Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 615
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28 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148 , sono abrogati.
L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e dal punto V della legge sopracitata.

Entrata in vigore il 28 agosto 1954