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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26056/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 26056 e 26060 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuela Lini, in virtù di procure in calce agli atti di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OG (LO) Via Zoncada n. 57 e quindi presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1
OPPONENTE E (C.F. , rappresentata dalla società Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona dell'Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_3 nel presente procedimento dall'Avv. Gian Michele Uggè, in virtù d procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, via Colle Eghezzone n. 1, e quindi presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore, Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizioni a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Nel giudizio r.g. 26056\2024
Parte opponente “Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente:
-sospendere l'esecutorietà, quanto meno nei confronti della NO , del decreto ingiuntivo opposto, n. Parte_1 22680/2013, n. 42496/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. 06/13.06.2013, tra MW BA e , di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale era Controparte_4 Parte_1
-si chiede sin d'ora la riunione del presente procedimento a quello promosso nei confronti del decreto ingiuntivo n. 30557 del 05/13.08.2013, n. 42510/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. ssa Margherita Monte, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale è stata apposta formula Parte_1 esecutiva in data 11.9.2014, ed oggettiva, ex art. 274 c.p.c. nel merito:
- accertato il profilo di abusività delle clausole contrattuali sopra richiamate, contenute nel contratto 29.9.2010, dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, quanto meno nei confronti della NO , il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 22680, n. Parte_1 42496/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. ssa Antone .2013, tra MW BA BH Succursale
pagina 1 di 5 e , di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale era apposta formula Controparte_4 Parte_1
, tiva;
in via subordinata
- accertata la nullità totale o parziale della fideiussione posta a valle dell'azione esecutiva de qua, dichiarare la perdita del diritto e dell'azione verso il fideiussore ovvero la decadenza/prescrizione del diritto e dell'azione di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore procedente nei confronti dell'odierna attrice opponente, per le ragioni di cui è causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, nonché rimborso forfetario delle spese generali ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tassa di registro a carico di parte soccombente e sentenza esecutiva come per legge;
in via istruttoria Ci si riserva ogni istanza, nei termini di legge”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto. B) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. C) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attore opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletanda istruttoria. Controparte_1 dannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. E) Con favore di spese e competenze di lite.”
Nel giudizio R.G. 26060\2024 Parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente:
-sospendere l'esecutorietà, quanto meno nei confronti della NO , del decreto ingiuntivo opposto, n. Parte_1 30557/2013, n. 42510/2013 R.G. Tribunale di Milano, Dott. s 05/13.08.2013, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale era Parte_1 apposta formula esecutiva in data 11.9.2014;
-si chiede sin d'ora la riunione del presente procedimento a quello proposto nei confronti del decreto ingiuntivo n. 22680, R.G. n. 42496, Tribunale di Milano, del 6/13.6.2013, Dott. ssa Antonella Cozzi, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e
, di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale è stata apposta formula esecutiva in data 12.6.2014, Parte_1 ed oggettiva, ex art. 274 c.p.c. nel merito:
- accertato il profilo di abusività delle clausole contrattuali sopra richiamate, contenute nel contratto del 24.12.2010, dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, quanto meno nei confronti della NO , il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 30557/2013, Parte_1 n. 42510/2013 R.G. Tribunale di Milano, Dott. ssa Mar .08.2013, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale era apposta formula Parte_1 esecutiva in data 11.9.2014, tiva;
in via subordinata
- accertata la nullità totale o parziale della fideiussione posta a valle dell'azione esecutiva de qua, dichiarare la perdita del diritto e dell'azione verso il fideiussore ovvero la decadenza/prescrizione del diritto e dell'azione di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore procedente nei confronti dell'odierna attrice opponente, per le ragioni di cui è causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, nonché rimborso forfetario delle spese generali ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tassa di registro a carico di parte soccombente e sentenza esecutiva come per legge;
in via istruttoria Ci si riserva ogni istanza nei termini di legge.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto.
