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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25634/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 25634/2021
avente ad oggetto: appalto
TRA
(P.IVA ), con sede in Battipaglia (SA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Palatucci snc, in persona del legale rapp.te p.t. sig.
(c.f. ), nato il Parte_2 CodiceFiscale_1
23.06.1976 a Vallo della Lucania (SA); rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Melucci (c.f. ) con il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia presso la casella postale pec:
Email_1
Attrice CONTRO
(c.f. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_3
alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), in persona del
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (c.f.
) con studio in Napoli alla via P. CodiceFiscale_3
Colletta n. 12
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir Controparte_1
emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 della
Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016;
- 2 -
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per inesistenza e nullità della causa della clausola dei bandi di gara (Comune di
Vibonati sez. VI .3, lett. p, Comune di Vibonati sez. VI .3, lett. r;
sez. VI.3 lett. s;
sez. VI.3 Controparte_2 Controparte_3
lett. r, Comune di Centola sez. VI.3 lett. r, Controparte_4
VI.3 lett. s) e del disciplinare di gara (3.2.4), nonché degli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti per le rispettive gare, e dell'art.
21 del contratto di appalto sottoscritto con il CP_4
3. accertare e dichiarare , la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le motivazioni in atti, degli atti unilaterali
d'obbligo sottoscritti dall'attrice in data 19.11.2018, 22.10.2019,
20.12.2019, 13.03.2019, 18.12.2019, 29.06.2020, e per l'effetto la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019, dichiararne l'annullamento;
4. accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illegittimità per nullità delle clausole dei bandi di gara richiamate e dei disciplinari di gara per violazione di norme imperative e per assenza di causa, nonchè per violazione dell'art. 83, comma 8,
d.lgs. 50/2016, e, per l'effetto:
- 3 -
4.1 disapplicare la clausola contenuta negli atti di gara sopra richiamati ex legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
4.2 accertare e dichiarare, la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le motivazioni in atti, degli atti unilaterali
d'obbligo sottoscritti dall'attrice in data 19.11.2018, 22.10.2019,
20.12.2019, 13.03.2019, 18.12.2019, 29.06.2020, e per l'effetto la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019 , e dichiararne l'annullamento;
4.3 accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del
17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019,
5. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per violazione dell'art. 2697 c.c. e carenza di prova dei costi sostenuti;
6. accertare e dichiarare, per l'effetto, che la non è Parte_1
tenuta al pagamento in favore di delle somme Controparte_1
richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del
17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e delle
- 4 - fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, né per le causali di cui alle stesse, né a qualsiasi altro titolo e/o ragione.
7. accertare e dichiarare che le somme di cui alle fatture n.
0517/A del 18.10.2019 (€ 4.469,90) e n. 0283/A del 7.06.2019 (€
29.162,53) sono state illegittimamente versate e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore Controparte_5
della società della somma di euro 33.632,43. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP ed oneri come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- la stessa da anni esercitava attività nel settore dei lavori edili, ed in particolare, partecipava, divenendo aggiudicataria, a procedure pubbliche indette da: Comune di Vibonati per l'affidamento dei
“Lavori di adeguamento dell'edificio pubblico scuola primaria e secondaria di 1^ grado di Via Roma”; Comune di Vibonati per l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera – Tratto Villammare”; Comune di per l'affidamento dei “Lavori per la realizzazione di un CP_3
impianto di cogenerazione e biomassa a servizio del complesso turistico forestale Piano delle Croce Comune di ”; CP_3
Comune di per l'affidamento dell'“Intervento di CP_2
sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale vallone Dovina”, Comune di Centola per l'affidamento dell'
- 5 - “Intervento di messa in sicurezza edificio scolastico mediante demolizione e ricostruzione del plesso scolastico sito alla Via R.
Talamo di Centola Capoluongo”; per CP_4
l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi Omignano”;
- le suddette procedure avevano previsto lo svolgimento di attività di gara, in prevalenza, attraverso l'utilizzo del sistema telematico sulla piattaforma ASMECOMM;
- attraverso tale piattaforma, messa a disposizione dalla Centrale di
Committenza la Stazione Appaltante si Controparte_1
occupava della gestione delle fasi della procedura relative alla pubblicazione, della presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché delle comunicazioni di scambi di informazioni;
- ai fini della partecipazione alle predette gare, la società Pt_1
sottoscriveva, per ogni procedura, un atto unilaterale
[...]
d'obbligo, in cui si obbligava a corrispondere all' Controparte_1
“il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara
[...]
non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% (ovvero con il solo Comune di Centola una somma pari ad € 20.000,00 + 0,56% su base eccedente i 2 ml) oltre iva dell'importo a base di gara.
Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla Centrale di
Committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su X
- 6 - quotidiani, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016”;
- le predette obbligazioni integravano elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta, con la espressa previsione del pagamento corrispettivo determinato, prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- la sottoscrizione del suddetto atto, per ciascuna gara, si rendeva necessaria a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura,;
- tale clausola prevista dai bandi di gara era da ritenersi nulla, come il successivo atto unilaterale d'obbligo;
- la istante, aggiudicataria delle procedure in esito alla valutazione delle offerte da parte delle Commissioni di gara, sottoscriveva i relativi contratti di appalto. Nel frattempo, intervenivano plurime pronunce giurisdizionali che dichiaravano la illegittimità della pretesa creditoria da parte di e, Controparte_1
ciononostante, la convenuta in esecuzione degli atti CP_1
unilaterali d'obbligo sottoscritti in sede di partecipazione alle predette gare, emetteva avvisi di fattura;
- le somme richieste, in quanto portate dai predetti avvisi di fattura ed atti unilaterale d'obbligo, non erano dovute in quanto
- 7 - palesemente illegittime, indebite e prive di qualsivoglia giustificazione causale.
In particolate, l'attrice assumeva che le richieste di pagamento dell' di cui agli avvisi di fattura ed alle fatture Controparte_1
surrichiamate, erano illegittime per la palese violazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 41 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, in quanto, in via preliminare, ai sensi dell'art. 23 Costituzione
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” ed si sensi dell'art. 41 comma
2-bis del D.lgs. n. 50/2016 “E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”.
Inoltre, l'istante deduceva che nella fattispecie in oggetto, le disposizioni di gara, ed i conseguenti atti unilaterali di assunzione d'obbligo, risultavano privi di causa, intesa sia quale funzione economico – sociale del negozio giuridico, sia quale causa in concreto, ed erano, pertanto, nulli ex art. 1418, comma 2 c.c..
L'odierna attrice riferiva di essersi obbligata, nell'ambito delle rispettive gare, a corrispondere una somma pari all'1% dell'importo a base di gara;
ebbene, tale parametro di misurazione del contributo, stabilito in misura standardizzata e senza alcuna proporzionalità e sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, andava a snaturare la funzione tipica del negozio, che la istante
- 8 - riferiva essere quella di consentire alla Stazione Appaltante di recuperare i costi sostenuti per l'utilizzo della piattaforma.
L'attrice deduceva, poi, chein ordine alle clausole inserite nei bandi di gara, in particolare: il bando di gara del Comune di
Vibonati sez. VI .3, lett. p (CIG 7646485F06); bando di gara del
Comune di Vibonati sez. VI .3, lett. r (CIG 8037673197); bando del Comune di sez. VI.3 lett. s;
bando del Comune di CP_2
sez. VI.3 lett. r;
bando del Comune di Centola sez. VI.3 CP_3
lett. r;
bando del Comune di Gioi Sez. VI.3 lett. s, le quali avevano previsto, insieme al disciplinare di gara che le richiama, la sottoscrizione del contratto unilaterale d'obbligo quale elemento essenziale dell'offerta, ebbene, queste erano nulle ex art. 1418, comma 1 e 2 c.c. ed altresì le predette clausole risultavano contrarie al principio di tassatività delle cause di esclusione, tassativamente individuate nel Codice degli Appalti, e pertanto, anche sotto tale profilo, erano nulle, in quanto sul punto l'art. 83, comma 8, prescriveva che “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
Conclusivamente, la attrice aveva corrisposto alla convenuta somme relative alla procedura indetta dal Comune di CP_1
pari ad € 4.446,90 (giusta fattura n. 0517/A/A del CP_3
18.10.2019), e relative alla procedura indetta dal Comune di
- 9 - Centola pari ad € 29.162,53 (giusta fattura n. 0283/A del
07.06.2019), somme queste che la istante riteneva indebitamente versate e di cui chiedeva la ripetizione.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto la attrice rassegnava le surrichiamate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la opposta con Controparte_1
comparsa depositata il 05.11.2021, la quale, impugnando le argomentazioni svolte dalla controparte, esponeva quanto segue:
- la parte attrice in fase di partecipazione alla gara d'appalto si era obbligata a corrispondere ad , mediante Controparte_1
apposito atto unilaterale d'obbligo, il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del
D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre
IVA dell'importo a base di gara;
-inoltre, la attrice si era impegnata a rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, da pagarsi prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- la attrice, ai sensi dell'art.1325 c.c. e dell'art. 95, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, aveva, altresì, riconosciuto che tale obbligazione costituiva elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta. Difatti, l'operatore economico aveva
- 10 - tenuto conto del “costo” della procedura di gara e quindi quando aveva “offerto” il prezzo per la realizzazione dell'opera, lo aveva fatto tenendo conto che in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto corrispondere alla Centrale di Committenza il costo dell'1%;
- le sentenze richiamate dalla istante relative alla statuizione della illegittimità dell'atto unilaterale d'obbligo riguardavano la fase della selezione ovvero una fase (“sequenza”) procedimentale antecedente il perfezionamento dell'offerta economica e quindi dell'obbligazione scaturita dall'atto unilaterale d'obbligo.
