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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2024, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7109/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7109 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giampiero Falasca. Parte_2
PARTE ATTRICE
E
, con gli avv.ti Andrea Bonanni Caione, Francesco Paolo Bello, Controparte_1
Giulio Borrelli, Francesca Rocco e Jessica Silla.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A. accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro del Dott. CP_1 nonché l'intervenuta violazione dello stesso e, per l'effetto, condannare lo stesso, per i motivi esposti nel presente ricorso, a corrispondere a a titolo di penale pattuita alla clausola del patto di non concorrenza, la somma di euro Parte_1
30.916,42 (trentamilanovecentosedici/42) oltre interessi legali e rivalutazione ovvero, salvo gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice. Il tutto, con la più ampia riserva di successiva azione, anche al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro, condannare il Dott. alla restituzione del CP_1 corrispettivo del patto di non concorrenza percepito, pari ad Euro 3.791,66 (tremilasettecentonovantuno/66), in favore di
e ad euro Euro 11.666,55 (undicimilaseicentosessantasei/55) in favore di oltre interessi Parte_2 Parte_1 legali e rivalutazione dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1 Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie. Ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo:
“In via riconvenzionale, nel merito: previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418
c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza del 1° aprile 2019 alla luce dei motivi dedotti in memoria e, per l'effetto, di rigettare il ricorso e tutte le domande svolte da e sia in via principale che subordinata, Parte_2 Parte_1 perché nulle e comunque infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. CP_1 in relazione ai fatti di causa;
In ogni caso, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, previo accertamento dell'efficacia novativa del patto del 1° aprile 2019, chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione del corrispettivo ricevuto dalla resistente solo per il patto di non concorrenza del 1° aprile
2019 e, quindi, al versamento di un importo netto di 9.512,16 per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione dei corrispettivi ricevuti dalla resistente per i patti di non concorrenza di novembre 2018 e del 1° aprile 2019 e, quindi, al versamento di un importo netto di euro
10.502,27 per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Ulteriormente in ogni caso, sempre in via subordinata e/o occorrendo in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ridurre la penale ex art. 1384 c.c. in via equitativa per i motivi meglio esposti in atti”
***
1. Il convenuto è stato assunto da a far data dal 5.6.2017 e detto rapporto di Parte_2 lavoro veniva poi ceduto da alla società a far data Parte_2 Parte_1 dal 1° novembre 2019.
1.1. Nel corso del rapporto di lavoro, le parti hanno sottoscritto due patti di non concorrenza, l'ultimo dei quali risale al 1° aprile 2019 e stabilisce espressamente che “Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti” (all. n. 5 al ricorso).
1.2. Il convenuto si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 24.9.2022 comunicando di aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la con adibizione a mansioni Organizzazione_1 coincidenti con quelle già svolte presso e Parte_1 Parte_2
1.3. Le società attrici, con il presente ricorso, hanno quindi denunciato la violazione, da parte del
2 convenuto, del patto di non concorrenza, per aver intrapreso una attività lavorativa in favore di una società che opera nel medesimo settore di e ed è considerata uno dei loro Parte_2 Parte_1 competitor.
*
2. La delibazione sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta, tesa all'accertamento della nullità del patto di non concorrenza, si impone preliminare in ossequio al disposto di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c. (e, comunque, poiché involgente questioni attinenti all'efficacia giuridica del contratto posto a base delle odierne pretese).
2.1. Orbene, deve innanzitutto chiarirsi che l'unico patto di non concorrenza che può essere oggetto di valutazione nella presente sede è solo quello sottoscritto da ultimo in data 1° aprile 2019.
2.2. Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza ha da tempo sancito i seguenti principi di diritto: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni
o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato” (cfr. Cass. n. 9790/2020).
Del resto, le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi
"esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni
(organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che
l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. n. 24662/2014).
2.3. Nel caso in esame, il patto di non concorrenza risulta esteso a tutto il territorio della Repubblica
Italiana, Città di San Marino e del Vaticano (clausola n. 2.3) e prevede un corrispettivo di euro 4.000,00 lordi su base annua (clausola n. 2.4).
2.4. Su patti di non concorrenza aventi la medesima portata e stipulati dalla stessa società attrice si sono già espressi in plurime occasioni la Corte di Appello di Milano (sent. nn. 1900/2017, 1767/2017;
2165/2017; 1415/2018) e questo Tribunale (sent. nn. 2071/2016, 482/2023, 2243/2023, 3573/2023) con statuizioni convergenti nel senso della nullità.
3 Al riguardo, si richiama in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza di questo
Tribunale n. 482/2023.
2.5. In primo luogo, l'estensione territoriale del patto a tutto il territorio della Repubblica Italiana, Città di San Marino e del Vaticano appare eccessiva e non giustificata, anche in relazione alla circostanza, non contestata, che la parte convenuta ha svolto prevalentemente la propria attività nel territorio della
Lombardia.
