Articolo 5 della Legge 25 maggio 1978, n. 234
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 giugno 1978
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Versione
1 aprile 1980
Art. 5.
Per l'ammissione al contributo si fara' riferimento ai criteri di priorita', di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.
((In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorita' vigenti alla data dell'ammissione stessa))
Entrata in vigore il 1 aprile 1980