla madre per il mantenimento dei figli ed la somma R_2 mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurata la fase istruttoria il G.I., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammetteva la prova per testi articolata dal (capi 1,2,4,5,6 delle CP_2 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2), rigettando la prova per testi di parte CP_1
In corso di causa venivano instaurati subprocedimenti ex art. 709 ter c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza del 23.04.2021, Il GI definiva il contrasto tra i genitori sull'iscrizione R_ scolastica di , disponendo che la figlia venisse iscritta alla scuola secondaria pubblica
“I.C. Guicciardini, plesso Bonghi”; con successiva ordinanza il G.I. onerava entrambe le parti a richiedere nuovi documenti di identità e di riconoscimento della invalidità se non in possesso di quelli precedenti, disponendo che le telefonate con il genitore non presente avvenissero nel numero di massimo due al giorno (fascia oraria 14,00-15,00 e 19,00-
20,00); disponeva altresì che le ore diurne in tutti i giorni senza frequentazione scolastica e in cui i bambini abbiano pernottato presso l'altro genitore fossero suddivise tra le parti in ragione del 50%; infine, sollecitava il Servizio sociale incaricato ad effettuare una valutazione in merito al miglior regime di affido, collocamento e visita, oltre ad indirizzare le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale.
In data 7.06.2022 il Servizio sociale (Municipio I), nelle persone delle psicologhe, dott.ssa e dott.ssa nonchè dell'assistente sociale, dott.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
depositava relazione sul nucleo. Con riguardo alla valutazione delle Tes_1 competenze genitoriali, il Servizio osservava che i genitori si erano mostrati disponibili e collaborativi rispetto al percorso valutativo (“disponibili alla narrazione e al confronto clinico”), riferendo entrambi che il principale punto di contrasto riguardava le scelte per i figli. Con riguardo invece all'analisi socio-ambientale, il Servizio evidenziava che entrambi i genitori risultavano adeguati e competenti nel proprio ruolo, entrambi capaci ed in grado di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, non emergendo né per la R_ né per il un inquadramento psicopatologico;
inoltre, i figli ed CP_1 CP_2
si mostrano sereni e legati ad entrambe le figure. In conclusione, gli esperti R_2
2 deducevano che la conflittualità insistente tra i genitori non incideva sul benessere psico- fisico dei minori, non riscontrandosi elementi ostativi all'affido condiviso dei figli ad entrambi, confermando quindi le modalità di collocamento e frequentazione in essere.
Alla udienza del 06.07.2023, il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Alla data del 28.09.2023 il Servizio sociale provvedeva a depositare relazione di aggiornamento evidenziando che i contrasti tra i genitori avevano alimentato situazioni disfunzionali per i figli, con il coinvolgimento anche delle forze dell'ordine, che necessitavano di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con istanza del 03.10.2023, la ricorrente evidenziava che il marito aveva interrotto i R_ rapporti con la logopedista, dott.ssa incaricata da anni di seguire la figlia , R_5 nonché aveva interrotto arbitrariamente l'attività ricreativa svolta dalla figlia presso la ONLUS “L'arte nel cuore” e chiedeva fosse disposto l'intervento del Servizio riguardo agli episodi descritti, e una CTU riguardo al rapporto genitoriale.
Con il deposito dei propri scritti conclusivi, il resistente, aderendo alla domanda di rimessione della causa sul ruolo, contestava le ricostruzioni della moglie, e chiedeva in via preliminare fosse disposta CTU volta ad accertare le ragioni della conflittualità esistente ed i possibili strumenti per attenuare il conflitto insistente tra le parti, nonché l'idoneità delle stesse a svolgere il ruolo di genitori, valutando quale fosse la collocazione, i tempi e le modalità di visita più congeniali agli interessi dei minori.
Con provvedimento del 30.10.2023 il Collegio, letti gli atti e le relazioni del Servizio sociale depositate (26.07.2023 e 28.09.2023), dalle quali emergeva una persistente e disfunzionale relazione tra i genitori, rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti ad esprimere l'assenso alla nomina di un esperto ex art. 473 bis.26 cpc
Con ordinanza del 10.11.2024 il GI nuovamente interveniva su ulteriori questioni di R_ contrasto tra i due genitori, autorizzando la dr.ssa a partecipare al GLO di R_5 autorizzando il padre ad attivare il SAISH e autorizzando entrambi i genitori ad iscrivere R_
al corso di teatro;
disponendo che entrambi i genitori avessero con sé una copia della carta di identità di cui i figli devono necessariamente disporre;
nominando quale ausiliario ex art. 473 bis.26 cpc la dr.ssa Loretta Ubaldi.
