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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 591/2024, promossa in grado d'appello
da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rodontini e Andrea Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA MONTE BIANCO, N. 11, SAN DONATO MILANESE (MI) giusta procura in atti
Appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Controparte_1 C.F._1
Mazzucato del foro di Padova con studio in VIA DAVILA, N. 18, PIOVE DI SACCO (PD) con domicilio eletto: giusta procura in atti Email_1
Appellata
pagina 1 di 7 per la riforma della sentenza n. 12969/2023 del Tribunale di Milano sez. VI penale.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per Parte_1
“Voglia, l'Il.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Ove occorrendo, previa riforma della sentenza n. 12969/23 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI
Penale, Giudice dott. Mario Morra, in data 21.09.23, limitatamente all'incidenza dei capi civili e dunque alla richiesta di risarcimento del danno formulata dalla allora parte civile,
- in accoglimento dell'appello promosso dalla accertate le condotte della parte appellata Parte_1 compiutamente dedotte nell'atto di appello, condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla ivi incluso quello Parte_1 all'immagine, quantificati nella somma pari ad € 5.000,00 o nella diversa misura che la S.V riterrà di giustizia, oltre alla refusione delle spese processuali, con integrale rigetto delle conclusioni rassegnate da parte appellata.”
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare di rito
- Dichiarare inammissibile l'avverso appello per mancanza di specificità dei motivi ex art.581, 1-bis,
c.p.p.
- Dichiarare inammissibili le domande nuove, presentate con l'atto d'appello per la prima volta, ovvero la pretesa di limitare la domanda alla condanna generica e le domande di risarcimento danni non patrimoniali da illecito civile.
Nel merito
Rigettarsi l'avverso appello, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nonché perché la domanda è sfornita di idonea prova.
Con vittoria di spese e competenze di lite ex D.147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 In data 30 novembre 2023 ha proposto appello agli effetti civili, ex artt. 573 e 576 c.p.p., Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di assoluzione dell'odierna convenuta dal supposto reato di diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Con ordinanza del 26 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Penale, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ha rinviato il procedimento per la prosecuzione alla competente
Sezione Civile della stessa Corte.
Dopo una rimessione in termini e successiva costituzione dell'appellata, la causa è infine qui giunta in decisione con udienza cartolare il 3 giugno 2025.
Con unico motivo di appello la lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, laddove Pt_1 non avrebbe adeguatamente considerato il movente della diffamazione (correlata, in breve, al rapporto di concorrenza fra le due parti); nonché la portata oggettivamente diffamatoria delle affermazioni oggetto di causa (per falsità, non continenza, non pertinenza ed assenza di scriminante del diritto di critica). Ha chiesto il risarcimento in via equitativa – nella misura in epigrafe indicata – dei danni non patrimoniali conseguenti alla condotta lamentata di controparte, incontrando peraltro l'opposizione della controparte costituitasi, che – fra le altre cose – deduce la novità e quindi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine.
