Art. 1. Articolo unico.
I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148 , sono abrogati.
L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e dal punto V della legge sopracitata.
I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148 , sono abrogati.
L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e dal punto V della legge sopracitata.