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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2024 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della FU Controparte_1
(P. IV ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Enrico Giavaldi, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Crema (CR), Piazza Trento e Trieste n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. IV , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 06.05.2024, in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta Parte_1 di ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione Controparte_1 Parte_1 CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, con il quale l' gli Controparte_3 richiedeva il pagamento dell'importo di € 17.752,98 a titolo di contributi evasi, sanzioni ed interessi, per il periodo dal settembre 2019 all'agosto 2023, del quale chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Deduceva, in prima battuta, la carenza o l'insufficienza della motivazione dell'avviso di addebito, ritenendo incongruo il mero riferimento al precedente verbale unico di accertamento. Nel merito, rappresentava che:
- prima della notifica dell'avviso di addebito opposto, gli era pervenuto un verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Piacenza e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- in tale verbale ispettivo, si affermava: che il dipendente assunto con contratto a Controparte_4
tempo determinato dal 01.01.2019, poi trasformato a tempo indeterminato, avrebbe prestato la propria opera lavorativa a favore della ditta ricorrente per otto ore giornaliere, anziché per quattro, come previsto dal contratto di lavoro;
che il dipendente avrebbe lavorato, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo indicato, dal gennaio 2019 all'agosto 2023, senza godere di ferie, permessi o sospensione alcuna dell'attività lavorativa;
per l'attività svolta, oltre a quanto previsto contrattualmente e risultante dalle buste paga, il lavoratore avrebbe percepito in contanti, come retribuzione per il maggior orario lavorativo prestato, una integrazione salariale di € 700,00 mensili nell'anno 2019, per le mansioni di aiuto cuoco, e di € 1.150,00 a far tempo dall'anno 2020, per le mansioni di cuoco, percependo 56 mensilità retributive (da gennaio 2019 ad agosto 2023), corrisposte in parte con sistemi tracciabili ed in parte in denaro contante;
- la rappresentazione dei fatti offerta dal dipendente e recepita nel verbale ispettivo, Controparte_4
non solo era inverosimile, ma contrastava con ineludibili dati obiettivi;
- invero, il periodo di 56 mesi di svolgimento delle prestazioni lavorative del dipendente ricadeva, per oltre un anno, nelle limitazioni della normativa emergenziale Covid-19, che aveva costretto tutti gli operatori della ristorazione alla chiusura totale delle attività, seguita da una sua drastica riduzione;
- era, quindi, impossibile che il lavoratore, per l'intero periodo pandemico, potesse aver prestato la propria attività lavorativa a tempo pieno, anche quando il ristorante era chiuso;
- doveva considerarsi anche inverosimile che, per 56 mensilità consecutive, il dipendente avesse percepito, per il maggior orario di lavoro prestato, una integrazione salariale, laddove, peraltro, lo stesso avanzava, nei confronti del datore di lavoro, attraverso l'organizzazione sindacale, una richiesta
2/8 di pagamento per differenze retributive per un ammontare di € 117.574,05, asserendo di non aver percepito compensi, oltre quelli indicati in busta paga, per il maggior orario di lavoro svolto;
- peraltro, nel mese di dicembre 2022, il ristorante restava chiuso per quasi tre settimane per il rinnovo completo dell'arredamento; durante tale periodo, tutti i dipendenti, compreso Controparte_4
avevano usufruito di un periodo di ferie;
- l'attività di cuoco era sempre stata svolta, all'interno del ristorante, dal titolare e da Ji Parte_1
Youting, mentre era addetto quale aiuto cuoco solo nell'orario serale, quando si Controparte_4 concentrava l'afflusso della clientela;
- invero, le dichiarazioni e la condotta del dipendente trovano la loro origine in un condizionamento culturale: ritenendo di non aver avuto dal datore di lavoro, in una sua diatriba Controparte_4
personale, una adeguato supporto pubblico, riteneva di effettuare agli ispettori del lavoro dichiarazioni mendaci e di richiedere, con l'assistenza del Sindacato, il versamento di una ingente somma di denaro non dovuta.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_2 della domanda ed il favore delle spese di lite. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità di ogni censura relativa a vizi di forma dell'avviso di addebito oggetto di causa. Nel merito, rappresentava che tutti gli assunti formulati da parte ricorrente erano infondati e, in ogni caso, dovevano essere da quest'ultima rigorosamente provati.