In data 16.04.2024 il Servizio sociale depositava relazione di aggiornamento nella quale evidenziava che nelle more del procedimento le parti avevano progressivamente risolto R_ alcuni nodi cruciali in merito alla gestione dei figli, in modo particolare di , anche grazie all'intervento dell'esperta; nella specie, la madre riferiva che la situazione era più
“rilassata e in via di miglioramento”. La criticità ancora sollevata dalla restava CP_1 quella dell'esiguità degli spazi a disposizione dei figli nella casa del padre, a suo dire inidonei per lo studio dei bambini. Il Servizio concludeva evidenziando l'importanza di proseguire il percorso intrapreso, mantenendo uno spazio dedicato alla gestione della loro conflittualità al fine di proteggere i minori.
In data 17.05.2024 la CTU dr.ssa Ubaldi provvedeva a depositare il proprio elaborato peritale con riguardo alla situazione della coppia concludendo che: “Entrambi i genitori hanno mostrato partecipazione attiva agli incontri, auspicando la volontà di arrivare ad una soluzione che pacificasse la vita di ciascuno, che rendesse più fluida la
3 comunicazione e facilitasse la relazione … e , separatamente siano CP_2 CP_1 genitori sufficientemente capaci, tuttavia l'interazione non funziona perché non hanno nella mente la rappresentazione degli stessi figli;
ciascuno li immagina secondo un R_ criterio personale che poco corrisponde alla realtà. La madre “vede” ed R_2 secondo un proprio criterio di osservazione/valutazione, secondo obiettivi personali che seppure comprensibili, a volte non corrispondono alla reale situazione evolutiva in R_ particolare di … La madre deve comprendere che accogliere interventi di sostegno, R_ proposti da specialisti, non significa vanificare o arrestare spinte evolutive di , al contrario significa consentirle esperienze diverse e con persone diverse, spingendola ad intensificare le relazioni, imparare a costruirle … e non potranno CP_1 CP_2 sicuramente rimanere senza un sostegno che li aiuti a prendere decisioni, a relazionarsi, a non invalidare il pensiero dell'altro, a non prender decisioni arbitrarie … ho suggerito il ricorso ad una Coordinazione Genitoriale … La scrivente suggerisce anche a CP_1 e di dedicarsi all'elaborazione dei propri vissuti … Ad oggi sono centrati CP_2 entrambi sulle proprie ragioni e sofferenze, molte, troppe per essere affrontare in un intervento di breve durata. La scrivente suggerisce in particolare alla madre di affrontare l'angoscia che ha condiviso nell'ultimo colloquio perché, se da una parte è del tutto umanamente comprensibile, dall'altra questa causa un malessere che si manifesta con comportamenti oppositivi …”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il g.i., letti gli atti e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Premessa
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale coronata dalla nascita della figlia R_
, affetta da trisomia 21, dal successivo matrimonio e dalla nascita del figlio . R_2
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione dei figli, hanno una narrazione diversa: da parte della signora R_ vengono sottolineati gli sforzi compiuti per accompagnare al raggiungimento di una adeguata autonomia nei vari ambiti della vita quotidiana e i contrasti con il marito, non sufficientemente collaborativo e, anzi, in taluni casi, ingiustificatamente oppositivo
(come per il teatro, la logopedia, il nuoto); da parte del signore viene sottolineato l'iper investimento e l'atteggiamento escludente della signora dalle scelte relative ai CP_1 R_ figli e in particolare e la sua rigidità, che la porta a non affidarsi e a volte contestare apertamente gli operatori intervenuti. Sullo sfondo vi è una storia familiare in divenire, con una figlia che assorbe gran parte delle attenzioni dei genitori e che involontariamente canalizza i loro contrasti e con un figlio, , più periferico, quasi sovrastato dai R_2 bisogni speciali della sorella. La complessità della storia familiare è accresciuta dal fatto che la separazione è stata occasionata dalla scoperta della relazione tra Controparte_1
e suo attuale compagno (ma non convivente), dal fatto che il sig. Controparte_3 ha costituito un nuovo nucleo familiare con una compagna, già madre di due CP_2 figli, con la quale convive, dal fatto che le parti lavoravano in passato insieme. Ulteriori elementi di contrasto sono le questioni economiche.
