Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 647/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via XXIV Maggio C.F._2
n. 1 presso lo studio dell'avv. TERPIN DAMIJAN, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione
I coniugi vivranno separati e la IG.ra previo accordo con il IG. ha già rilasciato l'abitazione Pt_2 Pt_1
Per_ sita in San ER d'ON (GO), via Della Montagnola, n. 20 per trasferirsi, unitamente alla figlia presso l'immobile di un'amica in Farra d'ON, via Gorizia, n. 76, ove attualmente è soltanto domiciliata, Per_ impegnandosi a spostare ivi o altrove la propria residenza e quella della figlia dopo la celebrazione dell'udienza innanzi all'intestato Tribunale.
I coniugi avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore.
1
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio civile contratto presso Parte_1 Parte_2 il Comune di San ER d'ON con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di
San ER d'ON (GO), Atto n. 3, parte 1, anno 2005), con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune di San ER d'ON, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Assegnazione della casa familiare
La casa coniugale, come ut supra cennato, costituita dall'appartamento sito in San ER d'ON (GO), via
Della Montagnola, n. 20, di cui attualmente è proprietario il IG. per i 3/4, resterà in uso a Parte_1 quest'ultimo che continuerà ad abitarvi, mentre la IG.ra che unitamente alla figlia ha già Parte_2 rilasciato la casa familiare, provvederà a prelevare dall'abitazione coniugale quanto resta dei propri effetti personali, nonché quanto di sua esclusiva pertinenza, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si celebrerà
l'udienza e trasferirà altrove la propria residenza.
4) Affidamento condiviso della figlia e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi.
L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Per_ Nel caso che ci riguarda, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e sarà, allo stato, collocata presso la madre nell'abitazione attuale o presso altra abitazione che verrà scelta a breve.
Quanto al diritto di visita del IG. le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé Parte_1
Per_ la figlia liberamente, previo accordo con la IG.ra e secondo le esigenze scolastiche, ludiche e Pt_2 sociali della minore, tenuto conto anche dell'età della ragazza, ormai adolescente;
in ogni caso, tendenzialmente, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino a sera, somministrandole la cena, con riaccompagno presso l'abitazione materna entro le ore 10.00.
Quanto alle festività, salvo migliori accordi tra le parti, si prevede il seguente schema di massima.
Le vacanze Pasquali, dal Giovedì Santo al Martedì successivo (o comunque in coincidenza della chiusura della scuola), saranno trascorse un anno presso l'abitazione della madre e quello successivo presso l'abitazione del padre, ad incominciare da quest'ultimo per il prossimo anno.
In occasione delle festività Natalizie, nelle giornate che vanno dalla mattina del 23 Dicembre alla sera del
26 Dicembre e dalla sera del 30 Dicembre alla sera del 02 Gennaio AI starà alternativamente con uno
2 dei due genitori, e, dunque, se nell'anno 2024 avrà trascorso il Natale con il papà, trascorrerà il Capodanno con la mamma, e viceversa.
Nel periodo estivo la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi dove trascorreranno le vacanze e consentire i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore.
5) Obbligo di mantenimento dei figli minori
Il IG. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla IG.ra , Parte_1 Parte_2
Per_ a titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 150,00 (centocinquanta//00) mensili, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico presso le coordinate bancarie della IG.ra
, già note al IG. somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, mentre gli Parte_2 Pt_1 odierni ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del
Tribunale di Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 4), ai soli fini della corretta indicazione delle spese.
L'assegno UNICO, le detrazioni e le deduzioni relative alla figlia spetteranno interamente al IG. Pt_1
e ciò a far data dal deposito del presente ricorso con esclusione di quelle relative alle spese straordinarie
[...] che spetteranno ai genitori in egual misura. Quanto all'assegno UNICO, il IG. pur Parte_1 percependolo a proprio nome, si impegna a versarlo interamente alla IG.ra Pt_2
6) Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
7) Beni mobili registrati
I IG.ri e sono attualmente proprietari di due automobili. Più in dettaglio, Parte_1 Parte_2
l'autovettura Honda Jazz targata EF669LL è intestata al signor mentre l'autovettura Suzuki Swift Pt_1
è intestata alla signora (doc. B). Pt_2
8) Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della figlia minore.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 21/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 11/06/2005 a San ER d'ON (Reg. Atti di
3 Matrimonio, anno 2005, parte 1, atto n.3), nel corso del quale è nata la figlia il Persona_2
18/11/2008 in Monfalcone (GO), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 02/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse della figlia minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San ER
d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte 1, atto n.3) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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