TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2374/2025 tra
(C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
del Friuli (UD) con l'Avv. Arianna Riva del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente - contumace
(C.F.: residente in [...]CP_2 C.F._3
d'Isonzo (GO) con l'Avv. Roberta Bandelli del Foro di Gorizia
Resistente
*
Oggetto: comodato di immobile urbano
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e conclusioni tra di loro congiunte: Parte_1 CP_2
“risoluzione del contratto di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026, corresponsione a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di
€.300,00 a decorrere dal mese di gennaio 2026 fino al rilascio entro il giorno 20 di ogni mese, rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso, spese compensate”. nei confronti di : “risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1
di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026, corresponsione a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio 2026 fino al rilascio entro il giorno 20 di ogni mese, rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso, rinuncia al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile, condanna alle spese di lite”
*
Con ricorso del 23.9.2025, depositato in pari data, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o comodante) ha convenuto in Parte_1
giudizio il signor (di seguito anche: e/o resistente e/o Controparte_1 CP_1
comodatario) e la signora (di seguito anche: ) per sentir CP_2 CP_2
dichiarare la risoluzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile sito in
Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz. Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile libero da persone e cose e condanna al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento danni per il ritardo nella restituzione dell'immobile. ha esposto: Parte_1
➢ che in data 16.9.2021 ha concesso in comodato a l'immobile di sua CP_1
esclusiva proprietà sito in Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz.
Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di
Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19 parzialmente arredato e regolarmente registrato.
➢ che l'occupazione doveva essere temporanea e limitata ad un breve periodo;
➢ che il contratto non prevedeva un termine per la riconsegna, né un
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 corrispettivo specifico per l'occupazione;
➢ che ha introdotto nell'immobile la propria compagna unitamente CP_1 CP_2
ai due figli minori attualmente presenti nell'immobile nonostante il risulti CP_1
di fatto irreperibile;
➢ che le utenze sono al medesimo intestate per precedenti accordi con il , CP_1
al cui pagamento provvede;
CP_2
➢ che la permanenza di nell'immobile sta determinando una protratta e CP_2
indebita occupazione priva di titolo;
➢ di avere un attuale, concreto e serio interesse a vendere l'immobile che presuppone la sua liberazione;
➢ che con raccomandata del 22.5.2025 ha intimato ex art. 1810 c.c. al ed CP_1
a chiunque occupi l'immobile suo tramite, di rilasciare l'unità immobiliare entro e non oltre il 20.6.2025, restituendola libera da persone e cose;
➢ che le raccomandate inviate presso l'immobile sono state rese al mittente per compiuta giacenza, mentre quella inviata presso l'ultima dimora conosciuta del
è stata restituita per irreperibilità; CP_1
➢ che ad oggi l'immobile risulta ancora occupato da soggetti estranei al contratto di comodato e, pertanto, dal 21.6.2025 ha diritto di ottenere un'indennità di occupazione pari al canone locativo medio mensile secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate.
Con memoria difensiva del 10.11.2025 si è costituita contestando le CP_2
deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che il contratto di comodato stipulato dal con il è in realtà un Parte_1 CP_1
contratto simulato di locazione in quanto il per qualche anno ha CP_1
corrisposto un canone mensile di €.450,00;
➢ che il nel febbraio 2024 si è allontanato dalla famiglia senza lasciare CP_1
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 recapito e trasferendosi all'estero e di aver avuto difficoltà economiche ad effettuare i versamenti mensili;
➢ che la simulazione è palese proprio dall'esame di alcune clausole contrattuali ad esempio gli artt. 1, 3, 5 e 11;
➢ che, pertanto, il rapporto che legava e lega tuttora le parti è un contratto di locazione della durata di anni quattro, rinnovabile per altri quattro anni, quindi, ancora in corso essendo stato stipulato il 16.9.2021 e rinnovatosi automaticamente, in assenza di disdetta, il 16.9.2025;
➢ che il poteva ospitare in qualità di locatario dell'immobile la convivente CP_1
ed i loro due figli senza necessità di stipulare un nuovo contratto;
➢ di avere, pertanto, diritto ad occupare con i figli l'immobile anche se l'ex convivente se ne è andato.
ha, quindi, chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto CP_2
locatizio tra le parti e la declaratoria della sussistenza, anche in via costitutiva, di un contratto di locazione ad uso abitativo a far data dal 16.9.2021 alla scadenza, al canone mensile di €.450,00, nonché di respingere le domande del ricorrente.
