TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 31/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies, comma
3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , in persona del liquidatore p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Profili, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via E.A. Mario n. 15, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e già (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale p.t., con il patrocinio dell'avv. Ciro Senatore, con domicilio digitale all'indirizzo
PEC del difensore,
- Convenuta
Oggetto: azione di ripetizione di indebito – responsabilità contrattuale
Conclusioni: all'udienza del 20 marzo 2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito anche ”), in persona del liquidatore p.t., ha Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio la (di seguito anche ”) al fine di Controparte_2 CP_1
accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta relativamente ai contratti di finanziamento n. 30411953, stipulato in data 6 settembre 2004 con , n. 30411648, Parte_2
pagina 1 di 6 stipulato in data 6 settembre 2004 con e n. 30411658, stipulato in data 5 agosto 2004 Controparte_3
con , stante le regolari estinzioni effettuate dai clienti. Per l'effetto, parte attrice ha Controparte_4
quindi chiesto di condannare la alla restituzione della complessiva somma di 50.540,00 euro, CP_1
quale importo corrisposto in ragione dei predetti addebiti.
In particolare, a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la ha rappresentato che, in Pt_1
qualità di società di intermediazione creditizia operante nel settore dei finanziamenti, in data 13 luglio
1995 aveva sottoscritto una convenzione con la (poi ), in Controparte_5 CP_1
forza della quale detto istituto di credito metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio. Alla veniva Pt_1
quindi conferito da mandato generale a mezzo di atto notarile, allo scopo di essere abilitata a CP_1
concludere tali operazioni di finanziamento e ad incassare i relativi importi per conto della banca. In particolare, la predetta convenzione, all'art. 9, prevedeva il patto del “non riscosso per riscosso”, in ragione del quale la doveva “far pervenire alla banca entro la fine di ciascun mese, l'importo Pt_1
delle quote scadute il mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo, e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate”). Tuttavia, in data 20 luglio 2010, con atto notarile, la provvedeva a revocare il mandato generale conferito alla CP_1 Pt_1
relativa alla predetta concessione di finanziamenti.
A sostegno di quanto dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha rilevato di aver anticipato alla , in sede di liquidazione, la somma di 5.111.107,66 euro, in relazione a 871 CP_1
operazioni di finanziamento, tra le quali figuravano i contratti predetti (distintamente conclusi dalla con , e tutti dipendenti della Pt_1 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3
. Dette pattuizioni avevano ad oggetto dei prestiti che risultavano estinti alla data Controparte_6
del 31 agosto 2014, sulla base dei conteggi estintivi richiesti alla dalla in data 28 marzo Pt_1 CP_1
2013 e trasmessi dalla in data 29 marzo 2013, all'interno dei quali era evidenziato, per ogni Pt_1
singola posizione, l'importo delle rate insolute sino a tale data, in quanto non corrisposte dal cliente, e pagate dalla in virtù della clausola “riscosso per non riscosso”; segnatamente: in merito al Pt_1
contratto n. 30411658, concluso con , n. 44 rate, per un totale di 13.860.00 euro;
Controparte_4
quanto al contratto n. 30411953, concluso con , n. 44 rate per un totale di Parte_2
13.640,00 euro;
in merito al contratto n. 30411648, concluso con n. 75 rate per una Controparte_3
somma pari a 23.040,00 euro.
pagina 2 di 6 Tuttavia, la , nonostante l'avvenuta estinzione dei prestiti, non provvedeva alla restituzione, in CP_1
favore della , delle somme da questa anticipata per conto dei clienti e poi regolarmente incassate Pt_1 in virtù dell'estinzione del finanziamento.
Ciò premesso, parte attrice ha rappresentato di aver avanzato richiesta alla , in data 8 giugno CP_1
2022, tramite PEC, di restituzione delle somme corrisposte illegittimamente in relazione ai contratti di finanziamento oggetto di causa, alla quale però non veniva fornito alcun riscontro.
2. Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda CP_1
attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la ha avversato le argomentazioni attoree, precisando che “diversamente da CP_1 quanto dedotto dall'attore i finanziamenti non sono stati regolarmente estinti dai clienti visto che i mutuatari già dalla scadenza della rata di marzo 2008 non erano in regola con il pagamento delle rate mensili del prestito”, come desumibile proprio dai conteggi estintivi sviluppati dalla stessa . Si Pt_1
trattava, quindi, di posizioni che risultavano estinte al 31 agosto 2014, ovvero alla data di naturale scadenza del finanziamento, proprio in forza dei pagamenti eseguiti dalla in ossequio alla Pt_1 previsione contrattuale “non riscosso per riscosso”.
