Ordinanza collegiale 27 dicembre 2010
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00331/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2009, proposto da
DI UE, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Antonietta Nigro, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Maggiore in Lecce, via Pozzuolo n. 9;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto serbato dal Comune intimato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 2 luglio 2008, per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 29 primo comma lett. a) C.C.N.L. 14 Settembre 2000 del personale degli Enti Locali, della qualifica superiore, categoria “D”, ovvero, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento degli atti formali di attribuzione delle funzioni di responsabile del servizio, per l’avvio, ai sensi della lett. c) dello stesso art. 29, delle prove selettive per il passaggio alla categoria “D”, previa fissazione dei criteri per lo svolgimento delle stesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia;
Premesso che, con ordinanza collegiale n. 222 del 27 dicembre 2010, questo Tribunale – accertato che <<la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 10618 del 3 Maggio 2010 …. ha cassato la sentenza n° 1559 del 5 ottobre 2006 emessa dalla Corte di Appello di Lecce (Sezione Lavoro), con riferimento alle sole ipotesi di cui alle predette lettere a) e b) dell’art. 29 primo comma del C.C.N.L. Comparto Enti Locali 14 settembre 2000, dichiarando sul punto la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimettendo le parti davanti alla Corte di Appello di Lecce (Sezione Lavoro) per la prosecuzione del relativo giudizio, avente ad oggetto la domanda di inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore (categoria “D”)>> - ha disposto la sospensione del giudizio, ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., <<sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, da parte dell’A.G.O. della causa di lavoro (attualmente pendente “inter partes” dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro), avente ad oggetto la domanda di inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore (categoria “D”), ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 29 primo comma del C.C.N.L. Comparto Enti Locali 14 settembre 2000>>;
Rilevato – mediante la consultazione di siti istituzionali – che la causa di lavoro in trattazione è stata definita dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 maggio 2015, n. 11211 (di rigetto del ricorso proposto dal sig. DI UE avverso la sentenza n. 2216 del 2011, emessa dalla Corte di Appello di Lecce a seguito dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 10618 del 2010);
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio - in linea, peraltro, con l’avviso reso nel corso dell’udienza pubblica, riportato a verbale - che dichiarare “estinto” il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.pr.ammm., per le seguenti ragioni:
- l’omessa presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, ex art. 80, comma 1, c.pr.amm.;
- in ogni caso, il mancato compimento di “alcun atto di procedura” nel corso di un anno e, dunque, la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 81 c.pr.amm., per la cui declaratoria – come più volte affermato in giurisprudenza – è ben ammessa l’iniziativa d’ufficio (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4963 del 2020);
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. Staccata di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO