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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 395 del 2025 R.G. a seguito del ricorso depositato da (Cod. Fisc. ) nei confronti di Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
(Cod. Fisc. ), nell'ambito del quale le parti hanno chiesto
[...] CodiceFiscale_2 consensualmente la pronuncia della separazione in relazione al matrimonio contratto in Olbia il Per_ 17.4.2009, dal quale sono nati, nel 2008 e nel 2018, i figli ed , alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
a) affidare i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
b) assegnare la casa familiare, sita in Olbia Via Mosca n.5, di proprietà esclusiva della SI.ra
, a quest'ultima che vi abita con i figli minori e;
Pt_1 Persona_1 Per_2
c) stabilire che il SI. versi al coniuge SI.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori, con decorrenza dal corrente mese di luglio 2025, l'importo mensile di euro 650,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, qualificate secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del CNF del 29.09.2017;
d) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
1 e) stabilire il diritto di visita del padre non collocatario, come indicato nel piano genitoriale proposto e sottoscritto dalla SI.ra (doc. 17 allegato al ricorso) a cui il SI. ha aderito. Pt_1 CP_1
Spese integralmente compensate tra le parti.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, ritenuto che esse siano conformi all'interesse dei figli e non siano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e , in relazione al Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Olbia il 17.4.2009, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di conSIlio telematica del 9.7.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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