Inoltre, la ha precisato che, appresa la messa in liquidazione della CP_1 Controparte_6
datrice di lavoro dei soggetti finanziati, aveva richiesto alla SIMA, in data 28 marzo 2013, il conteggio estintivo, poi ricevuto il successivo 29 marzo, per provvedere, successivamente, all'apertura del sinistro per tutti e tre i finanziamenti a mezzo di invio di raccomandata alla Controparte_7
ricevendo, tuttavia, un diniego alla liquidazione per il decorso del termine di
[...]
prescrizione annuale previsto in contratto nonché ordinario ex art 2952 c.c.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice - rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte convenuta, come da verbale in atti del
26 settembre 2024, a cui si rinvia, e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., a conclusione della quale ha preso la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Invero, si osserva che, alla luce della produzione documentale in atti, non risulta comprovato il presupposto sulla scorta del quale parte attrice, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha agito nei confronti della formulando la domanda restitutoria sopra riportata, ovvero la circostanza CP_1
dell'avvenuta estinzione dei finanziamenti in discorso in conseguenza del regolare pagamento delle rate da parte dei relativi beneficiari, da cui l'asserita illegittimità dei pagamenti eseguiti dalla in Pt_1
pagina 3 di 6 ossequio alla previsione contrattuale “non riscosso per riscosso”. Invero, parte attrice non ha documentato detta circostanza, limitandosi a fondare le proprie deduzioni sulla scorta di quanto rappresentato dalla stessa con comunicazione dell'1 luglio 2016 (allegata all'atto introduttivo del CP_1
presente giudizio), con la quale si dà atto dell'intervenuta estinzione dei finanziamenti in discorso alla data del 31 agosto 2014, ricorrendo, tuttavia, in atti, documentazione, prodotta dalla stessa , Pt_1
recante l'indicazione delle rate rimaste insolute relative ai predetti contratti a far data dal 2008.
Né si reputa che la pretesa restitutoria avanzata dall'odierna attrice possa trovare accoglimento in conseguenza del positivo accertamento, in capo alla , della “assoluta assenza di diligenza CP_1
contrattuale nonché di buona fede in relazione alla gestione dei sinistri relativi ai contratti di finanziamento”, come richiesto dall'odierna attrice a mezzo della memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., stante quanto dedotto dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione quanto all'infruttuoso esito della procedura di attivazione della polizza con in Controparte_7
conseguenza dell'intervenuto scioglimento e conseguente liquidazione della Controparte_6
datrice di lavoro dei soggetti finanziati, alla data del 20 febbraio 2012 (come da visura in atti). Sul punto, parte attrice ha dedotto che la società datrice di lavoro dei soggetti finanziati “è stata sciolta in data 20.02.2012, come evincibile dalla visura allegata e quindi in epoca successiva alla revoca della procura e gestione dei finanziamenti da parte di e pertanto in tale epoca la gestione del Pt_1
finanziamento era della la quale ha attivato tardivamente il sinistro assicurativo e comunque ha CP_1 poi incassato le quote addebitandole tuttavia alla ”. Pt_1
Il Tribunale ritiene che le argomentazioni attoree non possano essere condivise in considerazione di quanto previsto sia dalla convenzione stipulata in data 13 luglio 1995 tra la e la Pt_1 [...]