Invece, nella specie, la previsione della lex specialis non risultava regolarmente e tempestivamente impugnata dalla attrice ed era anche divenuta inoppugnabile da parte dell'operatore economico che, dunque, aveva accettato la previsione del bando e disciplinare di gara, aveva anche sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo ed aveva formulato la offerta tenendo conto del “costo”. Quindi, la istante si era inequivocabilmente impegnata a corrispondere, in caso di aggiudicazione, l'importo dell'1% del valore della gara a favore della Centrale di Committenza.
Altresì, la convenuta deduceva che Controparte_1
l'assunzione dell'obbligo contrattuale in capo al concorrente, potenziale futuro aggiudicatario, non violava in alcun modo la previsione di cui all'art. 23 Cost. in quanto oggetto di una libera volontà negoziale del ricorrente che era chiamato ad assumere tale onere derivante da attività propedeutiche alla buona riuscita della
- 11 - procedura di gara nell'ambito della formulazione dell'offerta economica al ribasso richiesta mediante la procedura di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, si trattava di una previsione “contrattuale” liberamente scelta e accettata dall'operatore economico che quando aveva formulato la propria offerta economica già sapeva di dover sopportare il costo dell'1% da corrispondere alla Centrale di Committenza e che, quindi, nella formulazione della propria offerta economica/prezzo ne aveva già tenuto conto. Infine, secondo la tesi della convenuta, non appariva meritevole di accoglimento la doglianza circa le modalità di individuazione del valore economico della prestazione fornita alla Stazione Appaltante, fissata nella misura dell'1% del valore dell'appalto, della quale si contestava l'assenza di proporzionalità
e sinallagmaticità, in quanto la contestazione sul “quantum” appariva tardiva, poiché proposta solo a valle della procedura e dopo che in modo chiaro l' aveva reso edotto a tutti i CP_1
partecipanti quali fossero i costi da sopportare in caso di aggiudicazione. Ebbene, eventuali “contestazioni” sul quantum dovevano essere fatte valere a “monte” della procedura e non a valle e dopo che l'operatore economico aveva anche già ottenuto l'aggiudicazione in suo favore.
Pertanto, chiedeva accogliersi le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Napoli in via preliminare dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e comunque la infondatezza della
- 12 - azione promossa dalla società rigettando tutte le Parte_1
domanda spiegate.
Sempre in via preliminare dichiarare la carenza del GO a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni del bando e disciplinare e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta dall'attrice.
Dichiarare, in ogni caso, irricevibile l'azione di annullamento proposta dall'attrice poiché proposta oltre i termini decadenziali prescritti dal codice del processo amministrativo.
Nel merito, accertare e dichiarare comunque la infondatezza della domanda promossa dall'attrice respingendola.
Condannare la attrice alla refusione delle spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 31.12.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, parte attrice, ai fini della partecipazione alle gare di appalto indette dai Comuni di Vibonati, , , CP_3 CP_2
Centola e ha sottoscritto, per ogni procedura, un atto CP_4
- 13 - unilaterale d'obbligo in cui si è impegnata a corrispondere alla
Centrale di Committenza “il Controparte_1
corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% (ovvero con il solo Comune di Centola una somma pari ad € 20.000,00 + 0,56% su base eccedente i 2 ml) oltre iva dell'importo a base di gara. Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla Centrale di Committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su X quotidiani, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016”.
Oggetto della domanda è, quindi, l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, questa, devoluta alla giurisdizione ordinaria.
La vicenda al vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente al rapporto in essere tra la e l' Parte_1 Controparte_1
L'accertamento sulla legittimità o meno della clausola di pagamento del bando di gara in questione è, dunque, un accertamento da compiersi solo in via incidentale, ragion per cui non va denegata la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più volte esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il S.C. ha espressamente ritenuto, sia pure quale
- 14 - obiter dictum, che la sia un soggetto privato (cfr. Controparte_1
Cass. S.U. n. 16766/2022 ove si legge, a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) caratterizzata CP_1
dall'intermediazione nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”).