1.2) Con ordinanza del 13.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.09.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto ed ammetteva le prove orali formulate da parte ricorrente, le quali venivano assunte alle udienze del
14.11.2024 e del 19.12.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Infine, all'udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda le contestazioni formali, l'opponente ha preliminarmente lamentato l'invalidità dell'avviso di addebito opposto per l'insufficiente identificazione del titolo della pretesa, effettuata mediante rinvio a precedenti atti, quali il verbale di accertamento e per violazione del diritto di difesa.
Come noto, l'avviso di addebito deve riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentano l'esatta identificazione della pretesa dell' . In merito si rinvia all'art. 30 CP_2
del d.l. n. 78/2010.
Ora, nel caso in esame, si osserva che l'avviso di addebito non solo ha ottemperato agli obblighi previsti in materia di notifica ma anche a quelli di motivazione. In esso, infatti, si fa espresso riferimento sia al verbale di accertamento ispettivo notificato in data 23.02.2024 (“Inadempienza 3014
3/8 - SEGNALAZIONE DA ALTRI ENTI Diffida Prot. notificata il CP_2 CodiceFiscale_2
23/02/2024”), sia al regime sanzionatorio applicato (di cui alla legge n. 388/2000), che ai modelli
DM/V con le relative somme aggiuntive, come previsti dal DM 24.10.2007, oltre ad indicare il numero delle inadempienze da cui ha origine la pretesa contributiva dell' ; sono, altresì, elencate nel CP_2
dettaglio le somme dovute e i periodi a cui si riferiscono.
In ogni caso, l'eventuale invalidità dell'avviso di addebito non esime il Giudice dall'accertare il fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_2
A riguardo, in punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n.
1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella
L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano.
Peraltro, ulteriore indice dell'assenza di qualsivoglia compressione del diritto di difesa è la circostanza che il ricorrente è stata in grado di prendere posizione, nel merito, sugli esiti dell'accertamento ispettivo, contestando la fondatezza delle conclusioni in fatto e in diritto su cui si fonda la pretesa contributiva per cui è causa.
4/8 2.1) Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_2
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
La giurisprudenza ha, quindi, chiarito che i verbali dell' fanno fede Controparte_5
fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo ha attestato essere avvenuti in sua presenza, o per essere stati da lui compiuti;
invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma deve essere liberamente valutabile dal giudice.
Per quanto riguarda la necessità di operare una valutazione critica e ricercare riscontri obiettivi alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, è stato precisato che: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza
5/8 alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., 20.07.2020, n. 15410; Cass. civ., sez. lav., 14.05.2020, n.
8946).
Ebbene, per quanto riguarda l'irregolarità accertata in sede ispettiva oggetto del presente ricorso - ossia che il dipendente avrebbe prestato la propria opera lavorativa a favore della ditta Controparte_4
ricorrente per otto ore giornaliere, anziché per quattro, come previsto dal contratto di lavoro;
avrebbe lavorato, senza soluzione di continuità, dal gennaio 2019 all'agosto 2023, senza godere di ferie, permessi o sospensione alcuna dell'attività lavorativa;
per l'attività svolta, oltre a quanto risultante dalle buste paga, avrebbe percepito in contanti somme a titolo di retribuzione per il maggior orario lavorativo prestato -, valgono le considerazioni sopra riportate relative all'onere probatorio, gravante sull' , circa i fatti posti a fondamento della propria richiesta di pagamento, laddove, invero, CP_2
l'Istituto previdenziale si è limitato a richiamare il contenuto del verbale ispettivo.
Secondo le affermazioni raccolte con tale ultimo documento, il dipendente avrebbe Controparte_4
svolto un orario giornaliero di otto ore lavorative e ricevuto parte dello stipendio in contanti, in modo continuo e ininterrotto per tutto il periodo in contestazione, dal momento dell'assunzione sino all'accesso ispettivo.
Ebbene, tali circostanze, oltre ad essere, almeno in parte, inverosimili (in particolare, rispetto alla cessazione totale, prima, ed alle successive restrizioni dell'attività di ristorazione durante il periodo di pandemia da Covid-19), sono state smentite in sede istruttoria.
In relazione all'orario di lavoro svolto da tutti i testi hanno confermato che il Controparte_4
dipendente prestava la propria attività per quattro ore giornaliere, concentrate nella fascia serale.
ha confermato la circostanza di cui al capitolo n. 1 precisando: “E' vero. Lo so perché in Persona_1 quel periodo lavoravo nel ristorante . CP_1
rispondendo a specifica domanda sul capitolo n. 1, ha affermato: “E' vero”. Testimone_1
Anche ha confermato la circostanza di cui al capitolo n. 1, sostenendo: “E' vero. Anch'io Tes_2 lavoro tutti i giorni della settimana dalle 19:00/19:30 alle 23:00/23:30”.