L'impugnazione – che consta invero di doglianze generiche ed ai limiti dell'ammissibilità – non è fondata. era imputata di diffamazione commessa a danno di (intermediario di Controparte_1 Pt_1 prodotti assicurativi) in tre distinti episodi, avvinti dal vincolo della continuazione e commessi dall'1.10.2019 al 12.11.2020: due articoli web, rispettivamente intitolati “i lati oscuri della polizza di responsabilità civile professionale in convenzione di : le trappole del questionario on line” e CP_2
“L'esclusione Covid 19 introdotta a tradimento nella polizza in convenzione ”, nonché una CP_2 lettera email inviata ai delegati ed agli ordini professionali ingeneri e architetti. In tali testi, CP_2
l'odierna appellata (così testualmente il capo d'imputazione) denunciava “criticità nei servizi assicurativi dei Lloyd's offerti da ” e accusava questa “di aver inserito tra la Pt_1 documentazione di alcune polizze una clausola coronavirus” di sostanziale esclusione di responsabilità degli assicuratori per conseguenze covid e “screditava, gratuitamente, la polizza proposta da
, insinuandone, falsamente l'inidoneità”. Pt_1
La stessa formulazione letterale del capo d'imputazione – come già rilevato dal giudicante penale di primo grado, che ha espresso al riguardo “serie perplessità” – evidenzia la totale infondatezza pagina 3 di 7 dell'ipotesi incriminatrice, che si sostanzia meramente nelle valutazioni soggettive dell'imputata sul prodotto commerciale fornito dalla controparte: valutazioni critiche di non conformità di questo alla normativa dell'intermediazione assicurativa e di tutela del consumatore e/o comunque di non opportunità e di svantaggiosità di tali condizioni contrattuali. Risulta estraneo alla condotta così penalmente ascritta qualunque profilo di oggettivo discredito, differente da quella che evidentemente è legittima espressione di diritto di critica (e collegato, ad esempio, ad ipotetici illeciti penali o a carenze di competenza e professionalità degli incaricati ), sicché l'accusa pare visibilmente infondata Pt_1 già sul piano oggettivo, se non per il profilo del tutto marginale (e finanche non addebitabile con certezza all'autrice del testo, rispondendo peraltro a note tecniche generalmente utilizzate dalle redazioni per catturare l'attenzione dei lettori) della formulazione letterale dei titoli degli articoli e, in particolare, dell'utilizzo dei termini “lati oscuri” (con richiamo ironico nell'illustrazione al noto personaggio di “Guerre stellari”), “trappole”, “tradimento”, che sembrano evocare una condotta scorretta: utilizzo che, ad ogni modo, specie ove raffrontato con i testi degli articoli (recanti critiche pacate e motivate), risulta pienamente scriminato, a sua volta, dal diritto di critica. Né a fondare diverse conclusioni risulta certamente sufficiente la valutazione soggettiva operata dal Presidente dell'Ordine degli architetti di Savona, che dopo le lamentele dell'odierna appellante ha disposto, scusandosi, la rimozione dell'articolo.
Non può neppure dubitarsi dell'interesse pubblico – fra la platea interessata dalle polizze in questione –
a conoscere i profili problematici segnalati, trattandosi appunto di condizioni generali e di prodotti di larga scala, sicché ricorre certamente anche tale profilo scriminante ed appare fuori luogo l'avverbio
“gratuitamente” inserito nel capo d'imputazione.
Non è infine dirimente la “falsità” dei contenuti critici esposti, dal momento che la legittimità e/o opportunità del prodotto assicurativo è intrinsecamente materia di discussione e – salvo specifiche circostanze fattuali intrinsecamente e manifestamente screditanti, di cui nella fattispecie non vi è allegazione alcuna (salvo un preteso guasto informatico che avrebbe determinato l'inserimento della
“clausola covid” – con tale affermazione peraltro l'appellante ammettendo in sostanza un suo grave errore) e che comunque non sono minimamente contemplate nel capo d'imputazione – non vale a fondare il dolo del reato ascritto, come intenzione di ledere l'altrui reputazione.