Inoltre, con riferimento all'utilizzo di mezzi tecnologici e alla potenziale “dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita la attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata” in conseguenza dell'utilizzo di mezzi tecnologici, risulta indeterminata l'estensione del patto essendo riferita “ad entrambi i luoghi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venga di fatto effettuata l'attività in qualunque forma, ma anche a quello in cui essa produca i propri effetti e venga in tutto o in parte utilizzata a prescindere dalla sua presenza fisica in tale luogo”.
2.6. Anche il corrispettivo non pare congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, che si è obbligato ad astenersi dallo svolgere, per sei mesi, qualsiasi attività lavorativa in concorrenza con quella del datore di lavoro su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un importo certamente esiguo se rapportato alla retribuzione annua, all'estensione territoriale nonché all'oggetto del patto, tale da precludere in modo pressoché totale la possibilità di operare in
Italia nel settore in cui è maturata la sua intera esperienza professionale.
Inoltre, anche la clausola di salvaguardia, ovvero la previsione dell'integrazione fino al 30% della retribuzione annua lorda, non consente di giungere a conclusioni diverse in ordine alla proporzionalità del corrispettivo.
2.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il patto stipulato tra le parti in data 1° aprile 2019 deve essere dichiarato nullo.
2.8. Conseguentemente va respinta la domanda attorea, svolta in via principale, finalizzata all'accertamento dell'inadempimento agli obblighi di non concorrenza da parte della parte convenuta nonché alla condanna della stessa al pagamento della penale in conseguenza di detta violazione.
*
3. Deve essere invece accolta la domanda attorea formulata in via subordinata con riferimento alla restituzione del corrispettivo versato in relazione al patto dichiarato nullo, sebbene l'importo debba essere limitato a quanto percepito dalla parte convenuta dal 1° aprile 2019 sino alla data delle dimissioni.
I pagamenti effettuati in esecuzione di negozio nullo sono infatti privi di causa e, pertanto, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.1. Al riguardo, va precisato che il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai
4 entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. n. 19735/2018).
3.2. La parte convenuta è perciò tenuta a restituire alle attrici l'importo netto corrispondente al lordo ricevuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza a decorrere dal 1° aprile 2019, data di decorrenza del patto oggetto di causa, con interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Pur in assenza di uno specifico conteggio di quanto dovuto distintamente alle attrici (il conteggio in ricorso prende in considerazione anche le somme corrisposte in forza del precedente patto di novembre 2018, mentre la difesa del lavoratore ha indicato solo la somma totale), si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n.
1106/2012).
3.3. Non può, peraltro, trovare accoglimento la tesi di parte convenuta in ordine alla natura retributiva delle somme versate a titolo di patto di non concorrenza con conseguente richiesta di irripetibilità.
Su tale questione la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di affermare quanto segue: “Ribadisce questo collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto - peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.” (cfr. App. Milano n. 2165/2017).
Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato – del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso.
Del resto, l'istruttoria orale richiesta non avrebbe potuto portare elementi utili alla tesi in commento, tenuto conto della natura generica, valutativa e comunque irrilevante delle circostanze oggetto di capitolazione.
La Corte di Appello ha infatti affermato, su medesima questione, che “anche se la società avesse voluto
'risparmiare' imputando parte delle somme che intendeva riconoscere al lavoratore a corrispettivo del patto di non concorrenza anziché alla retribuzione, così ottenendo, con il medesimo esborso, il vantaggio di assicurarsi la non concorrenza del dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, ciò non potrebbe in alcun modo avere la conseguenza di far diventare il corrispettivo del patto parte della retribuzione. Le somme, infatti, vanno a compensare una il lavoro prestato in costanza di rapporto e l'altra il sacrificio di non potersi impiegare in settori in concorrenza una volta cessato il rapporto” (cfr. App. Milano n. 1054/2017).
Non può, invero, ritenersi fondato l'assunto per cui tale corrispettivo fosse in realtà una forma mascherata di retribuzione, motivato su una asserita diversità degli importi proposti a titolo di retribuzione in sede di trattative e quelli poi effettivamente riconosciuti al momento dell'assunzione.
