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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa CA IN - Presidente -
- dr. LO EL - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specia- lizzata in materia d'Impresa, in data 4/5 ottobre 2022 e contraddistinta dal n. 8717/2022, iscritto al n. 1753/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e rap- Parte_1 C.F._1
presentato e difeso dall'avv. Nicola Montella (codice fiscale C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Em- bergher (codice fiscale ) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione notificata a il 15 novembre 2018, CP_1 CP_2
, socio accomandante della , adiva la Sezione specializ- Controparte_3
zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli al fine di ottenere, in forza di quanto disposto dall'art. 2395 c.c., la condanna del fratello , socio accomandatario e amministratore Pt_1
della predetta società, a pagargli il complessivo importo di 175.000,00 €, o l'eventualmente di- verso importo che fosse stato accertato in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni che il medesimo attore sosteneva arrecatigli dal
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
convenuto per aver quest'ultimo, tra il 2013 e il 2017, occultato e distratto parte dei ricavi della società al fine di impedirgli di percepire gli utili spettantigli, nonché l'importo di 3.778,78 € cor- rispondente a quello di cui il 29 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate gli aveva intimato il paga- mento proprio a causa delle suddette «errate appostazioni a bilancio da parte del convenuto».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, eccepiva la prescri- CP_1
zione dell'azione esercitata dal fratello per i danni da quest'ultimo patiti nel 2013 e Pt_1
contestava la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza della domanda proposta contro di lui dal fratello . Pt_1
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 5 ottobre 2022, la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli rigettava la domanda dell'attore siccome volta a ottenere il risarcimento di un danno da costui non subìto direttamente, ma «solo di rimbalzo», per effetto del danno direttamente arrecato al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio da lui addebitate al convenuto.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 4 aprile 2023, Controparte_4
ppellava quindi a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che le condotte di mala gestio da lui addebitate al fratello non CP_1
gli avessero arrecato un danno diretto e immediato e in quanto tale a lui risarcibile ai sensi dell'art. 2935 c.c. Sicché chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, la sua domanda, previo l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, fosse accolta.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 2 settembre 2023,
[...]
eccepiva innanzitutto la nullità della citazione introduttiva del processo d'appello CP_5
poiché priva dell'avvertimento «che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali,
e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato» e contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa impu- gnazione, tra l'altro, ribadendo l'eccezione di prescrizione o decadenza da lui già formulata nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado. Sicché chiedeva la dichiarazione della nullità della suddetta citazione, dell'inammissibilità dell'avverso appello, della prescrizione del diritto dell'appellante di ottenere il risarcimento dei danni da costui lamentati o della decadenza dal potere di agire per ottenerlo, la conferma della sentenza appellata e la condanna
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
dell'appellante a pagargli, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., una somma equitativamente determinata,
a rifondergli tutte le spese processuali conseguenti al rifiuto di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice di primo grado e alla trasgressione del dovere di lealtà e probità da parte del medesimo appellante.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava o precisava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE.
II.1. Va innanzitutto osservato che la nullità della citazione introduttiva del processo d'appello eccepita dall'appellato per l'incompletezza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c., attenendo alla vocatio in ius, deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudi- zio del medesimo appellato mediante un avvocato e dal rinvio del processo all'udienza del 22 ottobre 2024 disposto all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2023.
II.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame per mancanza della necessa- ria specificità, sollevata dall'appellato invocando l'art. 342 c.p.c., va poi giudicata infondata, avendo l'appellante individuato e motivatamente criticato, in punto di fatto e di diritto, con chia- rezza e precisione tutto sommato sufficienti i capi della sentenza da lui impugnata.
II.3.1. Con i primi tre dei quattro motivi in cui è articolato il suo appello, infatti, Parte_1
in sostanza sostiene che il Giudice di primo grado ha «errato nel considerare non confi-
[...]
gurabile nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 2395 c.c.» sulla base dell'erroneo assunto che egli non aveva «lamentato la mancata approvazione del rendiconto da parte del socio ammini- stratore», trascurando che egli aveva allegato e provato, come peraltro confermato anche dal teste dr. , che il fratello gli aveva impedito, non solo di partecipare alla Testimone_1 CP_1
gestione della società, ma soprattutto di verificare quali erano gli utili effettivamente prodotti dalla società, in tal modo arrecandogli un danno patrimoniale immediato e diretto.
Con il quarto motivo del suo appello, si duole poi dell'omessa statui- Parte_1
zione del primo Giudice sulle sue istanze istruttorie e, in particolare, su quella volta alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di verificare se gli addebiti da lui mossi al fratello fossero fondati.