lamenta invero – nella conclusionale d'appello anche estesamente, ma in modo esorbitante Pt_1 dall'oggetto del presente giudizio, limitato ai profili risarcitori di un dedotto reato di diffamazione – che le condotte di (a sua volta broker assicurativo) integrino anche concorrenza sleale Controparte_1
a suo danno, avendo ella perseguito lo scopo di incentivare i prodotti assicurativi da lei intermediati e la propria attività di consulenza: tale sarebbe il “movente” della diffamazione. pagina 4 di 7 Effettivamente, la S.C. ha cura di precisare che, in tema di concorrenza commerciale, il diritto di critica non ha la medesima estensione e profondità riconoscibile alle censure che possono muoversi quando si valutano le azioni e le opinioni, lato sensu, politiche. Mentre infatti la critica politica si appunta su persone che volontariamente hanno assunto la rappresentanza dei cittadini (e che dunque a costoro devono rendere conto), quella commerciale ha quale obiettivo un fine, per così dire, “privato”, vale a dire quello di far risaltare la bontà del proprio prodotto, anche a scapito di quello altrui. La giurisprudenza ha ritenuto che tale tipo di critica può persino configurarsi quale legittimo strumento di
“lotta commerciale”, incontrando però il limite della diffusione di notizie ed apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito (art. 2598 n. 2 c.c.). “D'altronde detto diritto” – così la S.C. sez. V penale, sent. n. 42029/2008 - “non può mai esercitarsi (neanche in campo politico) tramite la mera invettiva, ma deve esplicitarsi attraverso la ragionata (e, quando è il caso, documentata) esposizione delle proprie ragioni. Le relative affermazioni, in altre parole, se espressive di un giudizio negativo nei confronti di terzi, in tanto sono giuridicamente giustificate ex art. 51 c.p. (e art. 21 Cost.) in quanto, muovendo da un presupposto reale, siano argomentate e rappresentino, per così dire, il precipitato di un ragionamento dimostrativo. Di talché definire, puramente e semplicemente, "porcherie" il prodotto (o il sottoprodotto) dell'altrui attività industriale (sia pure quella di uno o più concorrenti), equivale a bollare aprioristicamente l'altrui condotta. L'espressione - in sè obiettivamente pungente e carica anche di un certo contenuto di dileggio, al limite della continenza - potrebbe, al limite, anche essere scriminata, ma, si ripete, solo ove essa rappresentasse il punto conclusivo (e la sintesi definitoria) di un'articolata dimostrazione”.
Orbene, quand'anche – come in effetti ricavabile dalla pacifica qualità professionale della convenuta, da lei stessa ammessa nelle precedenti fasi del procedimento, così come lei stessa ha ammesso le segnalazioni (pur non accolte) alle Autorità competenti dei prodotti di controparte, ritenuti non conformi – si verta in ipotesi di critica commerciale a fini per l'appunto commerciali, i testi in discussione (a differenza di quello della fattispecie sottoposta alla S.C. appena richiamata) paiono ampiamente soddisfare, per continenza e contenuti argomentativi, i requisiti che la S.C. pone quali limiti anche della critica meramente commerciale (e persino anche all'utilizzo di un termine intrinsecamente offensivo come “porcherie”): critica meramente commerciale che, peraltro, nel caso di specie non pare neppure del tutto configurabile, stante la natura ibrida – di spiccata rilevanza pubblicistica – dei prodotti assicurativi di categoria professionale (quali quelli contestati) e dei coinvolti profili di tutela di diritti, appunto, delle categorie interessate, rispetto alle quali l'ing. CP_1 ben ragionevolmente (come da lei sostenuto anche nel giudizio penale, essendo peraltro lei
[...]
pagina 5 di 7 stessa un'appartenente alla categoria) aveva l'intenzione di svolgere attività di pubblica utilità, mettendole in guardia dai profili segnalati.
Infine, per quanto non vi siano aspetti impugnatori direttamente attinenti alla valutazione del
(circoscritto) compendio probatorio, merita sottolineare che l'odierno appellante non ha mai offerto elementi fattuali diversi da quelli comunque valutati in giudizio e ricavabili, appunto, dalle sue querele e dalle accennate dichiarazioni spontanee (confermate in parte da produzioni documentali) dell'imputata.
L'appello è, pertanto, rigettato, restando assorbita ogni questione di risarcibilità del danno e confermandosi la sentenza di primo grado.
