TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 1068/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1068/2024 R.G: tra
C.F. , con l'Avv. D'EBOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
e
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4 ottobre 2024, il Parte_2
ha proposto opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento n.
[...]
58378/8/2024, emessa dalla società in data 21 agosto 2024, CP_1
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni “…1. alla prima udienza, sospendere l'ingiunzione opposta, in quanto il credito indicato non è nè certo, né liquido né esigibile;
2. nel merito, dichiarare a) prescritto il diritto di credito vantato da nella misura che emergerà in corso di CP_1 causa o quella ritenuta di giustizia;
b) che l'acqua fornita da CP_1
all'opponente è stata dichiarata non potabile dal 25/10/2016 al 13/3/19, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua, ove non dichiarato prescritto, deve essere ridotto del 50% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) che il Gestore ha violato l'obbligo di effettuare almeno semestralmente la lettura del contatore, emettendo fatture in acconto doppie rispetto ai consumi reali, se del caso, non incorrendo nella prescrizione del diritto al corrispettivo;
per l'effetto,
3. annullare l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024, qualificandola come semplice intimazione;
4. ordinare ad la CP_1
riemissione delle fatture impugnate, secondo le dichiarazioni di cui sopra, o stabilendo la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni e in corso di causa, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 5. condannare al CP_1
risarcimento del danno, ove emerga in corso di causa, per la mancata lettura semestrale del contatore e l'emissione di fatture in acconto più che raddoppiate rispetto al dovuto;
6. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge….”
non si costituiva in giudizio;
all'udienza dell'11 dicembre CP_1
2024 veniva dichiarata contumace.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio così concludendo: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale, CP_1
contrariis reiectis: In via principale Per tutte le motivazioni dispiegate nel presente atto rigettare, per quanto di ragione, ogni avversa domanda
Pag. 2 di 7 formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, considerata la vana proposta transattiva già formulata alla società opponente e, oggi, qui, riproposta per la definizione conciliativa della vertenza formulare, per la definizione transattiva della vertenza, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. negli stessi termini, mandando assolta la società da ulteriori avverse pretese, con integrale compensazione CP_1
delle spese di lite. In via ulteriormente principale Per tutte le motivazioni dispiegate nel presente atto rigettare, per quanto di ragione, ogni avversa domanda formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, considerato l'avvenuto riconoscimento della prescrizione parziale nella misura di €
21.915,47, accertare che il corrispettivo dovuto dal Parte_2
ammonta alla somma residua di € 23.387,65 oltre interessi
[...]
da ritardo come da regolamento del SII mandando assolta la società da ulteriori avverse pretese. In ogni caso Con vittoria di CP_1
spese e compensi professionali del giudizio nella misura integrale, in ragione della avversa mancata accettazione della formulata proposta transattiva, secondo le vigenti tariffe professionali, oltre agli accessori di legge”.
Revocata la dichiarazione di contumacia il giudice, con ordinanza del 14 aprile 2025 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e rinviava la causa per la decisione.
Parte attrice così precisava le proprie conclusioni: “1. dichiarare a) prescritto il diritto di credito vantato da con le fatture alla CP_1
base dell'ingiunzione e la fattura del 24/9/21 nella misura di € 43.741,64 o quella ritenuta di giustizia;
b) in caso di dichiarazione di una somma inferiore per prescrizione, che l'acqua fornita da CP_1
Pag. 3 di 7 all'opponente è stata dichiarata non potabile dal 25/10/16 al 13/3/19, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua, ove non dichiarato prescritto, deve essere ridotto del 50% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in caso di dichiarazione di una somma inferiore per prescrizione, che il Gestore non ha violato l'obbligo di effettuare almeno semestralmente la lettura del contatore, emettendo fatture in acconto doppie rispetto ai consumi reali, se del caso, non incorrendo nella prescrizione del diritto al corrispettivo;
d) inammissibili per tardività la produzione di controparte del doc. 12. “copia nota di non costituzione e proposta transattiva”, nonché le deduzioni, istanze e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di controparte non rilevabili d'ufficio, stante la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio sulle stesse all'udienza dell'11/2/25; per l'effetto, 2. annullare l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024 di € 37.118,08, qualificandola come semplice intimazione;
3. ordinare ad la riemissione CP_1
delle fatture impugnate, quelle alla base dell'ingiunzione e la fattura del
24/9/21, per un importo totale di € 50.751,60, secondo le dichiarazioni di cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta in relazione a tali fatture, tenendo conto oltre di quanto al punto 1 anche di tutto quanto versato negli anni e in corso di causa per un importo totale di € 7.009,96, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 4. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge.”