II.3.2. Senonché, ad avviso di questo Collegio, tutte le doglianze di Parte_1
sono in definitiva infondate.
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Invero, il danno “immediato e diretto” che l'appellante insiste nel sostenere di aver su- bìto a causa delle condotte di mala gestio della società da lui addebitate al fratello co- CP_1
stituisce, come affermato dal primo Giudice, solo un riflesso di quello dalle medesime condotte in ipotesi subito dalla società, tutte derivando in sostanza, secondo quanto allegato dallo stesso con la citazione introduttiva del processo di primo grado, dall'occulta- Parte_1
mento e dalla distrazione di una parte dei ricavi della società mediante la loro omessa annota- zione nelle scritture contabili di quest'ultima, alla quale dunque, al contrario di quanto soste- nuto dall'odierno appellante, tali ricavi devono ritenersi “immediatamente e direttamente” sot- tratti.
Era ed è pertanto irrilevante stabilire se le accuse mosse da al fratello Parte_1
siano o meno fondate, essendo pacifico che l'azione risarcitoria cd. individuale cui fa CP_1
riferimento l'art. 2395 c.c. – inserito nella disciplina della società per azioni, ma che la Corte di
Cassazione ritiene applicabile per analogia anche alle società di persone (cfr. Cass. 1261/2016,
16416/2007, 1045/2007 e 2846/1996) – è data soltanto al singolo socio (o al terzo) «diretta- mente» danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori societari.
Irrilevanti nella specie sono, di conseguenza, anche l'eventuale omissione della presen- tazione dei rendiconti da parte di e le altre condotte da quest'ultimo eventual- CP_1
mente tenute per impedire che le proprie precedenti condotte di mala gestio della società fos- sero rilevate dal fratello . Pt_1
Né vale a persuadere del contrario la pronuncia della Corte di Cassazione più volte in- vocata dall'appellante, cioè la sentenza n. 1261/2016, secondo la cui massima ufficiale: «Nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'or- gano amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni».
Invero, nel caso allora esaminato dalla Suprema Corte, all'amministratore societario
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
convenuto in giudizio dal socio era stato da quest'ultimo addebitato soltanto di non aver pre- sentato il rendiconto e di non aver corrisposto gli utili societari spettanti all'attore, tant'è vero che nella motivazione della medesima sentenza si legge che: «Diversa sarebbe […] la conclu- sione ove il socio facesse valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato verrebbe a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società, e solo in seconda battuta al socio».
D'altronde, con detta sentenza, come pure risulta dalla sua motivazione, la Suprema
Corte certamente non intendeva discostarsi da quanto dalla sua precedente giurisprudenza sul tema, secondo la quale «L'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di per- sone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed indivi- duale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.
2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza imme- diata del comportamento degli amministratori» (così la massima ufficiale di Cass. 16416/2007, che, sulla base di tale principio, «ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo so- cio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale».
II.3.3. L'appello in esame va pertanto – senza bisogno di aggiungere altro, nemmeno in ordine alle pletoriche e in parte palesemente inammissibili istanze istruttorie formulate dalle parti – integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte (anche) le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa parcella, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali e, in particolare, ai parametri fissati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello, a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
II.5.1. Sebbene la domanda di , anche all'esito dello scrutinio dell'ap- Parte_1
pello da quest'ultimo proposto a questa Corte, debba essere, per quanto detto, giudicata infon- data, questo Collegio non ritiene di poterla giudicare addirittura “temeraria”, come sostenuto dall'appellato, né comunque sussistenti i presupposti per condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'equivocità della massima ufficiale tratta dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 1261/2016 e della non proprio semplicissima individuazione dei danni cui si riferisce l'art. 2935 c.c., come testimoniata anche dall'adesione di CP_6
alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore nel corso del processo di primo grado.
II.5.2. Né ravvisa la violazione da parte di del dovere di lealtà e probità Parte_1
di cui all'art. 88 c.p.c. e dunque i presupposti per condannare il medesimo appellante ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c.
II.5.3. Palese poi è l'insussistenza dei presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c., la condanna prevista da tale norma potendo evidentemente essere pronunciata solo contro la parte almeno parzialmente vittoriosa.
II.6. Il rigetto dell'appello di impone invece, ai sensi dell'art. 13, co. 1- Parte_1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 8717/2022, pubblicata il 5 ottobre 2022, proposto da con- Parte_1
tro il 4 aprile 2023: CP_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e
1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
C) rigetta le domande di condanna dell'appellante proposte dall'appellato invocando gli artt. 91, co. 1, p. 2, 92, co. 1, e 96 c.p.c.