La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di affidamento dell'appalto. Né è di ostacolo alla chiesta pronuncia di questo
Tribunale il rilievo che essa vada adottata previa delibazione della legittimità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidentale, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presupposto del diritto azionato.
Nel merito, l'illegittimità dell'imposizione del pagamento delle somme di cui agli avvisi di fattura e alle fatture esibiti è stata più volte affermata dal giudice amministrativo che l'ha dichiarata illegittima “non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella sentenza 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché comporta effettivamente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.” (CDS 6.05.2021;
14.3.2022, n. 1782).
- 15 - Di analogo tenore è la delibera n. 129/2021 dell' CP_6
debitamente allegata da parte attrice, secondo cui “la clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con
l'art. 41, comma 2-bis del Codice (d.lgs. 50/2016) nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine”.
Né induce a conclusione contraria il disposto delle leggi n. 296 del
2006 e n. 244 del 2007 ed al D.L. 98/2011 art. 11, concernente convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip, nonché le gare su delega bandite da Consip, ed all'art. 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal momento che quest'ultima disposizione e l'art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è specificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche (cfr., in tal senso, CdS n. 6787/2020).
Ai sensi della L. n. 2248/1865, all. E, art. 5, la suddetta clausola del bando di gara, in quanto illegittima, va, dunque, disapplicata, per le ragioni fin qui esposte.
- 16 - Si tratta, a questo punto, di valutare la legittimità dell'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dall'attrice, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1334 c.c.
Sulla base degli atti di causa deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla società tesa ad accertare che nessuna Parte_1
obbligazione di pagamento sussiste in capo alla stessa nei confronti della trattandosi di Controparte_1
prestazione patrimoniale non supportata da puntuale base normativa.
La clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58», inserito dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario. (Consiglio di
Stato, Sezione V, Sent. n. 6787/2020).
La clausola di pagamento del disciplinare di gara in argomento, in quanta priva di copertura legislativa, deve, altresì, ritenersi in contrasto con l'art. 23 Cost., secondo cui "Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".
- 17 - Del costo dei suddetti servizi, dunque, avrebbe dovuto farsi carico la stazione appaltante che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministrazione al privato;
essa, pertanto, costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre
2017, n. 240; 13 luglio 2017, n. 174; 7 aprile 2017, n. 69; ma specialmente 10 giugno 1994, n. 236; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre
2009, n. 6167).
A tutte le argomentazioni svolte consegue che gli atti di assunzione di obbligo sottoscritti dall'attrice vanno dichiarati nulli, ex art. 1418 c.c. Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 1324
c.c., “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”.
contenuto patrimoniale.”.
Ed infatti, è noto che le anzidette dichiarazioni di volontà unilaterali, in virtù della previsione di cui all'art. 1324 c.c., soggiacciono alla disciplina che regola i contratti, in quanto compatibile.
Orbene, tenuto conto della riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali a carico di
- 18 - privati, prevista all'art. 23 Cost., va dichiarata la nullità del suddetto atto unilaterale ai sensi dell'art. 1418 c.c., giacché il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentuale dell'importo aggiudicato, non trova riscontro in alcuna previsione normativa.
La domanda attorea va, dunque, accolta e va dichiarato che parte attrice nulla è tenuta a pagare in favore di Controparte_1
in virtù delle somme portate dagli avvisi di fattura n.
[...]
162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e dalle fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019.
Inoltre, va condannata a restituire all'istante la somma di CP_1
euro 4446,90 di cui alla fattura 517/A del 18-10-2019 e la somma di euro 29.162,53 di cui alla fattura 0283/A del 7-6-
2019, per un ammontare complessivo di euro 33.609,43, pacificamente versato dalla in favore della convenuta Parte_1
(quest'ultima nei suoi scritti difensivi non ha mai specificamente contestato di avere ricevuto i suddetti importi;
inoltre, il pagamento della fattura n.517/A del 18-10-2019 risulta attestato dalla quietanza di pagamento in atti).
Il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q.M.
- 19 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte attrice nulla è tenuta a pagare in favore di in Controparte_1
virtù delle somme portate dagli avvisi di fattura n. 162 del
29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e dalle fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019; condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 4446,90 di cui alla fattura 517/A del 18-10-2019 e della somma di euro 29.162,53 di cui alla fattura 0283/A del 7-6-2019, per un ammontare complessivo di euro 33.609,43;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 25-3-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
- 20 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 25634/2021
avente ad oggetto: appalto
TRA
(P.IVA ), con sede in Battipaglia (SA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Palatucci snc, in persona del legale rapp.te p.t. sig.
