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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IA, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2358/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in IA, presso lo studio dell'avv. Giorgio Parte_1
Manurritta, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
- sede di IA, elettivamente domiciliata in Controparte_1
IA, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, - premesso di aver Parte_1
lavorato dal 1° aprile 1989 alle dipendenze dell - Controparte_1
sede di IA (in seguito anche solo con qualifica di autista di livello 3C - ha CP_2
impugnato il licenziamento disposto nei suoi confronti con missiva del 29 maggio 2024 per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità alla mansione specifica di autista, sostenendone l'illegittimità e domandando la reintegrazione nel posto di lavoro e la riparazione del danno, secondo le tutele “previste per legge”. ha resistito in giudizio. CP_2
2. Il ricorrente ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, per insussistenza delle ragioni addotte dalla datrice di lavoro a fondamento della propria decisione.
Considerata la data di assunzione del lavoratore, deve intendersi richiesta la tutela prevista dall'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300.
La doglianza è fondata e deve, pertanto, essere accolta, nei termini di seguito precisati.
pagina 1 di 4 ha sostenuto l'insussistenza del giustificato motivo posto a base del Parte_1
licenziamento, aggiungendo che il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di autista espresso dal medico competente il 4 gennaio 2024 (in copia agli atti del fascicolo della resistente) fosse stato superato dal successivo giudizio dello Spresal, adìto in sede di opposizione contro la prima valutazione, reso il 5 marzo 2024.
E' peraltro assorbente, a monte, l'accertamento del fatto che pur assunto Parte_1
da con qualifica di autista, avesse dismesso quelle mansioni già da anni, per assumerne CP_2
altre a partire dal 2023, prima del giudizio del medico competente.
La stessa resistente, nella memoria di costituzione (ed invero, ancor prima, nella stessa lettera di licenziamento), ha dato atto del fatto che le mansioni di autista fossero state soppresse all'interno dell'organizzazione aziendale, a partire dal marzo 2020, in corrispondenza con la nota pandemia di Covid-19.
Alla prima udienza le parti sono state sentite liberamente sulla circostanza ed entrambe hanno confermato (per l' la presidente e legale rappresentante) che il ricorrente non CP_2
svolgeva più le mansioni di autista dal 2020, anno in cui il servizio di trasporto dei pazienti a mezzo di autobus era stato soppresso. Da allora, il rapporto di lavoro del ricorrente era stato inizialmente sospeso, con il sostegno dell'integrazione salariale, ed infine riattivato, e Pt_1
aveva ripreso a lavorare, come il resto degli autisti, dispiegato in altre mansioni.
[...]
Il giudizio di inidoneità permanente alle mansioni specifiche deve ovviamente riguardare le mansioni che sono svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica contrattuale originariamente assegnatagli.
Se un lavoratore è assunto con mansioni e qualifica di autista ma poi muta stabilmente le mansioni, come nel caso del ricorrente, la precedente qualifica non connota più la sua professionalità e non deve essere considerata ai fini delle valutazioni previste dall'art. 41
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
E' solo a seguito del giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica che al datore di lavoro è consentito di licenziarlo, ove non possano essere attuati gli accorgimenti stabiliti dall'art. 42 d.lgs. n. 81/2008 (“il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”).
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, mancando una valutazione di inidoneità specifica alle mansioni che erano proprie del ricorrente al tempo del giudizio medico, viene a mancare il presupposto legittimante del licenziamento.
3. All'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo consegue la tutela della reintegra del lavoratore, in applicazione dell'art. 18, commi quarto e settimo, l. n.
300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012.
AI deve essere pertanto condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (di misura non superiore, in ogni caso, a dodici mensilità), secondo l'importo mensile lordo di euro 1.679,74
(l'importo è ottenuto sommando alla retribuzione mensile ordinaria figurante nelle buste paga prodotte, di euro 1.550,53, un rateo di tredicesima mensilità), oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento (29 maggio 2024) al saldo.
