Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 632
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Qualificazione degli accrediti come ricavi non dichiarati

    La presunzione legale posta dall'art. 32 D.P.R. 600/1973 circa la natura di ricavi dei versamenti su conto corrente non annotati contabilmente è superabile solo con prova specifica. La mancata esibizione dei registri IVA relativi all'anno di riferimento giustifica la qualificazione degli accrediti come ricavi e la loro tassazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di competenza economica

    La mancata prova della avvenuta registrazione delle operazioni nella contabilità anno 2013 e dell'inclusione dei ricavi nel reddito dichiarato rende meramente assertiva la deduzione secondo cui gli accrediti registrati sarebbero riferibili ad operazioni poste in essere nell'anno 2013, giustificando viceversa la loro qualificazione come ricavi in relazione all'anno di incasso.

  • Rigettato
    Illegittimità del recupero a tassazione per esibizione fatture e mastrini contabili

    Il contribuente ha l'onere di fornire in giudizio idonea documentazione giustificativa e non può sottrarsi invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. La prova della avvenuta registrazione contabile non può scaturire dalla mera esibizione delle fatture o dei mastrini.

  • Accolto
    Qualificazione degli accrediti come ricavi non dichiarati

    La presunzione legale posta dall'art. 32 D.P.R. 600/1973 circa la natura di ricavi dei versamenti su conto corrente non annotati contabilmente è superabile solo con prova specifica. La mancata esibizione dei registri IVA relativi all'anno di riferimento giustifica la qualificazione degli accrediti come ricavi e la loro tassazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di competenza economica

    La mancata prova della avvenuta registrazione delle operazioni nella contabilità anno 2013 e dell'inclusione dei ricavi nel reddito dichiarato rende meramente assertiva la deduzione secondo cui gli accrediti registrati sarebbero riferibili ad operazioni poste in essere nell'anno 2013, giustificando viceversa la loro qualificazione come ricavi in relazione all'anno di incasso.

  • Rigettato
    Illegittimità del recupero a tassazione per esibizione fatture e mastrini contabili

    Il contribuente ha l'onere di fornire in giudizio idonea documentazione giustificativa e non può sottrarsi invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. La prova della avvenuta registrazione contabile non può scaturire dalla mera esibizione delle fatture o dei mastrini.

  • Accolto
    Qualificazione degli accrediti come ricavi non dichiarati

    La presunzione legale posta dall'art. 32 D.P.R. 600/1973 circa la natura di ricavi dei versamenti su conto corrente non annotati contabilmente è superabile solo con prova specifica. La mancata esibizione dei registri IVA relativi all'anno di riferimento giustifica la qualificazione degli accrediti come ricavi e la loro tassazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di competenza economica

    La mancata prova della avvenuta registrazione delle operazioni nella contabilità anno 2013 e dell'inclusione dei ricavi nel reddito dichiarato rende meramente assertiva la deduzione secondo cui gli accrediti registrati sarebbero riferibili ad operazioni poste in essere nell'anno 2013, giustificando viceversa la loro qualificazione come ricavi in relazione all'anno di incasso.

  • Rigettato
    Illegittimità del recupero a tassazione per esibizione fatture e mastrini contabili

    Il contribuente ha l'onere di fornire in giudizio idonea documentazione giustificativa e non può sottrarsi invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. La prova della avvenuta registrazione contabile non può scaturire dalla mera esibizione delle fatture o dei mastrini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 632
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 632
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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