All'udienza dell'1.12.2025 è stata dichiarata la contumacia di , mentre CP_1
e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in relazione al Parte_1 CP_2
quale hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
1) risoluzione del contratto di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026;
2) corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio
2026 fino al rilascio;
3) rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso;
4) spese compensate. nei confronti di ha precisato le medesime conclusioni tranne che Parte_1 CP_1
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 per la compensazione delle spese e con rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile.
E' stato, altresì, rilevato che la domanda svolta dalla resistente di “declaratoria della sussistenza, anche in via costitutiva, di un contratto di locazione ad uso abitativo a far data dal 16 settembre 2021 sino alla scadenza prevista dalla normativa vigente, al canone mensile di €.450,00” va qualificata quale domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n.16162 del 16.6.2025) in quanto tale domanda non è finalizzata alla reiezione della domanda svolta dal ma è diretta ad Parte_1
ottenere quale attribuzione di un bene della vita proprio la dichiarazione, richiesta in via costitutiva, della sussistenza di un contratto di locazione che, decorrente dal
16.9.2021 e rinnovatosi automaticamente il 16.9.2025, consenta alla di CP_2
condurre in locazione l'immobile fino al 16.9.2029.
Per tale domanda è maturata la decadenza in quanto la resistente non ha formulato istanza ex art. 418 c.p.c. di fissazione di nuova udienza di discussione.
La causa è stata, infine, rinviata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
*
POSIZIONE CANGIALOSI - BAKHINA
Con riferimento alla posizione processuale tra e la causa è Parte_1 CP_2
venuta a decisione su conclusioni congiunte sopra descritte ove le parti hanno riconosciuto l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato fissando la data del rilascio al 30.6.2026, al la somma di €.300,00 per l'occupazione Parte_1
dell'immobile dal mese di gennaio 2026 al rilascio che dovrà CP_2
corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
a ciò si aggiunga la rinuncia da parte del all'indennità di occupazione senza titolo per il pregresso e la Parte_1
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 compensazione delle spese.
*
POSIZIONE CANGIALOSI - RE
Quanto alla posizione processuale nei confronti di , risulta comprovato che: CP_1
➢ le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato in data 16.9.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente);
➢ il contratto è stato regolarmente registrato in data 11.7.2025 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente);
➢ è proprietario dell'unità immobiliare concessa in locazione (cfr. doc. Parte_1
3 fascicolo ricorrente);
➢ non risulta concordato un termine di durata del comodato;
➢ il ha abbandonato l'immobile come dichiarato dalla compagna nella CP_1
memoria costitutiva;
➢ il ha richiesto la restituzione dell'immobile fissando il termine di Parte_1
consegna a 20.6.2025 con raccomandata del 22.5.2025 (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente).
Il contratto in esame va qualificato quale comodato c.d. precario ex art. 1810 c.c. in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -
, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sebbene il comodante avesse fissato, all'atto della richiesta di restituzione dell'immobile, un termine per il rilascio, aveva ritenuto legittima la dilazione dello stesso da parte del giudice, in considerazione della destinazione dell'immobile ad abitazione del nucleo familiare del comodatario, con conseguente esclusione del diritto del comodante al risarcimento dei danni da ritardata restituzione)” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
14084 del 22.5.2023, conf. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25.6.2013).
Ebbene nella fattispecie in esame delle due raccomandate del 22.5.2025 di fissazione del termine spedite al quella andata a buon fine per compiuta CP_1
giacenza è quella inviata all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato.
Si deve, comunque, ritenere ininfluente il fatto che il ha abbandonato CP_1
l'immobile e la famiglia e che, quindi, la comunicazione sia a lui potenzialmente non conoscibile, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione udienza è stato notificato al proprio nel medesimo CP_1
indirizzo ed è stato a quest'ultimo consegnato personalmente come risulta dall'avviso di ricevimento della notifica prodotto dal ricorrente.
Ne consegue che il ha avuto conoscibilità della comunicazione con la quale il CP_1
ricorrente ha richiesto la riconsegna dell'immobile.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di comodato con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., ed al pagamento dell'indennità di occupazione.
