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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2024, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 631/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 631/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. ANTONIO MITTICA (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. GIOVANNI GERACE (C.F.: CP_1 C.F._3
CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 604/2020, depositata in data 5.10.2020, a definizione del proc. n. 271/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.04.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 22.04.2024).
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* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato il 19.02.2018 la parte ha instaurato, Parte_1
innanzi al Tribunale di Locri, il proc. n. 271/2018 R.G., evocando in giudizio CP_1
e ivi rappresentando che:
(1) a partire dal 1994 ella aveva posseduto in via esclusiva, pubblica, pacifica e ininterrotta alcuni immobili siti in Sant'Ilario dello Jonio (Rc)-Contrada NO (siti in Catasto al fg.
12, p.lle 158, 159 e 160, nonché alle p.lle 165, 195, 222 e 166);
(2) aveva dunque interesse al riconoscimento del proprio avvenuto acquisto a titolo originario ed ex art. 1158 c.c. nei confronti del proprio germano, , da sempre abitante a CP_1
breve distanza e non avente mai contestato il suo legittimo possesso.
I.1.2.- Con comparsa dell'11.05.2018 si è costituito in tale giudizio , CP_1
contestando integralmente le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) la nullità e inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
(2) il difetto, nel merito, dei presupposti dell'art. 1158 c.c., poiché non provata e, in via gradata, per essere tali immobili in comproprietà fra l'attrice e il convenuto.
I.1.3.- Il procedimento di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 6 testi (cfr. verbale del 25.09.2019), è stato poi definito con la sentenza n.
604/2020 del 5.10.2020, nella quale il primo giudicante ha:
(1) rigettato la domanda attorea;
(2) condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del convenuto.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte , instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 631/2020 R.G.), contestando tale pronuncia e chiedendone la riforma, in particolare, per:
(1) vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.;
(2) mancata assunzione di una prova decisiva (teste . Tes_1
I.2.2.- Con comparsa dell'1.03.2021 si è poi costituito anche in questo grado l'appellato
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: CP_1
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(1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(2) l'indeterminatezza della domanda;
(3) il difetto di allegazione documentale probatoria;
(4) il difetto dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.;
(5) l'irrilevanza della escussione del teste con conseguente opposizione alla sua Tes_1
ammissione.
I.2.3.- Con provvedimento del 29.10.-2.11.2021, poi, ritenute le richieste istruttorie suscettibili di delibazione unitamente al merito, si è disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- Con provvedimento del 22.04.2024, infine e a scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare del 18.04.2024, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine sia alle eccezioni preliminari della parte appellata [v. infra, sub IV., punti (A) e (B)], sia al perimetro del thema decidendum qui scrutinabile [v. infra, sub IV.1.].
IV.- Quanto al primo profilo:
(A) è da disattendere l'eccezione della parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. – considerando che nel gravame originante l'odierna procedura la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione qui proposta;
(B) è parimenti meritevole di reiezione l'eccezione della parte appellata, ex art. 164 c.p.c., di nullità per indeterminatezza della domanda [da ritenersi riferita, in considerazione del suo tenore letterale, all'atto di citazione di 1° grado (v. in generale, per la proposizione di tale
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exceptio in appello, Cass. civ., Sez. un., 26/01/2022, n. 2258)], considerando che, come noto, tale eccezionale declaratoria può essere pronunciata solo laddove, “avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati”,
“l'oggetto … risult[i] “assolutamente” incerto”, in termini tali da non consentire in alcun modo l'“individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/07/2021, n. 20861 e Cass. civ., 28/05/2009, n. 12567], elementi, al contrario, agevolmente individuabili nel caso di specie (avendo la parte attrice e odierna appellante pacificamente agito per accertarsi l'usucapione su alcuni immobili cointestati con il suo germano – cfr. atto di citazione originante il procedimento di 1° grado), CP_1
come del resto dimostrato anche dalle ampie ed argomentate difese di merito della stessa controparte (cfr. comparsa dell'11.05.2018), le cui contestazioni all'altrui domanda - poiché propriamente riferibili al merito della stessa e non già all'indeterminatezza dei suoi elementi obiettivi (petitum e causa petendi) [cfr. quanto già condivisibilmente evidenziato a pag. 2, punto 2., della sentenza di prime cure] – non possono dar luogo alla richiesta declaratoria in rito;
IV.1.- Quanto, poi, al perimetro del presente gravame, esso è pacificamente delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa ovvero di esplicita riproposizione, atteso che, come noto, “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato – definitiva irretrattabilità, giova precisarsi, qui senz'altro intervenuta con riguardo al passaggio motivazionale della sentenza di prime cure nel quale si è qualificata la richiesta della parte convenuta di accertare e dichiarare la comproprietà sugli immobili oggetto di causa (cfr. pag.
8 della comparsa di costituzione in prime cure dell'11.05.2018) come “richiesta meramente strumentale al rigetto della domanda di usucapione” “e non” come “domanda riconvenzionale” (cfr. pag. 9, 5° cpv., della pronuncia gravata), non avendo la parte ivi convenuta e qui appellata formulato alcuna impugnativa incidentale neanche a tal riguardo
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(cfr. comparsa di costituzione in appello dell'1.03.2021), limitandosi, in questa sede, a una riproduzione letterale (cfr. pagg. 11-12 della comparsa da ultimo indicata, nonché successivi atti difensivi), del passaggio dell'atto difensivo già definitivamente qualificato nella sentenza di 1° grado (non gravata, ripetesi, a tal proposito), ciò evidentemente escludendo alcuna necessità o possibilità di procedersi in questa sede, come già in prime cure (cfr. pag. 9, 7° cpv., della pronuncia appellata), ad alcuna specifica delibazione o statuizione in dispositivo a tal riguardo.
V.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
VI.- Giova muovere, a tal riguardo, dal rilievo che la sentenza di prime cure qui appellata risulta fondata su una pluralità di rationes decidendi, autonome l'una dall'altra e ciascuna di per sé sola idonea a supportare il relativo dictum reiettivo [a ciò conseguendo che è sufficiente
“la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con
l'impugnazione” a imporre l'integrale reiezione di quest'ultima e “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione “della sentenza gravata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019,
n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ., 11/02/2011, n. 3386; Cass. civ.,
20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349)].
Pluralità di autonome rationes, in particolare, così compendiabili e ricavabili dalla sentenza di prime cure:
(A) mancata prova, da parte dell'attrice, comproprietaria dei beni, di atti “contro” il comproprietario e idonei a realizzare il mutamento da uti condomina a uti domina – ratio evincibile, in particolare ed ex aliis, dai passaggi motivazionali in cui il Tribunale di prime cure risulta aver sottolineato che “il solo pagamento delle bollette non costituisce un'attività posta in essere “contro” il comproprietario, perché non esclude di per sé la possibilità per quest'ultimo di godere del bene ai sensi dell'articolo 1102 c.c. (semmai determina l'obbligo per il comproprietario di contribuire alle spese che siano state effettuate nell'interesse comune), soprattutto dato che nel 1994 era ancora in vita la SI madre di Per_1
, che abitava nell'immobile oggetto di causa” (cfr. pag. 4, 4° cpv., della Parte_1 sentenza appellata), che fino alla morte della madre delle parti in lite non vi era “né una situazione di compossesso con la madre, né di possesso esclusivo della SI fino a CP_1 quando il proprio genitore è rimasto in vita” (cfr. pag. 6, 1° cpv., della medesima sentenza) e che pertanto, atteso che “il comproprietario che chiede di usucapire l'intero bene nei
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confronti dell'altro comproprietario … deve … dimostrare in giudizio di essersi comportato per oltre vent'anni uti dominus e non uti condominus, esercitando cioè una signoria sul bene in modo incompatibile con possibilità per il comunista di esercitare le facoltà di cui all'articolo 1102 c.c., senza che a tal fine possa rilevare il fatto che l'altro contitolare di fatto si sia astenuto dall'uso della cosa (cfr. Cass. Civ. n. 24781/2017, Cass. Civ. n. 23539/2011)”
e “deve pertanto emergere che il compossessore abbia compiuto uno o più atti rivolti
“contro” gli altri compossessori in modo da escluderli dal compossesso da un certo momento in poi”, nel caso di specie tali atti ultra-ventennali non erano ravvisabili, in quanto “il solo pagamento di alcune delle utenze, in presenza peraltro della SI (che ha abitato Per_1
l'immobile fino alla data della sua morte), non costituisce di per sé un atto rivolto “contro”
” e “la semplice visita o la circostanza di dividere il pranzo con la propria madre CP_1 non implicano l'assunzione della qualità di possessore esclusivo in capo a ”, Parte_1
con la conseguenza che “solo dopo il decesso di era possibile per Persona_2 Parte_1 esercitare uno o più atti “contro” il comproprietario in modo da consentire CP_1
l'inizio del termine ventennale previsto dall'articolo 1158 c.c.” e che pertanto, “a prescindere dall'accertamento circa il compimento di uno o più atti di tal genere”, “la domanda giudiziale” era “stata notificata al convenuto il 19 febbraio 2018, cioè prima del decorso di diciotto anni dalla morte della SI , in ogni caso quindi non potendosi essere Per_1
compiuto alcun ventennio da qualsivoglia atto escludente nelle more eventualmente intervenuto (cfr. pagg.
