Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 144/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente Dott. Marialuisa Crucitti
Consigliere rel Dott. Eugenio Scopelliti
Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025)
viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza Tribunale di Reggio
Calabria n. 1631/2023 pubbl. il 11/10/2023 proposto da
Parte 1 (C.F.
'P.IVA 1 - P.IVA P.IVA 2 con sede in Roma, in persona del Presidente
legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv. i Dario Adornato, Angelo Labrini,
Angela Fazio, Valeria Grandizio ( ) e Parte_2 dai qualiC.F. 1
,
è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Persona 1 del 23.01.2023 in Roma (repertorio indirizzo di posta elettronica certificata : 37590 raccolta 7131)
Email 1 t
APPELLANTE
nei confronti di
Controparte 1 Controparte_2
APPELLATE contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado.
Controparte_1 ha chiesto dichiararsi non dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420239001808055/000
notificata in data 21.4.2023 con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420120000242118000 per un importo di € 16.616,17; 39420120002169238000
per un importo di € 4.988,39; 39420120002993092000 per un importo di € 8.616,83;
39420130002486128000 per un importo di € 3.911.56; 39420130003266116000 per un importo di € 14.252,73; 39420130003455550000 per un importo di € 2.679,77;
39420150000827353000 per un importo di € 8.480,39; 39420150003475732000 per un importo di € 7.427,28; 39420160000239921000 per un importo di € 2.709,51;
39420160002572504000 per un importo di € 2.683,74; 39420160004990908000 per un importo di € 19.846,45; il tutto, per un importo complessivo pari ad € 96.349,94
a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione aziende con dipendenti e gestione commercianti.
I resistenti si costituivano in giudizio, l' CP_3 tempestivamente e l' [...]
tardivamente, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.Controparte_2 ritenuta la legittimazione passiva dell' Controparte_2 Il Tribunale
[...] dichiarava il maturarsi della prescrizione ex L.335/1995 per tutti i '
crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in ricorso in quanto dalla notificazione di essi e fino alla notifica dell' intimazione di pagamento n. 09420239001808055/000
in data 21.4.2023 era decorso più di un quinquennio, non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
Secondo il primo giudice, infatti, essendosi l' Controparte_2
costituta tardivamente, era incorsa nelle preclusioni istruttorie ex art.416 c.p.c.; comunque aveva prodotto in giudizio atti incompleti (mancando la relata di notifica riferito all'atto interruttivo del 2020, peraltro notificato ad indirizzo diverso da quello indicato dalla ricorrente per come attestato dal certificato di residenza pure prodotto),
oppure successivi alla gia' compiuta prescrizione.
Il ricorso veniva pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della ricorrente Controparte_1 al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120000242118000; 39420120002169238000;
39420130002486128000; 39420120002993092000; 39420130003266116000;
39420130003455550000; 39420150000827353000; 39420150003475732000;
39420160000239921000; 39420160002572504000; 39420160004990908000
oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420239001808055/000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
Le spese di lite erano poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro,
liquidate in complessivi € 6.115,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giovanni Tarzia, dichiaratosi antistatario.
APPELLO.
Propone appello parziale l'CP_3 pe ri motivi di seguito trattati;
sono rimaste contumaci sia la ricorrente che l' Controparte_2
La causa è stata decisa all'udienza del 18.2.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, previa verifica del deposito di note di trattazione scritta
Motivi della decisione
CP 3 propone appello parziale, chiedendo di rigettare l'originaria opposizione limitatamente ai seguenti tre degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta:
- 39420160004990908000
- periodi 4-5-6-7-8-9-10-11-12/2015, 3-4-5-6-7-8-
9/2016 avviso notificato il 19.01.2017;
- 39420160000239921000 - periodi 1-2/2015 - avviso notificato il 08.04.2016;
- 39420160002572504000 - periodi 3-4/2015 - avviso notificato il 27.10.2016.