(c.f. ), nato il Parte_2 CodiceFiscale_1
23.06.1976 a Vallo della Lucania (SA); rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Melucci (c.f. ) con il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia presso la casella postale pec:
Email_1
Attrice CONTRO
(c.f. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_3
alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), in persona del
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (c.f.
) con studio in Napoli alla via P. CodiceFiscale_3
Colletta n. 12
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir Controparte_1
emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 della
Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016;
- 2 -
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per inesistenza e nullità della causa della clausola dei bandi di gara (Comune di
Vibonati sez. VI .3, lett. p, Comune di Vibonati sez. VI .3, lett. r;
sez. VI.3 lett. s;
sez. VI.3 Controparte_2 Controparte_3
lett. r, Comune di Centola sez. VI.3 lett. r, Controparte_4
VI.3 lett. s) e del disciplinare di gara (3.2.4), nonché degli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti per le rispettive gare, e dell'art.
21 del contratto di appalto sottoscritto con il CP_4
3. accertare e dichiarare , la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le motivazioni in atti, degli atti unilaterali
d'obbligo sottoscritti dall'attrice in data 19.11.2018, 22.10.2019,
20.12.2019, 13.03.2019, 18.12.2019, 29.06.2020, e per l'effetto la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019, dichiararne l'annullamento;
4. accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illegittimità per nullità delle clausole dei bandi di gara richiamate e dei disciplinari di gara per violazione di norme imperative e per assenza di causa, nonchè per violazione dell'art. 83, comma 8,
d.lgs. 50/2016, e, per l'effetto:
- 3 -
4.1 disapplicare la clausola contenuta negli atti di gara sopra richiamati ex legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
4.2 accertare e dichiarare, la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le motivazioni in atti, degli atti unilaterali
d'obbligo sottoscritti dall'attrice in data 19.11.2018, 22.10.2019,
20.12.2019, 13.03.2019, 18.12.2019, 29.06.2020, e per l'effetto la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019 , e dichiararne l'annullamento;
4.3 accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del
17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019,
5. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020,
n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e con le fatture n.
0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, per violazione dell'art. 2697 c.c. e carenza di prova dei costi sostenuti;
6. accertare e dichiarare, per l'effetto, che la non è Parte_1
tenuta al pagamento in favore di delle somme Controparte_1
richieste con gli avvisi di fattura n. 162 del 29.01.2020, n. 815 del
17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e delle
- 4 - fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n. 0283/A del 7.06.2019, né per le causali di cui alle stesse, né a qualsiasi altro titolo e/o ragione.
7. accertare e dichiarare che le somme di cui alle fatture n.
0517/A del 18.10.2019 (€ 4.469,90) e n. 0283/A del 7.06.2019 (€
29.162,53) sono state illegittimamente versate e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore Controparte_5
della società della somma di euro 33.632,43. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP ed oneri come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- la stessa da anni esercitava attività nel settore dei lavori edili, ed in particolare, partecipava, divenendo aggiudicataria, a procedure pubbliche indette da: Comune di Vibonati per l'affidamento dei
“Lavori di adeguamento dell'edificio pubblico scuola primaria e secondaria di 1^ grado di Via Roma”; Comune di Vibonati per l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera – Tratto Villammare”; Comune di per l'affidamento dei “Lavori per la realizzazione di un CP_3
impianto di cogenerazione e biomassa a servizio del complesso turistico forestale Piano delle Croce Comune di ”; CP_3
Comune di per l'affidamento dell'“Intervento di CP_2
sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale vallone Dovina”, Comune di Centola per l'affidamento dell'
- 5 - “Intervento di messa in sicurezza edificio scolastico mediante demolizione e ricostruzione del plesso scolastico sito alla Via R.
Talamo di Centola Capoluongo”; per CP_4
l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi Omignano”;
- le suddette procedure avevano previsto lo svolgimento di attività di gara, in prevalenza, attraverso l'utilizzo del sistema telematico sulla piattaforma ASMECOMM;
- attraverso tale piattaforma, messa a disposizione dalla Centrale di
Committenza la Stazione Appaltante si Controparte_1
occupava della gestione delle fasi della procedura relative alla pubblicazione, della presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché delle comunicazioni di scambi di informazioni;
- ai fini della partecipazione alle predette gare, la società Pt_1
sottoscriveva, per ogni procedura, un atto unilaterale
[...]
d'obbligo, in cui si obbligava a corrispondere all' Controparte_1
“il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara
[...]
non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% (ovvero con il solo Comune di Centola una somma pari ad € 20.000,00 + 0,56% su base eccedente i 2 ml) oltre iva dell'importo a base di gara.
Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla Centrale di
Committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su X
- 6 - quotidiani, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016”;
- le predette obbligazioni integravano elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta, con la espressa previsione del pagamento corrispettivo determinato, prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- la sottoscrizione del suddetto atto, per ciascuna gara, si rendeva necessaria a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura,;
- tale clausola prevista dai bandi di gara era da ritenersi nulla, come il successivo atto unilaterale d'obbligo;
- la istante, aggiudicataria delle procedure in esito alla valutazione delle offerte da parte delle Commissioni di gara, sottoscriveva i relativi contratti di appalto. Nel frattempo, intervenivano plurime pronunce giurisdizionali che dichiaravano la illegittimità della pretesa creditoria da parte di e, Controparte_1
ciononostante, la convenuta in esecuzione degli atti CP_1
unilaterali d'obbligo sottoscritti in sede di partecipazione alle predette gare, emetteva avvisi di fattura;
- le somme richieste, in quanto portate dai predetti avvisi di fattura ed atti unilaterale d'obbligo, non erano dovute in quanto
- 7 - palesemente illegittime, indebite e prive di qualsivoglia giustificazione causale.
In particolate, l'attrice assumeva che le richieste di pagamento dell' di cui agli avvisi di fattura ed alle fatture Controparte_1
surrichiamate, erano illegittime per la palese violazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 41 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, in quanto, in via preliminare, ai sensi dell'art. 23 Costituzione
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” ed si sensi dell'art. 41 comma
2-bis del D.lgs. n. 50/2016 “E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”.
Inoltre, l'istante deduceva che nella fattispecie in oggetto, le disposizioni di gara, ed i conseguenti atti unilaterali di assunzione d'obbligo, risultavano privi di causa, intesa sia quale funzione economico – sociale del negozio giuridico, sia quale causa in concreto, ed erano, pertanto, nulli ex art. 1418, comma 2 c.c..
L'odierna attrice riferiva di essersi obbligata, nell'ambito delle rispettive gare, a corrispondere una somma pari all'1% dell'importo a base di gara;
ebbene, tale parametro di misurazione del contributo, stabilito in misura standardizzata e senza alcuna proporzionalità e sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, andava a snaturare la funzione tipica del negozio, che la istante
- 8 - riferiva essere quella di consentire alla Stazione Appaltante di recuperare i costi sostenuti per l'utilizzo della piattaforma.
L'attrice deduceva, poi, chein ordine alle clausole inserite nei bandi di gara, in particolare: il bando di gara del Comune di
Vibonati sez. VI .3, lett. p (CIG 7646485F06); bando di gara del
Comune di Vibonati sez. VI .3, lett. r (CIG 8037673197); bando del Comune di sez. VI.3 lett. s;
bando del Comune di CP_2
sez. VI.3 lett. r;
bando del Comune di Centola sez. VI.3 CP_3
lett. r;
bando del Comune di Gioi Sez. VI.3 lett. s, le quali avevano previsto, insieme al disciplinare di gara che le richiama, la sottoscrizione del contratto unilaterale d'obbligo quale elemento essenziale dell'offerta, ebbene, queste erano nulle ex art. 1418, comma 1 e 2 c.c. ed altresì le predette clausole risultavano contrarie al principio di tassatività delle cause di esclusione, tassativamente individuate nel Codice degli Appalti, e pertanto, anche sotto tale profilo, erano nulle, in quanto sul punto l'art. 83, comma 8, prescriveva che “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
Conclusivamente, la attrice aveva corrisposto alla convenuta somme relative alla procedura indetta dal Comune di CP_1
pari ad € 4.446,90 (giusta fattura n. 0517/A/A del CP_3
18.10.2019), e relative alla procedura indetta dal Comune di
- 9 - Centola pari ad € 29.162,53 (giusta fattura n. 0283/A del
07.06.2019), somme queste che la istante riteneva indebitamente versate e di cui chiedeva la ripetizione.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto la attrice rassegnava le surrichiamate conclusioni.
Si costituiva in giudizio la opposta con Controparte_1
comparsa depositata il 05.11.2021, la quale, impugnando le argomentazioni svolte dalla controparte, esponeva quanto segue:
- la parte attrice in fase di partecipazione alla gara d'appalto si era obbligata a corrispondere ad , mediante Controparte_1
apposito atto unilaterale d'obbligo, il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del
D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre
IVA dell'importo a base di gara;
-inoltre, la attrice si era impegnata a rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, da pagarsi prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- la attrice, ai sensi dell'art.1325 c.c. e dell'art. 95, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, aveva, altresì, riconosciuto che tale obbligazione costituiva elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta. Difatti, l'operatore economico aveva
- 10 - tenuto conto del “costo” della procedura di gara e quindi quando aveva “offerto” il prezzo per la realizzazione dell'opera, lo aveva fatto tenendo conto che in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto corrispondere alla Centrale di Committenza il costo dell'1%;
- le sentenze richiamate dalla istante relative alla statuizione della illegittimità dell'atto unilaterale d'obbligo riguardavano la fase della selezione ovvero una fase (“sequenza”) procedimentale antecedente il perfezionamento dell'offerta economica e quindi dell'obbligazione scaturita dall'atto unilaterale d'obbligo.