7-8 della medesima sentenza, nonché pagg.
8-9 per la precisazione che, pur nel caso di qualificazione della come “detentrice” e non già come Persona_2
“possessore”, in ogni caso “non vi è spazio per la configurazione di un possesso uti domina da parte di prima del 1° giugno 2000”); Parte_1
(B) mancata prova, da parte dell'attrice e in ogni caso, di un possesso ultra-ventennale sugli immobili oggetto di causa - ratio evincibile, in particolare ed ex aliis, dai passaggi motivazionali in cui il Tribunale di prime cure risulta aver sottolineato che “dalle sole deposizioni dei testi di parte attrice non emerge una situazione di possesso protrattosi per oltre vent'anni” (cfr. pag. 3, ult. cpv., della pronuncia gravata), che “la documentazione prodotta dall'attrice a corredo del proprio atto di citazione (ricevute di bollette di Enel, Sip,
Telecom e Tele2) risale anche al 1994, ma il convenuto ha sottolineato che questa potrebbe riferirsi a delle utenze diverse rispetto a quelle legate agli immobili oggetto di causa. Poiché dal racconto del teste è emerso che i coniugi – abitano un immobile e Tes_2 CP_1 CP_2
dispongono di un altro immobile posto a qualche metro dal primo, vi è un riscontro circa
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l'impossibilità di provare la relazione di fatto con la res oggetto del presente giudizio tramite
i predetti documenti. Peraltro dalle predette ricevute emerge che le utenze si trovano talvolta in “contrada NO” senza altre specificazioni o senza numero civico, altre volte in
“contrada NO n. 30”, in contrada NO n. 33” o in “contrada NO n.
43”; ciò conferma l'incertezza circa il luogo di ubicazione delle predette utenze” (cfr. pagg.
4, 2°-3° cpv., della medesima pronuncia), che la predetta incertezza non rendeva “necessario”
“sentire il teste - considerando che i lavori di “montaggio delle porte” (sulle quali Tes_1
il teste avrebbe potuto in thesi riferire), oltre a non rientrare fra le circostanze capitolate, avrebbero potuto essere relativi ad altro immobile - “in ogni caso è emerso in giudizio che
ha realizzato una casa, che costituisce la propria abitazione, posta vicino a Parte_1 quella su cui hanno riferito i testi , e (cfr. pagg. 6, 3°-4° Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
cpv., della medesima pronuncia), concludendo, a tal riguardo e in definitiva, che “non è stata raggiunta la prova del requisito temporale di cui all'articolo 1158 c.c.” (cfr. pag. 9, 3° cpv., della medesima pronuncia).
VII.- Trattandosi, come evidente, di autonome e distinte rationes [essendo pacifico che la statuizione reiettiva conclusivamente emessa possa basarsi tanto sulla sola ratio sub (A) (per difetto, come infra precisato, degli specifici elementi costitutivi dell'usucapione del comproprietario), quanto sulla sola ratio sub (B) (per difetto, in ogni caso, di uno spatium temporis sufficiente al perfezionamento della fattispecie ex art. 1158 c.c.)], occorre pertanto prendere le mosse dalle censure fatte valere in questa sede dalla parte appellante e verificarne l'eventuale capacità demolitoria rispetto alla prima (autonoma) ratio decidendi [v. supra, sub
VI., punto (A)], essendo chiaro, in virtù dei principi appena richiamati [v. supra, sub VI.], che nel caso in cui tale prima ratio risulti già di per sé “resistente” alle contestazioni formulate, ciò sarà del tutto assorbente e tale da “rendere del tutto ultronea la verifica di ogni altra censura” (poiché inidonea, pur ove fondata, a dar luogo alla riforma richiesta – v. ancora
Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n.
24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.).
VIII.- Muovendo, pertanto, dalla prima ratio decidendi, occorre in primo luogo rammentare i principi generalmente applicabili nei casi, analoghi a quello di specie, di comproprietario
[condizione di comproprietà emergente per tabulas (cfr. le visure e i documenti catastali in atti) e in ogni caso pacifica tra le parti - avendo la stessa attrice evidenziato, fin dal proprio atto introduttivo, la “co-intestazione” con il germano (cfr. pagg.
1-2 dell'atto CP_1
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di citazione di 1° grado)] che invochi l'usucapione dell'intera res, estendendo il suo diritto (ex art. 1102, comma II, c.p.c.) “contro” gli altri comproprietari.
VIII.1.- A tal riguardo, in specie, è noto e va qui ribadito che per il comproprietario aspirante usucapiente non è sufficiente dare prova di aver utilizzato, pur in via esclusiva, il bene comune (atteso che il godimento “in via d'esclusività” “non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista”, “il quale”, in definitiva ed ex art. 1102 c.c., “può fruire anche di tutte le utilità del bene”, così attuando il proprio diritto dominicale, senza con ciò far trasmodare il proprio compossesso in possesso esclusivo – cfr. Cass. civ., 26/05/2022, n.
17141) ovvero di aver provveduto alla sua manutenzione e alle relative spese, e.g., per riparazioni e utenze (circostanze anch'esse pienamente compatibili con la condizione di compossesso, dando luogo, se del caso e ove ne ricorrano le relative condizioni – cfr. Cass. civ., 18/02/2022, n. 5465 -, solo al diritto al rimborso, ex art. 1110 c.c., del comproprietario anticipante l'esborso), ma occorre invece altresì necessariamente dimostrare (quale quid alii
e, al contempo, quale ineludibile quid pluris rispetto a qualsivoglia utilizzo, pur esclusivo), onde realizzare il predetto mutamento estensivo ex art. 1102, comma II, c.c. (da uti condominus a uti dominus) “l'intenzione manifesta di escludere gli altri comproprietari dal compossesso dei beni”, “impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento o di gestione”, “manifestando le volontà” “in modo certo ed inequivocabile” “agli altri comproprietari” (occorrendo che “sia” “resa palese a tutti” “l'intenzione di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà”), presumendosi, altrimenti e
“in mancanza di palese manifestazione del volere”, che “egli abbia agito nella qualità di contitolare” e “non al fine di escludere” gli altri comunisti [cfr., ex multis, Cass. n.
17141/2022, cit.; Cass. civ., 04/06/2020, n. 10620; Cass. civ., 4/5/2018, n. 10734; Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24781; Cass. civ., 27/7/2009, n. 17462; Cass. civ., 20/9/2007, n. 19478; Cass. civ., 28/4/2006, n. 9903; Cass. civ., 20/8/2002, n. 12260, nonché, nella giurisprudenza di merito pubblicata, Trib. Cassino, 26/01/2024; Trib. Reggio Calabria, 8/01/2021; Trib.
Genova, 9/05/2019; Trib. Bari, 30/07/2018, n. 3356, in Leggi d'Italia.it].
Intenzione escludente – “manifesta”, “palese, “certa” e “inequivoca” –, giova poi rammentare, integrante non solo l'elemento costitutivo dell'usucapione del comproprietario, ma altresì il dies a quo del termine ventennale (decorrente, come rammentato anche nella sentenza gravata, a partire dall'atto escludente: cfr. pag. 8, 1° cpv., della sentenza appellata) e non desumibile, né surrogabile dalla mera astensione da parte degli altri comproprietari, trattandosi di elemento pacificamente insufficiente [v., ex multis, Cass. civ., 22/01/2019, n.
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1642; Cass. civ., 20/05/2008, n. 12775; Cass. civ., 28/04/2006, n. 9903; Cass. civ.,
25/09/2002 n. 1392; Cass. civ., 20/08/2002 n. 12260], a fortiori ove sussistano, come nel caso di specie (trattandosi di vertenza fra due germani), “rapporti di parentela tra i soggetti interessati” [essendo pacifico ed evidente che, ove il “legame familiare” “consente al dominus”, esclusivo o pro quota, “di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene”, anche “la lunga durata” dell'utilizzazione è “presunzione … inoperante” e insufficiente a superare il disposto di cui all'art. 1144 c.c. (v., in questi termini, Trib. Sulmona, 18/11/2019,
n. 274, in Dejure.it, nonché, ex aliis, Cass. civ., 30/07/2019, n. 20508; Cass. civ., 03/07/2019,
n. 17880; Cass. civ., 02/10/2018, n. 23849].