La prima questione, relativa alla casa familiare, in comproprietà e gravata da un mutuo di circa € 600 mensili. Il signor padre del resistente, (in qualità di Parte_1 alienante dell'abitazione familiare) ha incardinato dinnanzi il Tribunale di Roma il procedimento RG 18711/2020, al fine di ottenere la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453
4 c.c., dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma del 12 Persona_6 settembre 2012, rep.19.632, e conseguentemente il rilascio dell'immobile, trascrivendo la domanda giudiziale presso la competente Conservatoria. La seconda questione è relativa alla partecipazione di alla società del Controparte_1 marito nella misura del 35% e alla rivendicazione di spettanze per il lavoro svolto.
La sig.ra, ripercorrendo la storia familiare, aveva evidenziato che durante il matrimonio aveva lavorato presso la società del marito (laboratorio di pasticceria denominato
Training Accademy srl), rapporto lavorativo interrotto in occasione della crisi coniugale. Il sig. esponeva che inizialmente i coniugi avevano costituito la CP_2 [...]
(cfr. doc. 8 comparsa di Controparte_4 costituzione) in data 23/01/2012, in cui egli deteneva la quota del 70%, in quanto responsabile della organizzazione di corsi di formazione in ambito alberghiero e manageriale, mentre la moglie, il 30%, occupandosi della gestione e organizzazione dei corsi per insegnare la lingua italiana agli stranieri. Successivamente essi avevano costituito in data 4/11/2016, la “TRAINING ACADEMY S.R.L.”, in cui egli deteneva la quota del 65%, mentre la moglie la quota del 35% (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione).
L'istruttoria espletata ha confermato la complessità della storia familiare e i contrasti R_ prevalentemente originati dalle scelte educative, di istruzione e sanitarie per conseguenza di due diverse rappresentazioni delle necessità della ragazza, come analiticamente evidenziato dall'esperta dr.ssa Ubaldi, il cui intervento ha rappresentato un primo tentativo di condivisione di una comune genitorialità certamente importante ma non esaustivo. Tanto da apparire quasi incongruo, da un lato per il livello di consapevolezza e di maturità raggiunto dalle parti, dall'altro perché immediatamente smentito dal contenuto degli atti difensivi finali, che invece riportano posizioni cristallizzate agli inizi del giudizio e ampiamente superate dagli accadimenti nelle more verificatisi.
Poste queste premesse, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande formulate e segnatamente alla domanda di R_ addebito formulata dal marito, di affidamento e mantenimento dei figli minori e
, di assegnazione della casa familiare e di mantenimento di R_2 Controparte_1
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Domanda di addebito
Va esaminata la domanda di addebito proposta dal sig. nei confronti della CP_2 moglie, fondata sulla scoperta, avvenuta nel mese di giugno 2019, della relazione instaurata dalla on un dipendente dell'attività commerciale di famiglia, il CP_1 sig. Controparte_3
5 La circostanza è stata dimostrata dal signor nel corso del giudizio, CP_2 dall'istruttoria espletata, in particolare attraverso l'audizione dei testi sig.ri
[...]
, escussi all'udienza del 23 marzo 2022. Tes_2 Testimone_3 In particolare, il teste sig. a riferito quanto segue: “Passeggiavo con il sig. Tes_2 ad Ostia ed abbiamo visto la signora in compagnia di un'altra persona. Era CP_2 di mattina. Erano mano nella mano e poi si sono abbracciati. Li abbiamo seguiti, sono andati a fare colazione insieme in un bar vicino il pontile. Non abbiamo aspettato che uscissero, siamo andati via. Noi ci siamo recati ad Ostia proprio per verificare se la signora avesse una relazione extraconiugale ed in quella occasione il mi CP_2 riferiva che si trattava del pasticcere del laboratorio.”. Il ha inoltre Tes_2 confermato le fotografie depositate in giudizio dal relativa all'episodio CP_2 del 4 agosto 2019 (Cfr. verbale di udienza del 23 marzo 2022.)
