Articolo 21 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 20Articolo 22
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19 aprile 1942
Art. 21.

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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