5 *
4. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 1° aprile 2019 e, per l'effetto, rigetta la domanda svolta in via principale di cui al punto A) del ricorso;
- condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore di dell'importo Parte_2 netto corrispondente all'importo lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dal 1° aprile 2019 alla data di cessione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore di Controparte_2 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dalla data di cessione del rapporto di lavoro alla data di decorrenza delle dimissioni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.04.2024
Il giudice
Franco Caroleo
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7109 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giampiero Falasca. Parte_2
PARTE ATTRICE
E
, con gli avv.ti Andrea Bonanni Caione, Francesco Paolo Bello, Controparte_1
Giulio Borrelli, Francesca Rocco e Jessica Silla.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A. accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro del Dott. CP_1 nonché l'intervenuta violazione dello stesso e, per l'effetto, condannare lo stesso, per i motivi esposti nel presente ricorso, a corrispondere a a titolo di penale pattuita alla clausola del patto di non concorrenza, la somma di euro Parte_1
30.916,42 (trentamilanovecentosedici/42) oltre interessi legali e rivalutazione ovvero, salvo gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice. Il tutto, con la più ampia riserva di successiva azione, anche al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro, condannare il Dott. alla restituzione del CP_1 corrispettivo del patto di non concorrenza percepito, pari ad Euro 3.791,66 (tremilasettecentonovantuno/66), in favore di
e ad euro Euro 11.666,55 (undicimilaseicentosessantasei/55) in favore di oltre interessi Parte_2 Parte_1 legali e rivalutazione dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1 Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie. Ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo:
“In via riconvenzionale, nel merito: previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418
c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza del 1° aprile 2019 alla luce dei motivi dedotti in memoria e, per l'effetto, di rigettare il ricorso e tutte le domande svolte da e sia in via principale che subordinata, Parte_2 Parte_1 perché nulle e comunque infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. CP_1 in relazione ai fatti di causa;
In ogni caso, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, previo accertamento dell'efficacia novativa del patto del 1° aprile 2019, chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione del corrispettivo ricevuto dalla resistente solo per il patto di non concorrenza del 1° aprile
2019 e, quindi, al versamento di un importo netto di 9.512,16 per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione dei corrispettivi ricevuti dalla resistente per i patti di non concorrenza di novembre 2018 e del 1° aprile 2019 e, quindi, al versamento di un importo netto di euro
10.502,27 per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Ulteriormente in ogni caso, sempre in via subordinata e/o occorrendo in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ridurre la penale ex art. 1384 c.c. in via equitativa per i motivi meglio esposti in atti”
***
1. Il convenuto è stato assunto da a far data dal 5.6.2017 e detto rapporto di Parte_2 lavoro veniva poi ceduto da alla società a far data Parte_2 Parte_1 dal 1° novembre 2019.
1.1. Nel corso del rapporto di lavoro, le parti hanno sottoscritto due patti di non concorrenza, l'ultimo dei quali risale al 1° aprile 2019 e stabilisce espressamente che “Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti” (all. n. 5 al ricorso).
1.2. Il convenuto si è dimesso volontariamente con decorrenza dal 24.9.2022 comunicando di aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la con adibizione a mansioni Organizzazione_1 coincidenti con quelle già svolte presso e Parte_1 Parte_2
1.3. Le società attrici, con il presente ricorso, hanno quindi denunciato la violazione, da parte del
2 convenuto, del patto di non concorrenza, per aver intrapreso una attività lavorativa in favore di una società che opera nel medesimo settore di e ed è considerata uno dei loro Parte_2 Parte_1 competitor.
*
2. La delibazione sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta, tesa all'accertamento della nullità del patto di non concorrenza, si impone preliminare in ossequio al disposto di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c. (e, comunque, poiché involgente questioni attinenti all'efficacia giuridica del contratto posto a base delle odierne pretese).
2.1. Orbene, deve innanzitutto chiarirsi che l'unico patto di non concorrenza che può essere oggetto di valutazione nella presente sede è solo quello sottoscritto da ultimo in data 1° aprile 2019.
2.2. Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza ha da tempo sancito i seguenti principi di diritto: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni
o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato” (cfr. Cass. n. 9790/2020).
Del resto, le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi
"esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni
(organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che
l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. n. 24662/2014).
2.3. Nel caso in esame, il patto di non concorrenza risulta esteso a tutto il territorio della Repubblica
Italiana, Città di San Marino e del Vaticano (clausola n. 2.3) e prevede un corrispettivo di euro 4.000,00 lordi su base annua (clausola n. 2.4).
2.4. Su patti di non concorrenza aventi la medesima portata e stipulati dalla stessa società attrice si sono già espressi in plurime occasioni la Corte di Appello di Milano (sent. nn. 1900/2017, 1767/2017;
2165/2017; 1415/2018) e questo Tribunale (sent. nn. 2071/2016, 482/2023, 2243/2023, 3573/2023) con statuizioni convergenti nel senso della nullità.
3 Al riguardo, si richiama in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza di questo
Tribunale n. 482/2023.
2.5. In primo luogo, l'estensione territoriale del patto a tutto il territorio della Repubblica Italiana, Città di San Marino e del Vaticano appare eccessiva e non giustificata, anche in relazione alla circostanza, non contestata, che la parte convenuta ha svolto prevalentemente la propria attività nel territorio della
Lombardia.
