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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1985/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023.12137 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6698/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2025 ,il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.2953/01/2024 del 24.06.2024, depositata in data 10.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta Sez. 1 rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 2023/12137/ del
07/07/2023 con la quale la Sogert SpA, Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del
Comune di Castel Volturno, richiedeva il pagamento dell'IMU ,anno 2016 ,per complessivi € 221,22. di cui deduceva la illegittimità per mancata notifica del prodromico accertamento n. 3291 ,asseritamente intervenuta in data 19.12.2021; per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
per difetto di soggettività passiva;
per intervenuta decadenza dall'azione accertatrice e prescrizione della pretesa.
Opponeva l' appellante, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cpc ed 8 L. 890/82 non risultando perfezionata la notifica dell'accertamento , eseguita con le modalità previste per la irreperibilità relativa , non risultando prodotta la comunicazione di avvenuto deposito (Cad); reiterava i motivi esplicitati nel precedente grado.
Non si costituiva la Sogert Spa, pur ritualmente evocata in giudizio ,giusta pec di consegna del
10.02.2025.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,previo deposito di memorie illustrative,sulle conclusioni dell'appellante , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
La asserita notifica del prodromico accertamento n. 3291 , intervenuta in data 19.12.2021 per compiuta giacenza e che costituisce il presupposto dell'intimazione qui impugnata non è perfezionata.
Ai fini della notificazione di un atto impositivo nel caso di irreperibilità relativa del destinatario,il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale .
In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Suprema Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario .
Non risultando in atti la produzione in giudizio di tale avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa comunale non emerge la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In definitiva, l'appello è fondato e va accolto ,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra domanda della difesa istante.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario. Condanna alle spese del doppio grado ,liquidate complessivamente in € 280,00 per il primo grado ed € 290,00 per il secondo grado oltre accessori,con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1985/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023.12137 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6698/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2025 ,il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.2953/01/2024 del 24.06.2024, depositata in data 10.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta Sez. 1 rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 2023/12137/ del
07/07/2023 con la quale la Sogert SpA, Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del
Comune di Castel Volturno, richiedeva il pagamento dell'IMU ,anno 2016 ,per complessivi € 221,22. di cui deduceva la illegittimità per mancata notifica del prodromico accertamento n. 3291 ,asseritamente intervenuta in data 19.12.2021; per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
per difetto di soggettività passiva;
per intervenuta decadenza dall'azione accertatrice e prescrizione della pretesa.
Opponeva l' appellante, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cpc ed 8 L. 890/82 non risultando perfezionata la notifica dell'accertamento , eseguita con le modalità previste per la irreperibilità relativa , non risultando prodotta la comunicazione di avvenuto deposito (Cad); reiterava i motivi esplicitati nel precedente grado.
Non si costituiva la Sogert Spa, pur ritualmente evocata in giudizio ,giusta pec di consegna del
10.02.2025.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,previo deposito di memorie illustrative,sulle conclusioni dell'appellante , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
La asserita notifica del prodromico accertamento n. 3291 , intervenuta in data 19.12.2021 per compiuta giacenza e che costituisce il presupposto dell'intimazione qui impugnata non è perfezionata.
Ai fini della notificazione di un atto impositivo nel caso di irreperibilità relativa del destinatario,il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale .
In particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Suprema Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario .
Non risultando in atti la produzione in giudizio di tale avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa comunale non emerge la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In definitiva, l'appello è fondato e va accolto ,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra domanda della difesa istante.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario. Condanna alle spese del doppio grado ,liquidate complessivamente in € 280,00 per il primo grado ed € 290,00 per il secondo grado oltre accessori,con distrazione in favore del difensore anticipatario.