Dato atto che il ricorrente all'udienza 1.12.2015 ha in parte precisato anche nei confronti del analoghe conclusioni a quelle precisate congiuntamente a CP_1
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 tranne che per la richiesta di condanna del alle spese di lite ed alla CP_2 CP_1
rinuncia al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile, ne consegue che anche il va condannato a rilasciare CP_1
l'immobile entro il 30.6.2026 ed a corrispondere a titolo di indennità di occupazione, in via solidale con , l'importo di €.300,00 al mese a CP_2
decorrere da gennaio 2026 al rilascio.
*
QUANTO ALLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite vanno compensate nel rapporto tra e , mentre Parte_1 CP_2
nel rapporto tra e , sulla base del principio della soccombenza, Parte_1 CP_1
sono poste a carico di quest'ultimo e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da €.1.000,01 ad €.5.200,00 con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione di fatto non tenutasi e con riduzione del 50% della fase conclusiva in considerazione della contumacia del
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di comodato del 16.9.2021 sottoscritto da e , regolarmente registrato, avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto l'unità immobiliare sita in Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26,
Fraz. Scodovacca, catastalmente identificata al catasto N.C.E.U. del Comune di
Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19;
- condanna e a rilasciare a Controparte_1 CP_2 [...]
libero da sé, persone, anche interposte, o cose l'immobile sito in Parte_1
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz. Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19
- fissa per il rilascio dell'immobile la data del 30.6.2026;
- condanna e a pagare in via tra loro solidale a Controparte_1 CP_2
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di indennità di Parte_1
occupazione l'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio
2026 fino al rilascio;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato Parte_1
dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.2.126,50 (di cui
€.284,00 per la fase dell'attivazione ed €.567,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, €.425,00 per la fase di studio della controversia, €.425,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.425,50 per la fase decisionale), oltre al contributo unificato ed alle anticipazioni forfettarie, al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge
- spese compensate tra e . Parte_1 CP_2
Così deciso in Udine il 18.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
9
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2374/2025 tra
(C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
del Friuli (UD) con l'Avv. Arianna Riva del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente - contumace
(C.F.: residente in [...]CP_2 C.F._3
d'Isonzo (GO) con l'Avv. Roberta Bandelli del Foro di Gorizia
Resistente
*
Oggetto: comodato di immobile urbano
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e conclusioni tra di loro congiunte: Parte_1 CP_2
“risoluzione del contratto di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026, corresponsione a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di
€.300,00 a decorrere dal mese di gennaio 2026 fino al rilascio entro il giorno 20 di ogni mese, rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso, spese compensate”. nei confronti di : “risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1
di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026, corresponsione a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio 2026 fino al rilascio entro il giorno 20 di ogni mese, rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso, rinuncia al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile, condanna alle spese di lite”
*
Con ricorso del 23.9.2025, depositato in pari data, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o comodante) ha convenuto in Parte_1
giudizio il signor (di seguito anche: e/o resistente e/o Controparte_1 CP_1
comodatario) e la signora (di seguito anche: ) per sentir CP_2 CP_2
dichiarare la risoluzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile sito in
Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz. Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile libero da persone e cose e condanna al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento danni per il ritardo nella restituzione dell'immobile. ha esposto: Parte_1
➢ che in data 16.9.2021 ha concesso in comodato a l'immobile di sua CP_1
esclusiva proprietà sito in Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz.
Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di
Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19 parzialmente arredato e regolarmente registrato.
➢ che l'occupazione doveva essere temporanea e limitata ad un breve periodo;
➢ che il contratto non prevedeva un termine per la riconsegna, né un
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 corrispettivo specifico per l'occupazione;
➢ che ha introdotto nell'immobile la propria compagna unitamente CP_1 CP_2
ai due figli minori attualmente presenti nell'immobile nonostante il risulti CP_1
di fatto irreperibile;
➢ che le utenze sono al medesimo intestate per precedenti accordi con il , CP_1
al cui pagamento provvede;
CP_2
➢ che la permanenza di nell'immobile sta determinando una protratta e CP_2
indebita occupazione priva di titolo;
➢ di avere un attuale, concreto e serio interesse a vendere l'immobile che presuppone la sua liberazione;
➢ che con raccomandata del 22.5.2025 ha intimato ex art. 1810 c.c. al ed CP_1
a chiunque occupi l'immobile suo tramite, di rilasciare l'unità immobiliare entro e non oltre il 20.6.2025, restituendola libera da persone e cose;
➢ che le raccomandate inviate presso l'immobile sono state rese al mittente per compiuta giacenza, mentre quella inviata presso l'ultima dimora conosciuta del
è stata restituita per irreperibilità; CP_1
➢ che ad oggi l'immobile risulta ancora occupato da soggetti estranei al contratto di comodato e, pertanto, dal 21.6.2025 ha diritto di ottenere un'indennità di occupazione pari al canone locativo medio mensile secondo i parametri OMI dell'Agenzia delle Entrate.
