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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4579/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, la società istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con cui la Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno di imposta 2019 un maggior reddito di impresa, recuperando a tassazione gli importi ivi indicati a titolo di imposte dirette (IRES Ed IRAP) ed indirette (IVA), oltre interessi e sanzioni.
Premesso che l'accertamento era scaturito dalla qualificazione come ricavi non dichiarati della complessiva somma di euro 29.569,15, pari alla somma di una serie di bonifici ricevuti nell'anno 2019, la ricorrente deduceva: a) che i pagamenti ricevuti erano relativi a crediti maturati nell'anno 2013; b) che del tutto illegittimo risultava il recupero a tassazione delle somme, avendo essa ricorrente esibito le fatture di riferimento ed i mastrini contabili, e senza che le si potesse imputare la mancata esibizione del registro IVA, stante il decorso del termine legale decennale di conservazione delle scritture contabili;
c) che comunque veniva ad essere violato il principio di competenza economica sancito dall'art. 109, comma 2, TUIR, secondo cui i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono a maturazione i relativi presupposti giuridici ed economici (ossia quando la prestazione è eseguita e fatturata), indipendentemente dal momento dell'incasso finanziario.
Depositava controdeduzioni la A.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
L'accertamento contestato è fondato sulla previsione di cui all'art. 32 comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 che, come è noto, pone una presunzione legale circa la natura di ricavi dei prelevamenti e dei versamenti su conto corrente non annotati contabilmente: la predetta presunzione, altrettanto notoriamente, è superabile soltanto attraverso la prova, da parte del contribuente, della avvenuta inclusione degli accrediti nella base imponibile oppure comunque della loro l'estraneità alla produzione del reddito, o, ancora, attraverso la prova della sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, sempre che fondata su concreti elementi obiettivamente accertabili e valutabili (cfr. per tutte Cass. 40221/2021, Cass. 15161/2020).
Sulla scorta di tale premessa, pienamente corretto appare il recupero a tassazione da parte della A.F dell'importo di euro 29.569,15 (ricavi imponibili pari ad euro 24.237,00 ed Iva ad aliquota ordinaria al 22% pari ad euro 5.332,14), corrispondente alla somma degli accrediti registrati sul conto corrente societario nel corso dell'anno 2019, non registrati in contabilità, e che, secondo la contribuente, rappresenterebbero il saldo di fatture relative all'anno 2013: la mancata esibizione da parte della società dei registri I.V.A. relativi all'anno di riferimento giustifica la qualificazione degli accrediti come ricavi e la loro tassazione.
Priva di pregio, sul punto, è la deduzione difensiva della ricorrente volta a prospettare una non imputabilità, ad essa contribuente, della mancata esibizione dei registri IVA anno 2013 in ragione del decorso del termine di legge di obbligatoria conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c.: si è invero già affermato in materia fiscale che “il contribuente ha l'onere di fornire in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa e né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (cfr. Cass. n.
26683/2009, Cass. 16752/2020).
E' appena il caso di notare come la prova della avvenuta registrazione contabile delle operazioni contestate nemmeno possa scaturire, nella specie, dalla mera esibizione delle fatture- che, come è noto, non rientrano nel novero delle scritture contabili, trattandosi di atti giuridici a contenuto partecipativo consistenti nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito tra le stesse (cfr. per tutte Cassazione nn. 13651/2006, 8126/2004, 9593/2004), né dalla esibizione dei cd. mastrini, atti che, come è noto, non sono soggetti a bollatura e vidimazione ex art. 2215 c.c., e che, comunque, in nessun modo provano l'effettivo inserimento dei ricavi nella base imponibile dell'anno di riferimento.
Priva di pregio è, infine, anche la ulteriore difesa della contribuente volta a prospettare violazione del principio di competenza economica sancito dall'art. 109, comma 2, T.U.I.R. : la mancata prova della avvenuta registrazione delle operazioni nella contabilità anno 2013 e dell'inclusione dei ricavi nel reddito dichiarato, rende meramente assertiva la deduzione secondo cui gli accrediti registrati sarebbero riferibili ad operazioni poste in essere nell'anno 2013 e ne giustifica, viceversa, la qualificazione come ricavi in relazione all'anno di incasso (2019) delle somme medesime.
Non avendo la contribuente in altro modo fornito la prova della avvenuta inclusione dei maggiore ricavi nella base imponibile, la domanda va rigettata, con le spese di lite che –liquidate come da dispositivo- seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 09.02.2026 Il Relatore dott. Michele Caroppoli Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4579/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70303006147/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, la società istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con cui la Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno di imposta 2019 un maggior reddito di impresa, recuperando a tassazione gli importi ivi indicati a titolo di imposte dirette (IRES Ed IRAP) ed indirette (IVA), oltre interessi e sanzioni.