Confermando il capitolo n. 5, tutti i testi hanno anche affermato che l'attività del ristorante era marginale all'ora di pranzo e si concentrava in quella serale.
6/8 Anche lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco, e non di cuoco, da parte di ha Controparte_4
trovato conferma: i capitoli di prova nn. 2 e e 4 sono stati confermati da tutti i testi, i quali hanno precisato che le mansioni di cuoco erano svolte dal titolare e da un altro dipendente, Ji Persona_2
Youting.
I capitoli di prova relativi alla chiusura dell'attività di ristorazione durante la pandemia Covid-19 e alle ridotte modalità operative protrattesi dal marzo 2020 sino alla fine del mese di giugno 2021 sono stati integralmente confermati dal teste e, per quanto a loro conoscenza, dagli altri testi. Persona_1
a riguardo, ha precisato: “abbiamo chiuso completamente fino ad aprile 2020. Poi Persona_1 abbiamo ripreso con l'asporto. Questo fino a metà giugno. Poi a quanto ricordo ci avevano lasciato aprire a pranzo. Poi ci hanno richiuso ancora fino ad ottobre. Ci sono state anche ulteriori chiusure nel 2021 per la ripresa del Covid”.
E' emerso, quindi, che, durante la chiusura dell'attività, nessun dipendente ha prestato attività lavorativa, mentre, nei periodi in cui era possibile l'asporto o l'apertura era solo a pranzo, il lavoro è stato svolto dal titolare e dai familiari, come suoi coadiuvanti;
ciò smentisce la tesi sostenuta da recepita nel verbale di contestazione e posta dall' a base della propria pretesa, Controparte_4 CP_2
secondo la quale il dipendente, anche nel periodo marzo 2020/giugno 2021, anche a ristorante totalmente chiuso, avrebbe continuato a prestare la propria attività di cuoco per otto ore al giorno.
Anche l'affermazione riferita dal dipendente agli ispettori di non aver mai goduto di un periodo di ferie o di riposo è stata smentita dalle testimonianze assunte. Durante il periodo di chiusura agostano e durante la ristrutturazione dei locali tutti i dipendenti erano posti in ferie: le testimonianze sul punto sono state inequivoche, avendo trovato conferma i capitoli di prova articolati da 12 a 15.
A tale quadro, da cui risulta la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dal lavoratore vi è da aggiungere che questi, in sede ispettiva, ha asserito di essere stato Controparte_4
retribuito per il maggior orario lavorativo svolto e, in sede sindacale, negando tale circostanza, ha avanzato una pretesa economica nei confronti del datore di lavoro di oltre € 117.000,00, sostenendo di non aver percepito alcun compenso ulteriore rispetto a quello indicato in busta paga.
Vi è, quindi, da dichiarare non dovuta la contribuzione, maggiorata delle relative sanzioni, relativa alla posizione di di cui all'avviso di addebito opposto. Controparte_4
2.1) Alcuna specifica contestazione è stata, invece, formulata da parte ricorrente circa la fondatezza delle pretese, pure contenute nel verbale ispettivo e nell'avviso di addebito impugnato, relative ad altri lavoratori della ditta di Controparte_1 Parte_1
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara illegittima la pretesa azionata con l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, notificato il 26.03.2024, e con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 72/34/68 del
10.11.2023, formato dall' Piacenza e dal CP_6 Controparte_7
, allo stesso presupposto, relativamente alle violazioni
[...]