pagina 2 di 5 B) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. C) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletanda istruttoria. Controparte_1 dannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. E) Con favore di spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024 (sia all'originaria creditrice MW BA Gmbh presso il domicilio eletto ossia presso il difensore che aveva depositato il ricorso monitorio, sia alla cessionaria del credito la signora ha proposto opposizione Controparte_1 Parte_1 tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla medesima signora in qualità di garante del signor Parte_1
il pagamento di euro 54.871,50 in favore della società MW BA Gmbh Succursale Parte_2 italiana, in forza di un contratto di finanziamento stipulato in data 29 settembre 2010. A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che:
- con decreto ingiuntivo n. 22680 del 13 giugno 2013 il Tribunale di Milano, su istanza della società MW BA GMBH, aveva ingiunto il pagamento di euro 54.871,50 alla signora nella sua Parte_1 qualità di garante dell'ex coniuge, Parte_2
- in data 3 gennaio 2024 la società in qualità di cessionaria del credito della società Controparte_1
MW BA aveva proceduto al pignoramento dello stipendio della signora fino alla Parte_1 concorrenza di euro 101.583,91;
- all'udienza del 9 maggio 2024, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lodi aveva assegnato alla signora termine per l'eventuale proposizione dell'opposizione tardiva, alla luce dei principi Parte_1 espressi da Cass. SS.UU. n. 9479\2023, al fine di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di finanziamento e della relativa fideiussione;
- nel caso di specie, in merito al contratto stipulato in data 29 settembre 2010 era abusiva anzitutto la clausola n. 7, recante le condizioni della fideiussione rilasciata dalla signora che riproduceva, Parte_1 tra l'altro, lo schema predisposto dall'A.B.I. (precisamente, gli artt. 2, 6 e 8), espressione di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2 l. n. 287\1990, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55\2005;
- inoltre, era abusiva la clausola n. 9 (in realtà, si trattava della clausola n. 8) recante una deroga al foro del consumatore da intendere quale unico foro competente in merito alla posizione della signora che indubbiamente doveva qualificarsi quale consumatore, alla luce della giurisprudenza di Parte_1 legittimità in tema di professionista di riflesso (tra le altre Cass., 8662.2020 e n. 742.2020).
Alla luce di questi rilievi parte opponente ha contestato la nullità, totale o parziale, della fideiussione inerente al contratto di finanziamento del 29 settembre 2010, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi, l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
1.2. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024 la signora ha Parte_1 proposto opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 30557\2013 del 13 agosto 2013 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla medesima signora in qualità di Parte_1 garante del signor il pagamento di euro 42.856,41 in favore della società MW BA Parte_2
pagina 3 di 5 Gmbh Succursale italiana, in forza di un altro contratto di finanziamento stipulato in data 24 dicembre 2010.
Nel proporre l'opposizione, la signora ha articolato motivi di opposizione del tutto Parte_1 sovrapponibili a quelli svolti nel giudizio preventivamente instaurato, essendo state sollevate identiche questioni di diritto seppure riferite al decreto ingiuntivo n. 30557\2013 e al diverso contratto di finanziamento sottostante, stipulato in data 24 dicembre 2010.
1.3. La società rappresentata dalla mandataria si è Controparte_1 Controparte_2 costituita in entrambi i giudizi, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla società opposta, resistendo alle opposizioni e deducendo l'infondatezza dei motivi proposti, in particolare della contestata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa in tema di concorrenza, trattandosi di una garanzia specifica e autonoma.
1.4. In relazione ad entrambi i giudizi di opposizione (recanti, rispettivamente R.G. n. 26056\2024 e 26060\2024) è stata disposta la sospensione dell'esecutorietà dei decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e successivamente è stata disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. in considerazione dei profili di connessione soggettiva e della proposizione di identiche questioni di diritto. Ritenuta superflua la concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., anche alla luce di quanto disposto dall'art. 187, comma 3, c.p.c. e 80 bis disp att. c.p.c. con particolare riferimento alla questione di ordine pregiudiziale di rito relativa all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano in ragione del foro del consumatore, di per sé idonea a definire il giudizio, è stata fissata l'udienza del 14 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. 2. Tanto premesso, va rilevata la nullità delle clausole delle fideiussioni - rispettivamente, art.
7.2 e 8 del contratto del 29 settembre 2019 e art.