Parte convenuta, nella memoria conclusionale, così concludeva: “…in considerazione di tutte le argomentazioni meglio formulate nelle presenti
Pag. 4 di 7 note e nei precedenti scritti difensivi, conclude ed insiste nelle conclusioni rassegnate con particolare riferimento all'opportunità che l'Ill.mo Giudice, allorquando non ritenga sussistere le condizioni che rendano opportuna la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, definisca la controversia sulla base dei termini di cui alla proposta transattiva formulata al ancor prima della prima udienza del presente giudizi Parte_2
Il nuovo giudice incaricato della trattazione della causa rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.d. al 28 novembre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza territoriale di questo giuice in quanto, come precisato da Cass. Sez.3 ord. n. 14475/2019 la competenza è del «giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore» (criterio applicabile anche alle controversie relative a contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, agendo in tal caso l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale: v. Cass. 22/05/2015, n.
10679; 24/07/2001, n. 10086)”
Passando al merito, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice è fondata:si deve premettere che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del
Pag. 5 di 7 credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (vedi Sez.L. ord. n. 5413 del 27/02/2020, Rv.
656945); nel caso in esame, non vi è stato alcuna condotta da parte del attore tale da impedire l'accertamento del credito da parte di Parte_2
CP_1
Si deve poi rilevare che costruitasi tardivamente, non abbia CP_1
fornito la prova di recapito delle fatture e dei solleciti di pagamento dei crediti nel termine biennale di legge sino alla notifica dell'ingiunzione, posto che negli allegati alla comparsa di costituzione vi sono soltanto le fatture emesse;
neppure risultano contestati i conteggi di parte attrice di cui alla sua comparsa conclusionale;
tenuto conto che il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dalla data della fruizione del servizio e non dalla data di scadenza della fattura, in modo da evitare che il creditore possa spostare discrezionalmente il termine prescrizionale, come evidenziato da parte attrice, la fattura del 16.9.22 (doc. 19 parte attrice) è quindi dovuta solo nella parte relativa ai consumi dal 01/07/22 al 03/09/22, per cui appare corretto il ricalcolo effettuato da parte attrice alle pagine da 5 a 7 ed a pag.8 della comparsa conclusionale, con la conseguenza che le somme dovute sono quelle di cui al dispositivo che segue.
Si deve poi rilevare che, nella comparsa conclusionale, parte attrice ha limitato la sua domanda alla eccepita prescrizione, rinunciando quindi alle ulteriori domande proposte (pag. 7 comparsa conclusionale: “Ove, come proposto, verranno ritenute prescritte le somme antecedenti al 30/06/22, la richiesta di riduzione per non potabilità andrà considerata superata”; pag.8
“annullamento fatture in acconto con risarcimento del danno: Ove, come
Pag. 6 di 7 proposto, verranno ritenute prescritte le somme antecedenti al 30/06/22, anche tale domanda andrà considerata superata” ):
La domanda attrice deve essere, pertanto, accolta;
considerata la parziale ammissione della eccezione di prescrizione da parte della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento di metà delle spese di lite, con compensazione della rimanente metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024 di € 37.118,08, stabilendo la minor somma dovuta in relazione alle fatture di cui all'impugnazione nell'importo totale di € 7.009,96,
condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore CP_1
del attore, liquidata la suddetta metà in € 810,00 per la fase di Parte_2
studio, € 573,50 per la fase introduttiva ed € 1.383,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A: dichiarando compensata la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 1068/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1068/2024 R.G: tra
C.F. , con l'Avv. D'EBOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
e
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
GIUSEPPE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 4 ottobre 2024, il Parte_2
ha proposto opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento n.
