TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
1. 2. 3. Controparte_1 Em_1 Controparte_1 Controparte_2
4. EI MA TT 5. 6. Ema_2 Email_3 Controparte_1 Email_4 [...]
7. IN NS Do RM TT 8. VA MA TT CP_3 Email_5
9. 10. 11. Email_6 Em_7 Controparte_4 Controparte_5
12. TI IM TT ES 13. con gli
[...] Em_8 Parte_1 avvocati Lia Stellacci e Jimmy Anderson Mendrone ricorrenti nei confronti di
Controparte_6 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di , Persona_1 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… il sig. non ha mai rinunciato alla CP_1 cittadinanza italiana e dopo che è emigrato in Brasile in costanza di matrimonio ha avuto due figli maschi: 1) nato in [...] il [...] sposatosi con in data 18 CP_5 CP_7 settembre1948 - si producono certificato di nascita e matrimonio - docc 6-7). 2) Parte_2 nato in [...] il [...] sposatosi con il 17 luglio 1959 (si Persona_2 producono certificato di nascita e matrimonio – docc13-14). dal proprio matrimonio ha avuto tre Pt_3 figli gli odierni ricorrenti: nato il [...] a [...]/SP Parte_4
IL (si produce certificato di nascita – doc.8), nata Parte_5 il 02 marzo 1953 a San Paolo IL (si producono certificato di nascita e matrimonio - docc 9-
10) e nato il [...] a [...]/SP IL sposato (si Parte_6 producono certificato di nascita e matrimonio - docc 11-12). Mentre dal proprio Parte_2 matrimonio ha avuto anch'egli tre figli: - nato il [...] Persona_3 sposato con il 25 settembre 1986 (si producono certificato di nascita e matrimonio Persona_4
– docc. 15-16) e dal cui matrimonio è nato l'odierno ricorrente nato Persona_5 il 4 gennaio 1989 a San Paolo (si produce certificato di nascita - doc. 17); - l'odierno ricorrente
[...] nato l'[...] a [...] e sposato con in Parte_7 Controparte_8 data 12 giugno 1987 (si producono certificato di nascita e matrimonio – docc. 18-19) e dal cui matrimonio sono nati gli odierni ricorrenti nata il 01 Parte_8 luglio 1989 a ITU/SP IL sposata con (si producono Persona_6 Controparte_2 certificato di nascita e matrimonio - docc 20-21) e madre della ricorrente figlia minore
[...]
nata il [...] a [...]/SP IL (si produce certificato di Controparte_2 nascita - docc 22), nato il [...] a [...]/SP IL Parte_9 sposato con (si producono certificato di nascita e Persona_7 Controparte_3 matrimonio - docc 23-24) e padre delle ricorrenti LI DO RM TI IN nata il [...] a [...]/SP IL e nata il [...] Parte_10
a San Paolo/SP IL (si producono certificati di nascita - docc 25-26) e
[...]
nato il [...] a [...]/SP IL (si produce certificato di nascita - docc Controparte_1
27); ed infine la ricorrente nata il [...] a [...]
San Paolo/SP IL madre della ricorrente nata il [...] Parte_12
a Campinas/SP IL (si producono certificati di nascita – docc. 28-29) nata dall'unione naturale con ”. Persona_8
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_6
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22
Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] (doc. 1 Persona_1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_6 agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
CH LO