Invece, nella specie, la previsione della lex specialis non risultava regolarmente e tempestivamente impugnata dalla attrice ed era anche divenuta inoppugnabile da parte dell'operatore economico che, dunque, aveva accettato la previsione del bando e disciplinare di gara, aveva anche sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo ed aveva formulato la offerta tenendo conto del “costo”. Quindi, la istante si era inequivocabilmente impegnata a corrispondere, in caso di aggiudicazione, l'importo dell'1% del valore della gara a favore della Centrale di Committenza.
Altresì, la convenuta deduceva che Controparte_1
l'assunzione dell'obbligo contrattuale in capo al concorrente, potenziale futuro aggiudicatario, non violava in alcun modo la previsione di cui all'art. 23 Cost. in quanto oggetto di una libera volontà negoziale del ricorrente che era chiamato ad assumere tale onere derivante da attività propedeutiche alla buona riuscita della
- 11 - procedura di gara nell'ambito della formulazione dell'offerta economica al ribasso richiesta mediante la procedura di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, si trattava di una previsione “contrattuale” liberamente scelta e accettata dall'operatore economico che quando aveva formulato la propria offerta economica già sapeva di dover sopportare il costo dell'1% da corrispondere alla Centrale di Committenza e che, quindi, nella formulazione della propria offerta economica/prezzo ne aveva già tenuto conto. Infine, secondo la tesi della convenuta, non appariva meritevole di accoglimento la doglianza circa le modalità di individuazione del valore economico della prestazione fornita alla Stazione Appaltante, fissata nella misura dell'1% del valore dell'appalto, della quale si contestava l'assenza di proporzionalità
e sinallagmaticità, in quanto la contestazione sul “quantum” appariva tardiva, poiché proposta solo a valle della procedura e dopo che in modo chiaro l' aveva reso edotto a tutti i CP_1
partecipanti quali fossero i costi da sopportare in caso di aggiudicazione. Ebbene, eventuali “contestazioni” sul quantum dovevano essere fatte valere a “monte” della procedura e non a valle e dopo che l'operatore economico aveva anche già ottenuto l'aggiudicazione in suo favore.
Pertanto, chiedeva accogliersi le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Napoli in via preliminare dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e comunque la infondatezza della
- 12 - azione promossa dalla società rigettando tutte le Parte_1
domanda spiegate.
Sempre in via preliminare dichiarare la carenza del GO a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni del bando e disciplinare e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta dall'attrice.
Dichiarare, in ogni caso, irricevibile l'azione di annullamento proposta dall'attrice poiché proposta oltre i termini decadenziali prescritti dal codice del processo amministrativo.
Nel merito, accertare e dichiarare comunque la infondatezza della domanda promossa dall'attrice respingendola.
Condannare la attrice alla refusione delle spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 31.12.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, parte attrice, ai fini della partecipazione alle gare di appalto indette dai Comuni di Vibonati, , , CP_3 CP_2
Centola e ha sottoscritto, per ogni procedura, un atto CP_4
- 13 - unilaterale d'obbligo in cui si è impegnata a corrispondere alla
Centrale di Committenza “il Controparte_1
corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% (ovvero con il solo Comune di Centola una somma pari ad € 20.000,00 + 0,56% su base eccedente i 2 ml) oltre iva dell'importo a base di gara. Inoltre, la scrivente si impegna a rimborsare alla Centrale di Committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su X quotidiani, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016”.
Oggetto della domanda è, quindi, l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, questa, devoluta alla giurisdizione ordinaria.
La vicenda al vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente al rapporto in essere tra la e l' Parte_1 Controparte_1
L'accertamento sulla legittimità o meno della clausola di pagamento del bando di gara in questione è, dunque, un accertamento da compiersi solo in via incidentale, ragion per cui non va denegata la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più volte esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il S.C. ha espressamente ritenuto, sia pure quale
- 14 - obiter dictum, che la sia un soggetto privato (cfr. Controparte_1
Cass. S.U. n. 16766/2022 ove si legge, a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) caratterizzata CP_1
dall'intermediazione nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”).