[...]
58378/8/2024, emessa dalla società in data 21 agosto 2024, CP_1
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni “…1. alla prima udienza, sospendere l'ingiunzione opposta, in quanto il credito indicato non è nè certo, né liquido né esigibile;
2. nel merito, dichiarare a) prescritto il diritto di credito vantato da nella misura che emergerà in corso di CP_1 causa o quella ritenuta di giustizia;
b) che l'acqua fornita da CP_1
all'opponente è stata dichiarata non potabile dal 25/10/2016 al 13/3/19, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua, ove non dichiarato prescritto, deve essere ridotto del 50% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) che il Gestore ha violato l'obbligo di effettuare almeno semestralmente la lettura del contatore, emettendo fatture in acconto doppie rispetto ai consumi reali, se del caso, non incorrendo nella prescrizione del diritto al corrispettivo;
per l'effetto,
3. annullare l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024, qualificandola come semplice intimazione;
4. ordinare ad la CP_1
riemissione delle fatture impugnate, secondo le dichiarazioni di cui sopra, o stabilendo la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni e in corso di causa, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 5. condannare al CP_1
risarcimento del danno, ove emerga in corso di causa, per la mancata lettura semestrale del contatore e l'emissione di fatture in acconto più che raddoppiate rispetto al dovuto;
6. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge….”
non si costituiva in giudizio;
all'udienza dell'11 dicembre CP_1
2024 veniva dichiarata contumace.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio così concludendo: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale, CP_1
contrariis reiectis: In via principale Per tutte le motivazioni dispiegate nel presente atto rigettare, per quanto di ragione, ogni avversa domanda
Pag. 2 di 7 formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, considerata la vana proposta transattiva già formulata alla società opponente e, oggi, qui, riproposta per la definizione conciliativa della vertenza formulare, per la definizione transattiva della vertenza, una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. negli stessi termini, mandando assolta la società da ulteriori avverse pretese, con integrale compensazione CP_1
delle spese di lite. In via ulteriormente principale Per tutte le motivazioni dispiegate nel presente atto rigettare, per quanto di ragione, ogni avversa domanda formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, considerato l'avvenuto riconoscimento della prescrizione parziale nella misura di €
21.915,47, accertare che il corrispettivo dovuto dal Parte_2
ammonta alla somma residua di € 23.387,65 oltre interessi
[...]
da ritardo come da regolamento del SII mandando assolta la società da ulteriori avverse pretese. In ogni caso Con vittoria di CP_1
spese e compensi professionali del giudizio nella misura integrale, in ragione della avversa mancata accettazione della formulata proposta transattiva, secondo le vigenti tariffe professionali, oltre agli accessori di legge”.
Revocata la dichiarazione di contumacia il giudice, con ordinanza del 14 aprile 2025 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e rinviava la causa per la decisione.
Parte attrice così precisava le proprie conclusioni: “1. dichiarare a) prescritto il diritto di credito vantato da con le fatture alla CP_1
base dell'ingiunzione e la fattura del 24/9/21 nella misura di € 43.741,64 o quella ritenuta di giustizia;
b) in caso di dichiarazione di una somma inferiore per prescrizione, che l'acqua fornita da CP_1
Pag. 3 di 7 all'opponente è stata dichiarata non potabile dal 25/10/16 al 13/3/19, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua, ove non dichiarato prescritto, deve essere ridotto del 50% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in caso di dichiarazione di una somma inferiore per prescrizione, che il Gestore non ha violato l'obbligo di effettuare almeno semestralmente la lettura del contatore, emettendo fatture in acconto doppie rispetto ai consumi reali, se del caso, non incorrendo nella prescrizione del diritto al corrispettivo;
d) inammissibili per tardività la produzione di controparte del doc. 12. “copia nota di non costituzione e proposta transattiva”, nonché le deduzioni, istanze e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di controparte non rilevabili d'ufficio, stante la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio sulle stesse all'udienza dell'11/2/25; per l'effetto, 2. annullare l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024 di € 37.118,08, qualificandola come semplice intimazione;
3. ordinare ad la riemissione CP_1
delle fatture impugnate, quelle alla base dell'ingiunzione e la fattura del
24/9/21, per un importo totale di € 50.751,60, secondo le dichiarazioni di cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta in relazione a tali fatture, tenendo conto oltre di quanto al punto 1 anche di tutto quanto versato negli anni e in corso di causa per un importo totale di € 7.009,96, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 4. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge.”
