Art. 5.
Per l'ammissione al contributo si fara' riferimento ai criteri di priorita', di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.
((In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorita' vigenti alla data dell'ammissione stessa))
Per l'ammissione al contributo si fara' riferimento ai criteri di priorita', di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.
((In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorita' vigenti alla data dell'ammissione stessa))