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO EL CA IN
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_1
- dr.ssa CA IN - Presidente -
- dr. LO EL - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa CA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specia- lizzata in materia d'Impresa, in data 4/5 ottobre 2022 e contraddistinta dal n. 8717/2022, iscritto al n. 1753/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e rap- Parte_1 C.F._1
presentato e difeso dall'avv. Nicola Montella (codice fiscale C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Em- bergher (codice fiscale ) - appellato - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione notificata a il 15 novembre 2018, CP_1 CP_2
, socio accomandante della , adiva la Sezione specializ- Controparte_3
zata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli al fine di ottenere, in forza di quanto disposto dall'art. 2395 c.c., la condanna del fratello , socio accomandatario e amministratore Pt_1
della predetta società, a pagargli il complessivo importo di 175.000,00 €, o l'eventualmente di- verso importo che fosse stato accertato in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni che il medesimo attore sosteneva arrecatigli dal
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
convenuto per aver quest'ultimo, tra il 2013 e il 2017, occultato e distratto parte dei ricavi della società al fine di impedirgli di percepire gli utili spettantigli, nonché l'importo di 3.778,78 € cor- rispondente a quello di cui il 29 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate gli aveva intimato il paga- mento proprio a causa delle suddette «errate appostazioni a bilancio da parte del convenuto».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, eccepiva la prescri- CP_1
zione dell'azione esercitata dal fratello per i danni da quest'ultimo patiti nel 2013 e Pt_1
contestava la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza della domanda proposta contro di lui dal fratello . Pt_1
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 5 ottobre 2022, la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli rigettava la domanda dell'attore siccome volta a ottenere il risarcimento di un danno da costui non subìto direttamente, ma «solo di rimbalzo», per effetto del danno direttamente arrecato al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio da lui addebitate al convenuto.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 4 aprile 2023, Controparte_4
ppellava quindi a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che le condotte di mala gestio da lui addebitate al fratello non CP_1
gli avessero arrecato un danno diretto e immediato e in quanto tale a lui risarcibile ai sensi dell'art. 2935 c.c. Sicché chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, la sua domanda, previo l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, fosse accolta.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 2 settembre 2023,
[...]
eccepiva innanzitutto la nullità della citazione introduttiva del processo d'appello CP_5
poiché priva dell'avvertimento «che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali,
e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato» e contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa impu- gnazione, tra l'altro, ribadendo l'eccezione di prescrizione o decadenza da lui già formulata nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado. Sicché chiedeva la dichiarazione della nullità della suddetta citazione, dell'inammissibilità dell'avverso appello, della prescrizione del diritto dell'appellante di ottenere il risarcimento dei danni da costui lamentati o della decadenza dal potere di agire per ottenerlo, la conferma della sentenza appellata e la condanna
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
dell'appellante a pagargli, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., una somma equitativamente determinata,
a rifondergli tutte le spese processuali conseguenti al rifiuto di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice di primo grado e alla trasgressione del dovere di lealtà e probità da parte del medesimo appellante.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava o precisava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE.
II.1. Va innanzitutto osservato che la nullità della citazione introduttiva del processo d'appello eccepita dall'appellato per l'incompletezza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c., attenendo alla vocatio in ius, deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudi- zio del medesimo appellato mediante un avvocato e dal rinvio del processo all'udienza del 22 ottobre 2024 disposto all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2023.
II.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame per mancanza della necessa- ria specificità, sollevata dall'appellato invocando l'art. 342 c.p.c., va poi giudicata infondata, avendo l'appellante individuato e motivatamente criticato, in punto di fatto e di diritto, con chia- rezza e precisione tutto sommato sufficienti i capi della sentenza da lui impugnata.
II.3.1. Con i primi tre dei quattro motivi in cui è articolato il suo appello, infatti, Parte_1
in sostanza sostiene che il Giudice di primo grado ha «errato nel considerare non confi-
[...]
gurabile nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 2395 c.c.» sulla base dell'erroneo assunto che egli non aveva «lamentato la mancata approvazione del rendiconto da parte del socio ammini- stratore», trascurando che egli aveva allegato e provato, come peraltro confermato anche dal teste dr. , che il fratello gli aveva impedito, non solo di partecipare alla Testimone_1 CP_1
gestione della società, ma soprattutto di verificare quali erano gli utili effettivamente prodotti dalla società, in tal modo arrecandogli un danno patrimoniale immediato e diretto.
Con il quarto motivo del suo appello, si duole poi dell'omessa statui- Parte_1
zione del primo Giudice sulle sue istanze istruttorie e, in particolare, su quella volta alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di verificare se gli addebiti da lui mossi al fratello fossero fondati.