La società convenuta, sempre in applicazione della norma citata, deve, inoltre, essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per i procedimenti di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. annulla il licenziamento per cui è causa;
2. condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
3. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (secondo l'importo mensile lordo di euro 1.679,74) dal giorno del licenziamento (29 maggio 2024) a quello dell'effettiva reintegrazione, di misura non superiore, in ogni caso, a dodici mensilità, oltre rivalutazione e interessi dal 29 maggio 2024 al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
pagina 3 di 4 4. condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
IA, 5 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IA, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2358/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in IA, presso lo studio dell'avv. Giorgio Parte_1
Manurritta, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
- sede di IA, elettivamente domiciliata in Controparte_1
IA, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta e dell'avv. Sonia Ciampi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, - premesso di aver Parte_1
lavorato dal 1° aprile 1989 alle dipendenze dell - Controparte_1
sede di IA (in seguito anche solo con qualifica di autista di livello 3C - ha CP_2
impugnato il licenziamento disposto nei suoi confronti con missiva del 29 maggio 2024 per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità alla mansione specifica di autista, sostenendone l'illegittimità e domandando la reintegrazione nel posto di lavoro e la riparazione del danno, secondo le tutele “previste per legge”. ha resistito in giudizio. CP_2
2. Il ricorrente ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, per insussistenza delle ragioni addotte dalla datrice di lavoro a fondamento della propria decisione.
Considerata la data di assunzione del lavoratore, deve intendersi richiesta la tutela prevista dall'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300.
La doglianza è fondata e deve, pertanto, essere accolta, nei termini di seguito precisati.
pagina 1 di 4 ha sostenuto l'insussistenza del giustificato motivo posto a base del Parte_1
licenziamento, aggiungendo che il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di autista espresso dal medico competente il 4 gennaio 2024 (in copia agli atti del fascicolo della resistente) fosse stato superato dal successivo giudizio dello Spresal, adìto in sede di opposizione contro la prima valutazione, reso il 5 marzo 2024.
E' peraltro assorbente, a monte, l'accertamento del fatto che pur assunto Parte_1
da con qualifica di autista, avesse dismesso quelle mansioni già da anni, per assumerne CP_2
altre a partire dal 2023, prima del giudizio del medico competente.
La stessa resistente, nella memoria di costituzione (ed invero, ancor prima, nella stessa lettera di licenziamento), ha dato atto del fatto che le mansioni di autista fossero state soppresse all'interno dell'organizzazione aziendale, a partire dal marzo 2020, in corrispondenza con la nota pandemia di Covid-19.
Alla prima udienza le parti sono state sentite liberamente sulla circostanza ed entrambe hanno confermato (per l' la presidente e legale rappresentante) che il ricorrente non CP_2
svolgeva più le mansioni di autista dal 2020, anno in cui il servizio di trasporto dei pazienti a mezzo di autobus era stato soppresso. Da allora, il rapporto di lavoro del ricorrente era stato inizialmente sospeso, con il sostegno dell'integrazione salariale, ed infine riattivato, e Pt_1
aveva ripreso a lavorare, come il resto degli autisti, dispiegato in altre mansioni.
[...]
Il giudizio di inidoneità permanente alle mansioni specifiche deve ovviamente riguardare le mansioni che sono svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica contrattuale originariamente assegnatagli.
Se un lavoratore è assunto con mansioni e qualifica di autista ma poi muta stabilmente le mansioni, come nel caso del ricorrente, la precedente qualifica non connota più la sua professionalità e non deve essere considerata ai fini delle valutazioni previste dall'art. 41
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
E' solo a seguito del giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica che al datore di lavoro è consentito di licenziarlo, ove non possano essere attuati gli accorgimenti stabiliti dall'art. 42 d.lgs. n. 81/2008 (“il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”).
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, mancando una valutazione di inidoneità specifica alle mansioni che erano proprie del ricorrente al tempo del giudizio medico, viene a mancare il presupposto legittimante del licenziamento.
3. All'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo consegue la tutela della reintegra del lavoratore, in applicazione dell'art. 18, commi quarto e settimo, l. n.
300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012.
AI deve essere pertanto condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (di misura non superiore, in ogni caso, a dodici mensilità), secondo l'importo mensile lordo di euro 1.679,74
(l'importo è ottenuto sommando alla retribuzione mensile ordinaria figurante nelle buste paga prodotte, di euro 1.550,53, un rateo di tredicesima mensilità), oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento (29 maggio 2024) al saldo.
La società convenuta, sempre in applicazione della norma citata, deve, inoltre, essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per i procedimenti di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. annulla il licenziamento per cui è causa;
2. condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
3. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (secondo l'importo mensile lordo di euro 1.679,74) dal giorno del licenziamento (29 maggio 2024) a quello dell'effettiva reintegrazione, di misura non superiore, in ogni caso, a dodici mensilità, oltre rivalutazione e interessi dal 29 maggio 2024 al saldo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
pagina 3 di 4 4. condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
IA, 5 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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