L'appellante viene condannata alla rifusione delle spese di appello, liquidate in dispositivo in base al
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda risarcitoria (5.000,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti per la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio. Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co. 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12969/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 settembre 2023.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di CP_1
liquidate in € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per
[...] fase decisionale, per un importo complessivo di € 1.923,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 591/2024, promossa in grado d'appello
da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rodontini e Andrea Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA MONTE BIANCO, N. 11, SAN DONATO MILANESE (MI) giusta procura in atti
Appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Controparte_1 C.F._1
Mazzucato del foro di Padova con studio in VIA DAVILA, N. 18, PIOVE DI SACCO (PD) con domicilio eletto: giusta procura in atti Email_1
Appellata
pagina 1 di 7 per la riforma della sentenza n. 12969/2023 del Tribunale di Milano sez. VI penale.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per Parte_1
“Voglia, l'Il.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- Ove occorrendo, previa riforma della sentenza n. 12969/23 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI
Penale, Giudice dott. Mario Morra, in data 21.09.23, limitatamente all'incidenza dei capi civili e dunque alla richiesta di risarcimento del danno formulata dalla allora parte civile,
- in accoglimento dell'appello promosso dalla accertate le condotte della parte appellata Parte_1 compiutamente dedotte nell'atto di appello, condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla ivi incluso quello Parte_1 all'immagine, quantificati nella somma pari ad € 5.000,00 o nella diversa misura che la S.V riterrà di giustizia, oltre alla refusione delle spese processuali, con integrale rigetto delle conclusioni rassegnate da parte appellata.”
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare di rito
- Dichiarare inammissibile l'avverso appello per mancanza di specificità dei motivi ex art.581, 1-bis,
c.p.p.
- Dichiarare inammissibili le domande nuove, presentate con l'atto d'appello per la prima volta, ovvero la pretesa di limitare la domanda alla condanna generica e le domande di risarcimento danni non patrimoniali da illecito civile.
Nel merito
Rigettarsi l'avverso appello, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nonché perché la domanda è sfornita di idonea prova.
Con vittoria di spese e competenze di lite ex D.147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 In data 30 novembre 2023 ha proposto appello agli effetti civili, ex artt. 573 e 576 c.p.p., Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di assoluzione dell'odierna convenuta dal supposto reato di diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Con ordinanza del 26 febbraio 2024 la Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Penale, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ha rinviato il procedimento per la prosecuzione alla competente
Sezione Civile della stessa Corte.
Dopo una rimessione in termini e successiva costituzione dell'appellata, la causa è infine qui giunta in decisione con udienza cartolare il 3 giugno 2025.
Con unico motivo di appello la lamenta l'erroneità della decisione di primo grado, laddove Pt_1 non avrebbe adeguatamente considerato il movente della diffamazione (correlata, in breve, al rapporto di concorrenza fra le due parti); nonché la portata oggettivamente diffamatoria delle affermazioni oggetto di causa (per falsità, non continenza, non pertinenza ed assenza di scriminante del diritto di critica). Ha chiesto il risarcimento in via equitativa – nella misura in epigrafe indicata – dei danni non patrimoniali conseguenti alla condotta lamentata di controparte, incontrando peraltro l'opposizione della controparte costituitasi, che – fra le altre cose – deduce la novità e quindi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine.
