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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 119/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in Pt_1
atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. STEFANO Controparte_1
MURDACA, giusta procura in atti;
coatta amministrativa Controparte_2
contumace appellati
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Parte_2
-che, dal gennaio 2004, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' , a tempo CP_2
indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato, e che nel 2014 era confluito alle dipendenze dell'Azienda Calabria Verde;
;
- che, per gli anni 2005 e 2006 vi era stato un riconoscimento della contribuzione lavorativa soltanto parziale, e precisamente, per l'anno 2005 risultavano conteggiate soltanto 220 giornate contributive, a fronte di 298 giornate effettive, per l'anno 2006, soltanto 224 giornate contributive a fronte di 302 giornate effettive.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro col versamento solo parziale a favore del ricorrente dei contributi previdenziali per gli anni
2002, 2005 e 2006; per l'effetto voler disporre a carico di la costituzione presso l'ente CP_2
previdenziale di una rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338 del 1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi;
in subordine, condannare l' al risarcimento del danno CP_2
da irregolarità contributiva subito da parte ricorrente ex art.2116 c.c. secondo comma in forza degli omessi contributi da quantificarsi nella somma di euro 10.000 ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU contabile o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice.”
L , ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato, anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'
[...]
, sulla base del rilievo secondo cui la domanda proposta dal lavoratore nei confronti CP_3
del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, c.p.c.
Il giudice ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma
10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui Pt_1
sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n.
162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al 31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all' , che rientra nel CP_2
novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando che l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., è tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per l'anno 2002 con il riconoscimento di 312 giornate contributive, per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 293 giornate contributive e, per l'anno 2006, con il riconoscimento di complessive 302 giornate contributive, che l' è tenuto a ricevere, non essendo decorso il Pt_1
termine prescrizionale;
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_4 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che CP_3
nella presente vicenda il datore di lavoro non è onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell' di previdenza, per cui trova applicazione la regola generale CP_3 fissata dall'art. 444 comma 3 c.p.c., in forza della quale la competenza spetta al Tribunale di
Catanzaro, trovandosi in quella circoscrizione l'ufficio ricevente i contributi.
Con il secondo motivo, denuncia il vizio di ultrapetizione in quanto nelle conclusioni del ricorso il non aveva chiesto l'accredito della contribuzione prescritta sulla propria Parte_2 posizione assicurativa, bensì che, accertato l'omesso versamento dei contributi da parte di la CP_2
stessa fosse condannata a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia ovvero fosse condannata al risarcimento del danno.
Con il terzo motivo, deduce che la sospensione de qua potrebbe trovare applicazione solo in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le CP_5
pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari CPS, per le pensioni agli insegnanti di CP_5
asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato CTPS), mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel “regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria).
Se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_6
L è rimasta contumace. CP_2
Sono state depositate note nel termine del 25 ottobre 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente controversia viene decisa ex art 118 disp att. sulla base dei precedenti conformi già decisi dalla Corte su identiche fattispecie.
Il primo motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: << la domanda di regolarizzazione contributiva e la domanda di costituzione di rendita vitalizia introducono una lite che vede quali contraddittori necessari lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale (in materia di regolarizzazione contributiva cfr. Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; cass. 6 novembre 2020 n. 24924; in materia di costituzione di rendita vitalizia cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009 n. 3678).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ciò che viene impropriamente denominata come
"azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" […] altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno” (così Cass., 14 maggio 2020 n. 8956, cit.). I medesimi argomenti di natura logica e sistematica portano a ritenere che anche l'azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto
1962 n. 1338 (per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'ente previdenziale della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso resta obbligato) rappresenti una species dell'azione risarcitoria, contraddistinta dalla peculiarità che, anziché una domanda risarcitoria in proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica all'ente previdenziale.
