Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Messina, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Dr. Beatrice Catarsini Presidente
Dr. Concetta Zappalà Giudice
Dr. Alessandra Santalucia Giudice relatore decidendo alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. fino al 13 maggio
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n, 916/23 R.G. promossa da:
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Luca Gangemi appellante
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Emila FI appellato
OGGETTO: pagamento straordinario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1698/2023 il tribunale di Messina, pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1330/2014 con cui gli Parte_1
era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma pari ad euro CP_1
1.526,58 a titolo di lavoro straordinario, revocava il decreto opposto e condannava il al pagamento dell'importo ingiunto in favore del nonché alla rifusione Pt_1 CP_1
in suo favore delle spese di lite.
Osservava il decidente che la documentazione posta dal dipendente a fondamento del credito non era idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di una mera proposta di determina non sottoscritta né munita del visto di regolarità contabile.
La teste , collega del ricorrente, aveva confermato che questi, a seguito Testimone_1
degli eventi alluvionali che avevano colpito, nel novembre 2011, la zona tirrenica della provincia di Messina, in particolare quella parte del territorio compresa tra Barcellona
P.G. e Villafranca Tirrena, e della dichiarazione dello stato di calamità naturale, aveva effettuato la prestazione lavorativa, nei mesi di novembre e dicembre 2011, ben oltre il normale orario di lavoro, anche nelle ore notturne ed in giorni cadenti di domenica, così come indicato nel prospetto ore lavorate, prodotto in atti contrassegnato dalla lettera A).
La stessa aveva precisato di essere a conoscenza dei fogli presenza mostrati in quanto anche lei aveva effettuato orario straordinario notturno e festivo nello stesso periodo, ed in quanto lavoravano nello stesso gruppo.
Tale circostanza risultava confermata anche dal teste altro collega di Testimone_2
lavoro del ricorrente.
Precisava, poi, il tribunale che l'autorizzazione poteva intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione era dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio e nel caso di specie ricorreva tale ipotesi. Risultava infatti che con provvedimento del 23.11.2011, a seguito dello stato di emergenza creatasi per i danni alluvionali del 22.11.2011, era stata disposta la costituzione del Centro Operativo
Comunale al fine di assicurare nell'ambito del territorio del la Parte_1
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Dall'esame del documento si evinceva che le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati facevano capo al Sindaco direttamente o attraverso l' di cui era referente il Responsabile Parte_2
Geometra sicché poteva ritenersi provato che la prestazione fosse stata svolta in CP_1
una situazione di emergenza.
Avverso detta pronuncia, con atto del 27 dicembre 2023, proponeva appello l'ente soccombente cui resisteva controparte;
disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
Pag. 2 di 7 cpc, in esito al deposito di note trasmesse da ambo le parti entro il termine del 13 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto l'esistenza di un'implicita autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario in forza soltanto dell'atto di istituzione del Centro Operativo Comunale di cui faceva parte il CP_1
quale responsabile dell'ufficio di protezione civile. Assume l'insufficienza di una situazione di emergenza per dedurre ex se un'autorizzazione implicita allo svolgimento di lavoro straordinario sottolineando, comunque, la necessità di una valutazione delle ragioni di pubblico interesse sulle attività in concreto svolte e, dunque, di una ratifica ex post.
Peraltro, nella specie lo straordinario non avrebbe potuto essere ratificato, basandosi su dichiarazioni unilaterali dei lavoratori senza riscontro da parte del sistema informatico delle rilevazioni delle presenze, presupposto per la liquidazione del relativo compenso ai sensi dell'articolo 3 co. 84 della legge 244/2007. Lo stesso avrebbe dichiarato CP_1
di avere parzialmente omesso di procedere alla rilevazione automatica della propria presenza al lavoro e di avere per tale motivo quantificato con autocertificazione le presunte ore di straordinario. Il prospetto identificato in sentenza come allegato A, invero, non avrebbe potuto essere rubricato come trattandosi prima facie di un documento riepilogativo e cumulativo delle asserite ore di straordinario, essendo stato omesso l'orario di fine e inizio turno, dal che l'irrilevanza della testimonianza escussa, non avendo i testi potuto confermare l'orario di lavoro del loro collega.
