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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 135/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Ireno Lo Bue, Parte_1 C.F._1
Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con delega CP_1 P.IVA_1
dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n.
70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.2.2023 premettendo di essere Parte_1
attualmente dipendente del convenuto in qualità di docente di scuola secondaria di II CP_2
grado con contratto a tempo indeterminato e di aver ottenuto in data 18.2.2022 decreto di
Cont ricostruzione di carriera, ha convenuto in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- Previo annullamento e/o dichiarazione di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del
decreto n. 2322 del 18.02.2022 del Dirigente Scolastico dell' di Controparte_4
1 Modena, registrato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena in data 04.04.2022, nella
parte in cui tale provvedimento non riconosce l'anzianità di servizio di ruolo maturata nella Scuola
dell'Infanzia dall'anno scolastico 1991/1992 all'anno scolastico 1993/1994 e il servizio svolto
nella Scuola Primaria, dall'anno scolastico 1994/1995 al 2000/2001, ossia anni 9 SI CHIEDE DI -
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed
economici, ai fini della corretta ricostruzione della carriera all'atto del passaggio di ruolo nella
scuola secondaria e della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e ai fini
dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di ruolo maturata
(nove anni di servizio di ruolo svolti quale docente nella scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria) presso la Scuola dell'Infanzia “Berengario” di Carpi (MO) e presso la Scuola Primaria
di San Prospero (MO). - CONDANNARE l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente nel
corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza dell'intera valutazione del servizio di ruolo
prestato presso la Scuola dell'Infanzia e presso la Scuola Primaria;
- CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive
dovute in virtù del suo collocamento nel corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza
dell'intera valutazione del servizio di ruolo prestato presso la Scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. .».
A sostegno del ricorso, ha dedotto: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente di ruolo di
Scuola statale dell'Infanzia a decorrere dal 1.9.1991 (v. contratto a tempo indeterminato, doc. 8
ricorso); 2) di essere transitata nei ruoli della Scuola Primaria a partire dal 1.9.1994 (v. stato matricolare, doc. 7 ricorso); 3) in data 1.9.2001, in seguito a procedura di mobilità, di aver conseguito il passaggio di ruolo nella Scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A050 e di avere ottenuto, in sede di ricostruzione di carriera (decreto n. 2322 del 18.2.2022, doc. 10
ricorso), un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio sino ad allora maturata in altri ordini e gradi di istruzione;
4) di avere diritto, ai fini sia giuridici sia economici della ricostruzione
2 di carriera, al riconoscimento integrale del servizio di ruolo svolto in qualità di docente di scuola d'infanzia e primaria per complessivi 9 anni, con conseguente collocazione nel corretto scaglione stipendiale dell'attuale qualifica e versamento delle corrispondenti differenze retributive.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha ribadito la legittimità del proprio operato e l'avvenuta applicazione, alla data del passaggio in altro ruolo della ricorrente, della cd. temporizzazione dell'anzianità maturata ai sensi del D.P.R. n.
399/1988 con riconoscimento di un assegno ad personam di adeguamento retributivo, pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza e lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica. Ha poi eccepito in ragione della data di notifica del ricorso avvenuta il 24.4.2023
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate anteriormente al
24.4.2018.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia attiene all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione scolastica che, facendo applicazione della temporizzazione e non del criterio di computabilità integrale del servizio effettivamente prestato, non ha riconosciuto il servizio reso dalla ricorrente in qualità di docente di ruolo in ordine/grado di istruzione inferiore
(scuola infanzia/primaria) rispetto a quello di attuale collocazione (scuola secondaria di II grado) ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera.
Nel dettaglio, parte ricorrente chiede in questa sede che le sia applicato il criterio del riconoscimento integrale del servizio prestato nella qualifica inferiore a quella di attuale appartenenza, richiamando sul punto le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, che sancirebbero il principio della computabilità integrale di tale servizio come trattamento di miglior favore ai fini giuridici ed economici.
3 Ha pertanto chiesto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'Amministrazione scolastica nel 2022 e stante il proprio interesse a sentirsi collocare nella fascia stipendiale conforme ad un'anzianità di servizio ricalcolata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, va innanzitutto evidenziato come la presente controversia si inserisca in una cornice fattuale, per come descritta in apertura di sentenza,
da ritenersi pacifica poiché incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, costituisce circostanza provata per tabulas e non oggetto di contestazione tra le parti che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_2
docente di ruolo nella scuola dell'infanzia negli aa.ss. 1991-1993 e nella scuola primaria negli aa.ss.