VIII.2.- Rammentate, pertanto, le generali coordinate cui qui attenersi, occorre osservare che con riguardo al profilo qui in esame il Tribunale di prime cure ha del tutto condivisibilmente evidenziato che:
(A) l'immobile risultava essere stato abitato, sino alla sua morte (intervenuta l'1.06.2000), dalla sola madre di entrambe le parti in lite;
Persona_2
(B) la madre riceva poi mere visite quotidiane, fin quando era in vita, di entrambi i figli
(nonché dalla nipote figlia del , che altresì dormiva con la Persona_2 CP_1
nonna), ciò evidentemente, tuttavia, non dando luogo - così come il pagamento di alcune utenze - ad atti ex art. 1102, comma II, c.c., dell'uno o dell'altro figlio “contro” la madre;
(C) anche a voler valorizzare il titolo formale della disponibilità materna sulla res, nei confronti dei figli, in termini di detenzione (avendone essa l'usufrutto - come emergente dai documenti catastali prodotti ex latere actoris - e dunque risultando, rispetto ai nudi proprietari, detentrice: cfr. Cass. civ., 10/01/2011, n. 355), la predetta in ogni Persona_2 caso “deteneva” nell'interesse di entrambi, non di uno soltanto dei figli e nudi proprietari;
(D) alcun atto ex art. 1102, comma II, c.c. successivo alla morte della madre (1.06.2000), poi e ove pur intervenuto, avrebbe potuto dar luogo ad alcuna usucapione, risultando lo spatium temporis fra il predetto decesso (1.06.2000) e l'instaurazione dell'odierno giudizio
(19.02.2018) in ogni caso inferiore (2018-2000=18) al periodo necessario ex art. 1158 c.c..
VIII.3.- Chiariti, pertanto, i principi vigenti e da applicarsi (v. supra, sub VIII.1.) e le statuizioni concretamente adottate a tal riguardo nella sentenza di prime cure (v. supra, sub
VIII.2.), occorre ora muovere alle censure proposte nel presente gravame, avendo la parte appellante in particolare contestato:
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(1) la non corretta valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, della piena idoneità probatoria, al fine di dimostrare il suo possesso esclusivo, sia del pagamento delle “plurime utenze sin dal 1994”, “chiaramente testimoni dell'uso quotidiano e uti dominus della res posseduta”, sia delle testimonianze assunte, comprovanti la “presenza costante della
[...]
negli immobili oggetto della domanda giudiziale” [v. infra, sub VIII.4.]; Pt_1
(2) l'omessa valutazione, altresì, dell'inerzia del convenuto, non avendo quest'ultimo formulato, prima della mediazione e poi della comparsa di costituzione per il giudizio, alcuna opposizione, né contestazione idonea a valere quale interruzione del termine di c.d. prescrizione acquisitiva [v. infra, sub VIII.5.];
(3) la non condivisibilità, poi, sia dei rilievi critici mossi al valore dimostrativo delle bollette prodotte ex latere actoris (sulla scorta di una possibile riferibilità ad altro immobile non dimostrata e comunque smentita sul piano tecnico - tenendo conto, e.g., del codice POD), sia delle valutazioni dello stesso Tribunale rispetto al decorso di un termine ultra-ventennale
(valutazioni derivanti da una non corretta ricostruzione delle risultanze testimoniali e comunque definitivamente acclarabile con l'audizione del teste prova Testimone_6
decisiva non assunta in prime cure) [v. infra, sub VIII.6.].
Tali complessive deduzioni, qui di seguito da scrutinarsi [v. infra, sub VIII.4.-VIII.6.], risultano tuttavia globalmente inidonee a sovvertire le statuizioni innanzi compendiate [v. supra, sub VIII.2.] e fondanti la prima (autonoma) ratio decidendi della sentenza gravata.
VIII.4.- Muovendo, in particolare, dal profilo indicato supra, sub VIII.3., punto (1), è evidente, alla luce dei principi generali anche qui richiamati [v. supra, sub VIII.1.], che gli elementi invocati (i.e. il pagamento delle utenze o la prospettata presenza costante presso i luoghi di causa da parte dell'attrice) siano ex se insufficienti a dar luogo all'usucapione della comproprietaria, essendosi già evidenziata la necessità, in tal caso, di un quid pluris e di un quid alii da parte di quest'ultima, i.e. di una palese e manifesta condotta escludente “contro”
l'altro comproprietario, idonea a mutare i pregressi termini della relazione con la res (da uti condomina a uti domina).
Condotta manifestamente escludente, quest'ultimo, qui al contrario non dimostrata, né invero desumibile:
(1) tanto dalle predette bollette (cfr. all. 5 alla citazione di 1° grado) - trattandosi, come detto, di esborsi ex se non incompatibili con una situazione di compossesso, dando luogo, se del caso, solo a un rapporto di debito-credito fra comproprietari (cfr. art. 1110 c.c., nonché ancora supra, sub VIII.1.) - e, in generale, dalle complessive produzioni documentali realizzate ex
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latere actoris [risultando esclusivamente prodotti, oltre a una C.T.P. descrittiva degli immobili (cfr. all. 6 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), documenti catastali – cfr. all.
1-4 alla citazione di 1° grado, nonché all.
1-5 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., invero esclusivamente comprovanti la predetta condizione di comproprietà (attesa l'indicazione in essi di “proprietà per 1/2” con riguardo sia a CP_1
, sia a ) - ovvero certificati anagrafici – cfr. i certificati storici di
[...] Parte_1 residenza dell'attrice e la sua situazione di famiglia originaria (v. all.
1-3 alla 3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), invero asseveranti una mera condizione anagrafica
(peraltro mutata nel corso del tempo) di per sé insufficiente, come noto e rammentato dalla stessa attrice di prime cure (cfr. pag. 4, 2° cpv., della predetta memoria, richiamantesi a Cass. civ., 19/05/2015, n. 10204), ai fini della dimostrazione del possesso ad usucapionem -, e dunque nessun documento specificamente comprovante, come pur necessaria, una condotta inequivocabilmente escludente e integralmente impeditiva di qualsivoglia atto altrui (v. ancora supra, sub VIII.1.)];
(2) quanto dalle complessive risultanze della prova dichiarativa – non emergendo dalle stesse alcun atto espressamente escludente e integralmente impeditivo dell'altrui godimento, atteso che:
(a) alcuni testi (cfr. i testi attorei e , verbale d'udienza Testimone_7 Testimone_8
del 25.09.2019) hanno riferito solo di alcuni lavori – il primo di impermeabilizzazione del solaio, il secondo di due cambi di un portalampade – effettuati su incarico della
[...]
e del di lei marito, ciò non avendo, come detto, valore dirimente in questa sede – Pt_1
non costituendo le opere e i lavori commissionati dal singolo comproprietario, come detto, atti determinanti il mutamento da uti condominus a uti dominus e non essendo ex se incompatibili con una situazione di compossesso ad immagine di una corrispondente con-titolarità (anche arg. ex art. 1110 c.c.);
(b) altri testi (cfr. i testi di parte convenuta , e , Testimone_9 Tes_10 Tes_11 anch'essi escussi all'udienza del 25.09.2019) non solo non hanno narrato di alcun atto escludente, ma hanno esposto che, fin quando ancora in vita (essendo deceduta l'1.06.2000), nell'immobile abitava solo la madre delle parti, [“Questa è la casa di … Persona_2 Per_2
”, “la madre di entrambe le parti”, “la SI prima che morisse … viveva lì” –
[...] Per_1 cfr. test. ; “ … era mia vicina di casa, abitava vicino a me”, Testimone_9 Persona_2
“la casa di – cfr. test. “quando era vivente, la SI Persona_2 Tes_10 Per_1
abitava in via NO in Sant'Ilario dello Ionio … La casa era abitata dalla SI
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Reale” – cfr. test. ], la quale veniva poi semplicemente “visitata” quotidianamente Tes_11
da entrambi i figli e dalle loro famiglie, che abitavano altrove e ivi semplicemente
“passavano” e “mangiavano” “tutti insieme” (ivi poi rimando a dormire la figlia del CP_1
, i.e. detta ), [ veniva la mattina, passava a trovare la
[...] Per_3 Per_4 Parte_1 madre e andava a lavorare a Sant'Ilario”, abitava col marito a Locri”, Parte_1
veniva pure la mattina” e poi “andava a lavorare”, “mangiavano lì tutti CP_1 insieme, e con le famiglie, anche di sera”, “con la sera, CP_1 Parte_1 Persona_2 restava a dormire la nipote (figlia di )” – cfr. test. ; Persona_5 CP_1 Testimone_9
“quando era in vita, in quella casa stavano anche i suoi figli e i nipoti … non Persona_2
ricordo se dormivano anche in quella casa. Sia che avevano le Parte_1 CP_1 loro rispettive case a Locri”, , figlia di , dormiva anche all'interno Persona_5 CP_1 della casa e vi ha dormito fino alla morte della nonna” – cfr. test. “anche Tes_10
prima della morte della madre, i figli e erano sempre là … so che la nipote Pt_1 CP_1 dormiva con la nonna, non so se anche i figli e dormissero con ” Pt_1 CP_1 Persona_2
- cfr. test. ], trattandosi, pertanto, di contesto conviviale nell'ambito del quale Tes_11
nessuno dei due figli poneva in essere alcun contegno escludente né “contro” l'altro, né, a fortiori, “contro” la madre (che, come detto, “viveva lì”) – contegno escludente, quindi, da escludersi fino alla morte di quest'ultima (1.06.2000) e non specificamente rilevante, ove pur fosse stato dimostrato [avendo invero tali testi riferito che “dopo la morte di i Persona_2 figli hanno continuato a vivere insieme là; facevano il maiale, mangiavano insieme” (cfr. test.
e che “dopo la morte di lì andavano sempre i figli, Tes_10 Persona_2 Parte_1
e ” (cfr. test. )], per il periodo successivo, difettando, in ogni
[...] CP_1 Tes_11
caso e pregiudizialmente, uno spatium temporis sufficiente al maturare dell'usucapione
(intercorrendo, fra la predetta data dell'1.06.2000 e l'instaurazione poi del giudizio - febbraio
2018 -, un periodo di 18 anni, e dunque inferiore al ventennio);
(c) il teste attoreo (cfr. ancora verbale d'udienza del 25.09.2019), infine, Testimone_12
non ha parimenti menzionato alcun atto escludente, avendo invero fatto riferimento solo ad alcune occasioni conviviali ivi trascorse con l'attrice e il di lei marito (“eravamo ospiti di
e e andavamo a mangiare in questa casa … non so dire se loro Parte_1 Controparte_3 due ci dormivano”), non solo non comprovanti alcun mutamento ex art. 1102, comma II, c.c.