(poi ), sia dalla scrittura privata siglata dalle medesime parti in data 19 Controparte_5 CP_1
ottobre 2010, successivamente alla revoca del mandato generale conferito alla per la concessione Pt_1
di finanziamenti, da parte della a mezzo di atto notarile del 20 luglio 2010. CP_2
Invero, in forza della predetta convenzione, la si è impegnata a garantire alla “il Pt_1 CP_2 completo ed assoluto buon fine delle operazioni presentatele” (art. 5), con l'impegno a tenere indenne l'istituto di credito da ogni onere o perdita (art. 8). Segnatamente, è la ad “assumere, in via Pt_1
diretta e senza intermediari, senza spese ed oneri per la tutto il servizio di amministrazione dei CP_2
prestiti (...) Il tutto con il patto del “non riscosso per riscosso” in dipendenza del quale la dovrà Pt_1
far pervenire alla entro la fine di ciascun mese l'importo delle quote scadute il mese CP_2
antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione di rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo), e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate. (...) Qualora entro la data suddetta non pervengano i
pagina 4 di 6 versamenti dovuti, la è autorizzata ad addebitare l'importo relativo sul conto corrente CP_2 sopraindicato” (art. 9). La sopracitata convenzione ha previsto, altresì, il rilascio di un mandato notarile da parte della in favore della , al fine di abilitare quest'ultima all'esecuzione di quanto CP_2 Pt_1
previsto dalla predetta convenzione, comunque revocabile dall'istituto di credito, fermo restando che, in ogni caso, “la dovrà versare alla nei termini ed alle condizioni stabilite, i residui Pt_1 CP_2 importi delle cessioni già perfezionate fino al completo saldo di ogni suo credito”, con l'ulteriore precisazione che “qualora la revoca del mandato si estendesse fino ad escludere la facoltà per la Pt_1
di esigere le quote delle operazioni già eseguite all'incasso sarà provveduto direttamente dalla CP_2
e la resterebbe conseguentemente esonerata dal versare all'inizio di ogni mese le quote Pt_1
medesime, ferma tuttavia la garanzia da essa assunta, di provvedere direttamente al rimborso delle quote scadute che per qualsiasi motivo fossero o rimanessero insolute ... Comunque, per quanto concerne gli impegni assunti dalla la presente convenzione rimarrà in vigore fino al completo Pt_1 buon fine, delle operazioni di cessione presentate dalla stessa ed accettate dalla Banca” (art. 12).
Intervenuta la revoca del mandato nel luglio 2010 e stante la scrittura privata del 19 ottobre 2010, è la a divenire “unica legittimata alla riscossione” (come desumibile anche dal tenore dell'art. 3 CP_2
della pattuizione in discorso), circostanza di cui la ha dovuto notiziare le “Amministrazioni Pt_1 cedute” e le “Compagnie di Assicurazioni convenzionate”. Tuttavia, in forza della medesima scrittura privata, ricorre l'impegno per la , con riferimento alle “posizioni irregolari”, di fornire alla Pt_1
“una rendicontazione trimestrale contenente dettagliata situazione dei prestiti, nonché relazione CP_2
sulle attività in corso con riferimento al recupero degli importi relativi alle rate corrisposte dalla Pt_1 in adempimento dell'obbligo di buon fine” (art. 11). Inoltre, premesso il richiamo all'art. 12 della convenzione del 1995, nella parte sopra riportata – cfr. lettera e) delle premesse di cui alla scrittura privata in discorso – ricorre l'ulteriore precisazione (art. 12) che la “garanzia del buon fine del prestito”, gravante su , “sussiste quale che sia la causa dell'eventuale mancato pagamento della Pt_1 quota da parte dell'amministrazione ceduta”, con l'impegno per la stessa “a comunicare alla Pt_1
Banca le situazioni nelle quali il mancato pagamento dipenda da eventi straordinari riconducibili alla situazione dell'amministrazione ceduta ovvero alla persona del cedente (a titolo puramente esemplificativo: sospensione temporanea del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, in ogni caso eventi che comportino la necessità di attivare polizze assicurative)”. Per cui, “nella ipotesi in cui si verifichino sinistri oggetto di copertura assicurativa, la fornirà il necessario supporto alla Pt_1
Banca predisponendo la opportuna documentazione per l'attivazione delle polizze. Tale documentazione sarà rimessa in tempo utile per detta attivazione alla Banca, la quale la inoltrerà alla
Compagnia Assicuratrice”.