La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di affidamento dell'appalto. Né è di ostacolo alla chiesta pronuncia di questo
Tribunale il rilievo che essa vada adottata previa delibazione della legittimità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidentale, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presupposto del diritto azionato.
Nel merito, l'illegittimità dell'imposizione del pagamento delle somme di cui agli avvisi di fattura e alle fatture esibiti è stata più volte affermata dal giudice amministrativo che l'ha dichiarata illegittima “non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella sentenza 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché comporta effettivamente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.” (CDS 6.05.2021;
14.3.2022, n. 1782).
- 15 - Di analogo tenore è la delibera n. 129/2021 dell' CP_6
debitamente allegata da parte attrice, secondo cui “la clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con
l'art. 41, comma 2-bis del Codice (d.lgs. 50/2016) nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine”.
Né induce a conclusione contraria il disposto delle leggi n. 296 del
2006 e n. 244 del 2007 ed al D.L. 98/2011 art. 11, concernente convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip, nonché le gare su delega bandite da Consip, ed all'art. 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal momento che quest'ultima disposizione e l'art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è specificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche (cfr., in tal senso, CdS n. 6787/2020).
Ai sensi della L. n. 2248/1865, all. E, art. 5, la suddetta clausola del bando di gara, in quanto illegittima, va, dunque, disapplicata, per le ragioni fin qui esposte.
- 16 - Si tratta, a questo punto, di valutare la legittimità dell'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dall'attrice, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1334 c.c.
Sulla base degli atti di causa deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla società tesa ad accertare che nessuna Parte_1
obbligazione di pagamento sussiste in capo alla stessa nei confronti della trattandosi di Controparte_1
prestazione patrimoniale non supportata da puntuale base normativa.
La clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58», inserito dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario. (Consiglio di
Stato, Sezione V, Sent. n. 6787/2020).
La clausola di pagamento del disciplinare di gara in argomento, in quanta priva di copertura legislativa, deve, altresì, ritenersi in contrasto con l'art. 23 Cost., secondo cui "Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".
- 17 - Del costo dei suddetti servizi, dunque, avrebbe dovuto farsi carico la stazione appaltante che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministrazione al privato;
essa, pertanto, costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre
2017, n. 240; 13 luglio 2017, n. 174; 7 aprile 2017, n. 69; ma specialmente 10 giugno 1994, n. 236; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre
2009, n. 6167).
A tutte le argomentazioni svolte consegue che gli atti di assunzione di obbligo sottoscritti dall'attrice vanno dichiarati nulli, ex art. 1418 c.c. Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 1324
c.c., “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”.
contenuto patrimoniale.”.
Ed infatti, è noto che le anzidette dichiarazioni di volontà unilaterali, in virtù della previsione di cui all'art. 1324 c.c., soggiacciono alla disciplina che regola i contratti, in quanto compatibile.
Orbene, tenuto conto della riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali a carico di
- 18 - privati, prevista all'art. 23 Cost., va dichiarata la nullità del suddetto atto unilaterale ai sensi dell'art. 1418 c.c., giacché il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentuale dell'importo aggiudicato, non trova riscontro in alcuna previsione normativa.
La domanda attorea va, dunque, accolta e va dichiarato che parte attrice nulla è tenuta a pagare in favore di Controparte_1
in virtù delle somme portate dagli avvisi di fattura n.
[...]
162 del 29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n.
1211 del 11.11.2020, e dalle fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019.
Inoltre, va condannata a restituire all'istante la somma di CP_1
euro 4446,90 di cui alla fattura 517/A del 18-10-2019 e la somma di euro 29.162,53 di cui alla fattura 0283/A del 7-6-
2019, per un ammontare complessivo di euro 33.609,43, pacificamente versato dalla in favore della convenuta Parte_1
(quest'ultima nei suoi scritti difensivi non ha mai specificamente contestato di avere ricevuto i suddetti importi;
inoltre, il pagamento della fattura n.517/A del 18-10-2019 risulta attestato dalla quietanza di pagamento in atti).
Il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q.M.
- 19 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte attrice nulla è tenuta a pagare in favore di in Controparte_1
virtù delle somme portate dagli avvisi di fattura n. 162 del
29.01.2020, n. 815 del 17.07.2020, n. 568 del 9.09.2021, n. 1211 del 11.11.2020, e dalle fatture n. 0517/A del 18.10.2019 e n.
0283/A del 7.06.2019; condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 4446,90 di cui alla fattura 517/A del 18-10-2019 e della somma di euro 29.162,53 di cui alla fattura 0283/A del 7-6-2019, per un ammontare complessivo di euro 33.609,43;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 25-3-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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