(non dimostrando invero neanche un godimento esclusivo - trattandosi, come detto, solo di occasioni conviviali, non comprovanti ex se una fruizione quotidiana e assoluta da parte di un solo comproprietario -, godimento esclusivo in ogni caso insufficiente, come detto – v. supra,
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sub VIII.1. -, ai fini qui rilevanti), ma soprattutto non dirimenti in questa sede per la pacifica riferibilità del narrato del teste al solo periodo (2018-2000), infra-ventennale, successivo alla morte (1.06.2000) della [che il teste, infatti, non conosceva - “il giudice chiede Persona_2 al teste di sapere chi è . A.D.R.: “Io conosco solo , che è la figlia di Persona_2 CP_4
” -, “conosc[endo]”, del resto, la stessa attrice “ ” “da” non più di CP_1 Parte_1
“18-20 anni” rispetto alla sua deposizione (25.09.2019), e dunque in spazio temporale (fra il
1999 e il 2001) del tutto coerente con il periodo successivo all'1.06.2000 (cfr. verbale del
25.09.2019)].
VIII.5.- Parimenti da pacificamente disattendere risulta altresì la contestazione compendiata supra, sub VIII.3., punto (2), e basata, come detto, sulla dedotta “astensione” dell'altro comproprietario.
A tal riguardo, infatti, appare sufficiente evidenziare che:
(A) la mera astensione del comproprietario, come già osservato [v. supra, sub VIII.1.], è insufficiente a integrare gli elementi costitutivi necessari per l'usucapione, escludente ed
“estensiva”, dell'altro comproprietario, a fortiori nei casi, analoghi a quello qui in scrutinio, di rapporti di parentela fra i soggetti interessati [cfr. ancora, ex multis, le sentenze supra citate
- v. Cass. n. 1642/2019, cit.; Cass. n. 12775/2008, cit.; Cass. n. 9903/2006, cit.; Cass. n.
1392/2002, cit.; Cass. n. 12260/2002, nonché Cass. n. 20508/2019, cit.; Cass. n. 17880/2019, cit.; Cass. n. 23849/2018, cit.; Trib. Sulmona n. 274/2019, cit.];
(B) le deduzioni sul difetto di contestazione e/o opposizione da parte del convenuto risultano poi del tutto inconferenti, nonché confliggenti con i termini dell'onus probandi qui vigenti e applicabili, vertendosi, nel caso di specie, nello specifico caso del rapporto fra due com- proprietari e dell'aspirazione dell'uno ad usucapire l'intero bene “contro” l'altro, ciò rendendo evidentemente non pertinenti i richiami alle “contestazioni” e alla loro idoneità interruttiva o meno del termine per la c.d. prescrizione acquisitiva - poiché invocabili nel solo caso, diverso da quello di specie, dell'ordinaria contrapposizione ex art. 1158 c.c. fra singolo proprietario formale e singolo possessore sostanziale dell'intera res e non già trasponibili al caso, qui in esame, di comproprietario che assume di aver usucapito l'intero e che pertanto ha l'onere di dimostrare, in positivo, di aver esteso il suo diritto mediante l'espresso contegno escludente qui più volte evidenziato, con la conseguenza che l'onere di provare il proprio contegno escludente gravava sull'attrice e che alcun onere oppositivo e/o contestativo incombeva invece sulla controparte (aspirando solo la prima, e non già il secondo, a una
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modifica della situazione vigente e dunque risultando solo essa tenuta ad ottemperare al relativo carico probatorio – onus incumbit ei qui dicit).
VIII.6.- Procedendo, infine, allo scrutinio delle contestazioni dell'appellante compendiate supra, sub VIII.3., punto (3), occorre rilevare che si tratta di contestazioni qui non rilevanti, non inficiando i presupposti e dunque non scalfendo la specifica ratio decidendi [v. supra, sub
VI., punto (A)] qui in esame.
E ciò con riguardo:
(a) sia alle contestate valutazioni critiche, compiute nella sentenza di prime cure, rispetto alle bollette prodotte e, in specie, alla loro possibile riferibilità a utenze diverse rispetto a quelle degli immobili oggetto di causa (cfr. spec. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia appellata) – trattandosi di questione evidentemente rilevante solo rispetto al (diverso e autonomo) tema del termine per usucapire [v. supra, sub VI., punto (B)], essendo tali bollette comunque di per sé insufficienti al mutamento ex art. 1102, comma II, c.c. (come condivisibilmente rammentato in prime cure – cfr. pag. 4, 3° cpv., della sentenza appellata – e qui ribadito – v. supra, sub
VIII.1.) e ciò evidentemente integralmente assorbendo qualsivoglia questione di riferibilità o meno alle res (trattandosi di documenti, anche se riferibili ai beni, comunque del tutto irrilevanti ai fini della ratio decidendi la cui “resistenza” si sta qui verificando – v. supra, sub
VI.-VII.);
(b) sia alle censure rivolte avverso i passaggi motivazionali della pronuncia appellata nell'ambito dei quali, all'esito dello scrutinio delle dichiarazioni dei testi esaminati, si ritiene da esse non desumibile alcun possesso ultra-ventennale – vertendosi, anche in tal caso, in profilo veniente specificamente in rilievo rispetto alla distinta problematica del termine per usucapire [v. supra, sub VI., punto (B)], risultando invece, rispetto alla specifica quaestio iuris qui in esame, in ogni caso irrilevante il mero compimento di opere e lavori da parte di un comproprietario (di per sé compatibili con il persistere di un dominium congiunto e non espressive, come detto, di alcuna volontà escludente e impeditiva “contro” l'altro co-titolare del bene – v. supra, sub VIII.), ciò evidentemente assorbendo ogni necessità di procedere all'audizione del teste [atteso che, anche nel caso di eventuale conferma, da Testimone_6 parte di quest'ultimo, di aver provveduto ai lavori prospettati – montaggio porte – presso l'abitazione oggetto di causa, in data antecedente al ventennio e su incarico della comproprietaria , ciò in ogni caso non gioverebbe all'appellante, Parte_1
trattandosi di condotta di per sé insufficiente a integrare il mutamento ex art. 1102, comma II,
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c.c. e dunque comunque inidonea a giustificare, sotto questo angolo prospettico, la riforma della sentenza di prime cure e l'accoglimento della domanda attorea].
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, occorre osservare che già la prima ratio decidendi della sentenza di prime cure [v. supra, sub VI., punto (A)] risulta idonea a “resistere” alle complessive censure mosse in questa sede dalla parte appellante [v. supra, sub VIII.-VIII.6., spec. sub VIII.4.-VIII.6.], ciò evidentemente
“rendendo del tutto ultronea” ogni ulteriore delibazione e verifica [v. supra, sub VI. e sub
VII.], atteso che la decisione sarebbe in ogni caso da mantenersi ferma sulla base di tale prima ratio (qui da confermarsi) e che l'eventuale fondatezza delle censure comunque non condurrebbe “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello,
“rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata” [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n. 24540/2009, cit.; Cass. n.
4349/2001, cit.].
X.- Venendo, infine e considerando l'idoneità delle considerazioni sin qui svolte ad esaurire l'intero thema decidendum [così come qui perimetrato e circoscritto (v. supra, sub IV.1.) e in virtù dei caratteri propri della pronuncia qui gravata (v. supra, sub VI.)], al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio
[attesa l'integrale conferma della sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n.
14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza della parte appellante e sono da liquidarsi in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì considerando le modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), applicando il pertinente scaglione [analogo a quello di primo grado (da € 26.000,01 a € 52.000,00) - non essendo intervenute, mediante il gravame, modifiche di valore e dovendosi applicare, non emergendo dagli atti di causa i dati di cui all'art. 15 c.p.c. (cfr. spec. all.
1-4 alla citazione di 1° grado, nonché all.
1-5 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), il criterio residuale previsto nel medesimo art. 15, ult. comma, c.p.c. (dovendosi la causa ritenere “di valore indeterminabile”)] e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando una reductio (come del resto già opportunamente realizzata in prime cure – cfr. pag. 10, 1° cpv., della sentenza appellata) e in particolare la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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X.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 631/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 604/2020, depositata in data 5.10.2020, emessa a definizione del proc. n. 271/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante ( ) alla refusione delle spese del Parte_1 presente grado in favore della parte appellata ( ), liquidate in € CP_1
4.996,00, oltre R.S.F. al 15%, nonché oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 luglio 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 631/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. ANTONIO MITTICA (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. GIOVANNI GERACE (C.F.: CP_1 C.F._3
CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 604/2020, depositata in data 5.10.2020, a definizione del proc. n. 271/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.04.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 22.04.2024).