Parte convenuta, nella memoria conclusionale, così concludeva: “…in considerazione di tutte le argomentazioni meglio formulate nelle presenti
Pag. 4 di 7 note e nei precedenti scritti difensivi, conclude ed insiste nelle conclusioni rassegnate con particolare riferimento all'opportunità che l'Ill.mo Giudice, allorquando non ritenga sussistere le condizioni che rendano opportuna la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, definisca la controversia sulla base dei termini di cui alla proposta transattiva formulata al ancor prima della prima udienza del presente giudizi Parte_2
Il nuovo giudice incaricato della trattazione della causa rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.d. al 28 novembre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza territoriale di questo giuice in quanto, come precisato da Cass. Sez.3 ord. n. 14475/2019 la competenza è del «giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore» (criterio applicabile anche alle controversie relative a contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, agendo in tal caso l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale: v. Cass. 22/05/2015, n.
10679; 24/07/2001, n. 10086)”
Passando al merito, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice è fondata:si deve premettere che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del
Pag. 5 di 7 credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (vedi Sez.L. ord. n. 5413 del 27/02/2020, Rv.
656945); nel caso in esame, non vi è stato alcuna condotta da parte del attore tale da impedire l'accertamento del credito da parte di Parte_2
CP_1
Si deve poi rilevare che costruitasi tardivamente, non abbia CP_1
fornito la prova di recapito delle fatture e dei solleciti di pagamento dei crediti nel termine biennale di legge sino alla notifica dell'ingiunzione, posto che negli allegati alla comparsa di costituzione vi sono soltanto le fatture emesse;
neppure risultano contestati i conteggi di parte attrice di cui alla sua comparsa conclusionale;
tenuto conto che il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dalla data della fruizione del servizio e non dalla data di scadenza della fattura, in modo da evitare che il creditore possa spostare discrezionalmente il termine prescrizionale, come evidenziato da parte attrice, la fattura del 16.9.22 (doc. 19 parte attrice) è quindi dovuta solo nella parte relativa ai consumi dal 01/07/22 al 03/09/22, per cui appare corretto il ricalcolo effettuato da parte attrice alle pagine da 5 a 7 ed a pag.8 della comparsa conclusionale, con la conseguenza che le somme dovute sono quelle di cui al dispositivo che segue.
Si deve poi rilevare che, nella comparsa conclusionale, parte attrice ha limitato la sua domanda alla eccepita prescrizione, rinunciando quindi alle ulteriori domande proposte (pag. 7 comparsa conclusionale: “Ove, come proposto, verranno ritenute prescritte le somme antecedenti al 30/06/22, la richiesta di riduzione per non potabilità andrà considerata superata”; pag.8
“annullamento fatture in acconto con risarcimento del danno: Ove, come
Pag. 6 di 7 proposto, verranno ritenute prescritte le somme antecedenti al 30/06/22, anche tale domanda andrà considerata superata” ):
La domanda attrice deve essere, pertanto, accolta;
considerata la parziale ammissione della eccezione di prescrizione da parte della convenuta, la stessa deve essere condannata al pagamento di metà delle spese di lite, con compensazione della rimanente metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 58378/8/2024 del 21/08/2024 di € 37.118,08, stabilendo la minor somma dovuta in relazione alle fatture di cui all'impugnazione nell'importo totale di € 7.009,96,
condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore CP_1
del attore, liquidata la suddetta metà in € 810,00 per la fase di Parte_2
studio, € 573,50 per la fase introduttiva ed € 1.383,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A: dichiarando compensata la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7