L'impugnazione – che consta invero di doglianze generiche ed ai limiti dell'ammissibilità – non è fondata. era imputata di diffamazione commessa a danno di (intermediario di Controparte_1 Pt_1 prodotti assicurativi) in tre distinti episodi, avvinti dal vincolo della continuazione e commessi dall'1.10.2019 al 12.11.2020: due articoli web, rispettivamente intitolati “i lati oscuri della polizza di responsabilità civile professionale in convenzione di : le trappole del questionario on line” e CP_2
“L'esclusione Covid 19 introdotta a tradimento nella polizza in convenzione ”, nonché una CP_2 lettera email inviata ai delegati ed agli ordini professionali ingeneri e architetti. In tali testi, CP_2
l'odierna appellata (così testualmente il capo d'imputazione) denunciava “criticità nei servizi assicurativi dei Lloyd's offerti da ” e accusava questa “di aver inserito tra la Pt_1 documentazione di alcune polizze una clausola coronavirus” di sostanziale esclusione di responsabilità degli assicuratori per conseguenze covid e “screditava, gratuitamente, la polizza proposta da
, insinuandone, falsamente l'inidoneità”. Pt_1
La stessa formulazione letterale del capo d'imputazione – come già rilevato dal giudicante penale di primo grado, che ha espresso al riguardo “serie perplessità” – evidenzia la totale infondatezza pagina 3 di 7 dell'ipotesi incriminatrice, che si sostanzia meramente nelle valutazioni soggettive dell'imputata sul prodotto commerciale fornito dalla controparte: valutazioni critiche di non conformità di questo alla normativa dell'intermediazione assicurativa e di tutela del consumatore e/o comunque di non opportunità e di svantaggiosità di tali condizioni contrattuali. Risulta estraneo alla condotta così penalmente ascritta qualunque profilo di oggettivo discredito, differente da quella che evidentemente è legittima espressione di diritto di critica (e collegato, ad esempio, ad ipotetici illeciti penali o a carenze di competenza e professionalità degli incaricati ), sicché l'accusa pare visibilmente infondata Pt_1 già sul piano oggettivo, se non per il profilo del tutto marginale (e finanche non addebitabile con certezza all'autrice del testo, rispondendo peraltro a note tecniche generalmente utilizzate dalle redazioni per catturare l'attenzione dei lettori) della formulazione letterale dei titoli degli articoli e, in particolare, dell'utilizzo dei termini “lati oscuri” (con richiamo ironico nell'illustrazione al noto personaggio di “Guerre stellari”), “trappole”, “tradimento”, che sembrano evocare una condotta scorretta: utilizzo che, ad ogni modo, specie ove raffrontato con i testi degli articoli (recanti critiche pacate e motivate), risulta pienamente scriminato, a sua volta, dal diritto di critica. Né a fondare diverse conclusioni risulta certamente sufficiente la valutazione soggettiva operata dal Presidente dell'Ordine degli architetti di Savona, che dopo le lamentele dell'odierna appellante ha disposto, scusandosi, la rimozione dell'articolo.
Non può neppure dubitarsi dell'interesse pubblico – fra la platea interessata dalle polizze in questione –
a conoscere i profili problematici segnalati, trattandosi appunto di condizioni generali e di prodotti di larga scala, sicché ricorre certamente anche tale profilo scriminante ed appare fuori luogo l'avverbio
“gratuitamente” inserito nel capo d'imputazione.
Non è infine dirimente la “falsità” dei contenuti critici esposti, dal momento che la legittimità e/o opportunità del prodotto assicurativo è intrinsecamente materia di discussione e – salvo specifiche circostanze fattuali intrinsecamente e manifestamente screditanti, di cui nella fattispecie non vi è allegazione alcuna (salvo un preteso guasto informatico che avrebbe determinato l'inserimento della
“clausola covid” – con tale affermazione peraltro l'appellante ammettendo in sostanza un suo grave errore) e che comunque non sono minimamente contemplate nel capo d'imputazione – non vale a fondare il dolo del reato ascritto, come intenzione di ledere l'altrui reputazione.