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* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato il 19.02.2018 la parte ha instaurato, Parte_1
innanzi al Tribunale di Locri, il proc. n. 271/2018 R.G., evocando in giudizio CP_1
e ivi rappresentando che:
(1) a partire dal 1994 ella aveva posseduto in via esclusiva, pubblica, pacifica e ininterrotta alcuni immobili siti in Sant'Ilario dello Jonio (Rc)-Contrada NO (siti in Catasto al fg.
12, p.lle 158, 159 e 160, nonché alle p.lle 165, 195, 222 e 166);
(2) aveva dunque interesse al riconoscimento del proprio avvenuto acquisto a titolo originario ed ex art. 1158 c.c. nei confronti del proprio germano, , da sempre abitante a CP_1
breve distanza e non avente mai contestato il suo legittimo possesso.
I.1.2.- Con comparsa dell'11.05.2018 si è costituito in tale giudizio , CP_1
contestando integralmente le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) la nullità e inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
(2) il difetto, nel merito, dei presupposti dell'art. 1158 c.c., poiché non provata e, in via gradata, per essere tali immobili in comproprietà fra l'attrice e il convenuto.
I.1.3.- Il procedimento di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 6 testi (cfr. verbale del 25.09.2019), è stato poi definito con la sentenza n.
604/2020 del 5.10.2020, nella quale il primo giudicante ha:
(1) rigettato la domanda attorea;
(2) condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del convenuto.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte , instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 631/2020 R.G.), contestando tale pronuncia e chiedendone la riforma, in particolare, per:
(1) vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.;
(2) mancata assunzione di una prova decisiva (teste . Tes_1
I.2.2.- Con comparsa dell'1.03.2021 si è poi costituito anche in questo grado l'appellato
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: CP_1
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(1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(2) l'indeterminatezza della domanda;
(3) il difetto di allegazione documentale probatoria;
(4) il difetto dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.;
(5) l'irrilevanza della escussione del teste con conseguente opposizione alla sua Tes_1
ammissione.
I.2.3.- Con provvedimento del 29.10.-2.11.2021, poi, ritenute le richieste istruttorie suscettibili di delibazione unitamente al merito, si è disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- Con provvedimento del 22.04.2024, infine e a scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare del 18.04.2024, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine sia alle eccezioni preliminari della parte appellata [v. infra, sub IV., punti (A) e (B)], sia al perimetro del thema decidendum qui scrutinabile [v. infra, sub IV.1.].
IV.- Quanto al primo profilo:
(A) è da disattendere l'eccezione della parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. – considerando che nel gravame originante l'odierna procedura la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione qui proposta;
(B) è parimenti meritevole di reiezione l'eccezione della parte appellata, ex art. 164 c.p.c., di nullità per indeterminatezza della domanda [da ritenersi riferita, in considerazione del suo tenore letterale, all'atto di citazione di 1° grado (v. in generale, per la proposizione di tale
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exceptio in appello, Cass. civ., Sez. un., 26/01/2022, n. 2258)], considerando che, come noto, tale eccezionale declaratoria può essere pronunciata solo laddove, “avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati”,
“l'oggetto … risult[i] “assolutamente” incerto”, in termini tali da non consentire in alcun modo l'“individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/07/2021, n. 20861 e Cass. civ., 28/05/2009, n. 12567], elementi, al contrario, agevolmente individuabili nel caso di specie (avendo la parte attrice e odierna appellante pacificamente agito per accertarsi l'usucapione su alcuni immobili cointestati con il suo germano – cfr. atto di citazione originante il procedimento di 1° grado), CP_1
come del resto dimostrato anche dalle ampie ed argomentate difese di merito della stessa controparte (cfr. comparsa dell'11.05.2018), le cui contestazioni all'altrui domanda - poiché propriamente riferibili al merito della stessa e non già all'indeterminatezza dei suoi elementi obiettivi (petitum e causa petendi) [cfr. quanto già condivisibilmente evidenziato a pag. 2, punto 2., della sentenza di prime cure] – non possono dar luogo alla richiesta declaratoria in rito;
IV.1.- Quanto, poi, al perimetro del presente gravame, esso è pacificamente delimitato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa ovvero di esplicita riproposizione, atteso che, come noto, “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato – definitiva irretrattabilità, giova precisarsi, qui senz'altro intervenuta con riguardo al passaggio motivazionale della sentenza di prime cure nel quale si è qualificata la richiesta della parte convenuta di accertare e dichiarare la comproprietà sugli immobili oggetto di causa (cfr. pag.
8 della comparsa di costituzione in prime cure dell'11.05.2018) come “richiesta meramente strumentale al rigetto della domanda di usucapione” “e non” come “domanda riconvenzionale” (cfr. pag. 9, 5° cpv., della pronuncia gravata), non avendo la parte ivi convenuta e qui appellata formulato alcuna impugnativa incidentale neanche a tal riguardo
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(cfr. comparsa di costituzione in appello dell'1.03.2021), limitandosi, in questa sede, a una riproduzione letterale (cfr. pagg. 11-12 della comparsa da ultimo indicata, nonché successivi atti difensivi), del passaggio dell'atto difensivo già definitivamente qualificato nella sentenza di 1° grado (non gravata, ripetesi, a tal proposito), ciò evidentemente escludendo alcuna necessità o possibilità di procedersi in questa sede, come già in prime cure (cfr. pag. 9, 7° cpv., della pronuncia appellata), ad alcuna specifica delibazione o statuizione in dispositivo a tal riguardo.
V.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
VI.- Giova muovere, a tal riguardo, dal rilievo che la sentenza di prime cure qui appellata risulta fondata su una pluralità di rationes decidendi, autonome l'una dall'altra e ciascuna di per sé sola idonea a supportare il relativo dictum reiettivo [a ciò conseguendo che è sufficiente
“la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con
l'impugnazione” a imporre l'integrale reiezione di quest'ultima e “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione “della sentenza gravata” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019,
n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ., 11/02/2011, n. 3386; Cass. civ.,
20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349)].
Pluralità di autonome rationes, in particolare, così compendiabili e ricavabili dalla sentenza di prime cure:
(A) mancata prova, da parte dell'attrice, comproprietaria dei beni, di atti “contro” il comproprietario e idonei a realizzare il mutamento da uti condomina a uti domina – ratio evincibile, in particolare ed ex aliis, dai passaggi motivazionali in cui il Tribunale di prime cure risulta aver sottolineato che “il solo pagamento delle bollette non costituisce un'attività posta in essere “contro” il comproprietario, perché non esclude di per sé la possibilità per quest'ultimo di godere del bene ai sensi dell'articolo 1102 c.c. (semmai determina l'obbligo per il comproprietario di contribuire alle spese che siano state effettuate nell'interesse comune), soprattutto dato che nel 1994 era ancora in vita la SI madre di Per_1
, che abitava nell'immobile oggetto di causa” (cfr. pag. 4, 4° cpv., della Parte_1 sentenza appellata), che fino alla morte della madre delle parti in lite non vi era “né una situazione di compossesso con la madre, né di possesso esclusivo della SI fino a CP_1 quando il proprio genitore è rimasto in vita” (cfr. pag. 6, 1° cpv., della medesima sentenza) e che pertanto, atteso che “il comproprietario che chiede di usucapire l'intero bene nei
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confronti dell'altro comproprietario … deve … dimostrare in giudizio di essersi comportato per oltre vent'anni uti dominus e non uti condominus, esercitando cioè una signoria sul bene in modo incompatibile con possibilità per il comunista di esercitare le facoltà di cui all'articolo 1102 c.c., senza che a tal fine possa rilevare il fatto che l'altro contitolare di fatto si sia astenuto dall'uso della cosa (cfr. Cass. Civ. n. 24781/2017, Cass. Civ. n. 23539/2011)”
e “deve pertanto emergere che il compossessore abbia compiuto uno o più atti rivolti
“contro” gli altri compossessori in modo da escluderli dal compossesso da un certo momento in poi”, nel caso di specie tali atti ultra-ventennali non erano ravvisabili, in quanto “il solo pagamento di alcune delle utenze, in presenza peraltro della SI (che ha abitato Per_1
l'immobile fino alla data della sua morte), non costituisce di per sé un atto rivolto “contro”
” e “la semplice visita o la circostanza di dividere il pranzo con la propria madre CP_1 non implicano l'assunzione della qualità di possessore esclusivo in capo a ”, Parte_1
con la conseguenza che “solo dopo il decesso di era possibile per Persona_2 Parte_1 esercitare uno o più atti “contro” il comproprietario in modo da consentire CP_1
l'inizio del termine ventennale previsto dall'articolo 1158 c.c.” e che pertanto, “a prescindere dall'accertamento circa il compimento di uno o più atti di tal genere”, “la domanda giudiziale” era “stata notificata al convenuto il 19 febbraio 2018, cioè prima del decorso di diciotto anni dalla morte della SI , in ogni caso quindi non potendosi essere Per_1
compiuto alcun ventennio da qualsivoglia atto escludente nelle more eventualmente intervenuto (cfr. pagg.
