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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 513/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) residente in [...] C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Centuripe (En) alla Via degli Appennini n. 2, entrambi elettivamente domiciliati in Centuripe alla
Piazza Lanuvio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pasquale BONOMO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
omologare le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso sottoscritto dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, precisando di aver contratto in data 01/08/1994 matrimonio concordatario a Centuripe, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14 parte II serie A Ufficio 1 – anno 1994.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] Per_1
il 18/11/1994), (nato a [...] il giorno 11/01/2001), già economicamente autosufficienti e non Per_2
conviventi con i genitori e in ultimo ( nata a [...] il [...]) Per_3
Rilevato che in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio le parti hanno chiesto “- la separazione personale dei coniugi, ai termini e condizioni di cui al presente ricorso congiunto ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Centuripe di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici con riferimento all'atto di matrimonio dell'1/08/1994 Atto n. 14 parte II serie A Ufficio 1 – anno 1994 – di Centuripe. Disporre CP_1
affidamento condiviso della minore e collocazione della stessa presso la madre;
Persona_4
Disporre, come da narrativa del presente atto, l'assegnazione della casa coniugale sita in Centuripe alla Via degli Appennini n. 2 in favore della ricorrente quale madre Parte_1
collocataria della minore;
Porre a carico del padre, sig. un contributo di Parte_2
Per_ mantenimento in favore della figlia nella misura di €. 200,00 mensili rivalutabili secondo indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese alla sig.ra che, per espresso accordo tra le parti, percepirà per l'intero Parte_1
(quindi anche per la parte del padre) l'assegno unico universale erogato da come pure eventuali CP_2
future somme erogande per equivalenti finalità; Statuire in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre come da richieste congiunte di cui al presente atto.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse della minore va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata Parte_1
a Paternò (Ct) il 14/07/1978, (C.F. ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
24/08/1972 (C.F. ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto C.F._2
dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 513/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) residente in [...] C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Centuripe (En) alla Via degli Appennini n. 2, entrambi elettivamente domiciliati in Centuripe alla
Piazza Lanuvio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pasquale BONOMO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 15/04/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 18.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
omologare le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso sottoscritto dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, precisando di aver contratto in data 01/08/1994 matrimonio concordatario a Centuripe, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14 parte II serie A Ufficio 1 – anno 1994.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] Per_1
il 18/11/1994), (nato a [...] il giorno 11/01/2001), già economicamente autosufficienti e non Per_2
conviventi con i genitori e in ultimo ( nata a [...] il [...]) Per_3
Rilevato che in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio le parti hanno chiesto “- la separazione personale dei coniugi, ai termini e condizioni di cui al presente ricorso congiunto ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Centuripe di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici con riferimento all'atto di matrimonio dell'1/08/1994 Atto n. 14 parte II serie A Ufficio 1 – anno 1994 – di Centuripe. Disporre CP_1
affidamento condiviso della minore e collocazione della stessa presso la madre;
Persona_4
Disporre, come da narrativa del presente atto, l'assegnazione della casa coniugale sita in Centuripe alla Via degli Appennini n. 2 in favore della ricorrente quale madre Parte_1
collocataria della minore;
Porre a carico del padre, sig. un contributo di Parte_2
Per_ mantenimento in favore della figlia nella misura di €. 200,00 mensili rivalutabili secondo indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese alla sig.ra che, per espresso accordo tra le parti, percepirà per l'intero Parte_1
(quindi anche per la parte del padre) l'assegno unico universale erogato da come pure eventuali CP_2
future somme erogande per equivalenti finalità; Statuire in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre come da richieste congiunte di cui al presente atto.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse della minore va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata Parte_1
a Paternò (Ct) il 14/07/1978, (C.F. ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
24/08/1972 (C.F. ), alle condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto C.F._2
dalle parti il 17.03.2025 e depositato telematicamente il giorno 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.