Il teste sig. ha affermato “Io conosco da quanto avevo Testimone_3 CP_2 dieci anni;
quindi, conosco la coppia da tanti anni. Il lavorava presso il CP_3 laboratorio di pasticceria di . Spesso andava a pranzo da loro, nel CP_2 laboratorio, ed ho notato degli atteggiamenti tipici di due persone che hanno una relazione. Ho visto forse un abbraccio. Non ho mai visto un bacio. Ma io come altri abbiamo avuto l'impressione che non si trattasse di una amicizia.” Il , al pari Tes_3 dell'altro testimone, ha confermato di aver visto, in ben due occasioni, la macchina Peugeot di proprietà del ed utilizzata dalla parcheggiata sotto CP_2 CP_1 l'abitazione di (cfr. verbale di udienza del 23 marzo 2022.). CP_3
La domanda di addebito della separazione formulata dal sig. eve quindi essere CP_2 accolta, avendo offerto una ricostruzione in grado di avvalorare la richiesta, circoscrivendo temporalmente l'excursus degli eventi, imputando la fine del matrimonio alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con un suo collega di lavoro (l'attuale compagno il sig. , depositando una produzione Controparte_3 documentale in grado di supportare le argomentazioni difensive sostenute (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione, memorie 183 secondo termine, dove sono state prodotte foto datate il 4 agosto 2019, cfr. doc. 6, afferenti alla relazione della moglie con il sig.
messaggistica whatsapp del 26 maggio 2019, comprovante una situazione CP_3 familiare serena e non in crisi). Difatti, la scoperta da parte del sig. della CP_2 relazione extraconiugale, coltivata dalla moglie all'interno dell'ambiente di lavoro, ha comportato il naufragio del rapporto coniugale, tanto portare il resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione).
Le deduzioni del sig. peraltro, sono state confermate in fase istruttoria CP_2
(udienza del 23.03.2022) dai testi (cfr. dichiarazioni di e Testimone_2 [...]
) Tes_3
La signora al contrario, ha rappresentato che già da diverso tempo il tessuto CP_1 familiare si era disgregato ma ha omesso di provare l'antecedenza della crisi.
Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava di regola l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005
n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha
6 interamente assolto l'onere della prova su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
Per le ragioni esposte la domanda del sig. di addebitare la separazione alla CP_2 moglie deve essere accolta.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli R_ Le parti sono genitori di (14 anni) ed (12 anni) conviventi con la madre R_2 nella ex casa familiare. R_
è una ragazzina affetta di trisomia 21, frequenta il primo anno delle scuole superiori e su di lei si sono concentrati i maggiori contrasti tra i genitori. , invece, frequenta R_2 il 2° anno di scuola media e nella narrazione della gestione familiare sembra risultare in secondo piano rispetto ai bisogni speciali della sorella.
Sulla scorta dell'istruttoria complessivamente svolta, delle risultanze del Servizio sociale incaricato (Municipio I) e dell'esperto, il Tribunale ritiene che i genitori assolvano con consapevolezza, attenzione e dedizione ai compiti educativi nei confronti dei figli R_ Va quindi confermato l'affido condiviso dei figli minori e , la cui R_2 collocazione va parimenti confermata presso la madre, che ha dato buona prova di R_ gestione e accudimento quotidiano, impegnandosi in particolare con per lo sviluppo delle autonomie della ragazza anche attraverso la scelta accurata di attività extrascolastiche funzionali agli interessi della figlia. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Per effetto del collocamento la casa familiare (sita in Roma, Via Felice Nerini 7) va assegnata a a nulla rilevando la pendenza del procedimento instaurato Controparte_1 dal nonno, alienante l'immobile, nei confronti dei coniugi acquirenti.
Invero l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sugli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Quanto alla frequentazione padre figli, tenuto conto dell'età dei ragazzi, oramai R_ adolescenti, delle particolari esigenze di , il Collegio ritiene opportuno confermare le modalità in essere, disponendo che il padre veda e tenga con sé i figli con le seguenti modalità: per un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo, quando avrà i figli con sé nel fine settimana, e per due pomeriggi, di cui uno senza pernotto, dall'uscita di scuola alle 20.30, quando non avrà i figli con sé nel fine settimana;
le ore diurne in tutti i giorni nei quali vi
è interruzione della frequentazione scolastica (per scioperi, per ferie estive o per festività) e in cui i bambini abbiano pernottato presso l'altro genitore saranno suddivise tra le parti in ragione del 50%, con accompagno a carico del genitore presso il quale si è pernottato;
a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua;
per
7 30 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le altre festività alternate. L'obiezione della della inadeguatezza della abitazione del sig. a CP_1 CP_2 ospitare i due figli non è condivisibile, stante la descrizione dell'appartamento dello stesso e la assenza di criticità emerse in questo periodo di tempo in cui i figli hanno già pernottato presso il padre.