7-8 della medesima sentenza, nonché pagg.
8-9 per la precisazione che, pur nel caso di qualificazione della come “detentrice” e non già come Persona_2
“possessore”, in ogni caso “non vi è spazio per la configurazione di un possesso uti domina da parte di prima del 1° giugno 2000”); Parte_1
(B) mancata prova, da parte dell'attrice e in ogni caso, di un possesso ultra-ventennale sugli immobili oggetto di causa - ratio evincibile, in particolare ed ex aliis, dai passaggi motivazionali in cui il Tribunale di prime cure risulta aver sottolineato che “dalle sole deposizioni dei testi di parte attrice non emerge una situazione di possesso protrattosi per oltre vent'anni” (cfr. pag. 3, ult. cpv., della pronuncia gravata), che “la documentazione prodotta dall'attrice a corredo del proprio atto di citazione (ricevute di bollette di Enel, Sip,
Telecom e Tele2) risale anche al 1994, ma il convenuto ha sottolineato che questa potrebbe riferirsi a delle utenze diverse rispetto a quelle legate agli immobili oggetto di causa. Poiché dal racconto del teste è emerso che i coniugi – abitano un immobile e Tes_2 CP_1 CP_2
dispongono di un altro immobile posto a qualche metro dal primo, vi è un riscontro circa
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l'impossibilità di provare la relazione di fatto con la res oggetto del presente giudizio tramite
i predetti documenti. Peraltro dalle predette ricevute emerge che le utenze si trovano talvolta in “contrada NO” senza altre specificazioni o senza numero civico, altre volte in
“contrada NO n. 30”, in contrada NO n. 33” o in “contrada NO n.
43”; ciò conferma l'incertezza circa il luogo di ubicazione delle predette utenze” (cfr. pagg.
4, 2°-3° cpv., della medesima pronuncia), che la predetta incertezza non rendeva “necessario”
“sentire il teste - considerando che i lavori di “montaggio delle porte” (sulle quali Tes_1
il teste avrebbe potuto in thesi riferire), oltre a non rientrare fra le circostanze capitolate, avrebbero potuto essere relativi ad altro immobile - “in ogni caso è emerso in giudizio che
ha realizzato una casa, che costituisce la propria abitazione, posta vicino a Parte_1 quella su cui hanno riferito i testi , e (cfr. pagg. 6, 3°-4° Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
cpv., della medesima pronuncia), concludendo, a tal riguardo e in definitiva, che “non è stata raggiunta la prova del requisito temporale di cui all'articolo 1158 c.c.” (cfr. pag. 9, 3° cpv., della medesima pronuncia).
VII.- Trattandosi, come evidente, di autonome e distinte rationes [essendo pacifico che la statuizione reiettiva conclusivamente emessa possa basarsi tanto sulla sola ratio sub (A) (per difetto, come infra precisato, degli specifici elementi costitutivi dell'usucapione del comproprietario), quanto sulla sola ratio sub (B) (per difetto, in ogni caso, di uno spatium temporis sufficiente al perfezionamento della fattispecie ex art. 1158 c.c.)], occorre pertanto prendere le mosse dalle censure fatte valere in questa sede dalla parte appellante e verificarne l'eventuale capacità demolitoria rispetto alla prima (autonoma) ratio decidendi [v. supra, sub
VI., punto (A)], essendo chiaro, in virtù dei principi appena richiamati [v. supra, sub VI.], che nel caso in cui tale prima ratio risulti già di per sé “resistente” alle contestazioni formulate, ciò sarà del tutto assorbente e tale da “rendere del tutto ultronea la verifica di ogni altra censura” (poiché inidonea, pur ove fondata, a dar luogo alla riforma richiesta – v. ancora
Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n.
24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.).
VIII.- Muovendo, pertanto, dalla prima ratio decidendi, occorre in primo luogo rammentare i principi generalmente applicabili nei casi, analoghi a quello di specie, di comproprietario
[condizione di comproprietà emergente per tabulas (cfr. le visure e i documenti catastali in atti) e in ogni caso pacifica tra le parti - avendo la stessa attrice evidenziato, fin dal proprio atto introduttivo, la “co-intestazione” con il germano (cfr. pagg.
1-2 dell'atto CP_1
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di citazione di 1° grado)] che invochi l'usucapione dell'intera res, estendendo il suo diritto (ex art. 1102, comma II, c.p.c.) “contro” gli altri comproprietari.
VIII.1.- A tal riguardo, in specie, è noto e va qui ribadito che per il comproprietario aspirante usucapiente non è sufficiente dare prova di aver utilizzato, pur in via esclusiva, il bene comune (atteso che il godimento “in via d'esclusività” “non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista”, “il quale”, in definitiva ed ex art. 1102 c.c., “può fruire anche di tutte le utilità del bene”, così attuando il proprio diritto dominicale, senza con ciò far trasmodare il proprio compossesso in possesso esclusivo – cfr. Cass. civ., 26/05/2022, n.
17141) ovvero di aver provveduto alla sua manutenzione e alle relative spese, e.g., per riparazioni e utenze (circostanze anch'esse pienamente compatibili con la condizione di compossesso, dando luogo, se del caso e ove ne ricorrano le relative condizioni – cfr. Cass. civ., 18/02/2022, n. 5465 -, solo al diritto al rimborso, ex art. 1110 c.c., del comproprietario anticipante l'esborso), ma occorre invece altresì necessariamente dimostrare (quale quid alii
e, al contempo, quale ineludibile quid pluris rispetto a qualsivoglia utilizzo, pur esclusivo), onde realizzare il predetto mutamento estensivo ex art. 1102, comma II, c.c. (da uti condominus a uti dominus) “l'intenzione manifesta di escludere gli altri comproprietari dal compossesso dei beni”, “impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento o di gestione”, “manifestando le volontà” “in modo certo ed inequivocabile” “agli altri comproprietari” (occorrendo che “sia” “resa palese a tutti” “l'intenzione di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà”), presumendosi, altrimenti e
“in mancanza di palese manifestazione del volere”, che “egli abbia agito nella qualità di contitolare” e “non al fine di escludere” gli altri comunisti [cfr., ex multis, Cass. n.
17141/2022, cit.; Cass. civ., 04/06/2020, n. 10620; Cass. civ., 4/5/2018, n. 10734; Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24781; Cass. civ., 27/7/2009, n. 17462; Cass. civ., 20/9/2007, n. 19478; Cass. civ., 28/4/2006, n. 9903; Cass. civ., 20/8/2002, n. 12260, nonché, nella giurisprudenza di merito pubblicata, Trib. Cassino, 26/01/2024; Trib. Reggio Calabria, 8/01/2021; Trib.
Genova, 9/05/2019; Trib. Bari, 30/07/2018, n. 3356, in Leggi d'Italia.it].
Intenzione escludente – “manifesta”, “palese, “certa” e “inequivoca” –, giova poi rammentare, integrante non solo l'elemento costitutivo dell'usucapione del comproprietario, ma altresì il dies a quo del termine ventennale (decorrente, come rammentato anche nella sentenza gravata, a partire dall'atto escludente: cfr. pag. 8, 1° cpv., della sentenza appellata) e non desumibile, né surrogabile dalla mera astensione da parte degli altri comproprietari, trattandosi di elemento pacificamente insufficiente [v., ex multis, Cass. civ., 22/01/2019, n.
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1642; Cass. civ., 20/05/2008, n. 12775; Cass. civ., 28/04/2006, n. 9903; Cass. civ.,
25/09/2002 n. 1392; Cass. civ., 20/08/2002 n. 12260], a fortiori ove sussistano, come nel caso di specie (trattandosi di vertenza fra due germani), “rapporti di parentela tra i soggetti interessati” [essendo pacifico ed evidente che, ove il “legame familiare” “consente al dominus”, esclusivo o pro quota, “di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene”, anche “la lunga durata” dell'utilizzazione è “presunzione … inoperante” e insufficiente a superare il disposto di cui all'art. 1144 c.c. (v., in questi termini, Trib. Sulmona, 18/11/2019,
n. 274, in Dejure.it, nonché, ex aliis, Cass. civ., 30/07/2019, n. 20508; Cass. civ., 03/07/2019,
n. 17880; Cass. civ., 02/10/2018, n. 23849].
