Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 51806/2022
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA e MINORI
La Corte di Appello di Roma, riunita in camera di consiglio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 51575/23 V.G. dell'anno 2023, vertente
tra
(già giusta atto n. USC – Parte_1 Parte_2
VII.5355.313.2018.BL nata a Parte_3
NO (Polonia) in data 23.8.1972, residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lago Tana n.59 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Mattioli (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo della presente fase
reclamante
1
e
FA ND (c.f. ), nato a [...] il [...] e C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Roma, in V. Panama n. 79, presso lo Studio dell'Avv. Mario De Sena (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusta procura unita alla C.F._4
memoria di costituzione
reclamato
nonché
P.G. presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. cron. 3708/2023 emesso dal Tribunale di
Tivoli in data 9 maggio 2023 nel proc. n. 1318/2022 - modifica condizioni di divorzio
Con decreto del 9 maggio 2023 il Tribunale di Tivoli, provvedendo sul ricorso proposto da ND FA nei confronti di al fine di ottenere Parte_2
la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 383/2017 pronunciata dal Tribunale di Tivoli su ricorso congiunto dell'ND e della Parte_2
nella sola parte relativa all'assegno divorzile in favore di quest'ultima, ha revocato l'obbligo a carico dell'ND di versare in favore della l'assegno Parte_2
divorzile di € 600,00 al mese.
Con reclamo depositato il 13 settembre 2023 il suddetto provvedimento è stato impugnato da (già , giusta atto n. USC – Parte_1 Parte_2
VII.5355.313.2018.BL dell'Ufficio dello Stato Civile di , la quale in Pt_3 Pt_3
primo luogo ha rilevato la tempestività del reclamo depositato entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dell'istanza di visibilità del fascicolo telematico formulata dal
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difensore della reclamante, non avendo quest'ultima mai ricevuto la notifica del decreto.
Nel merito, la reclamante ha formulato i seguenti motivi:
I. NULLITA' DEL DECRETO EMESSO DAL TRIBUNALE DI TIVOLI E
DELL'INTERO PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO.
Al riguardo, la reclamante ha dedotto che il procedimento per la modifica della condizioni di divorzio avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di , nata Parte_1
a NO (Polonia) in data 23.8.1972, residente in [...], C.F.
, la cui identità era perfettamente nota all'ex marito, e tutti gli C.F._1
atti di causa avrebbero dovuto essere notificati alla suddetta presso la suddetta residenza a Roma, laddove, invece, l'ND aveva citato in giudizio un soggetto inesistente giacché, come a lui perfettamente noto, l'odierna reclamante con atto del 16.11.2018 n.
USC – VII.5355.313.2018.BL dell' di aveva Parte_3 Parte_3
cambiato il proprio cognome da in , conseguentemente Parte_2
cambiando anche il codice fiscale assegnatole in Italia. Detta circostanza, secondo l'assunto della reclamante, sarebbe stata perfettamente nota all'ND, in seguito al ricevimento della raccomandata del 4.10.2019, con la quale gli era stato intimato il pagamento di alcune mensilità di assegno divorzile non versate, nonché in seguito alla notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 26.10.2019, atto quest'ultimo nel quale era stata indicata correttamente la nuova identità della sua ex moglie, nonché il nuovo codice fiscale ed il nuovo domicilio della stessa a Roma.
II. INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO.
Al riguardo, la reclamante ha dedotto la assoluta infondatezza della domanda di revisione delle condizioni di divorzio, specificando di avere quale unica fonte di reddito l'assegno divorzile, di non avere alcuna convivenza more uxorio ma di essere semplicemente ospitata a Roma, alla Via degli Olmi n.33, ove aveva fissato la propria residenza dal 25 giugno 2021 presso RO IO IC, suo vecchio amico, il quale le aveva permesso di abitare una stanza della sua casa in cambio di qualche lavoro
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domestico e della custodia dell'abitazione, di svolgere solo saltuariamente qualche comparsa in alcune trasmissioni televisive, percependo mensilmente una cifra di circa €
150/200, come da estratti conto dell'INPS, di non possiede alcun bene immobile né bene mobile registrato. Ha poi precisato che l'ND, pur non essendo più occupato, percepiva una pensione di invalidità di circa € 1.040,00 al mese, così come da lui stesso attestato nell'atto notorio depositato in primo grado, ed era proprietario di una serie di unità immobiliari, tra cui una villa di 220 mq in cui risiedeva, e inoltre possedeva un'autovettura ed era “Owner – Angel engineer – webmaster – coordinator of the authors” del sito “ percependo gli introiti della pubblicità. Parte_4
Ha quindi così testualmente concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente reclamo: -in via preliminare sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato inaudita altera parte stante la nullità del medesimo;
nel merito: -dichiarare nullo e privo di efficacia il provvedimento opposto le motivazioni sopra indicate;
-in via meramente subordinata, revocare il decreto emesso dal Tribunale di Tivoli in quanto emesso senza la sussistenza dei presupposti di legge e confermare la statuizione di cui alla sentenza
n.383/2017 emessa dal Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio Rg. n. 5318/2016, relativa all'assegno divorzile di €600,00 a carico del IG. ND ed a favore della IG.ra Parte_1
; -in via ulteriormente gradata, disporre in favore della ricorrente ed a carico dell'odierno reclamante
[...]
un assegno di divorzio nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, maggiorati di spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne dichiara antistatario.”
IN VIA ISTRUTTORIA: A) Chiede ammettersi, stante la nullità del primo grado del giudizio, prova per testi sui seguenti capitoli di prova: -vero che lei ospita presso la sua abitazione sita in Roma alla Via degli Olmi n.33 la IG.ra ove ella abita una stanza;
-vero che il suo rapporto con la
IG.ra è fondato su una semplice amicizia.
Si indica a teste il IG. RO IO IC, residente in [...].
Con decreto del Presidente di questa Sezione del 3 ottobre 2023 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza in camera di consiglio del 26 settembre 2024, successivamente differita di ufficio al 5 giugno 2025, è stata ordinata la notifica del
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ricorso introduttivo alla reclamata entro il 31 gennaio 2024 ed è stato assegnato al reclamato termine fino al 31 maggio 2024 per il deposito di memorie.
In data 31 maggio 2024 si è costituito l'ND, il quale preliminarmente ha eccepito la inammissibilità del reclamo perché proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 739, c. 2, c.p.c., dalla rituale notificazione del decreto reclamato.
Ha rilevato l'ND che il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza era stato notificato prima ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e successivamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., presso l'ultima residenza della reclamante risultante del certificato di residenza storico del 30.9.2022 del Comune di
Capena, donde la piena ritualità sia della notificazione del ricorso che del provvedimento reclamato, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre reclamo.
Il reclamante ha poi specificamente dedotto che: non rispondeva al vero che l'ND fosse stato legalmente informato delle nuove generalità della reclamante, essendo state tali generalità indicate soltanto nell'atto di precetto notificato all'appellato nell'anno 2019, ma senza indicazione del fatto che le stesse sostituissero quelle originarie, all'esito del procedimento di rettifica operato dall'appellante presso il Comune di NO (Polonia), con provvedimento mai trascritto/annotato presso il Comune di Capena, ultima residenza conosciuta dell'appellante con le originarie generalità; il precetto era destinato esclusivamente a sollecitare l'appellato a provvedere al pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'appellante e non certo a comunicargli le nuove generalità, né tantomeno a rendergli noto che queste ultime sostituissero le precedenti;
era parimenti destituita di fondamento l'affermazione della reclamante secondo cui la stessa, nell'anno 2019, “…era stata cancellata dal Comune di Capena proprio su espressa richiesta” del sig. ND, essendo tale cancellazione avvenuta di ufficio;
la reclamante si era sempre rifiutata di comunicare all'appellato l'indirizzo ove aveva trasferito la propria dimora;
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la reclamante non aveva mai regolarizzato la propria situazione anagrafica presso il
Comune di Capena.
Nel merito, ha rilevato la assoluta infondatezza del reclamo, evidenziando che egli dal giugno 2019 aveva iniziato a patire un aggravamento della patologia psichiatrica
(disturbo bipolare con sindrome maniacale _ cfr. all. D) dalla quale era affetto sin dal
2014 e che il 12 aprile 2022 aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, stante la sua inidoneità permanente a lavori ad alto carico di responsabilità e ritmi gravosi, come certificato rilasciato da medico competente, e che da allora percepiva esclusivamente la pensione di invalidità civile di € 1.040,00 mensili.