Con memoria difensiva del 10.11.2025 si è costituita contestando le CP_2
deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che il contratto di comodato stipulato dal con il è in realtà un Parte_1 CP_1
contratto simulato di locazione in quanto il per qualche anno ha CP_1
corrisposto un canone mensile di €.450,00;
➢ che il nel febbraio 2024 si è allontanato dalla famiglia senza lasciare CP_1
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 recapito e trasferendosi all'estero e di aver avuto difficoltà economiche ad effettuare i versamenti mensili;
➢ che la simulazione è palese proprio dall'esame di alcune clausole contrattuali ad esempio gli artt. 1, 3, 5 e 11;
➢ che, pertanto, il rapporto che legava e lega tuttora le parti è un contratto di locazione della durata di anni quattro, rinnovabile per altri quattro anni, quindi, ancora in corso essendo stato stipulato il 16.9.2021 e rinnovatosi automaticamente, in assenza di disdetta, il 16.9.2025;
➢ che il poteva ospitare in qualità di locatario dell'immobile la convivente CP_1
ed i loro due figli senza necessità di stipulare un nuovo contratto;
➢ di avere, pertanto, diritto ad occupare con i figli l'immobile anche se l'ex convivente se ne è andato.
ha, quindi, chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto CP_2
locatizio tra le parti e la declaratoria della sussistenza, anche in via costitutiva, di un contratto di locazione ad uso abitativo a far data dal 16.9.2021 alla scadenza, al canone mensile di €.450,00, nonché di respingere le domande del ricorrente.
All'udienza dell'1.12.2025 è stata dichiarata la contumacia di , mentre CP_1
e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in relazione al Parte_1 CP_2
quale hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
1) risoluzione del contratto di comodato con rilascio dell'immobile al 30.6.2026;
2) corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di indennità di occupazione dell'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio
2026 fino al rilascio;
3) rinuncia alla richiesta di indennità di occupazione per il pregresso;
4) spese compensate. nei confronti di ha precisato le medesime conclusioni tranne che Parte_1 CP_1
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 per la compensazione delle spese e con rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile.
E' stato, altresì, rilevato che la domanda svolta dalla resistente di “declaratoria della sussistenza, anche in via costitutiva, di un contratto di locazione ad uso abitativo a far data dal 16 settembre 2021 sino alla scadenza prevista dalla normativa vigente, al canone mensile di €.450,00” va qualificata quale domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita (Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n.16162 del 16.6.2025) in quanto tale domanda non è finalizzata alla reiezione della domanda svolta dal ma è diretta ad Parte_1
ottenere quale attribuzione di un bene della vita proprio la dichiarazione, richiesta in via costitutiva, della sussistenza di un contratto di locazione che, decorrente dal
16.9.2021 e rinnovatosi automaticamente il 16.9.2025, consenta alla di CP_2
condurre in locazione l'immobile fino al 16.9.2029.
Per tale domanda è maturata la decadenza in quanto la resistente non ha formulato istanza ex art. 418 c.p.c. di fissazione di nuova udienza di discussione.
La causa è stata, infine, rinviata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
*
POSIZIONE CANGIALOSI - BAKHINA
Con riferimento alla posizione processuale tra e la causa è Parte_1 CP_2
venuta a decisione su conclusioni congiunte sopra descritte ove le parti hanno riconosciuto l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato fissando la data del rilascio al 30.6.2026, al la somma di €.300,00 per l'occupazione Parte_1
dell'immobile dal mese di gennaio 2026 al rilascio che dovrà CP_2
corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
a ciò si aggiunga la rinuncia da parte del all'indennità di occupazione senza titolo per il pregresso e la Parte_1
5
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 compensazione delle spese.