9.2 del contratto del 24 dicembre 2010 - nella parte in cui prevedevano, ai fini della competenza, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina del codice del consumo dovessero essere valutati con riferimento alle parti del contratto principale. Conseguentemente, va accolta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Lodi, quale Tribunale del luogo di residenza della garante (precisamente sito in OG), trattandosi di soggetto che va qualificato quale consumatore. La presente pronuncia non può che rivestire la forma della sentenza, vista la necessità di revocare l'opposto decreto ingiuntivo. A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (da ultimo, Cass., 7 giugno 2023 n. 15988; Cass., 26 gennaio 2016 n. 1372; Cass., 9 novembre 2004, n. 21297 e Cass., 14 luglio 2003 n. 10981). Ciò posto, riprendendo in parte le considerazioni già svolte nel corso del giudizio (verbale del 18 febbraio 2025) si osserva che:
- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo formatosi in tema di
“professionista di riflesso” la qualifica soggettiva di consumatore nel contratto di fideiussione va valutata avuto riguardo alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (Cass., SS.UU. 9479/2023);
pagina 4 di 5 - l'opponente ha rilasciato le fideiussioni oggetto di causa in qualità di Parte_1 consumatore, trattandosi di rapporti intercorsi tra una società e una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 206/2005, né risulta che parte opposta abbia specificamente contestato tale qualifica;
- in ragione della qualifica soggettiva dell'opponente, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005, il giudice competente a decidere la controversia è quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore;
- è pacifico come già al momento della conclusione dei contratti di finanziamento e del rilascio delle relative fideiussioni la signora fosse residente a [...](Lodi), così come all'attualità, e la Parte_1 medesima opponente aveva eletto domicilio sempre in OG (Lodi). Ogni controversia derivante dal contratto tra le parti era quindi sottoposta alla prescrizione del foro esclusivo del consumatore, coincidente con la residenza o domicilio eletto di quest'ultimo; al riguardo, va inoltre evidenziato come l'art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo qualifichi come vessatoria la clausola contrattuale che dovesse derogare a tale disciplina, con la conseguenza di richiedere sul punto una pattuizione frutto di trattativa individuale (art. 34, comma 4 del codice), circostanza che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata. In conclusione, considerato che il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal consumatore ha pacificamente carattere esclusivo, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Lodi e, di conseguenza, devono essere revocati i decreti ingiuntivi opposti. Deve essere anche fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (Cass., 12 luglio 2005, n. 14552).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (sotto il profilo della competenza) della società e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come CP_1 CP_1 aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi considerando la somma degli importi ingiunti), della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisionale. Le spese vengono così liquidate nell'importo di euro 6.300,00 considerando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano Parte_1
n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 e n. 30557/2013 del 13 agosto 2013, così provvede: a. visto l'art. 38 c.p.c. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, dichiara la nullità dei decreti ingiuntivi n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 e n. 30557\2013 del 13 agosto 2013 che vengono revocati;
b. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Lodi, il termine di mesi tre dalla presente sentenza;
c. condanna la società al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 572,00 per spese ed euro 6.300,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 5 giugno 2025 Il giudice Ada Favarolo pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 26056 e 26060 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuela Lini, in virtù di procure in calce agli atti di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OG (LO) Via Zoncada n. 57 e quindi presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1
OPPONENTE E (C.F. , rappresentata dalla società Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona dell'Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_3 nel presente procedimento dall'Avv. Gian Michele Uggè, in virtù d procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, via Colle Eghezzone n. 1, e quindi presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore, Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizioni a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Nel giudizio r.g. 26056\2024
Parte opponente “Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente:
-sospendere l'esecutorietà, quanto meno nei confronti della NO , del decreto ingiuntivo opposto, n. Parte_1 22680/2013, n. 42496/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. 06/13.06.2013, tra MW BA e , di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale era Controparte_4 Parte_1
-si chiede sin d'ora la riunione del presente procedimento a quello promosso nei confronti del decreto ingiuntivo n. 30557 del 05/13.08.2013, n. 42510/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. ssa Margherita Monte, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale è stata apposta formula Parte_1 esecutiva in data 11.9.2014, ed oggettiva, ex art. 274 c.p.c. nel merito:
- accertato il profilo di abusività delle clausole contrattuali sopra richiamate, contenute nel contratto 29.9.2010, dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, quanto meno nei confronti della NO , il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 22680, n. Parte_1 42496/2013 RG., Tribunale di Milano, Dott. ssa Antone .2013, tra MW BA BH Succursale
pagina 1 di 5 e , di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale era apposta formula Controparte_4 Parte_1
, tiva;
in via subordinata
- accertata la nullità totale o parziale della fideiussione posta a valle dell'azione esecutiva de qua, dichiarare la perdita del diritto e dell'azione verso il fideiussore ovvero la decadenza/prescrizione del diritto e dell'azione di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore procedente nei confronti dell'odierna attrice opponente, per le ragioni di cui è causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, nonché rimborso forfetario delle spese generali ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tassa di registro a carico di parte soccombente e sentenza esecutiva come per legge;
in via istruttoria Ci si riserva ogni istanza, nei termini di legge”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto. B) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. C) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attore opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletanda istruttoria. Controparte_1 dannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. E) Con favore di spese e competenze di lite.”