Deduce che il Concessionario, successivamente alla notifica delle cartelle, ha interrotto i termini di prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 0942021900192779000 notificata il 26.1.2022 e che applicando la sospensione legata all'emergenza Covid, nessuna prescrizione è maturata.
Contesta la dichiarazione di inutilizzabilità della produzione documentale dell'Agenzia CP 4 a causa della sua costituzione tardiva, deducendo che:
avrebbe potuto costituire principio di prova e in ogni caso sarebbe acquisibile qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale anche d'ufficio,
in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c;
la tardività della costituzione del convenuto, rileva esclusivamente rispetto alla decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito e di chiamare terzi in causa, laddove l'eccezione di interruzione della prescrizione configura eccezione in senso lato, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cpc;
richiama il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, il giudice deve accertare la tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo, anche aliunde, l'acquisizione degli elementi utili, in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'appello è fondato in ordine a entrambi i profili.
L'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., la tardiva costituzione del concessionario non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n.
31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è
soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della CP 2 si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova,
a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>.
Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, utilizzando la documentazione prodotta da CP 5 si ha che per gli avvisi cui l' CP_3 ha limitato il gravame (n. 39420160004990908000 - periodi
4-5-6-7-8-9-10-11-12/2015, 3-4-5-6-7-8-9/2016 il 19.01.2017;- Parte 3 39420160000239921000 periodi 1-2/2015 - avviso notificato l' 8.4.2016;
-
39420160002572504000 - periodi 3-4/2015 - avviso notificato il 27.10.2016) il termine quinquennale di prescrizione è stato prima sospeso dalla normativa emessa in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID e poi interrotto con l'intimazione di pagamento n. 0942021900192779000 notificata il 26.1.2022.
Sul punto, recentemente Cass., n. 960/ del 15/1/2025 ha così indicato le fonti della anzidetta sospensione e chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale dallainteressato sospensione:
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Controparte_6
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,
la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Può richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa da questa Corte nel giudizio iscritto al n. 18/2023 RG ud. 11.2.2025:
Il quinquennio che da tale data è iniziato a decorrere è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' Controparte_2
Ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8
marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni
-bis) ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto
2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre
2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ".
Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato per i tre avvisi di addebito specificati in dispositivo.
Nel regolamento delle spese di lite va considerato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. civ., n. 6259/2014; Cass. civ., n. 23226/2013; Cass. civ., n. 18837/2010; Cass. civ., n.
15483/2008).
Nel caso di specie va considerato che la sommatoria dei tre avvisi per i quali è stato accolto l'appello, dichiarando la tenutezza della CP_1, pari a € 25.239,7, circa un quarto dell' importo totale del credito opposto ( € 96.349,94), sicchè si giustifica la corrispondente compensazione parziale delle spese del primo grado, restando a i residui ¾ di quanto liquidatocarico di CP 3 e Controparte_2
nell'impugnata sentenza:
Sono invece compensate per intero tra le parti le spese dell'appello, in difetto di costituzione della CP 1 in questo grado.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da CP 3
contro
Controparte 1 e nei confronti di [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.Controparte_7
1631/2023 pubbl. il 11/10/2023:
1)in accoglimento dell' appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto (dichiarazione di prescrizione degli altri avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 09420239001808055/000 notificata in data
21.4.2023), rigetta l'originario ricorso per i crediti di cui ai seguenti avvisi di addebito: n. 39420160004990908000 - periodi 4-5-6-7-8-9-10-11-12/2015, 3-4-5-
6-7-8-9/2016; n. periodi 1-2/2015; n.39420160000239921000
-
39420160002572504000 - periodi 3-4/2015.
2) compensa per ¼ le spese di difesa del primo grado liquidate nell' intero nell'
impugnata sentenza, confermando per la quota residua di ¾ la condanna in solido dell' CP_3 e di Controparte_2
3) compensa per intero le spese dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025. Il PresidenteIl Consigliere rel.
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)