Premesso che l'accertamento era scaturito dalla qualificazione come ricavi non dichiarati della complessiva somma di euro 29.569,15, pari alla somma di una serie di bonifici ricevuti nell'anno 2019, la ricorrente deduceva: a) che i pagamenti ricevuti erano relativi a crediti maturati nell'anno 2013; b) che del tutto illegittimo risultava il recupero a tassazione delle somme, avendo essa ricorrente esibito le fatture di riferimento ed i mastrini contabili, e senza che le si potesse imputare la mancata esibizione del registro IVA, stante il decorso del termine legale decennale di conservazione delle scritture contabili;
c) che comunque veniva ad essere violato il principio di competenza economica sancito dall'art. 109, comma 2, TUIR, secondo cui i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono a maturazione i relativi presupposti giuridici ed economici (ossia quando la prestazione è eseguita e fatturata), indipendentemente dal momento dell'incasso finanziario.
Depositava controdeduzioni la A.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
L'accertamento contestato è fondato sulla previsione di cui all'art. 32 comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 che, come è noto, pone una presunzione legale circa la natura di ricavi dei prelevamenti e dei versamenti su conto corrente non annotati contabilmente: la predetta presunzione, altrettanto notoriamente, è superabile soltanto attraverso la prova, da parte del contribuente, della avvenuta inclusione degli accrediti nella base imponibile oppure comunque della loro l'estraneità alla produzione del reddito, o, ancora, attraverso la prova della sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, sempre che fondata su concreti elementi obiettivamente accertabili e valutabili (cfr. per tutte Cass. 40221/2021, Cass. 15161/2020).
Sulla scorta di tale premessa, pienamente corretto appare il recupero a tassazione da parte della A.F dell'importo di euro 29.569,15 (ricavi imponibili pari ad euro 24.237,00 ed Iva ad aliquota ordinaria al 22% pari ad euro 5.332,14), corrispondente alla somma degli accrediti registrati sul conto corrente societario nel corso dell'anno 2019, non registrati in contabilità, e che, secondo la contribuente, rappresenterebbero il saldo di fatture relative all'anno 2013: la mancata esibizione da parte della società dei registri I.V.A. relativi all'anno di riferimento giustifica la qualificazione degli accrediti come ricavi e la loro tassazione.
Priva di pregio, sul punto, è la deduzione difensiva della ricorrente volta a prospettare una non imputabilità, ad essa contribuente, della mancata esibizione dei registri IVA anno 2013 in ragione del decorso del termine di legge di obbligatoria conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c.: si è invero già affermato in materia fiscale che “il contribuente ha l'onere di fornire in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa e né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (cfr. Cass. n.
26683/2009, Cass. 16752/2020).
E' appena il caso di notare come la prova della avvenuta registrazione contabile delle operazioni contestate nemmeno possa scaturire, nella specie, dalla mera esibizione delle fatture- che, come è noto, non rientrano nel novero delle scritture contabili, trattandosi di atti giuridici a contenuto partecipativo consistenti nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito tra le stesse (cfr. per tutte Cassazione nn. 13651/2006, 8126/2004, 9593/2004), né dalla esibizione dei cd. mastrini, atti che, come è noto, non sono soggetti a bollatura e vidimazione ex art. 2215 c.c., e che, comunque, in nessun modo provano l'effettivo inserimento dei ricavi nella base imponibile dell'anno di riferimento.
Priva di pregio è, infine, anche la ulteriore difesa della contribuente volta a prospettare violazione del principio di competenza economica sancito dall'art. 109, comma 2, T.U.I.R. : la mancata prova della avvenuta registrazione delle operazioni nella contabilità anno 2013 e dell'inclusione dei ricavi nel reddito dichiarato, rende meramente assertiva la deduzione secondo cui gli accrediti registrati sarebbero riferibili ad operazioni poste in essere nell'anno 2013 e ne giustifica, viceversa, la qualificazione come ricavi in relazione all'anno di incasso (2019) delle somme medesime.
Non avendo la contribuente in altro modo fornito la prova della avvenuta inclusione dei maggiore ricavi nella base imponibile, la domanda va rigettata, con le spese di lite che –liquidate come da dispositivo- seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti. Caserta lì 09.02.2026 Il Relatore dott. Michele Caroppoli Il V. Presidente dott. Carlo Zannini