VIII.2.- Rammentate, pertanto, le generali coordinate cui qui attenersi, occorre osservare che con riguardo al profilo qui in esame il Tribunale di prime cure ha del tutto condivisibilmente evidenziato che:
(A) l'immobile risultava essere stato abitato, sino alla sua morte (intervenuta l'1.06.2000), dalla sola madre di entrambe le parti in lite;
Persona_2
(B) la madre riceva poi mere visite quotidiane, fin quando era in vita, di entrambi i figli
(nonché dalla nipote figlia del , che altresì dormiva con la Persona_2 CP_1
nonna), ciò evidentemente, tuttavia, non dando luogo - così come il pagamento di alcune utenze - ad atti ex art. 1102, comma II, c.c., dell'uno o dell'altro figlio “contro” la madre;
(C) anche a voler valorizzare il titolo formale della disponibilità materna sulla res, nei confronti dei figli, in termini di detenzione (avendone essa l'usufrutto - come emergente dai documenti catastali prodotti ex latere actoris - e dunque risultando, rispetto ai nudi proprietari, detentrice: cfr. Cass. civ., 10/01/2011, n. 355), la predetta in ogni Persona_2 caso “deteneva” nell'interesse di entrambi, non di uno soltanto dei figli e nudi proprietari;
(D) alcun atto ex art. 1102, comma II, c.c. successivo alla morte della madre (1.06.2000), poi e ove pur intervenuto, avrebbe potuto dar luogo ad alcuna usucapione, risultando lo spatium temporis fra il predetto decesso (1.06.2000) e l'instaurazione dell'odierno giudizio
(19.02.2018) in ogni caso inferiore (2018-2000=18) al periodo necessario ex art. 1158 c.c..
VIII.3.- Chiariti, pertanto, i principi vigenti e da applicarsi (v. supra, sub VIII.1.) e le statuizioni concretamente adottate a tal riguardo nella sentenza di prime cure (v. supra, sub
VIII.2.), occorre ora muovere alle censure proposte nel presente gravame, avendo la parte appellante in particolare contestato:
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(1) la non corretta valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, della piena idoneità probatoria, al fine di dimostrare il suo possesso esclusivo, sia del pagamento delle “plurime utenze sin dal 1994”, “chiaramente testimoni dell'uso quotidiano e uti dominus della res posseduta”, sia delle testimonianze assunte, comprovanti la “presenza costante della
[...]
negli immobili oggetto della domanda giudiziale” [v. infra, sub VIII.4.]; Pt_1
(2) l'omessa valutazione, altresì, dell'inerzia del convenuto, non avendo quest'ultimo formulato, prima della mediazione e poi della comparsa di costituzione per il giudizio, alcuna opposizione, né contestazione idonea a valere quale interruzione del termine di c.d. prescrizione acquisitiva [v. infra, sub VIII.5.];
(3) la non condivisibilità, poi, sia dei rilievi critici mossi al valore dimostrativo delle bollette prodotte ex latere actoris (sulla scorta di una possibile riferibilità ad altro immobile non dimostrata e comunque smentita sul piano tecnico - tenendo conto, e.g., del codice POD), sia delle valutazioni dello stesso Tribunale rispetto al decorso di un termine ultra-ventennale
(valutazioni derivanti da una non corretta ricostruzione delle risultanze testimoniali e comunque definitivamente acclarabile con l'audizione del teste prova Testimone_6
decisiva non assunta in prime cure) [v. infra, sub VIII.6.].
Tali complessive deduzioni, qui di seguito da scrutinarsi [v. infra, sub VIII.4.-VIII.6.], risultano tuttavia globalmente inidonee a sovvertire le statuizioni innanzi compendiate [v. supra, sub VIII.2.] e fondanti la prima (autonoma) ratio decidendi della sentenza gravata.
VIII.4.- Muovendo, in particolare, dal profilo indicato supra, sub VIII.3., punto (1), è evidente, alla luce dei principi generali anche qui richiamati [v. supra, sub VIII.1.], che gli elementi invocati (i.e. il pagamento delle utenze o la prospettata presenza costante presso i luoghi di causa da parte dell'attrice) siano ex se insufficienti a dar luogo all'usucapione della comproprietaria, essendosi già evidenziata la necessità, in tal caso, di un quid pluris e di un quid alii da parte di quest'ultima, i.e. di una palese e manifesta condotta escludente “contro”
l'altro comproprietario, idonea a mutare i pregressi termini della relazione con la res (da uti condomina a uti domina).
Condotta manifestamente escludente, quest'ultimo, qui al contrario non dimostrata, né invero desumibile:
(1) tanto dalle predette bollette (cfr. all. 5 alla citazione di 1° grado) - trattandosi, come detto, di esborsi ex se non incompatibili con una situazione di compossesso, dando luogo, se del caso, solo a un rapporto di debito-credito fra comproprietari (cfr. art. 1110 c.c., nonché ancora supra, sub VIII.1.) - e, in generale, dalle complessive produzioni documentali realizzate ex
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latere actoris [risultando esclusivamente prodotti, oltre a una C.T.P. descrittiva degli immobili (cfr. all. 6 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), documenti catastali – cfr. all.
1-4 alla citazione di 1° grado, nonché all.
1-5 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., invero esclusivamente comprovanti la predetta condizione di comproprietà (attesa l'indicazione in essi di “proprietà per 1/2” con riguardo sia a CP_1
, sia a ) - ovvero certificati anagrafici – cfr. i certificati storici di
[...] Parte_1 residenza dell'attrice e la sua situazione di famiglia originaria (v. all.
1-3 alla 3° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), invero asseveranti una mera condizione anagrafica
(peraltro mutata nel corso del tempo) di per sé insufficiente, come noto e rammentato dalla stessa attrice di prime cure (cfr. pag. 4, 2° cpv., della predetta memoria, richiamantesi a Cass. civ., 19/05/2015, n. 10204), ai fini della dimostrazione del possesso ad usucapionem -, e dunque nessun documento specificamente comprovante, come pur necessaria, una condotta inequivocabilmente escludente e integralmente impeditiva di qualsivoglia atto altrui (v. ancora supra, sub VIII.1.)];
(2) quanto dalle complessive risultanze della prova dichiarativa – non emergendo dalle stesse alcun atto espressamente escludente e integralmente impeditivo dell'altrui godimento, atteso che:
(a) alcuni testi (cfr. i testi attorei e , verbale d'udienza Testimone_7 Testimone_8
del 25.09.2019) hanno riferito solo di alcuni lavori – il primo di impermeabilizzazione del solaio, il secondo di due cambi di un portalampade – effettuati su incarico della
[...]
e del di lei marito, ciò non avendo, come detto, valore dirimente in questa sede – Pt_1
non costituendo le opere e i lavori commissionati dal singolo comproprietario, come detto, atti determinanti il mutamento da uti condominus a uti dominus e non essendo ex se incompatibili con una situazione di compossesso ad immagine di una corrispondente con-titolarità (anche arg. ex art. 1110 c.c.);
(b) altri testi (cfr. i testi di parte convenuta , e , Testimone_9 Tes_10 Tes_11 anch'essi escussi all'udienza del 25.09.2019) non solo non hanno narrato di alcun atto escludente, ma hanno esposto che, fin quando ancora in vita (essendo deceduta l'1.06.2000), nell'immobile abitava solo la madre delle parti, [“Questa è la casa di … Persona_2 Per_2
”, “la madre di entrambe le parti”, “la SI prima che morisse … viveva lì” –
[...] Per_1 cfr. test. ; “ … era mia vicina di casa, abitava vicino a me”, Testimone_9 Persona_2
“la casa di – cfr. test. “quando era vivente, la SI Persona_2 Tes_10 Per_1
abitava in via NO in Sant'Ilario dello Ionio … La casa era abitata dalla SI
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Reale” – cfr. test. ], la quale veniva poi semplicemente “visitata” quotidianamente Tes_11
da entrambi i figli e dalle loro famiglie, che abitavano altrove e ivi semplicemente
“passavano” e “mangiavano” “tutti insieme” (ivi poi rimando a dormire la figlia del CP_1
, i.e. detta ), [ veniva la mattina, passava a trovare la
[...] Per_3 Per_4 Parte_1 madre e andava a lavorare a Sant'Ilario”, abitava col marito a Locri”, Parte_1
veniva pure la mattina” e poi “andava a lavorare”, “mangiavano lì tutti CP_1 insieme, e con le famiglie, anche di sera”, “con la sera, CP_1 Parte_1 Persona_2 restava a dormire la nipote (figlia di )” – cfr. test. ; Persona_5 CP_1 Testimone_9
“quando era in vita, in quella casa stavano anche i suoi figli e i nipoti … non Persona_2
ricordo se dormivano anche in quella casa. Sia che avevano le Parte_1 CP_1 loro rispettive case a Locri”, , figlia di , dormiva anche all'interno Persona_5 CP_1 della casa e vi ha dormito fino alla morte della nonna” – cfr. test. “anche Tes_10
prima della morte della madre, i figli e erano sempre là … so che la nipote Pt_1 CP_1 dormiva con la nonna, non so se anche i figli e dormissero con ” Pt_1 CP_1 Persona_2
- cfr. test. ], trattandosi, pertanto, di contesto conviviale nell'ambito del quale Tes_11
nessuno dei due figli poneva in essere alcun contegno escludente né “contro” l'altro, né, a fortiori, “contro” la madre (che, come detto, “viveva lì”) – contegno escludente, quindi, da escludersi fino alla morte di quest'ultima (1.06.2000) e non specificamente rilevante, ove pur fosse stato dimostrato [avendo invero tali testi riferito che “dopo la morte di i Persona_2 figli hanno continuato a vivere insieme là; facevano il maiale, mangiavano insieme” (cfr. test.
e che “dopo la morte di lì andavano sempre i figli, Tes_10 Persona_2 Parte_1
e ” (cfr. test. )], per il periodo successivo, difettando, in ogni
[...] CP_1 Tes_11
caso e pregiudizialmente, uno spatium temporis sufficiente al maturare dell'usucapione
(intercorrendo, fra la predetta data dell'1.06.2000 e l'instaurazione poi del giudizio - febbraio
2018 -, un periodo di 18 anni, e dunque inferiore al ventennio);
(c) il teste attoreo (cfr. ancora verbale d'udienza del 25.09.2019), infine, Testimone_12
non ha parimenti menzionato alcun atto escludente, avendo invero fatto riferimento solo ad alcune occasioni conviviali ivi trascorse con l'attrice e il di lei marito (“eravamo ospiti di
e e andavamo a mangiare in questa casa … non so dire se loro Parte_1 Controparte_3 due ci dormivano”), non solo non comprovanti alcun mutamento ex art. 1102, comma II, c.c.