asseritamente poste in essere da in proprio ed in qualità di titolare e legale Parte_1
rappresentante della ditta di circa la posizione del lavoratore Controparte_1 Parte_1
nato in [...] il [...], assunto in data 28.12.2018 con contratto a tempo Controparte_4
indeterminato e tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di aiuto cuoco 6° livello;
2. conferma, per il resto, l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, notificato il 26.03.2024, ed il verbale unico di accertamento e notificazione n. 72/34/68 del 10.11.2023, rimandando alle competenti sedi amministrative la rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa e sanzioni;
3. condanna l' a corrispondere a in proprio ed in qualità di titolare e legale CP_2 Parte_1
rappresentante della ditta di le spese di lite sostenute per il Controparte_1 Pt_1 Pt_1 presente giudizio, che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 2.700,00, oltre 15% rimborso spese generali, IV e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2024 promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della FU Controparte_1
(P. IV ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Enrico Giavaldi, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Crema (CR), Piazza Trento e Trieste n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. IV , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 06.05.2024, in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta Parte_1 di ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione Controparte_1 Parte_1 CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, con il quale l' gli Controparte_3 richiedeva il pagamento dell'importo di € 17.752,98 a titolo di contributi evasi, sanzioni ed interessi, per il periodo dal settembre 2019 all'agosto 2023, del quale chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Deduceva, in prima battuta, la carenza o l'insufficienza della motivazione dell'avviso di addebito, ritenendo incongruo il mero riferimento al precedente verbale unico di accertamento. Nel merito, rappresentava che:
- prima della notifica dell'avviso di addebito opposto, gli era pervenuto un verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Piacenza e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- in tale verbale ispettivo, si affermava: che il dipendente assunto con contratto a Controparte_4
tempo determinato dal 01.01.2019, poi trasformato a tempo indeterminato, avrebbe prestato la propria opera lavorativa a favore della ditta ricorrente per otto ore giornaliere, anziché per quattro, come previsto dal contratto di lavoro;
che il dipendente avrebbe lavorato, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo indicato, dal gennaio 2019 all'agosto 2023, senza godere di ferie, permessi o sospensione alcuna dell'attività lavorativa;
per l'attività svolta, oltre a quanto previsto contrattualmente e risultante dalle buste paga, il lavoratore avrebbe percepito in contanti, come retribuzione per il maggior orario lavorativo prestato, una integrazione salariale di € 700,00 mensili nell'anno 2019, per le mansioni di aiuto cuoco, e di € 1.150,00 a far tempo dall'anno 2020, per le mansioni di cuoco, percependo 56 mensilità retributive (da gennaio 2019 ad agosto 2023), corrisposte in parte con sistemi tracciabili ed in parte in denaro contante;
- la rappresentazione dei fatti offerta dal dipendente e recepita nel verbale ispettivo, Controparte_4
non solo era inverosimile, ma contrastava con ineludibili dati obiettivi;
- invero, il periodo di 56 mesi di svolgimento delle prestazioni lavorative del dipendente ricadeva, per oltre un anno, nelle limitazioni della normativa emergenziale Covid-19, che aveva costretto tutti gli operatori della ristorazione alla chiusura totale delle attività, seguita da una sua drastica riduzione;
- era, quindi, impossibile che il lavoratore, per l'intero periodo pandemico, potesse aver prestato la propria attività lavorativa a tempo pieno, anche quando il ristorante era chiuso;
- doveva considerarsi anche inverosimile che, per 56 mensilità consecutive, il dipendente avesse percepito, per il maggior orario di lavoro prestato, una integrazione salariale, laddove, peraltro, lo stesso avanzava, nei confronti del datore di lavoro, attraverso l'organizzazione sindacale, una richiesta
2/8 di pagamento per differenze retributive per un ammontare di € 117.574,05, asserendo di non aver percepito compensi, oltre quelli indicati in busta paga, per il maggior orario di lavoro svolto;
- peraltro, nel mese di dicembre 2022, il ristorante restava chiuso per quasi tre settimane per il rinnovo completo dell'arredamento; durante tale periodo, tutti i dipendenti, compreso Controparte_4
avevano usufruito di un periodo di ferie;
- l'attività di cuoco era sempre stata svolta, all'interno del ristorante, dal titolare e da Ji Parte_1
Youting, mentre era addetto quale aiuto cuoco solo nell'orario serale, quando si Controparte_4 concentrava l'afflusso della clientela;
- invero, le dichiarazioni e la condotta del dipendente trovano la loro origine in un condizionamento culturale: ritenendo di non aver avuto dal datore di lavoro, in una sua diatriba Controparte_4
personale, una adeguato supporto pubblico, riteneva di effettuare agli ispettori del lavoro dichiarazioni mendaci e di richiedere, con l'assistenza del Sindacato, il versamento di una ingente somma di denaro non dovuta.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_2 della domanda ed il favore delle spese di lite. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità di ogni censura relativa a vizi di forma dell'avviso di addebito oggetto di causa. Nel merito, rappresentava che tutti gli assunti formulati da parte ricorrente erano infondati e, in ogni caso, dovevano essere da quest'ultima rigorosamente provati.
