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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5155 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/02/1959, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Ferrai, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/12/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/12/2004 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Cagliari, anno 2004, numero 264, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il Sig. si obbliga a corrispondere, quale assegno di CP_1 mantenimento a favore del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, la somma di € 400,00 mensili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a entro il 5 di Controparte_2 ogni mese, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 60% (quali, esemplificativamente, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese sportive e ricreative in genere, previamente concordate dalle parti); per le spese straordinarie relative al percorso di studio universitario di sarà dovuto dal Sig. il 60% della sola Per_1 CP_1 quota parte eccedente la somma di € 15.000,00 già donata al figlio in seguito agli accordi raggiunti in sede di separazione a titolo di concorso di spese per il percorso di studi universitario).
Il sig. presta il consenso affinché la sua quota parte pari al 50% di CP_1 spettanza dell'assegno unico e universale per i figli a carico sia erogata dall'INPS direttamente a favore della signora . Parte_1
2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono che la sig.ra rinuncia all'assegno di divorzio a suo favore e di ricomprendere tra le Pt_1
Pag. 2 di 3 condizioni di divorzio l'attribuzione patrimoniale a favore dei figli, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come di seguito meglio specificata.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
a) la casa coniugale sita in Dolianova (SU) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, bene personale del Sig. viene assegnata alla signora CP_1 Parte_1 per abitarvi con il figlio Per_1
b) Il Sig. si obbliga a trasferire, entro il termine di 60 giorni CP_1 decorrenti dal deposito telematico della sentenza di scioglimento del matrimonio, la piena e perfetta proprietà a favore dei figli Controparte_2 nato a [...] il [...], C.F. , e C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...], ciascuno per la quota pari al 50%,
[...] che accettano fin d'ora, l'intera proprietà del seguente immobile sito in Dolianova (CA) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, e precisamente:
- appartamento sito in Dolianova (SU) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, distinto in catasto Fabbricati del Comune di Dolianova al Foglio 25, Particella 2192, sub. 6, consistenza 6,5 vani, classe A/2, superficie catastale totale 116 mq, area scoperta 107 mq, con rendita di € 419,62.
Le parti richiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa di bollo, registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. in quanto effettuato a favore dei figli quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese anche notarili per il trasferimento immobiliare come sopra descritto saranno integralmente a carico del Sig. CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5155 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/02/1959, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Ferrai, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/12/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/12/2004 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di Cagliari, anno 2004, numero 264, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il Sig. si obbliga a corrispondere, quale assegno di CP_1 mantenimento a favore del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, la somma di € 400,00 mensili a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a entro il 5 di Controparte_2 ogni mese, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 60% (quali, esemplificativamente, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese sportive e ricreative in genere, previamente concordate dalle parti); per le spese straordinarie relative al percorso di studio universitario di sarà dovuto dal Sig. il 60% della sola Per_1 CP_1 quota parte eccedente la somma di € 15.000,00 già donata al figlio in seguito agli accordi raggiunti in sede di separazione a titolo di concorso di spese per il percorso di studi universitario).
Il sig. presta il consenso affinché la sua quota parte pari al 50% di CP_1 spettanza dell'assegno unico e universale per i figli a carico sia erogata dall'INPS direttamente a favore della signora . Parte_1
2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono che la sig.ra rinuncia all'assegno di divorzio a suo favore e di ricomprendere tra le Pt_1
Pag. 2 di 3 condizioni di divorzio l'attribuzione patrimoniale a favore dei figli, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come di seguito meglio specificata.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
a) la casa coniugale sita in Dolianova (SU) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, bene personale del Sig. viene assegnata alla signora CP_1 Parte_1 per abitarvi con il figlio Per_1
b) Il Sig. si obbliga a trasferire, entro il termine di 60 giorni CP_1 decorrenti dal deposito telematico della sentenza di scioglimento del matrimonio, la piena e perfetta proprietà a favore dei figli Controparte_2 nato a [...] il [...], C.F. , e C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...], ciascuno per la quota pari al 50%,
[...] che accettano fin d'ora, l'intera proprietà del seguente immobile sito in Dolianova (CA) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, e precisamente:
- appartamento sito in Dolianova (SU) alla via Giudicessa Benedetta n. 4, distinto in catasto Fabbricati del Comune di Dolianova al Foglio 25, Particella 2192, sub. 6, consistenza 6,5 vani, classe A/2, superficie catastale totale 116 mq, area scoperta 107 mq, con rendita di € 419,62.
Le parti richiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa di bollo, registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. in quanto effettuato a favore dei figli quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese anche notarili per il trasferimento immobiliare come sopra descritto saranno integralmente a carico del Sig. CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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