pagina 5 di 6 Dalle previsioni contemplate dalla scrittura privata siglata nel 2010 al fine di regolare i rapporti tra le parti successivamente alla revoca del mandato a da parte della come sopra richiamate, Pt_1 CP_2
si desume, quindi, la sussistenza, rispetto ai prestiti concessi, di obblighi di controllo, rendicontazione e comunicazione in capo alla , nei confronti della stessa, evidentemente funzionali anche Pt_1 CP_2
alla tempestiva attivazione della polizza da parte dell'istituto di credito, che, nel caso di specie, non risultano essere stati adempiuti da . Sicché, si reputa che la tardività della richiesta di attivazione Pt_1
del sinistro, fatta pervenire alla compagnia assicuratrice sopra indicata, non possa essere addebitata all'odierna convenuta come dedotto dalla società attrice.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 – secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di , in persona del liquidatore p.t.; Parte_1
- condanna , in persona del liquidatore p.t., a rifondere alla convenuta Parte_1
in persona del procuratore speciale p.t., le spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 31 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies, comma
3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , in persona del liquidatore p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Marco Profili, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via E.A. Mario n. 15, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e già (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale p.t., con il patrocinio dell'avv. Ciro Senatore, con domicilio digitale all'indirizzo
PEC del difensore,
- Convenuta
Oggetto: azione di ripetizione di indebito – responsabilità contrattuale
Conclusioni: all'udienza del 20 marzo 2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito anche ”), in persona del liquidatore p.t., ha Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio la (di seguito anche ”) al fine di Controparte_2 CP_1
accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta relativamente ai contratti di finanziamento n. 30411953, stipulato in data 6 settembre 2004 con , n. 30411648, Parte_2
pagina 1 di 6 stipulato in data 6 settembre 2004 con e n. 30411658, stipulato in data 5 agosto 2004 Controparte_3
con , stante le regolari estinzioni effettuate dai clienti. Per l'effetto, parte attrice ha Controparte_4
quindi chiesto di condannare la alla restituzione della complessiva somma di 50.540,00 euro, CP_1
quale importo corrisposto in ragione dei predetti addebiti.
In particolare, a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la ha rappresentato che, in Pt_1
qualità di società di intermediazione creditizia operante nel settore dei finanziamenti, in data 13 luglio
1995 aveva sottoscritto una convenzione con la (poi ), in Controparte_5 CP_1
forza della quale detto istituto di credito metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio. Alla veniva Pt_1
quindi conferito da mandato generale a mezzo di atto notarile, allo scopo di essere abilitata a CP_1
concludere tali operazioni di finanziamento e ad incassare i relativi importi per conto della banca. In particolare, la predetta convenzione, all'art. 9, prevedeva il patto del “non riscosso per riscosso”, in ragione del quale la doveva “far pervenire alla banca entro la fine di ciascun mese, l'importo Pt_1
delle quote scadute il mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo, e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate”). Tuttavia, in data 20 luglio 2010, con atto notarile, la provvedeva a revocare il mandato generale conferito alla CP_1 Pt_1
relativa alla predetta concessione di finanziamenti.
A sostegno di quanto dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha rilevato di aver anticipato alla , in sede di liquidazione, la somma di 5.111.107,66 euro, in relazione a 871 CP_1
operazioni di finanziamento, tra le quali figuravano i contratti predetti (distintamente conclusi dalla con , e tutti dipendenti della Pt_1 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3
. Dette pattuizioni avevano ad oggetto dei prestiti che risultavano estinti alla data Controparte_6
del 31 agosto 2014, sulla base dei conteggi estintivi richiesti alla dalla in data 28 marzo Pt_1 CP_1
2013 e trasmessi dalla in data 29 marzo 2013, all'interno dei quali era evidenziato, per ogni Pt_1
singola posizione, l'importo delle rate insolute sino a tale data, in quanto non corrisposte dal cliente, e pagate dalla in virtù della clausola “riscosso per non riscosso”; segnatamente: in merito al Pt_1
contratto n. 30411658, concluso con , n. 44 rate, per un totale di 13.860.00 euro;
Controparte_4
quanto al contratto n. 30411953, concluso con , n. 44 rate per un totale di Parte_2
13.640,00 euro;
in merito al contratto n. 30411648, concluso con n. 75 rate per una Controparte_3
somma pari a 23.040,00 euro.
pagina 2 di 6 Tuttavia, la , nonostante l'avvenuta estinzione dei prestiti, non provvedeva alla restituzione, in CP_1
favore della , delle somme da questa anticipata per conto dei clienti e poi regolarmente incassate Pt_1 in virtù dell'estinzione del finanziamento.
Ciò premesso, parte attrice ha rappresentato di aver avanzato richiesta alla , in data 8 giugno CP_1
2022, tramite PEC, di restituzione delle somme corrisposte illegittimamente in relazione ai contratti di finanziamento oggetto di causa, alla quale però non veniva fornito alcun riscontro.
2. Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda CP_1
attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la ha avversato le argomentazioni attoree, precisando che “diversamente da CP_1 quanto dedotto dall'attore i finanziamenti non sono stati regolarmente estinti dai clienti visto che i mutuatari già dalla scadenza della rata di marzo 2008 non erano in regola con il pagamento delle rate mensili del prestito”, come desumibile proprio dai conteggi estintivi sviluppati dalla stessa . Si Pt_1
trattava, quindi, di posizioni che risultavano estinte al 31 agosto 2014, ovvero alla data di naturale scadenza del finanziamento, proprio in forza dei pagamenti eseguiti dalla in ossequio alla Pt_1 previsione contrattuale “non riscosso per riscosso”.
