Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 2;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di DACUR prot. -OMISSIS- del 11.9.2024, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 6.9.2024 e notificato in data 12.9.2024, con il quale è stato disposto il divieto di accesso per un anno agli esercizi pubblici di cui all’art. 5 c.1 lettere a e b della legge 287/1991 della Città Metropolitana di -OMISSIS- e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. CO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
TT e DI
il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con svariati motivi;
l’Amministrazione dell’interno si è costituita per resistere;
con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la domanda di misure cautelari è stata respinta;
con nota in data 24.4.2026 il difensore del ricorrente, considerato che l’atto impugnato ha cessato alla sua efficacia, (ha dato) atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito;
che pertanto al Collegio, visti gli articoli 35 e 85 del c.p.a. , non rimane che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, concorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO EL, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.