1994-2001 per complessivi 9 anni di servizio e che sia transitata nei ruoli della scuola secondaria di
II grado a partire dall'a.s. 2001/2002.
Con conferma in ruolo per tale posizione lavorativa a decorrere dal 1.9.2002 (v. docc. 7 e 9 ricorso).
Quanto al merito della controversia, le Sezioni Unite, in particolare, hanno chiarito che in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla Scuola
Materna alla Secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della Scuola Materna deve essere riconosciuta in misura integrale;
infatti a seguito della modifica della norma sui passaggi di ruolo, la regola dettata dall'art. 77, cui è collegato l'art. 83, “per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cass. SSUU n.
9144/16). La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83,
d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore,
4 in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (Cass. n. 9397/17). Le Sezioni Unite, inoltre, hanno recentemente ribadito la “piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado” nel sistema scolastico (Cass. SS.UU. 22726/22).
Vista l'osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola, quindi, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Parte ricorrente ha, dunque, diritto alla valutazione integrale del servizio di ruolo reso quale insegnante della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.
Resta solo da aggiungere, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , che CP_1
parte ricorrente ha chiesto al il riconoscimento degli aumenti contrattuali calcolati CP_1
sull'anzianità di servizio solo con l'atto introduttivo, per cui, in applicazione dei principi dettati da
SS.UU. n.575/2003, sono prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio dalla ricezione da parte del del ricorso. La prescrizione opera solo sulle differenze retributive CP_1
e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l'anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n.8228 del 23.5.2003 nonché Cass.,
30.1.2020, n. 2232).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ai fini della corretta ricostruzione della carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria e della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di ruolo maturata quale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria;
5 2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna per l'effetto parte resistente a collocare parte ricorrente nel corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza dell'intera valutazione del servizio di ruolo prestato;
3) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive maturate nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, oltre interessi in misura legale da ogni singola posta sino al saldo effettivo;
4) Condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Modena, 2.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 135/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Ireno Lo Bue, Parte_1 C.F._1
Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con delega CP_1 P.IVA_1
dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n.
70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.2.2023 premettendo di essere Parte_1
attualmente dipendente del convenuto in qualità di docente di scuola secondaria di II CP_2
grado con contratto a tempo indeterminato e di aver ottenuto in data 18.2.2022 decreto di
Cont ricostruzione di carriera, ha convenuto in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- Previo annullamento e/o dichiarazione di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del
decreto n. 2322 del 18.02.2022 del Dirigente Scolastico dell' di Controparte_4
1 Modena, registrato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena in data 04.04.2022, nella
parte in cui tale provvedimento non riconosce l'anzianità di servizio di ruolo maturata nella Scuola
dell'Infanzia dall'anno scolastico 1991/1992 all'anno scolastico 1993/1994 e il servizio svolto
nella Scuola Primaria, dall'anno scolastico 1994/1995 al 2000/2001, ossia anni 9 SI CHIEDE DI -
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed
economici, ai fini della corretta ricostruzione della carriera all'atto del passaggio di ruolo nella
scuola secondaria e della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e ai fini
dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di ruolo maturata
(nove anni di servizio di ruolo svolti quale docente nella scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria) presso la Scuola dell'Infanzia “Berengario” di Carpi (MO) e presso la Scuola Primaria
di San Prospero (MO). - CONDANNARE l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente nel
corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza dell'intera valutazione del servizio di ruolo
prestato presso la Scuola dell'Infanzia e presso la Scuola Primaria;
- CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive
dovute in virtù del suo collocamento nel corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza
dell'intera valutazione del servizio di ruolo prestato presso la Scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. .».