Inoltre, la ha precisato che, appresa la messa in liquidazione della CP_1 Controparte_6
datrice di lavoro dei soggetti finanziati, aveva richiesto alla SIMA, in data 28 marzo 2013, il conteggio estintivo, poi ricevuto il successivo 29 marzo, per provvedere, successivamente, all'apertura del sinistro per tutti e tre i finanziamenti a mezzo di invio di raccomandata alla Controparte_7
ricevendo, tuttavia, un diniego alla liquidazione per il decorso del termine di
[...]
prescrizione annuale previsto in contratto nonché ordinario ex art 2952 c.c.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice - rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte convenuta, come da verbale in atti del
26 settembre 2024, a cui si rinvia, e ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., a conclusione della quale ha preso la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Invero, si osserva che, alla luce della produzione documentale in atti, non risulta comprovato il presupposto sulla scorta del quale parte attrice, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha agito nei confronti della formulando la domanda restitutoria sopra riportata, ovvero la circostanza CP_1
dell'avvenuta estinzione dei finanziamenti in discorso in conseguenza del regolare pagamento delle rate da parte dei relativi beneficiari, da cui l'asserita illegittimità dei pagamenti eseguiti dalla in Pt_1
pagina 3 di 6 ossequio alla previsione contrattuale “non riscosso per riscosso”. Invero, parte attrice non ha documentato detta circostanza, limitandosi a fondare le proprie deduzioni sulla scorta di quanto rappresentato dalla stessa con comunicazione dell'1 luglio 2016 (allegata all'atto introduttivo del CP_1
presente giudizio), con la quale si dà atto dell'intervenuta estinzione dei finanziamenti in discorso alla data del 31 agosto 2014, ricorrendo, tuttavia, in atti, documentazione, prodotta dalla stessa , Pt_1
recante l'indicazione delle rate rimaste insolute relative ai predetti contratti a far data dal 2008.
Né si reputa che la pretesa restitutoria avanzata dall'odierna attrice possa trovare accoglimento in conseguenza del positivo accertamento, in capo alla , della “assoluta assenza di diligenza CP_1
contrattuale nonché di buona fede in relazione alla gestione dei sinistri relativi ai contratti di finanziamento”, come richiesto dall'odierna attrice a mezzo della memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., stante quanto dedotto dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione quanto all'infruttuoso esito della procedura di attivazione della polizza con in Controparte_7
conseguenza dell'intervenuto scioglimento e conseguente liquidazione della Controparte_6
datrice di lavoro dei soggetti finanziati, alla data del 20 febbraio 2012 (come da visura in atti). Sul punto, parte attrice ha dedotto che la società datrice di lavoro dei soggetti finanziati “è stata sciolta in data 20.02.2012, come evincibile dalla visura allegata e quindi in epoca successiva alla revoca della procura e gestione dei finanziamenti da parte di e pertanto in tale epoca la gestione del Pt_1
finanziamento era della la quale ha attivato tardivamente il sinistro assicurativo e comunque ha CP_1 poi incassato le quote addebitandole tuttavia alla ”. Pt_1
Il Tribunale ritiene che le argomentazioni attoree non possano essere condivise in considerazione di quanto previsto sia dalla convenzione stipulata in data 13 luglio 1995 tra la e la Pt_1 [...]