1.2) Con ordinanza del 13.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.09.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto ed ammetteva le prove orali formulate da parte ricorrente, le quali venivano assunte alle udienze del
14.11.2024 e del 19.12.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Infine, all'udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda le contestazioni formali, l'opponente ha preliminarmente lamentato l'invalidità dell'avviso di addebito opposto per l'insufficiente identificazione del titolo della pretesa, effettuata mediante rinvio a precedenti atti, quali il verbale di accertamento e per violazione del diritto di difesa.
Come noto, l'avviso di addebito deve riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentano l'esatta identificazione della pretesa dell' . In merito si rinvia all'art. 30 CP_2
del d.l. n. 78/2010.
Ora, nel caso in esame, si osserva che l'avviso di addebito non solo ha ottemperato agli obblighi previsti in materia di notifica ma anche a quelli di motivazione. In esso, infatti, si fa espresso riferimento sia al verbale di accertamento ispettivo notificato in data 23.02.2024 (“Inadempienza 3014
3/8 - SEGNALAZIONE DA ALTRI ENTI Diffida Prot. notificata il CP_2 CodiceFiscale_2
23/02/2024”), sia al regime sanzionatorio applicato (di cui alla legge n. 388/2000), che ai modelli
DM/V con le relative somme aggiuntive, come previsti dal DM 24.10.2007, oltre ad indicare il numero delle inadempienze da cui ha origine la pretesa contributiva dell' ; sono, altresì, elencate nel CP_2
dettaglio le somme dovute e i periodi a cui si riferiscono.
In ogni caso, l'eventuale invalidità dell'avviso di addebito non esime il Giudice dall'accertare il fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_2
A riguardo, in punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n.
1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella
L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano.
Peraltro, ulteriore indice dell'assenza di qualsivoglia compressione del diritto di difesa è la circostanza che il ricorrente è stata in grado di prendere posizione, nel merito, sugli esiti dell'accertamento ispettivo, contestando la fondatezza delle conclusioni in fatto e in diritto su cui si fonda la pretesa contributiva per cui è causa.
4/8 2.1) Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_2
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
La giurisprudenza ha, quindi, chiarito che i verbali dell' fanno fede Controparte_5
fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo ha attestato essere avvenuti in sua presenza, o per essere stati da lui compiuti;
invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma deve essere liberamente valutabile dal giudice.
Per quanto riguarda la necessità di operare una valutazione critica e ricercare riscontri obiettivi alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, è stato precisato che: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza
5/8 alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., 20.07.2020, n. 15410; Cass. civ., sez. lav., 14.05.2020, n.
8946).
Ebbene, per quanto riguarda l'irregolarità accertata in sede ispettiva oggetto del presente ricorso - ossia che il dipendente avrebbe prestato la propria opera lavorativa a favore della ditta Controparte_4
ricorrente per otto ore giornaliere, anziché per quattro, come previsto dal contratto di lavoro;
avrebbe lavorato, senza soluzione di continuità, dal gennaio 2019 all'agosto 2023, senza godere di ferie, permessi o sospensione alcuna dell'attività lavorativa;
per l'attività svolta, oltre a quanto risultante dalle buste paga, avrebbe percepito in contanti somme a titolo di retribuzione per il maggior orario lavorativo prestato -, valgono le considerazioni sopra riportate relative all'onere probatorio, gravante sull' , circa i fatti posti a fondamento della propria richiesta di pagamento, laddove, invero, CP_2
l'Istituto previdenziale si è limitato a richiamare il contenuto del verbale ispettivo.
Secondo le affermazioni raccolte con tale ultimo documento, il dipendente avrebbe Controparte_4
svolto un orario giornaliero di otto ore lavorative e ricevuto parte dello stipendio in contanti, in modo continuo e ininterrotto per tutto il periodo in contestazione, dal momento dell'assunzione sino all'accesso ispettivo.
Ebbene, tali circostanze, oltre ad essere, almeno in parte, inverosimili (in particolare, rispetto alla cessazione totale, prima, ed alle successive restrizioni dell'attività di ristorazione durante il periodo di pandemia da Covid-19), sono state smentite in sede istruttoria.
In relazione all'orario di lavoro svolto da tutti i testi hanno confermato che il Controparte_4
dipendente prestava la propria attività per quattro ore giornaliere, concentrate nella fascia serale.
ha confermato la circostanza di cui al capitolo n. 1 precisando: “E' vero. Lo so perché in Persona_1 quel periodo lavoravo nel ristorante . CP_1
rispondendo a specifica domanda sul capitolo n. 1, ha affermato: “E' vero”. Testimone_1
Anche ha confermato la circostanza di cui al capitolo n. 1, sostenendo: “E' vero. Anch'io Tes_2 lavoro tutti i giorni della settimana dalle 19:00/19:30 alle 23:00/23:30”.