Ricondotte le azioni in esame alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., deve ritenersi che esse abbiano natura contrattuale (in quanto la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 c.c., per il danno cagionato al lavoratore rimasto privo della prestazione a causa della mancata o irregolare contribuzione, è fondata sull'inadempienza di un'obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro) ed introducano, al pari di quella fondata sull'art. 2116, comma 2, c.c., una controversia individuale di lavoro (e non una controversia previdenziale), come tale soggetta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai criteri dell'art. 413 c.p.c. e non già dell'art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 28 novembre 1994 n. 10121).
Nel caso in esame l'appellato nel ricorso introduttivo, il lavoratore ha dichiarato di svolgere attività di operaio idraulico forestale presso i cantieri del Comune di residenza , ossia SA UC , dunque nel distretto di Locri.
Deve dunque concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro e per il rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Innanzitutto l'interpretazione della domanda deve avere ad oggetto l'intero ricorso e non solo le conclusioni: il ricorso è interamente incentrato sul diritto del lavoratore ad ottenere l'accredito contributivo, talchè la mancata richiesta di condanna al pagamento dei contributi nelle conclusioni appare mera svista.
Non soltanto, l'interpretazione sistematica fornita dalla Suprema Corte, testè riportata, che riconduce l'azione impropriamente denominata azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo nell'alveo dell'art.2116 comma , conduce a ritenere che tra le domande svolte dal ricorrente e la domanda volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva vi sia un rapporto di continenza con conseguente obbligo del Giudice di provvedere.
Quanto al terzo motivo, occorre preliminarmente rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica CP_3
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003)
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e
10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le CP_5
pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, per le pensioni dei sanitari CPS, Cassa per le CP_5
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS).
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma
1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario". (Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate “…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell'
[...]
ente pubblico non economico, un trattamento economico di Parte_3
migliore favore (nella specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg. Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche la tesi secondo cui difetterebbe la giurisdizione è infondata, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Sez. U ,
Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella
12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore dei difensori dell'appellato costituitosi, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 968/2021 del Giudice del lavoro di Locri depositata in data 7 ottobre CP_2
2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in Pt_1 Parte_2
euro 1.983,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dei procuratori antistatari.
3) Nulla sulle spese, tra e Pt_1 CP_2
4) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 119/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in Pt_1
atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. STEFANO Controparte_1
MURDACA, giusta procura in atti;
coatta amministrativa Controparte_2
contumace appellati
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Parte_2
-che, dal gennaio 2004, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' , a tempo CP_2
indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato, e che nel 2014 era confluito alle dipendenze dell'Azienda Calabria Verde;
;
- che, per gli anni 2005 e 2006 vi era stato un riconoscimento della contribuzione lavorativa soltanto parziale, e precisamente, per l'anno 2005 risultavano conteggiate soltanto 220 giornate contributive, a fronte di 298 giornate effettive, per l'anno 2006, soltanto 224 giornate contributive a fronte di 302 giornate effettive.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro col versamento solo parziale a favore del ricorrente dei contributi previdenziali per gli anni
2002, 2005 e 2006; per l'effetto voler disporre a carico di la costituzione presso l'ente CP_2
previdenziale di una rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338 del 1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi;
in subordine, condannare l' al risarcimento del danno CP_2
da irregolarità contributiva subito da parte ricorrente ex art.2116 c.c. secondo comma in forza degli omessi contributi da quantificarsi nella somma di euro 10.000 ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU contabile o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice.”
L , ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato, anzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'
[...]
, sulla base del rilievo secondo cui la domanda proposta dal lavoratore nei confronti CP_3
del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, c.p.c.
Il giudice ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma
10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui Pt_1
sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n.
162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al 31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all' , che rientra nel CP_2
novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando che l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., è tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per l'anno 2002 con il riconoscimento di 312 giornate contributive, per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 293 giornate contributive e, per l'anno 2006, con il riconoscimento di complessive 302 giornate contributive, che l' è tenuto a ricevere, non essendo decorso il Pt_1
termine prescrizionale;
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_4 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che CP_3
nella presente vicenda il datore di lavoro non è onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell' di previdenza, per cui trova applicazione la regola generale CP_3 fissata dall'art. 444 comma 3 c.p.c., in forza della quale la competenza spetta al Tribunale di
Catanzaro, trovandosi in quella circoscrizione l'ufficio ricevente i contributi.