Nel giudizio R.G. 26060\2024 Parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Milano, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente:
-sospendere l'esecutorietà, quanto meno nei confronti della NO , del decreto ingiuntivo opposto, n. Parte_1 30557/2013, n. 42510/2013 R.G. Tribunale di Milano, Dott. s 05/13.08.2013, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale era Parte_1 apposta formula esecutiva in data 11.9.2014;
-si chiede sin d'ora la riunione del presente procedimento a quello proposto nei confronti del decreto ingiuntivo n. 22680, R.G. n. 42496, Tribunale di Milano, del 6/13.6.2013, Dott. ssa Antonella Cozzi, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e
, di € 54.871,50, oltre interessi e spese legali, al quale è stata apposta formula esecutiva in data 12.6.2014, Parte_1 ed oggettiva, ex art. 274 c.p.c. nel merito:
- accertato il profilo di abusività delle clausole contrattuali sopra richiamate, contenute nel contratto del 24.12.2010, dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, quanto meno nei confronti della NO , il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 30557/2013, Parte_1 n. 42510/2013 R.G. Tribunale di Milano, Dott. ssa Mar .08.2013, tra MW BA BH Succursale TA AS BE e , di € 42.856,41, oltre interessi e spese legali, al quale era apposta formula Parte_1 esecutiva in data 11.9.2014, tiva;
in via subordinata
- accertata la nullità totale o parziale della fideiussione posta a valle dell'azione esecutiva de qua, dichiarare la perdita del diritto e dell'azione verso il fideiussore ovvero la decadenza/prescrizione del diritto e dell'azione di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore procedente nei confronti dell'odierna attrice opponente, per le ragioni di cui è causa;
- in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, nonché rimborso forfetario delle spese generali ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, tassa di registro a carico di parte soccombente e sentenza esecutiva come per legge;
in via istruttoria Ci si riserva ogni istanza nei termini di legge.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e in quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto.
pagina 2 di 5 B) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. C) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletanda istruttoria. Controparte_1 dannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. E) Con favore di spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024 (sia all'originaria creditrice MW BA Gmbh presso il domicilio eletto ossia presso il difensore che aveva depositato il ricorso monitorio, sia alla cessionaria del credito la signora ha proposto opposizione Controparte_1 Parte_1 tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla medesima signora in qualità di garante del signor Parte_1
il pagamento di euro 54.871,50 in favore della società MW BA Gmbh Succursale Parte_2 italiana, in forza di un contratto di finanziamento stipulato in data 29 settembre 2010. A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che:
- con decreto ingiuntivo n. 22680 del 13 giugno 2013 il Tribunale di Milano, su istanza della società MW BA GMBH, aveva ingiunto il pagamento di euro 54.871,50 alla signora nella sua Parte_1 qualità di garante dell'ex coniuge, Parte_2
- in data 3 gennaio 2024 la società in qualità di cessionaria del credito della società Controparte_1
MW BA aveva proceduto al pignoramento dello stipendio della signora fino alla Parte_1 concorrenza di euro 101.583,91;
- all'udienza del 9 maggio 2024, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lodi aveva assegnato alla signora termine per l'eventuale proposizione dell'opposizione tardiva, alla luce dei principi Parte_1 espressi da Cass. SS.UU. n. 9479\2023, al fine di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di finanziamento e della relativa fideiussione;
- nel caso di specie, in merito al contratto stipulato in data 29 settembre 2010 era abusiva anzitutto la clausola n. 7, recante le condizioni della fideiussione rilasciata dalla signora che riproduceva, Parte_1 tra l'altro, lo schema predisposto dall'A.B.I. (precisamente, gli artt. 2, 6 e 8), espressione di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2 l. n. 287\1990, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55\2005;
- inoltre, era abusiva la clausola n. 9 (in realtà, si trattava della clausola n. 8) recante una deroga al foro del consumatore da intendere quale unico foro competente in merito alla posizione della signora che indubbiamente doveva qualificarsi quale consumatore, alla luce della giurisprudenza di Parte_1 legittimità in tema di professionista di riflesso (tra le altre Cass., 8662.2020 e n. 742.2020).
Alla luce di questi rilievi parte opponente ha contestato la nullità, totale o parziale, della fideiussione inerente al contratto di finanziamento del 29 settembre 2010, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi, l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
1.2. Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2024 la signora ha Parte_1 proposto opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 30557\2013 del 13 agosto 2013 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla medesima signora in qualità di Parte_1 garante del signor il pagamento di euro 42.856,41 in favore della società MW BA Parte_2
pagina 3 di 5 Gmbh Succursale italiana, in forza di un altro contratto di finanziamento stipulato in data 24 dicembre 2010.
Nel proporre l'opposizione, la signora ha articolato motivi di opposizione del tutto Parte_1 sovrapponibili a quelli svolti nel giudizio preventivamente instaurato, essendo state sollevate identiche questioni di diritto seppure riferite al decreto ingiuntivo n. 30557\2013 e al diverso contratto di finanziamento sottostante, stipulato in data 24 dicembre 2010.