(poi ), sia dalla scrittura privata siglata dalle medesime parti in data 19 Controparte_5 CP_1
ottobre 2010, successivamente alla revoca del mandato generale conferito alla per la concessione Pt_1
di finanziamenti, da parte della a mezzo di atto notarile del 20 luglio 2010. CP_2
Invero, in forza della predetta convenzione, la si è impegnata a garantire alla “il Pt_1 CP_2 completo ed assoluto buon fine delle operazioni presentatele” (art. 5), con l'impegno a tenere indenne l'istituto di credito da ogni onere o perdita (art. 8). Segnatamente, è la ad “assumere, in via Pt_1
diretta e senza intermediari, senza spese ed oneri per la tutto il servizio di amministrazione dei CP_2
prestiti (...) Il tutto con il patto del “non riscosso per riscosso” in dipendenza del quale la dovrà Pt_1
far pervenire alla entro la fine di ciascun mese l'importo delle quote scadute il mese CP_2
antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione di rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo), e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate. (...) Qualora entro la data suddetta non pervengano i
pagina 4 di 6 versamenti dovuti, la è autorizzata ad addebitare l'importo relativo sul conto corrente CP_2 sopraindicato” (art. 9). La sopracitata convenzione ha previsto, altresì, il rilascio di un mandato notarile da parte della in favore della , al fine di abilitare quest'ultima all'esecuzione di quanto CP_2 Pt_1
previsto dalla predetta convenzione, comunque revocabile dall'istituto di credito, fermo restando che, in ogni caso, “la dovrà versare alla nei termini ed alle condizioni stabilite, i residui Pt_1 CP_2 importi delle cessioni già perfezionate fino al completo saldo di ogni suo credito”, con l'ulteriore precisazione che “qualora la revoca del mandato si estendesse fino ad escludere la facoltà per la Pt_1
di esigere le quote delle operazioni già eseguite all'incasso sarà provveduto direttamente dalla CP_2
e la resterebbe conseguentemente esonerata dal versare all'inizio di ogni mese le quote Pt_1
medesime, ferma tuttavia la garanzia da essa assunta, di provvedere direttamente al rimborso delle quote scadute che per qualsiasi motivo fossero o rimanessero insolute ... Comunque, per quanto concerne gli impegni assunti dalla la presente convenzione rimarrà in vigore fino al completo Pt_1 buon fine, delle operazioni di cessione presentate dalla stessa ed accettate dalla Banca” (art. 12).
Intervenuta la revoca del mandato nel luglio 2010 e stante la scrittura privata del 19 ottobre 2010, è la a divenire “unica legittimata alla riscossione” (come desumibile anche dal tenore dell'art. 3 CP_2
della pattuizione in discorso), circostanza di cui la ha dovuto notiziare le “Amministrazioni Pt_1 cedute” e le “Compagnie di Assicurazioni convenzionate”. Tuttavia, in forza della medesima scrittura privata, ricorre l'impegno per la , con riferimento alle “posizioni irregolari”, di fornire alla Pt_1
“una rendicontazione trimestrale contenente dettagliata situazione dei prestiti, nonché relazione CP_2
sulle attività in corso con riferimento al recupero degli importi relativi alle rate corrisposte dalla Pt_1 in adempimento dell'obbligo di buon fine” (art. 11). Inoltre, premesso il richiamo all'art. 12 della convenzione del 1995, nella parte sopra riportata – cfr. lettera e) delle premesse di cui alla scrittura privata in discorso – ricorre l'ulteriore precisazione (art. 12) che la “garanzia del buon fine del prestito”, gravante su , “sussiste quale che sia la causa dell'eventuale mancato pagamento della Pt_1 quota da parte dell'amministrazione ceduta”, con l'impegno per la stessa “a comunicare alla Pt_1
Banca le situazioni nelle quali il mancato pagamento dipenda da eventi straordinari riconducibili alla situazione dell'amministrazione ceduta ovvero alla persona del cedente (a titolo puramente esemplificativo: sospensione temporanea del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, in ogni caso eventi che comportino la necessità di attivare polizze assicurative)”. Per cui, “nella ipotesi in cui si verifichino sinistri oggetto di copertura assicurativa, la fornirà il necessario supporto alla Pt_1
Banca predisponendo la opportuna documentazione per l'attivazione delle polizze. Tale documentazione sarà rimessa in tempo utile per detta attivazione alla Banca, la quale la inoltrerà alla
Compagnia Assicuratrice”.
pagina 5 di 6 Dalle previsioni contemplate dalla scrittura privata siglata nel 2010 al fine di regolare i rapporti tra le parti successivamente alla revoca del mandato a da parte della come sopra richiamate, Pt_1 CP_2
si desume, quindi, la sussistenza, rispetto ai prestiti concessi, di obblighi di controllo, rendicontazione e comunicazione in capo alla , nei confronti della stessa, evidentemente funzionali anche Pt_1 CP_2
alla tempestiva attivazione della polizza da parte dell'istituto di credito, che, nel caso di specie, non risultano essere stati adempiuti da . Sicché, si reputa che la tardività della richiesta di attivazione Pt_1
del sinistro, fatta pervenire alla compagnia assicuratrice sopra indicata, non possa essere addebitata all'odierna convenuta come dedotto dalla società attrice.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 – secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di , in persona del liquidatore p.t.; Parte_1
- condanna , in persona del liquidatore p.t., a rifondere alla convenuta Parte_1
in persona del procuratore speciale p.t., le spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 31 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 6 di 6