Con il secondo motivo, denuncia il vizio di ultrapetizione in quanto nelle conclusioni del ricorso il non aveva chiesto l'accredito della contribuzione prescritta sulla propria Parte_2 posizione assicurativa, bensì che, accertato l'omesso versamento dei contributi da parte di la CP_2
stessa fosse condannata a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia ovvero fosse condannata al risarcimento del danno.
Con il terzo motivo, deduce che la sospensione de qua potrebbe trovare applicazione solo in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le CP_5
pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari CPS, per le pensioni agli insegnanti di CP_5
asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato CTPS), mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel “regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria).
Se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_6
L è rimasta contumace. CP_2
Sono state depositate note nel termine del 25 ottobre 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente controversia viene decisa ex art 118 disp att. sulla base dei precedenti conformi già decisi dalla Corte su identiche fattispecie.
Il primo motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: << la domanda di regolarizzazione contributiva e la domanda di costituzione di rendita vitalizia introducono una lite che vede quali contraddittori necessari lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale (in materia di regolarizzazione contributiva cfr. Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; cass. 6 novembre 2020 n. 24924; in materia di costituzione di rendita vitalizia cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009 n. 3678).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ciò che viene impropriamente denominata come
"azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" […] altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno” (così Cass., 14 maggio 2020 n. 8956, cit.). I medesimi argomenti di natura logica e sistematica portano a ritenere che anche l'azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto
1962 n. 1338 (per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'ente previdenziale della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso resta obbligato) rappresenti una species dell'azione risarcitoria, contraddistinta dalla peculiarità che, anziché una domanda risarcitoria in proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica all'ente previdenziale.
Ricondotte le azioni in esame alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., deve ritenersi che esse abbiano natura contrattuale (in quanto la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 c.c., per il danno cagionato al lavoratore rimasto privo della prestazione a causa della mancata o irregolare contribuzione, è fondata sull'inadempienza di un'obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro) ed introducano, al pari di quella fondata sull'art. 2116, comma 2, c.c., una controversia individuale di lavoro (e non una controversia previdenziale), come tale soggetta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai criteri dell'art. 413 c.p.c. e non già dell'art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 28 novembre 1994 n. 10121).
Nel caso in esame l'appellato nel ricorso introduttivo, il lavoratore ha dichiarato di svolgere attività di operaio idraulico forestale presso i cantieri del Comune di residenza , ossia SA UC , dunque nel distretto di Locri.
Deve dunque concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro e per il rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Innanzitutto l'interpretazione della domanda deve avere ad oggetto l'intero ricorso e non solo le conclusioni: il ricorso è interamente incentrato sul diritto del lavoratore ad ottenere l'accredito contributivo, talchè la mancata richiesta di condanna al pagamento dei contributi nelle conclusioni appare mera svista.
Non soltanto, l'interpretazione sistematica fornita dalla Suprema Corte, testè riportata, che riconduce l'azione impropriamente denominata azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo nell'alveo dell'art.2116 comma , conduce a ritenere che tra le domande svolte dal ricorrente e la domanda volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva vi sia un rapporto di continenza con conseguente obbligo del Giudice di provvedere.
Quanto al terzo motivo, occorre preliminarmente rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica CP_3
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003)
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e
10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le CP_5
pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, per le pensioni dei sanitari CPS, Cassa per le CP_5
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS).
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma
1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario". (Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate “…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell'
[...]
ente pubblico non economico, un trattamento economico di Parte_3
migliore favore (nella specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg. Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche la tesi secondo cui difetterebbe la giurisdizione è infondata, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Sez. U ,
Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella
12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore dei difensori dell'appellato costituitosi, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 968/2021 del Giudice del lavoro di Locri depositata in data 7 ottobre CP_2
2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in Pt_1 Parte_2
euro 1.983,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dei procuratori antistatari.
3) Nulla sulle spese, tra e Pt_1 CP_2
4) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)