II.3.2. Senonché, ad avviso di questo Collegio, tutte le doglianze di Parte_1
sono in definitiva infondate.
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Invero, il danno “immediato e diretto” che l'appellante insiste nel sostenere di aver su- bìto a causa delle condotte di mala gestio della società da lui addebitate al fratello co- CP_1
stituisce, come affermato dal primo Giudice, solo un riflesso di quello dalle medesime condotte in ipotesi subito dalla società, tutte derivando in sostanza, secondo quanto allegato dallo stesso con la citazione introduttiva del processo di primo grado, dall'occulta- Parte_1
mento e dalla distrazione di una parte dei ricavi della società mediante la loro omessa annota- zione nelle scritture contabili di quest'ultima, alla quale dunque, al contrario di quanto soste- nuto dall'odierno appellante, tali ricavi devono ritenersi “immediatamente e direttamente” sot- tratti.
Era ed è pertanto irrilevante stabilire se le accuse mosse da al fratello Parte_1
siano o meno fondate, essendo pacifico che l'azione risarcitoria cd. individuale cui fa CP_1
riferimento l'art. 2395 c.c. – inserito nella disciplina della società per azioni, ma che la Corte di
Cassazione ritiene applicabile per analogia anche alle società di persone (cfr. Cass. 1261/2016,
16416/2007, 1045/2007 e 2846/1996) – è data soltanto al singolo socio (o al terzo) «diretta- mente» danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori societari.
Irrilevanti nella specie sono, di conseguenza, anche l'eventuale omissione della presen- tazione dei rendiconti da parte di e le altre condotte da quest'ultimo eventual- CP_1
mente tenute per impedire che le proprie precedenti condotte di mala gestio della società fos- sero rilevate dal fratello . Pt_1
Né vale a persuadere del contrario la pronuncia della Corte di Cassazione più volte in- vocata dall'appellante, cioè la sentenza n. 1261/2016, secondo la cui massima ufficiale: «Nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'or- gano amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni».
Invero, nel caso allora esaminato dalla Suprema Corte, all'amministratore societario
N. 1753/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
convenuto in giudizio dal socio era stato da quest'ultimo addebitato soltanto di non aver pre- sentato il rendiconto e di non aver corrisposto gli utili societari spettanti all'attore, tant'è vero che nella motivazione della medesima sentenza si legge che: «Diversa sarebbe […] la conclu- sione ove il socio facesse valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato verrebbe a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società, e solo in seconda battuta al socio».
D'altronde, con detta sentenza, come pure risulta dalla sua motivazione, la Suprema
Corte certamente non intendeva discostarsi da quanto dalla sua precedente giurisprudenza sul tema, secondo la quale «L'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di per- sone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed indivi- duale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.
2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza imme- diata del comportamento degli amministratori» (così la massima ufficiale di Cass. 16416/2007, che, sulla base di tale principio, «ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo so- cio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale».
II.3.3. L'appello in esame va pertanto – senza bisogno di aggiungere altro, nemmeno in ordine alle pletoriche e in parte palesemente inammissibili istanze istruttorie formulate dalle parti – integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla con- troparte (anche) le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa parcella, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali e, in particolare, ai parametri fissati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello, a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
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II.5.1. Sebbene la domanda di , anche all'esito dello scrutinio dell'ap- Parte_1
pello da quest'ultimo proposto a questa Corte, debba essere, per quanto detto, giudicata infon- data, questo Collegio non ritiene di poterla giudicare addirittura “temeraria”, come sostenuto dall'appellato, né comunque sussistenti i presupposti per condannare l'appellante anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'equivocità della massima ufficiale tratta dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 1261/2016 e della non proprio semplicissima individuazione dei danni cui si riferisce l'art. 2935 c.c., come testimoniata anche dall'adesione di CP_6
alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore nel corso del processo di primo grado.
II.5.2. Né ravvisa la violazione da parte di del dovere di lealtà e probità Parte_1
di cui all'art. 88 c.p.c. e dunque i presupposti per condannare il medesimo appellante ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c.
II.5.3. Palese poi è l'insussistenza dei presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c., la condanna prevista da tale norma potendo evidentemente essere pronunciata solo contro la parte almeno parzialmente vittoriosa.
II.6. Il rigetto dell'appello di impone invece, ai sensi dell'art. 13, co. 1- Parte_1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di dare atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 8717/2022, pubblicata il 5 ottobre 2022, proposto da con- Parte_1
tro il 4 aprile 2023: CP_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e
1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
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C) rigetta le domande di condanna dell'appellante proposte dall'appellato invocando gli artt. 91, co. 1, p. 2, 92, co. 1, e 96 c.p.c.
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
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