Confermando il capitolo n. 5, tutti i testi hanno anche affermato che l'attività del ristorante era marginale all'ora di pranzo e si concentrava in quella serale.
6/8 Anche lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco, e non di cuoco, da parte di ha Controparte_4
trovato conferma: i capitoli di prova nn. 2 e e 4 sono stati confermati da tutti i testi, i quali hanno precisato che le mansioni di cuoco erano svolte dal titolare e da un altro dipendente, Ji Persona_2
Youting.
I capitoli di prova relativi alla chiusura dell'attività di ristorazione durante la pandemia Covid-19 e alle ridotte modalità operative protrattesi dal marzo 2020 sino alla fine del mese di giugno 2021 sono stati integralmente confermati dal teste e, per quanto a loro conoscenza, dagli altri testi. Persona_1
a riguardo, ha precisato: “abbiamo chiuso completamente fino ad aprile 2020. Poi Persona_1 abbiamo ripreso con l'asporto. Questo fino a metà giugno. Poi a quanto ricordo ci avevano lasciato aprire a pranzo. Poi ci hanno richiuso ancora fino ad ottobre. Ci sono state anche ulteriori chiusure nel 2021 per la ripresa del Covid”.
E' emerso, quindi, che, durante la chiusura dell'attività, nessun dipendente ha prestato attività lavorativa, mentre, nei periodi in cui era possibile l'asporto o l'apertura era solo a pranzo, il lavoro è stato svolto dal titolare e dai familiari, come suoi coadiuvanti;
ciò smentisce la tesi sostenuta da recepita nel verbale di contestazione e posta dall' a base della propria pretesa, Controparte_4 CP_2
secondo la quale il dipendente, anche nel periodo marzo 2020/giugno 2021, anche a ristorante totalmente chiuso, avrebbe continuato a prestare la propria attività di cuoco per otto ore al giorno.
Anche l'affermazione riferita dal dipendente agli ispettori di non aver mai goduto di un periodo di ferie o di riposo è stata smentita dalle testimonianze assunte. Durante il periodo di chiusura agostano e durante la ristrutturazione dei locali tutti i dipendenti erano posti in ferie: le testimonianze sul punto sono state inequivoche, avendo trovato conferma i capitoli di prova articolati da 12 a 15.
A tale quadro, da cui risulta la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dal lavoratore vi è da aggiungere che questi, in sede ispettiva, ha asserito di essere stato Controparte_4
retribuito per il maggior orario lavorativo svolto e, in sede sindacale, negando tale circostanza, ha avanzato una pretesa economica nei confronti del datore di lavoro di oltre € 117.000,00, sostenendo di non aver percepito alcun compenso ulteriore rispetto a quello indicato in busta paga.
Vi è, quindi, da dichiarare non dovuta la contribuzione, maggiorata delle relative sanzioni, relativa alla posizione di di cui all'avviso di addebito opposto. Controparte_4
2.1) Alcuna specifica contestazione è stata, invece, formulata da parte ricorrente circa la fondatezza delle pretese, pure contenute nel verbale ispettivo e nell'avviso di addebito impugnato, relative ad altri lavoratori della ditta di Controparte_1 Parte_1
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara illegittima la pretesa azionata con l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, notificato il 26.03.2024, e con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 72/34/68 del
10.11.2023, formato dall' Piacenza e dal CP_6 Controparte_7
, allo stesso presupposto, relativamente alle violazioni
[...]
asseritamente poste in essere da in proprio ed in qualità di titolare e legale Parte_1
rappresentante della ditta di circa la posizione del lavoratore Controparte_1 Parte_1
nato in [...] il [...], assunto in data 28.12.2018 con contratto a tempo Controparte_4
indeterminato e tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di aiuto cuoco 6° livello;
2. conferma, per il resto, l'avviso di addebito n. 385.2024.00000226.001.000, notificato il 26.03.2024, ed il verbale unico di accertamento e notificazione n. 72/34/68 del 10.11.2023, rimandando alle competenti sedi amministrative la rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa e sanzioni;
3. condanna l' a corrispondere a in proprio ed in qualità di titolare e legale CP_2 Parte_1
rappresentante della ditta di le spese di lite sostenute per il Controparte_1 Pt_1 Pt_1 presente giudizio, che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 2.700,00, oltre 15% rimborso spese generali, IV e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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