*
POSIZIONE CANGIALOSI - RE
Quanto alla posizione processuale nei confronti di , risulta comprovato che: CP_1
➢ le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato in data 16.9.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente);
➢ il contratto è stato regolarmente registrato in data 11.7.2025 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente);
➢ è proprietario dell'unità immobiliare concessa in locazione (cfr. doc. Parte_1
3 fascicolo ricorrente);
➢ non risulta concordato un termine di durata del comodato;
➢ il ha abbandonato l'immobile come dichiarato dalla compagna nella CP_1
memoria costitutiva;
➢ il ha richiesto la restituzione dell'immobile fissando il termine di Parte_1
consegna a 20.6.2025 con raccomandata del 22.5.2025 (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente).
Il contratto in esame va qualificato quale comodato c.d. precario ex art. 1810 c.c. in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -
, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il
6
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sebbene il comodante avesse fissato, all'atto della richiesta di restituzione dell'immobile, un termine per il rilascio, aveva ritenuto legittima la dilazione dello stesso da parte del giudice, in considerazione della destinazione dell'immobile ad abitazione del nucleo familiare del comodatario, con conseguente esclusione del diritto del comodante al risarcimento dei danni da ritardata restituzione)” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
14084 del 22.5.2023, conf. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25.6.2013).
Ebbene nella fattispecie in esame delle due raccomandate del 22.5.2025 di fissazione del termine spedite al quella andata a buon fine per compiuta CP_1
giacenza è quella inviata all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato.
Si deve, comunque, ritenere ininfluente il fatto che il ha abbandonato CP_1
l'immobile e la famiglia e che, quindi, la comunicazione sia a lui potenzialmente non conoscibile, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione udienza è stato notificato al proprio nel medesimo CP_1
indirizzo ed è stato a quest'ultimo consegnato personalmente come risulta dall'avviso di ricevimento della notifica prodotto dal ricorrente.
Ne consegue che il ha avuto conoscibilità della comunicazione con la quale il CP_1
ricorrente ha richiesto la riconsegna dell'immobile.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di comodato con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., ed al pagamento dell'indennità di occupazione.
Dato atto che il ricorrente all'udienza 1.12.2015 ha in parte precisato anche nei confronti del analoghe conclusioni a quelle precisate congiuntamente a CP_1
7
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 tranne che per la richiesta di condanna del alle spese di lite ed alla CP_2 CP_1
rinuncia al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella restituzione dell'immobile, ne consegue che anche il va condannato a rilasciare CP_1
l'immobile entro il 30.6.2026 ed a corrispondere a titolo di indennità di occupazione, in via solidale con , l'importo di €.300,00 al mese a CP_2
decorrere da gennaio 2026 al rilascio.
*
QUANTO ALLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite vanno compensate nel rapporto tra e , mentre Parte_1 CP_2
nel rapporto tra e , sulla base del principio della soccombenza, Parte_1 CP_1
sono poste a carico di quest'ultimo e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da €.1.000,01 ad €.5.200,00 con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione di fatto non tenutasi e con riduzione del 50% della fase conclusiva in considerazione della contumacia del
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di comodato del 16.9.2021 sottoscritto da e , regolarmente registrato, avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto l'unità immobiliare sita in Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26,
Fraz. Scodovacca, catastalmente identificata al catasto N.C.E.U. del Comune di
Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19;
- condanna e a rilasciare a Controparte_1 CP_2 [...]
libero da sé, persone, anche interposte, o cose l'immobile sito in Parte_1
8
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025 Cervignano del Friuli (UD), Via Fredda 26, Fraz. Scodovacca, catastalmente identificato al catasto N.C.E.U. del Comune di Cervignano del Friuli, Fg. 7, particella 201, sub. 19
- fissa per il rilascio dell'immobile la data del 30.6.2026;
- condanna e a pagare in via tra loro solidale a Controparte_1 CP_2
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di indennità di Parte_1
occupazione l'importo mensile di €.300,00 a decorrere dal mese di gennaio
2026 fino al rilascio;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato Parte_1
dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.2.126,50 (di cui
€.284,00 per la fase dell'attivazione ed €.567,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, €.425,00 per la fase di studio della controversia, €.425,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.425,50 per la fase decisionale), oltre al contributo unificato ed alle anticipazioni forfettarie, al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge
- spese compensate tra e . Parte_1 CP_2
Così deciso in Udine il 18.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
9
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 2374/2025