Ha poi precisato che: - la reclamante aveva contratto matrimonio con l'appellato all'età di 37 anni, in data 6.12.2009; -dall'unione coniugale non erano nati figli e soltanto 6 anni dopo, nel 2015, le parti avevano deciso di separarsi di comune accordo;
- con sentenza n. 383/2017, depositata in Cancelleria il 01/02/2017, il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, ponendo a carico dell'appellato il versamento dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 600,00 in favore della reclamante sig.ra quest'ultima, prima di lasciare Parte_2
definitivamente la casa familiare aveva comunicato all'ex marito che stava per cominciare una convivenza more uxorio e che aveva conseguito una stabile occupazione con un reddito mensile netto di circa € 600,00.
Ha concluso per il rigetto del reclamo.
In data 14 maggio 2025 la Cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Osserva questa corte che il reclamo è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 739 comma 2 c.p.c., “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”.
Nel caso di specie, il decreto n. cron. 3708/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli in data
9 maggio 2023 e pubblicato il 24 maggio 2'023 è stato notificato a Parte_2
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ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., in data 13 giugno 2023, sicché la notifica deve Pt_1
ritenersi eseguita, ai sensi dell'ultimo comma della suddetta norma, nel ventesimo giorno successivo al compimento delle prescritte formalità, e specificamente il 3 luglio
2023. Il ricorso introduttivo della presente fase del giudizio è stato depositato il 13 settembre 2023, quindi ben oltre il suddetto termine di dieci giorni.
Va rilevato che in occasione della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. presso l'ultima residenza conosciuta, in Capena, Via degli Olmi n. 33, la destinataria è risultata irreperibile, come da certificato storico di residenza del suddetto Comune, acquisito dall'Ufficiale Giudiziario e allegato alla relata, dal quale la suddetta risultava cancellata per irreperibilità in data 19 settembre 2019.
Ritiene questa Corte che la notificazione del decreto reclamato sia stata correttamente eseguita ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., essendo consentito di procedere alla notificazione secondo il rito degli irreperibili quando, dal punto di vista soggettivo, risulti l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto e, dal lato oggettivo, siano state eseguite con esito negativo tutte le indagini necessarie.
Non è opponibile all'odierno reclamato il provvedimento dell' Stato Civile di Parte_3
NO- Polonia in data 16 novembre 2018, con il quale il cognome della odierna reclamante è stato cambiato da in , posto che tale modifica non è Parte_2
stata pubblicizzata secondo le formalità dettate dall'articolo 94 del D.P.R. 396/2000 che prevede “
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1”.
L'invio della raccomandata del 4 ottobre 2019, con la quale la odierna reclamante, qualificandosi con il nome di , sollecitava l'ND a provvedere Parte_1
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al versamento di alcune mensilità dell'assegno divorzile non pagate, così come l'atto di precetto notificato all'ND, sempre a istanza di , il 26 ottobre Parte_1
2019 non possono supplire agli effetti della annotazione dell'atto di modifica del cognome nei registri anagrafici, essendo l'efficacia di tali provvedimenti subordinata all'avvenuto compimento delle previste formalità, quanto alla opponibilità ai terzi.
A tal fine, va sottolineata la diversa natura e il diverso scopo della intimazione e del precetto, rispetto alle formalità previste per rendere conoscibile ai terzi la modifica del cognome e la assoluta mancanza, negli atti notificati all'ND, di elementi utili a ritenere valido ed efficace in Italia il provvedimento amministrativo emesso da un'autorità polacca, sommariamente indicato nel solo atto di precetto.
Il reclamo deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.
La decisione in rito impedisce l'esame del merito della proposta impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, ai fini del versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
p.q.m.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da già Parte_1 [...]
, avverso il decreto n. cron. 3708/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli Parte_2
il 9 maggio 2023 nel procedimento di rettifica delle condizioni di divorzio iscritto al n.
1318/2022 R.G.; condanna la reclamante al rimborso, in favore del reclamato, delle spese della presente fase, che liquida in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per l'impugnazione;
8 V.G. 51806/2022
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno
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