CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 821/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
PERRUZZA del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliato in Balsorano presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
RETICO del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Gianfranco LA ROCCA del foro di Cassino ed elettivamente domiciliato in Sora presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 104/23 del Tribunale di Avezzano del 14 aprile
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha accolto l'opposizione che il ha proposto al Controparte_2
decreto n. 64/19 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , titolare CP_1
1 dell'omonima ditta individuale, della somma di € 11.985,94, dovuta per il completamento dei lavori dell'acquedotto e della rete fognaria in forza della fattura n. 42 del 25 novembre 2002.
Allo stesso tempo, però, ha condannato , nella qualità di responsabile dell'ufficio Parte_1
tecnico, al pagamento della medesima somma di regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza e quindi ponendo le stesse rispettivamente a carico del e del nel CP_1 Pt_1 rapporto tra il primo e l'ente locale e lo stesso ed il secondo.
1.2.Il perimetro del thema decidendum è rappresentato dalla sussistenza della pretesa creditoria in quanto l'ente locale, nel proporre opposizione, ha essenzialmente argomentato sull'assenza di copertura finanziaria (per mancata apposizione del visto contabile previsto ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lvo 267/00) alla determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Mazzone Pietro, n.
207/22.
A fronte di tale prospettazione difensiva, il ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzato alla CP_1
chiamata in causa del predetto funzionario con il quale quindi è intercorso il rapporto contrattuale e che, di conseguenza, è tenuto al pagamento del dovuto.
Il a sua volta, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio argomentando sul fatto che vi Pt_1
fosse già una copertura finanziaria trattandosi di importo non utilizzato dal mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti e comunque vi fosse stata la delibera di Giunta Municipale n. 93/02.
1.3. In sintesi, le ragioni poste a fondamento della decisione possono essere così sintetizzate:
- la mancata apposizione del visto contabile comporta la nullità della determina dirigenziale con la conseguenza che il rapporto contrattuale tra l'ente locale e la ditta appaltatrice dei lavori deve ritenersi nullo o comunque inefficace;
- le prove documentali (in particolare le riproduzioni fotografiche) ed orali hanno dimostrato
CP_ l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori da parte della;
- deve di conseguenza trovare applicazione l'art. 191 d.lvo 267/00 dovendosi di conseguenza ritenere che il rapporto negoziale si è formato tra il funzionario e la medesima ditta;
1.4. La decisione del tribunale marsicano è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione di un unico motivo con il quale è stata lamentata la violazione o comunque l'errata applicazione della disciplina normativa di riferimento in quanto, una volta riconosciuto l'espletamento della prestazione ed il vantaggio comunque conseguito dall'ente locale, il pagamento avrebbe dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e), essere posto a carico dell'ente locale.
2 Si sono costituite entrambe le parti appellate eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sull'assunto che il motivo articolato è stato proposto per la prima volta e quindi tardivamente in sede di gravame.
Nel merito, poi, il ha chiesto, in via subordinata e quindi soltanto nell'ipotesi di accoglimento CP_1 del gravame, che fosse condannato il al pagamento dell'importo oggetto del Controparte_2
contendere.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
A tale riguardo, giova evidenziare che la sentenza di primo grado è certamente passata in giudicato per quanto concerne l'accoglimento dell'opposizione proposta dal e sul profilo Controparte_2
delle spese di lite nel rapporto tra il medesimo ente locale e la ditta . CP_1
Allo stesso tempo, può agevolmente affermarsi che alcuna censura è stata sollevata dalle parti in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori da parte della appaltatrice sicchè anche su tale aspetto le risultanze istruttorie devono essere integralmente recepite.
Infine, non vi è stata contestazione (e comunque trattasi di circostanza ampiamente documentata per tabulas) sull'assenza del visto contabile alla determina del responsabile dell'ufficio tecnico n. 207/02.
Tanto considerato è possibile procedere allo scrutinio dell'unico motivo di gravame sollevato dal
Pt_1
3.1. L'appello è infondato (ed in effetti rasenta anche l'inammissibilità) e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Secondo l'impostazione dell'appellante, in situazioni analoghe a quella che ci occupa deve in ogni caso farsi applicazione dell'art. 194 comma 1 lettera e) TUEL.
In definitiva, ricorrono le condizioni per proporre nei confronti dell'ente locale un'azione di arricchimento senza causa (ai sensi dell'art. 2041 cod civ).
Da qui la reiterata richiesta di estromissione del per proprio difetto di legittimazione passiva. Pt_1
Tale prospettazione, però, non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa per una serie di ragioni.
3 Innanzitutto, deve condividersi l'obiezione sollevata dalle altre parti appellate sulla novità della questione relativa al debito fuori bilancio perché introdotta per la prima volta in appello e quindi, in violazione dell'art. 345 cpc.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, deve osservarsi quanto segue.
Nel corso del primo grado, infatti, il si è limitato infatti unicamente ad insistere per la Pt_1
propria estromissione dal giudizio ritenendo che per i lavori oggetto di causa la copertura fosse stata già assicurata dalla delibera di Giunta Comunale n. 93/02 e dal mutuo n. 436072600 contratto con
Cassa Depositi e Prestiti.
3.2.Occorre prioritariamente procedere alla ricostruzione della cornice normativa al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
L'art. 191 TUEL, nella sua formulazione vigente al tempo, dell'adozione della determina n. 207/02 così, prevedeva “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita
l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente
4 previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.