Ponendo a raffronto le tabelle elaborate dallo stesso SI di cui all'allegato A si evincerebbe, inoltre, che i testimoni e a differenza dell'odierno appellato, Tes_2 Tes_1
non avrebbero lavorato nei giorni 6-7-9 e 20 dicembre 2011 per cui non sarebbe valida l'affermazione fatta in sentenza secondo cui gli stessi avevano effettuato orario straordinario notturno e festivo nello stesso periodo ed in quanto lavoravano nello stesso gruppo>.
Inoltre, detti testi, avendo interesse nella vicenda per aver anche loro richiesto la retribuzione per il presunto straordinario, non avrebbero potuto testimoniare.
Pag. 3 di 7 Con altra doglianza impugna la sentenza laddove è stato ritenuto non specificatamente contestato il quantum debeatur; sostiene, di contro, di avere correttamente contestato le tavole sinottiche versate agli atti del ricorso monitorio, le tavole di provenienza
UIL/FPL e infine l'allegato A della memoria difensiva del CP_1
In ultimo, censura la statuizione di condanna alle spese lamentando che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del parziale accoglimento della sua opposizione, stante l'intervenuta revoca del decreto opposto.
Tali le critiche alla sentenza l'appello è fondato per quanto di ragione.
Nota innanzitutto il Collegio che, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali in tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego, la doglianza attorea sull'asserita indispensabilità, in situazione di emergenza, di una autorizzazione postuma ai fini della liquidazione del compenso per lavoro straordinario risulta destituita di fondamento,
Come chiarito dal giudice di legittimità nella pronuncia n. 18063/2023 “Nel caso del pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 2126 c.c., che va posto in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, comma
1; art. 36 Cost.), impone il pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, seppur in violazione delle regole autorizzatorie per esso previste dalla contrattazione collettiva: non è così possibile escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare…. Per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito
e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario” (nello stesso senso Cass. n. 23506/2022 e da ultimo Cass. n.
4574/2025).
Orbene, non è seriamente revocabile in dubbio nella specie la configurazione di un consenso implicito della p.a. all'espletamento di prestazioni oltre il normale orario di lavoro avuto riguardo alla conclamata situazione di calamità ed all'attivazione di un un organismo ad hoc (Centro Operativo Comunale) per fronteggiarla come statuito nell'Ordinanza Sindacale n. 60 bis del 23.11.2011 con cui al è stato conferito CP_1
Pag. 4 di 7 l'incarico di responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile e della Sala
Operativa.
Significative indicazioni a sostegno di un'autorizzazione tacita al lavoro straordinario possono trarsi altresì dalla deposizione resa dallo stesso sindaco dell'epoca, S_
, che, sentito come teste all'udienza del 19 giugno 2017, ha così dichiarato :
[...]
“ricordo che in occasione dell'alluvione del 22 novembre 2011 il territorio comunale ha subito dei danni rilevanti e il geometra ha dovuto coordinare tutti i lavori per CP_1
raggiungere la popolazione rimasta isolata e provvedere allo sgombero delle aree invase dai detriti. Le operazioni hanno avuto inizio nella notte del 22 novembre 2011, si sono protratte per diverse giornate durante le quali sia il geometra sia tutti gli CP_1
altri dipendenti coinvolti in tali lavori, anch'io in qualità di sindaco, abbiamo lavorato ininterrottamente ben oltre l'orario di lavoro ordinario….. Il lavoro intensivo e maggiore, che ha comportato sicuramente prestazioni di lavoro straordinario, si è protratto per 7/10 giorni lavorativi successivi all'evento. Il C.O.C. (Centro operativo comunale) è stato revocato tramite ordinanza, se mal non ricordo, dopo metà dicembre
e il lavoro notturno ha riguardato i primi 7 giorni, il lavoro straordinario è andato a scemare ma non sono in grado di quantificare le ore effettuate dal e dalla sua CP_1
squadra. Preciso che in alcune giornate si lavorava in ufficio in altro presso gli enti interessati. Ricordo in particolare una riunione avvenuto il 3 e il 4 dicembre presso la
Protezione Civile provinciale coordinata dall' ing. che ci ha impegnati per Tes_4 parecchie ore pomeridiane..”.
