Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastian Romeo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione prot. n.-OMISSIS- rilasciata per l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UR EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha revocato l’autorizzazione prot. n.-OMISSIS- per l’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Espone che tale autorizzazione era stata rilasciata in capo a -OMISSIS-, nella sua qualità di socia e di soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 L. n. 264/1991.
Il 12.05.2021 è stata tuttavia inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della medesima autorizzazione, poiché “ viziata da errore materiale, in quanto la responsabilità professionale per l’esercizio dell’attività deve ricadere in capo all’amministratore o socio amministratore della società, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla norma vigente ”.
A seguito di contraddittorio procedimentale è stata quindi adottata la determinazione avversata, della quale l’esponente prospetta l’illegittimità per violazione della L. n. 241/1990, per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata, confutando le avverse deduzioni e concludendo per la reiezione della domanda.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026, in vista della quale la Città metropolitana ha provveduto a depositare una breve memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con la prima censura la deducente lamenta la violazione dell’art. 8 L. n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe risultata priva delle indicazioni del responsabile del procedimento e del domicilio digitale dell’amministrazione, necessari ai fini dell’esercizio dei diritti partecipativi.
L’assunto va disatteso.
Le prospettate omissioni informative, invero, possono al più essere qualificate alla stregua di irregolarità, come tali inidonee ad incidere sulla validità del provvedimento poi adottato ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 settembre 2021, n. 9906), considerato altresì che l’esponente ha comunque potuto dedurre le proprie difese, in stretta correlazione alle criticità segnalate nella comunicazione di avvio del procedimento, non registrandosi pertanto alcuna compressione delle prerogative partecipative del cittadino.
5.2. Lamenta ancora l’esponente che la revoca risulterebbe adottata in assenza di adeguata istruttoria.
La censura è infondata.
Risulta infatti che all’atto del conseguimento del provvedimento autorizzativo prot. n.-OMISSIS-, l’esponente non avesse il requisito per l’esercizio dell’attività richiesto dall’ art. 3, commi 2, lett. c), e 3 L. n. 264/1991, secondo cui tutti gli amministratori non devono aver “ riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione ”, mentre almeno un amministratore deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui alla lett. f).
In esito a verifiche svolte dall’amministrazione è emerso che la socia -OMISSIS- è stata nominata amministratore delegato il 23.03.2021, quindi dopo il conseguimento dell’autorizzazione del 21.12.2020, e a carico della stessa è altresì risultata una condanna penale per il reato di peculato, nonché un decreto penale esecutivo per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
Ne consegue, ad ogni evidenza, il mancato possesso dei requisiti prescritti, cosicché correttamente è stata disposta la revoca dell’autorizzazione.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente
UR EV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR EV | NA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.