lamenta invero – nella conclusionale d'appello anche estesamente, ma in modo esorbitante Pt_1 dall'oggetto del presente giudizio, limitato ai profili risarcitori di un dedotto reato di diffamazione – che le condotte di (a sua volta broker assicurativo) integrino anche concorrenza sleale Controparte_1
a suo danno, avendo ella perseguito lo scopo di incentivare i prodotti assicurativi da lei intermediati e la propria attività di consulenza: tale sarebbe il “movente” della diffamazione. pagina 4 di 7 Effettivamente, la S.C. ha cura di precisare che, in tema di concorrenza commerciale, il diritto di critica non ha la medesima estensione e profondità riconoscibile alle censure che possono muoversi quando si valutano le azioni e le opinioni, lato sensu, politiche. Mentre infatti la critica politica si appunta su persone che volontariamente hanno assunto la rappresentanza dei cittadini (e che dunque a costoro devono rendere conto), quella commerciale ha quale obiettivo un fine, per così dire, “privato”, vale a dire quello di far risaltare la bontà del proprio prodotto, anche a scapito di quello altrui. La giurisprudenza ha ritenuto che tale tipo di critica può persino configurarsi quale legittimo strumento di
“lotta commerciale”, incontrando però il limite della diffusione di notizie ed apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito (art. 2598 n. 2 c.c.). “D'altronde detto diritto” – così la S.C. sez. V penale, sent. n. 42029/2008 - “non può mai esercitarsi (neanche in campo politico) tramite la mera invettiva, ma deve esplicitarsi attraverso la ragionata (e, quando è il caso, documentata) esposizione delle proprie ragioni. Le relative affermazioni, in altre parole, se espressive di un giudizio negativo nei confronti di terzi, in tanto sono giuridicamente giustificate ex art. 51 c.p. (e art. 21 Cost.) in quanto, muovendo da un presupposto reale, siano argomentate e rappresentino, per così dire, il precipitato di un ragionamento dimostrativo. Di talché definire, puramente e semplicemente, "porcherie" il prodotto (o il sottoprodotto) dell'altrui attività industriale (sia pure quella di uno o più concorrenti), equivale a bollare aprioristicamente l'altrui condotta. L'espressione - in sè obiettivamente pungente e carica anche di un certo contenuto di dileggio, al limite della continenza - potrebbe, al limite, anche essere scriminata, ma, si ripete, solo ove essa rappresentasse il punto conclusivo (e la sintesi definitoria) di un'articolata dimostrazione”.
Orbene, quand'anche – come in effetti ricavabile dalla pacifica qualità professionale della convenuta, da lei stessa ammessa nelle precedenti fasi del procedimento, così come lei stessa ha ammesso le segnalazioni (pur non accolte) alle Autorità competenti dei prodotti di controparte, ritenuti non conformi – si verta in ipotesi di critica commerciale a fini per l'appunto commerciali, i testi in discussione (a differenza di quello della fattispecie sottoposta alla S.C. appena richiamata) paiono ampiamente soddisfare, per continenza e contenuti argomentativi, i requisiti che la S.C. pone quali limiti anche della critica meramente commerciale (e persino anche all'utilizzo di un termine intrinsecamente offensivo come “porcherie”): critica meramente commerciale che, peraltro, nel caso di specie non pare neppure del tutto configurabile, stante la natura ibrida – di spiccata rilevanza pubblicistica – dei prodotti assicurativi di categoria professionale (quali quelli contestati) e dei coinvolti profili di tutela di diritti, appunto, delle categorie interessate, rispetto alle quali l'ing. CP_1 ben ragionevolmente (come da lei sostenuto anche nel giudizio penale, essendo peraltro lei
[...]
pagina 5 di 7 stessa un'appartenente alla categoria) aveva l'intenzione di svolgere attività di pubblica utilità, mettendole in guardia dai profili segnalati.
Infine, per quanto non vi siano aspetti impugnatori direttamente attinenti alla valutazione del
(circoscritto) compendio probatorio, merita sottolineare che l'odierno appellante non ha mai offerto elementi fattuali diversi da quelli comunque valutati in giudizio e ricavabili, appunto, dalle sue querele e dalle accennate dichiarazioni spontanee (confermate in parte da produzioni documentali) dell'imputata.
L'appello è, pertanto, rigettato, restando assorbita ogni questione di risarcibilità del danno e confermandosi la sentenza di primo grado.
L'appellante viene condannata alla rifusione delle spese di appello, liquidate in dispositivo in base al
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda risarcitoria (5.000,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti per la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio. Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co. 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12969/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 settembre 2023.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di CP_1
liquidate in € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per
[...] fase decisionale, per un importo complessivo di € 1.923,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 7 di 7