A sostegno del ricorso, ha dedotto: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente di ruolo di
Scuola statale dell'Infanzia a decorrere dal 1.9.1991 (v. contratto a tempo indeterminato, doc. 8
ricorso); 2) di essere transitata nei ruoli della Scuola Primaria a partire dal 1.9.1994 (v. stato matricolare, doc. 7 ricorso); 3) in data 1.9.2001, in seguito a procedura di mobilità, di aver conseguito il passaggio di ruolo nella Scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A050 e di avere ottenuto, in sede di ricostruzione di carriera (decreto n. 2322 del 18.2.2022, doc. 10
ricorso), un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio sino ad allora maturata in altri ordini e gradi di istruzione;
4) di avere diritto, ai fini sia giuridici sia economici della ricostruzione
2 di carriera, al riconoscimento integrale del servizio di ruolo svolto in qualità di docente di scuola d'infanzia e primaria per complessivi 9 anni, con conseguente collocazione nel corretto scaglione stipendiale dell'attuale qualifica e versamento delle corrispondenti differenze retributive.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha ribadito la legittimità del proprio operato e l'avvenuta applicazione, alla data del passaggio in altro ruolo della ricorrente, della cd. temporizzazione dell'anzianità maturata ai sensi del D.P.R. n.
399/1988 con riconoscimento di un assegno ad personam di adeguamento retributivo, pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza e lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica. Ha poi eccepito in ragione della data di notifica del ricorso avvenuta il 24.4.2023
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate anteriormente al
24.4.2018.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia attiene all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione scolastica che, facendo applicazione della temporizzazione e non del criterio di computabilità integrale del servizio effettivamente prestato, non ha riconosciuto il servizio reso dalla ricorrente in qualità di docente di ruolo in ordine/grado di istruzione inferiore
(scuola infanzia/primaria) rispetto a quello di attuale collocazione (scuola secondaria di II grado) ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera.
Nel dettaglio, parte ricorrente chiede in questa sede che le sia applicato il criterio del riconoscimento integrale del servizio prestato nella qualifica inferiore a quella di attuale appartenenza, richiamando sul punto le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, che sancirebbero il principio della computabilità integrale di tale servizio come trattamento di miglior favore ai fini giuridici ed economici.
3 Ha pertanto chiesto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'Amministrazione scolastica nel 2022 e stante il proprio interesse a sentirsi collocare nella fascia stipendiale conforme ad un'anzianità di servizio ricalcolata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, va innanzitutto evidenziato come la presente controversia si inserisca in una cornice fattuale, per come descritta in apertura di sentenza,
da ritenersi pacifica poiché incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, costituisce circostanza provata per tabulas e non oggetto di contestazione tra le parti che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_2
docente di ruolo nella scuola dell'infanzia negli aa.ss. 1991-1993 e nella scuola primaria negli aa.ss.
1994-2001 per complessivi 9 anni di servizio e che sia transitata nei ruoli della scuola secondaria di
II grado a partire dall'a.s. 2001/2002.
Con conferma in ruolo per tale posizione lavorativa a decorrere dal 1.9.2002 (v. docc. 7 e 9 ricorso).
Quanto al merito della controversia, le Sezioni Unite, in particolare, hanno chiarito che in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla Scuola
Materna alla Secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della Scuola Materna deve essere riconosciuta in misura integrale;
infatti a seguito della modifica della norma sui passaggi di ruolo, la regola dettata dall'art. 77, cui è collegato l'art. 83, “per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cass. SSUU n.
9144/16). La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83,
d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore,
4 in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (Cass. n. 9397/17). Le Sezioni Unite, inoltre, hanno recentemente ribadito la “piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado” nel sistema scolastico (Cass. SS.UU. 22726/22).
Vista l'osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola, quindi, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Parte ricorrente ha, dunque, diritto alla valutazione integrale del servizio di ruolo reso quale insegnante della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.
Resta solo da aggiungere, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal , che CP_1
parte ricorrente ha chiesto al il riconoscimento degli aumenti contrattuali calcolati CP_1
sull'anzianità di servizio solo con l'atto introduttivo, per cui, in applicazione dei principi dettati da
SS.UU. n.575/2003, sono prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio dalla ricezione da parte del del ricorso. La prescrizione opera solo sulle differenze retributive CP_1
e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l'anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n.8228 del 23.5.2003 nonché Cass.,
30.1.2020, n. 2232).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ai fini della corretta ricostruzione della carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria e della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di ruolo maturata quale docente di scuola dell'infanzia e scuola primaria;
5 2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna per l'effetto parte resistente a collocare parte ricorrente nel corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza dell'intera valutazione del servizio di ruolo prestato;
3) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive maturate nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, oltre interessi in misura legale da ogni singola posta sino al saldo effettivo;
4) Condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Modena, 2.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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