Si evidenzia che, al termine del presente giudizio, la signora ha depositato un CP_1 ricorso ex art 709 ter C.P.C. chiedendo al tribunale di interrompere il servizio SAISH R_ attivato per a casa del padre, chiedendo di poter disporre del numero di cellulare della Signora operatrice SAISH;
di ordinare al padre di far partecipare Persona_7 R_
ed al corso di nuoto nei giorni di sua spettanza. R_2
Tutte le richieste sopra indicate hanno sullo sfondo la necessità, più volte evidenziata dalla signora, di rivalutare il piano di interventi sanitari in quanto quello previsto avrebbe un livello di intensità assistenziale medio alto indicato per persone con gravi problemi di R_ non autonomia e non adatto per che ha raggiunto livelli di autosufficienza rilevanti
Il Collegio, pur evidenziando la rilevanza delle questioni sollevate dalla madre, sottolinea che la predetta necessità non può che essere valutata dall'ASL competente, esulando tale tipologia di intervento e il conseguente accompagnamento nelle singole questioni di vita dei genitori nei compiti del tribunale investito della domanda di separazione personale.
Come evidenziato dalla esperta, le parti dovrebbero seguire un percorso di coordinazione genitoriale che li aiuti a gestire i piccoli grandi eventi/cambiamenti nella vita dei figli, investimento preferibile rispetto ad anni di contenzioso giudiziario che ha alimentato la conflittualità invece che attenuarla, tentando di migliorare la comunicazione nel superiore interesse dei figli, a cui entrambi sono molto legati.
Quanto agli aspetti economici, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va evidenziato che entrambe le parti hanno depositato documentazione non completa, in particolare omettendo le dichiarazioni fiscali relative alle società di cui detengono una partecipazione, non indicando il numero di dipendenti, locali e l'entità delle attività svolte. In base alle dichiarazioni rese, la signora lavora come pasticcera insieme al suo CP_1 attuale compagno presso un'attività di cui è titolare, dichiarando un reddito mensile netto di circa €1.100/1.200. Oltre a ciò, la signora è comproprietaria della casa familiare con il marito, ove risiede unitamente ai due figli.
Il signor invece è consulente e formatore turistico per alberghi e ristoranti CP_2
(affiancamento ad attività commerciali), dichiarando un reddito mensile netto di €
2.000/2.800 circa. Il resistente è altresì socio al 65% di TRAINING ACADEMY S.R.L.”, inoltre è proprietario del 50% della casa familiare assegnata alla moglie, risiedendo assieme alla sua attuale compagna e i suoi due figli in un immobile di 70 mq con giardino.
Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre contribuisse al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore ai figli, entrambi collocati prevalentemente presso la madre, considerate R_ le esigenze dei figli, in modo particolare di , nonché l'età; il Collegio stima equo
8 determinare il contributo da porre a carico del padre, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, per il mantenimento di entrambi i figli in € 760 mensili (€380 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% ciascuno.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda della sig.ra di vedersi riconosciuto un assegno di CP_1 mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, fermo restando il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva comunque il diritto agli alimenti qualora dimostri lo stato di assoluto bisogno in cui versa, con onere della prova a suo carico. Ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto alla signora alcun assegno CP_1 di mantenimento in ragione della pronuncia di addebito della separazione, e che, per l'effetto, ciascun coniuge debba provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Va evidenziato che la sig.ra ha dato prova altresì di essere in grado di CP_1 provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo sempre lavorato sia in costanza che dopo il disgregamento del matrimonio.
Spese di giudizio
Si ritiene di compensare le spese di lite stante la reciproca soccombenza, in punto di addebito, da un lato, e di aumento dell'assegno per i figli dall'altro Le spese dell'esperto al 50% a carico di entrambi, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ) Controparte_1 C.F._1
e , i quali hanno contratto Controparte_2 C.F._2 matrimonio in Roma, il 13.05.2011;
9 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (atto n. 00140 parte II, serie A03, anno
2011);
- accoglie la domanda di di addebitare la separazione a Controparte_2 [...]
CP_1 R_
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della R_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé i figli come specificato in motivazione;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Felice Nerini n. 7 a Controparte_1
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina in € 760 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese straordinarie
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento di Controparte_1
- compensa le spese di lite;
le spese dell'esperto al 50% tra le parti, liquidate con separato decreto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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