(non dimostrando invero neanche un godimento esclusivo - trattandosi, come detto, solo di occasioni conviviali, non comprovanti ex se una fruizione quotidiana e assoluta da parte di un solo comproprietario -, godimento esclusivo in ogni caso insufficiente, come detto – v. supra,
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sub VIII.1. -, ai fini qui rilevanti), ma soprattutto non dirimenti in questa sede per la pacifica riferibilità del narrato del teste al solo periodo (2018-2000), infra-ventennale, successivo alla morte (1.06.2000) della [che il teste, infatti, non conosceva - “il giudice chiede Persona_2 al teste di sapere chi è . A.D.R.: “Io conosco solo , che è la figlia di Persona_2 CP_4
” -, “conosc[endo]”, del resto, la stessa attrice “ ” “da” non più di CP_1 Parte_1
“18-20 anni” rispetto alla sua deposizione (25.09.2019), e dunque in spazio temporale (fra il
1999 e il 2001) del tutto coerente con il periodo successivo all'1.06.2000 (cfr. verbale del
25.09.2019)].
VIII.5.- Parimenti da pacificamente disattendere risulta altresì la contestazione compendiata supra, sub VIII.3., punto (2), e basata, come detto, sulla dedotta “astensione” dell'altro comproprietario.
A tal riguardo, infatti, appare sufficiente evidenziare che:
(A) la mera astensione del comproprietario, come già osservato [v. supra, sub VIII.1.], è insufficiente a integrare gli elementi costitutivi necessari per l'usucapione, escludente ed
“estensiva”, dell'altro comproprietario, a fortiori nei casi, analoghi a quello qui in scrutinio, di rapporti di parentela fra i soggetti interessati [cfr. ancora, ex multis, le sentenze supra citate
- v. Cass. n. 1642/2019, cit.; Cass. n. 12775/2008, cit.; Cass. n. 9903/2006, cit.; Cass. n.
1392/2002, cit.; Cass. n. 12260/2002, nonché Cass. n. 20508/2019, cit.; Cass. n. 17880/2019, cit.; Cass. n. 23849/2018, cit.; Trib. Sulmona n. 274/2019, cit.];
(B) le deduzioni sul difetto di contestazione e/o opposizione da parte del convenuto risultano poi del tutto inconferenti, nonché confliggenti con i termini dell'onus probandi qui vigenti e applicabili, vertendosi, nel caso di specie, nello specifico caso del rapporto fra due com- proprietari e dell'aspirazione dell'uno ad usucapire l'intero bene “contro” l'altro, ciò rendendo evidentemente non pertinenti i richiami alle “contestazioni” e alla loro idoneità interruttiva o meno del termine per la c.d. prescrizione acquisitiva - poiché invocabili nel solo caso, diverso da quello di specie, dell'ordinaria contrapposizione ex art. 1158 c.c. fra singolo proprietario formale e singolo possessore sostanziale dell'intera res e non già trasponibili al caso, qui in esame, di comproprietario che assume di aver usucapito l'intero e che pertanto ha l'onere di dimostrare, in positivo, di aver esteso il suo diritto mediante l'espresso contegno escludente qui più volte evidenziato, con la conseguenza che l'onere di provare il proprio contegno escludente gravava sull'attrice e che alcun onere oppositivo e/o contestativo incombeva invece sulla controparte (aspirando solo la prima, e non già il secondo, a una
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modifica della situazione vigente e dunque risultando solo essa tenuta ad ottemperare al relativo carico probatorio – onus incumbit ei qui dicit).
VIII.6.- Procedendo, infine, allo scrutinio delle contestazioni dell'appellante compendiate supra, sub VIII.3., punto (3), occorre rilevare che si tratta di contestazioni qui non rilevanti, non inficiando i presupposti e dunque non scalfendo la specifica ratio decidendi [v. supra, sub
VI., punto (A)] qui in esame.
E ciò con riguardo:
(a) sia alle contestate valutazioni critiche, compiute nella sentenza di prime cure, rispetto alle bollette prodotte e, in specie, alla loro possibile riferibilità a utenze diverse rispetto a quelle degli immobili oggetto di causa (cfr. spec. pag. 4, 2° cpv., della pronuncia appellata) – trattandosi di questione evidentemente rilevante solo rispetto al (diverso e autonomo) tema del termine per usucapire [v. supra, sub VI., punto (B)], essendo tali bollette comunque di per sé insufficienti al mutamento ex art. 1102, comma II, c.c. (come condivisibilmente rammentato in prime cure – cfr. pag. 4, 3° cpv., della sentenza appellata – e qui ribadito – v. supra, sub
VIII.1.) e ciò evidentemente integralmente assorbendo qualsivoglia questione di riferibilità o meno alle res (trattandosi di documenti, anche se riferibili ai beni, comunque del tutto irrilevanti ai fini della ratio decidendi la cui “resistenza” si sta qui verificando – v. supra, sub
VI.-VII.);
(b) sia alle censure rivolte avverso i passaggi motivazionali della pronuncia appellata nell'ambito dei quali, all'esito dello scrutinio delle dichiarazioni dei testi esaminati, si ritiene da esse non desumibile alcun possesso ultra-ventennale – vertendosi, anche in tal caso, in profilo veniente specificamente in rilievo rispetto alla distinta problematica del termine per usucapire [v. supra, sub VI., punto (B)], risultando invece, rispetto alla specifica quaestio iuris qui in esame, in ogni caso irrilevante il mero compimento di opere e lavori da parte di un comproprietario (di per sé compatibili con il persistere di un dominium congiunto e non espressive, come detto, di alcuna volontà escludente e impeditiva “contro” l'altro co-titolare del bene – v. supra, sub VIII.), ciò evidentemente assorbendo ogni necessità di procedere all'audizione del teste [atteso che, anche nel caso di eventuale conferma, da Testimone_6 parte di quest'ultimo, di aver provveduto ai lavori prospettati – montaggio porte – presso l'abitazione oggetto di causa, in data antecedente al ventennio e su incarico della comproprietaria , ciò in ogni caso non gioverebbe all'appellante, Parte_1
trattandosi di condotta di per sé insufficiente a integrare il mutamento ex art. 1102, comma II,
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c.c. e dunque comunque inidonea a giustificare, sotto questo angolo prospettico, la riforma della sentenza di prime cure e l'accoglimento della domanda attorea].
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, occorre osservare che già la prima ratio decidendi della sentenza di prime cure [v. supra, sub VI., punto (A)] risulta idonea a “resistere” alle complessive censure mosse in questa sede dalla parte appellante [v. supra, sub VIII.-VIII.6., spec. sub VIII.4.-VIII.6.], ciò evidentemente
“rendendo del tutto ultronea” ogni ulteriore delibazione e verifica [v. supra, sub VI. e sub
VII.], atteso che la decisione sarebbe in ogni caso da mantenersi ferma sulla base di tale prima ratio (qui da confermarsi) e che l'eventuale fondatezza delle censure comunque non condurrebbe “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello,
“rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata” [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n. 24540/2009, cit.; Cass. n.
4349/2001, cit.].
X.- Venendo, infine e considerando l'idoneità delle considerazioni sin qui svolte ad esaurire l'intero thema decidendum [così come qui perimetrato e circoscritto (v. supra, sub IV.1.) e in virtù dei caratteri propri della pronuncia qui gravata (v. supra, sub VI.)], al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio
[attesa l'integrale conferma della sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n.
14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza della parte appellante e sono da liquidarsi in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì considerando le modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), applicando il pertinente scaglione [analogo a quello di primo grado (da € 26.000,01 a € 52.000,00) - non essendo intervenute, mediante il gravame, modifiche di valore e dovendosi applicare, non emergendo dagli atti di causa i dati di cui all'art. 15 c.p.c. (cfr. spec. all.
1-4 alla citazione di 1° grado, nonché all.
1-5 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), il criterio residuale previsto nel medesimo art. 15, ult. comma, c.p.c. (dovendosi la causa ritenere “di valore indeterminabile”)] e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando una reductio (come del resto già opportunamente realizzata in prime cure – cfr. pag. 10, 1° cpv., della sentenza appellata) e in particolare la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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X.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 631/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 604/2020, depositata in data 5.10.2020, emessa a definizione del proc. n. 271/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante ( ) alla refusione delle spese del Parte_1 presente grado in favore della parte appellata ( ), liquidate in € CP_1
4.996,00, oltre R.S.F. al 15%, nonché oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 luglio 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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