Trattasi, a bene vedere, di una normativa che si colloca nel solco tracciato dal legislatore che anche in altre disposizioni (precedenti rispetto al TUEL vale a dire ha espressamente art. 23 D.L. 66/89, art
55 L. 142/90, art 123 D.L. 77/95) ha previsto la necessità della preventiva esistenza della copertura di spesa.
L'art. 194 comma 1° lettera e) TUEL stabiliva “Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:”…..e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
3.3.La giurisprudenza anche più recente ha ribadito che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli” (cfr Cass Civ, Sez III, 21.6.2024 n. 17197).
Ed ancora, “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio” (cfr Cass Civ, sez I 29.20.2024 n. 5480).
Nello specifico, è stato stabilito che “Con riferimento all'art.191, comma 4, T.U.E.L., poi, che è la norma applicabile alla vicenda processuale esaminata, questa Corte ha ritenuto che qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario (Cass.n.2605/2023).
Analogamente, Cass. n. 3827/2023 ha ritenuto che "alla luce in particolare di quanto statuito da
Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i Comuni, in base del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione) la delibera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del D.L. n. 66 del
1989, art. 23, commi 3 e 4, conv. dalla L. n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, riprodotto nel D.Lgs. n.
5 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, che sono posti a presidio della correttezza dell'agire della pubblica amministrazione.
Ragione per cui "la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare
l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente" (Cass. n. 22481/2018). Ciò perché l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n. 17770/2017), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n.
21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista.
7. Ritiene questa Corte (Cass., 29/2/2024, n. 5480; Cass., sez. 2, 6/5/2024, n. 12164) che l'esame complessivo del quadro normativo di riferimento - art.23 del D.L.n.66/1989, conv. nella
L.n.144/1989, abrogato a far data dal 17 maggio 1995 - data di entrata in vigore del
D.Lgs.n.77/1995- per lasciare il posto agli art.35 D.Lgs.n.77/1995 e più di recente all'art.191, c.1 e
4 T.U.E.L.- induce a ritenere che, ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornitore o prestatore di opere e servizi, sia requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operando però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti conclusi con l'ente locale in presenza di un impegno contabile registrato.
In questa direzione militano due distinti argomenti, il primo dei quali connesso alla ratio della norma da ultimo ricordata che, in continuità con il quadro normativo di riferimento, intende impedire che
l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa del fornitore che ha reso la prestazione in assenza dell'impegno contabile. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il CP_2
difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
6
8. Pertanto, se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per CP_2
quest'ultimo ex art. 2041 c.c., ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale.
Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione CP_2
ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1, 1 febbraio 2005, n. 1985). Da tali affermazioni si è quindi conseguenzialmente ritenuto che l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042
c.c.), non competeva in favore di chi poteva recuperare la subita diminuzione patrimoniale con
l'azione prevista dall'art.23, c.3 del D.L.n.66/1989 dato che il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (Cass. 24 settembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928; Cass., 2 gennaio 2014 n.1391). Principi parimenti ribaditi da Cass. n.10640/2007.
9. Se, invece, v'è impegno di spesa da parte del che poi non ha concluso il contratto in forma CP_2
scritta, l'azione va indirizzata nei confronti del ex art. 2041 c.c.” (cfr Cass Civ, Sez I, CP_2
28.10.2024 n. 12164).
Cercando, allora, di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che:
-l'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente locale postula l'esistenza di un valido impegno di spesa;
- ulteriore requisito è rappresentato dall'assenza di un valido contratto scritto (requisito previsto ad substantiam);
3.4.Sul versante in fatto, deve osservarsi che:
-il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti non è stato prodotto;
- la delibera di Giunta Comunale n. 93/02 si è limitata ad approvare la determina n. 207T/02 (di approvazione della devoluzione della somma di € 12.319,84 al completamento dei lavori) senza contenere alcun riferimento all'impegno di spesa;
- la determina 207 del 18 settembre 2002 ha affidato i lavori alla ditta a cui in CP_1
precedenza gli stessi erano stati affidati;
- per detto completamento, sempre secondo quanto stabilito dalla citata determina, il contratto con la ditta appaltatrice è stato sottoscritto con la firma dell'allegato computo metrico;
7 - il riferimento alla copertura finanziaria nel contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti non vale a soddisfare il requisito previsto dall'art. 191 TUEL;
- il requisito di forma circa l'esistenza del contratto di appalto tra e ditta Controparte_2 CP_1
può ritenersi soddisfatto dalla esecuzione dei precedenti lavori (e peraltro sul punto non è
[...]
stata neppure sollevata alcuna contestazione);
- anche ove si volesse opinare in senso contrario (e quindi escludere la corretta conclusione dell'accordo scritto), l'assenza dell'impegno di spesa preclude all'esperimento dell'azione ex art
2041 cod civ nei confronti dell'ente locale;
- in ulteriore estremo subordine, deve anche considerarsi che tale azione non potrebbe in alcun modo essere proposta dall'odierno appellante il cui coinvolgimento nel presente giudizio è stato comunque determinato in quanto responsabile dell'ufficio tecnico a cui è stata demandata dalla Giunta Comunale la realizzazione dei lavori di completamento dell'acquedotto e della rete fognaria;
- in definitiva, quindi, mancando la previsione del visto contabile (necessario al fine di poter esercitare un controllo sulla copertura finanziaria dell'intervento) il rapporto negoziale deve ritenersi intercorso tra il responsabile ufficio tecnico e la ditta appaltatrice;
- la pronunzia di condanna nei confronti del primo deve pertanto considerarsi corretta non potendosi accogliere la richiesta di estromissione per il difetto di legittimazione;
4. Ed allora, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato.
5.In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di e del procuratore dichiaratosi antistatario del la CP_1 Controparte_2 somma di € 3.966,00 ciascuno per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia
8 da € 5.201,01 ad € 26.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 104/23 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di e del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario del della somma di € 3.966,00 per ciascuno per compensi Controparte_2
professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
9