1.3. La società rappresentata dalla mandataria si è Controparte_1 Controparte_2 costituita in entrambi i giudizi, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla società opposta, resistendo alle opposizioni e deducendo l'infondatezza dei motivi proposti, in particolare della contestata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa in tema di concorrenza, trattandosi di una garanzia specifica e autonoma.
1.4. In relazione ad entrambi i giudizi di opposizione (recanti, rispettivamente R.G. n. 26056\2024 e 26060\2024) è stata disposta la sospensione dell'esecutorietà dei decreti ingiuntivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e successivamente è stata disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. in considerazione dei profili di connessione soggettiva e della proposizione di identiche questioni di diritto. Ritenuta superflua la concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., anche alla luce di quanto disposto dall'art. 187, comma 3, c.p.c. e 80 bis disp att. c.p.c. con particolare riferimento alla questione di ordine pregiudiziale di rito relativa all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano in ragione del foro del consumatore, di per sé idonea a definire il giudizio, è stata fissata l'udienza del 14 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.. 2. Tanto premesso, va rilevata la nullità delle clausole delle fideiussioni - rispettivamente, art.
7.2 e 8 del contratto del 29 settembre 2019 e art.
9.2 del contratto del 24 dicembre 2010 - nella parte in cui prevedevano, ai fini della competenza, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina del codice del consumo dovessero essere valutati con riferimento alle parti del contratto principale. Conseguentemente, va accolta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Lodi, quale Tribunale del luogo di residenza della garante (precisamente sito in OG), trattandosi di soggetto che va qualificato quale consumatore. La presente pronuncia non può che rivestire la forma della sentenza, vista la necessità di revocare l'opposto decreto ingiuntivo. A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (da ultimo, Cass., 7 giugno 2023 n. 15988; Cass., 26 gennaio 2016 n. 1372; Cass., 9 novembre 2004, n. 21297 e Cass., 14 luglio 2003 n. 10981). Ciò posto, riprendendo in parte le considerazioni già svolte nel corso del giudizio (verbale del 18 febbraio 2025) si osserva che:
- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo formatosi in tema di
“professionista di riflesso” la qualifica soggettiva di consumatore nel contratto di fideiussione va valutata avuto riguardo alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (Cass., SS.UU. 9479/2023);
pagina 4 di 5 - l'opponente ha rilasciato le fideiussioni oggetto di causa in qualità di Parte_1 consumatore, trattandosi di rapporti intercorsi tra una società e una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 206/2005, né risulta che parte opposta abbia specificamente contestato tale qualifica;
- in ragione della qualifica soggettiva dell'opponente, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005, il giudice competente a decidere la controversia è quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore;
- è pacifico come già al momento della conclusione dei contratti di finanziamento e del rilascio delle relative fideiussioni la signora fosse residente a [...](Lodi), così come all'attualità, e la Parte_1 medesima opponente aveva eletto domicilio sempre in OG (Lodi). Ogni controversia derivante dal contratto tra le parti era quindi sottoposta alla prescrizione del foro esclusivo del consumatore, coincidente con la residenza o domicilio eletto di quest'ultimo; al riguardo, va inoltre evidenziato come l'art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo qualifichi come vessatoria la clausola contrattuale che dovesse derogare a tale disciplina, con la conseguenza di richiedere sul punto una pattuizione frutto di trattativa individuale (art. 34, comma 4 del codice), circostanza che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata. In conclusione, considerato che il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal consumatore ha pacificamente carattere esclusivo, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Lodi e, di conseguenza, devono essere revocati i decreti ingiuntivi opposti. Deve essere anche fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (Cass., 12 luglio 2005, n. 14552).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (sotto il profilo della competenza) della società e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come CP_1 CP_1 aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi considerando la somma degli importi ingiunti), della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisionale. Le spese vengono così liquidate nell'importo di euro 6.300,00 considerando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano Parte_1
n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 e n. 30557/2013 del 13 agosto 2013, così provvede: a. visto l'art. 38 c.p.c. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, dichiara la nullità dei decreti ingiuntivi n. 22680\2013 del 13 giugno 2013 e n. 30557\2013 del 13 agosto 2013 che vengono revocati;
b. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Lodi, il termine di mesi tre dalla presente sentenza;
c. condanna la società al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida nella somma di euro 572,00 per spese ed euro 6.300,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 5 giugno 2025 Il giudice Ada Favarolo pagina 5 di 5