Inoltre, con riferimento all'utilizzo di mezzi tecnologici e alla potenziale “dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita la attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata” in conseguenza dell'utilizzo di mezzi tecnologici, risulta indeterminata l'estensione del patto essendo riferita “ad entrambi i luoghi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venga di fatto effettuata l'attività in qualunque forma, ma anche a quello in cui essa produca i propri effetti e venga in tutto o in parte utilizzata a prescindere dalla sua presenza fisica in tale luogo”.
2.6. Anche il corrispettivo non pare congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, che si è obbligato ad astenersi dallo svolgere, per sei mesi, qualsiasi attività lavorativa in concorrenza con quella del datore di lavoro su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un importo certamente esiguo se rapportato alla retribuzione annua, all'estensione territoriale nonché all'oggetto del patto, tale da precludere in modo pressoché totale la possibilità di operare in
Italia nel settore in cui è maturata la sua intera esperienza professionale.
Inoltre, anche la clausola di salvaguardia, ovvero la previsione dell'integrazione fino al 30% della retribuzione annua lorda, non consente di giungere a conclusioni diverse in ordine alla proporzionalità del corrispettivo.
2.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il patto stipulato tra le parti in data 1° aprile 2019 deve essere dichiarato nullo.
2.8. Conseguentemente va respinta la domanda attorea, svolta in via principale, finalizzata all'accertamento dell'inadempimento agli obblighi di non concorrenza da parte della parte convenuta nonché alla condanna della stessa al pagamento della penale in conseguenza di detta violazione.
*
3. Deve essere invece accolta la domanda attorea formulata in via subordinata con riferimento alla restituzione del corrispettivo versato in relazione al patto dichiarato nullo, sebbene l'importo debba essere limitato a quanto percepito dalla parte convenuta dal 1° aprile 2019 sino alla data delle dimissioni.
I pagamenti effettuati in esecuzione di negozio nullo sono infatti privi di causa e, pertanto, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.1. Al riguardo, va precisato che il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai
4 entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. n. 19735/2018).
3.2. La parte convenuta è perciò tenuta a restituire alle attrici l'importo netto corrispondente al lordo ricevuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza a decorrere dal 1° aprile 2019, data di decorrenza del patto oggetto di causa, con interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Pur in assenza di uno specifico conteggio di quanto dovuto distintamente alle attrici (il conteggio in ricorso prende in considerazione anche le somme corrisposte in forza del precedente patto di novembre 2018, mentre la difesa del lavoratore ha indicato solo la somma totale), si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n.
1106/2012).
3.3. Non può, peraltro, trovare accoglimento la tesi di parte convenuta in ordine alla natura retributiva delle somme versate a titolo di patto di non concorrenza con conseguente richiesta di irripetibilità.
Su tale questione la Corte d'Appello di Milano ha già avuto modo di affermare quanto segue: “Ribadisce questo collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto - peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.” (cfr. App. Milano n. 2165/2017).
Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato – del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso.
Del resto, l'istruttoria orale richiesta non avrebbe potuto portare elementi utili alla tesi in commento, tenuto conto della natura generica, valutativa e comunque irrilevante delle circostanze oggetto di capitolazione.
La Corte di Appello ha infatti affermato, su medesima questione, che “anche se la società avesse voluto
'risparmiare' imputando parte delle somme che intendeva riconoscere al lavoratore a corrispettivo del patto di non concorrenza anziché alla retribuzione, così ottenendo, con il medesimo esborso, il vantaggio di assicurarsi la non concorrenza del dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, ciò non potrebbe in alcun modo avere la conseguenza di far diventare il corrispettivo del patto parte della retribuzione. Le somme, infatti, vanno a compensare una il lavoro prestato in costanza di rapporto e l'altra il sacrificio di non potersi impiegare in settori in concorrenza una volta cessato il rapporto” (cfr. App. Milano n. 1054/2017).
Non può, invero, ritenersi fondato l'assunto per cui tale corrispettivo fosse in realtà una forma mascherata di retribuzione, motivato su una asserita diversità degli importi proposti a titolo di retribuzione in sede di trattative e quelli poi effettivamente riconosciuti al momento dell'assunzione.
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4. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 1° aprile 2019 e, per l'effetto, rigetta la domanda svolta in via principale di cui al punto A) del ricorso;
- condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore di dell'importo Parte_2 netto corrispondente all'importo lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dal 1° aprile 2019 alla data di cessione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore di Controparte_2 dell'importo netto corrispondente all'importo lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dalla data di cessione del rapporto di lavoro alla data di decorrenza delle dimissioni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 17.04.2024
Il giudice
Franco Caroleo
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