Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
rgl n. 6353 /2024
Parti: /INPS Parte_1
Il Giudice, rilevato:
• che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU;
• che non sussistono validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
• che deve essere pertanto omologato l'accertamento del requisito sanitario;
• che le spese di giudizio devono essere compensate e le spese di CTU devono esser poste a carico dell' essendo stata accertata la sussistenza del requisito CP_1 sanitario da data successiva a quella del deposito del ricorso;
P.Q.M.
Visto l'art. 445 bis cpc, comma 4,
➢ OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU;
➢ DICHIARA compensate le spese di giudizio;
➢ PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Si comunichi alle parti.
Torino, 08/04/2025
IL G.O.P.
dr.ssa Teresa Fissore