Acclarata l'insussistenza di una condizione normativa ostativa al riconoscimento del salario accessorio, occorre affrontare la questione relativa alla prova sul quantum di lavoro straordinario effettivamente svolto e sul punto la censura dell'appellante, relativa all'inattendibilità di un'attestazione non suffragata in toto dalle risultanze del sistema automatico di rilevazione delle presenze, merita accoglimento.
Nella nota prot. 1556 del 6.2.2012 allegata al ricorso monitorio il SI comunica che
“a seguito di sopravvenuta emergenza per avverse condizioni meteo, ha parzialmente omesso di procedere alla rilevazione automatica della propria presenza al lavoro” e di avere perciò proceduto a quantificare con autocertificazione le ore in più svolte ma è
Pag. 5 di 7 evidente che il dato attestato, proprio perché proveniente da una dichiarazione unilaterale dello stesso interessato non può rivestire valenza probatoria.
Né a conclusioni diverse possono condurre le concordi dichiarazioni rese dai due testi facenti parte del medesmo gruppo di lavoro, non solo perché portatori di un interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio, avendo anche loro avanzato all'ente richiesta di retribuzione aggiuntiva in relazione alla medesima vicenda oggetto di causa, ma soprattutto perché il prospetto da essi confermato, ed indicato in sentenza come contrassegnato con lett. A, consiste in un mero riepilogo delle ore totali di straordinario diurno, festivo e notturno svolto da ciascun dipendente nel periodo dal 22 novembre
2011 alla prima metà del mese successivo, senza articolazione dell'orario in concreto osservato il che inficia la rilevanza delle loro deposizioni proprio perché vertenti su circostanze generiche ed implicante valutazioni. Per di più, come rettamente evidenziato dall'appellante, dal raffronto delle tabelle dei vari dipendenti contenute in detto prospetto emerge che in alcune giornate del mese di dicembre, in cui il riporta di CP_1
avere svolto ore di straordinario, i due testi non erano neppure in servizio, il che mina irrimediabilmente la loro credibilità.
Il compenso va, quindi, riconosciuto solo nei limiti delle ore registrate dal badge informatico ammontanti, sulla scorta dei cartellini personali analitici del mese novembre e dicembre prodotti sub alleg. 4 del fascicolo I grado, a complessivi 38 ore (e segnatamente 18 ore per il mese di novembre e 20 ore per il mese dicembre) oltre dodici ore di lavoro straordinario festivo a fronte delle 82 richieste.
Al spetta in conclusione, avuto riguardo ai valori retributivi indicati nei conteggi CP_1
sindacali, non contestati specificatamente, contrariamente a quanto labialmente dedotto in gravame, un compenso per il mese di novembre pari ad euro 317,52 e per il mese di dicembre pari ad euro 352,8, per complessivi euro 670,32, cui va aggiunto il compenso per 12 ore di straordinario festivo pari ad euro 263,28, per un totale di euro 933,6, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed assorbite le ulteriori doglianze,
l'appello va, pertanto, parzialmente accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato a corrispondere all'appellato la minor somma pari Pt_1
ad euro 933,6, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Pag. 6 di 7 Tenuto conto dell'esito della lite, appare equo compensare le spese del doppio grado in ragione della metà, ponendo a carico dell'ente appellante la restante quota, liquidata come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Avendo il in sede di note conclusive avanzato specifica richiesta di restituzione Pt_1
delle somme ex art 336 c.p.c. e dato prova, mediante produzione dei mandati di pagamento 743 e 744, di avere già provveduto a versare le somme oggetto di condanna sia in favore del SI che del suo difensore n.q. di distrattario, va, conseguentemente, ordinato a quest'ultimi la restituzione all'ente appellante di quanto da loro percepito in più in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'ente appellante a corrispondere a la minor somma di euro CP_1
933,6 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'ente appellante la restante quota liquidata quanto al primo grado nell'importo di euro 657 e quanto al presente grado in euro 729 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c. Dispone che ed il difensore distrattario avv. E. FI CP_1
restituiscano al quanto percepito in più in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata a seguito dei mandati di pagamento n. 734 e 743.
Messina 14.5.2025 il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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