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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096/2023 R.G.
TRA
(già in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t. e rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. A. ARTUSI;
Opponenti
E
in persona Controparte_1 del Direttore p.t. rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ri E. e CP_2 CP_3 CP_4 [...]
CP_5
Opposto
OGGETTO: Opposizione alle ordinanze-ingiunzioni n. 21/2023/00
e n. 21/2023/01.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ed il sig. Parte_1 proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_3 ingiunzioni nn. 21/2023/00/01 emesse dall'opposto CP_1
e notificate in data 15.2.2023 con le quali veniva
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa applicata per aver omesso di registrare sul LUL le effettive prestazioni lavorative rese dai lavoratori sigg.ri e Persona_1 Persona_2
per il periodo compreso dal 9.6.2017 al 31.12.2019 e
[...] dalla lavoratrice per il periodo compreso Controparte_6 dal 8.11.2019 al 31.12.2019 (art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L.
25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni in l.
6.8.2008, n. 133 modificato dall'.art 22 comma 5, D. Lgs. n.
151/2015) deducendo l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato ivi concludendo per l'annullamento delle opposte ordinanze ingiunzioni.
Cont Tempestivamente costituito in giudizio l' di CP_1 eccepiva la fondatezza degli accertamenti ispettivi compiuti e della relativa sanzione amministrativa e chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Le opposte ordinanze ingiunzioni hanno ad oggetto l'omessa registrazione sul LUL delle effettive prestazioni lavorative rese dai lavoratori “sig. con Persona_1 qualifica di impiegato per l'effettivo lavoro svolto nelle giornate di sabato nel periodo compreso dal 09.06.2017 al
31.12.2019; sig.ra con qualifica di Persona_2 impiegata per le effettive ore di lavoro prestate nel periodo compreso dal 09.06.2017 al 31.12.2019; sig.ra
[...]
con qualifica di impiegata per le effettive ore Parte_4 di lavoro prestate nel periodo compreso dal 08.11.2019 al
31.12.2019”.
Orbene, per ciò che concerne le effettive ore di lavoro svolte dai sigg.ri e si osserva come CP_6 Per_2 Per_1 le circostanze di fatto poste a fondamento della sanzione applicata sono state smentite dagli esiti istruttori e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri e CP_6
agli ispettori verbalizzanti nonché dalle Per_2 dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del Per_1
13.12.2024.
La sig.ra ha dichiarato agli ispettori verbalizzanti CP_6 che, nel periodo in contestazione, ha lavorato “dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00.
Solo il venerdì dalle 15,00 alle 16,00 […] preciso che il venerdì lavoro la mattina, il pomeriggio faccio 15,00-16,00”.
Le dichiarazioni rese, dunque, confermano lo svolgimento dell'attività lavorativa per un numero di ore pari a quelle contrattualmente previste, ovvero: lunedì (dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00); martedì (dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00); mercoledì (dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00); giovedì (dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00); venerdì (dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 16,00), per un totale di 24 ore settimanali.
La sig.ra ha dichiarato agli ispettori verbalizzanti Per_2 che, nel periodo in contestazione, ha lavorato “dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 con lunedì pomeriggio di riposo. Non lavoro di sabato e domenica”, dunque, per un totale di 23 ore settimanali.
Le dichiarazioni rese, dunque, non si pongono in contrasto con quanto indicato nell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove è previsto un numero di ore lavorative settimanali pari a 24
(ovvero superiore alle 23 ore di lavoro dichiarate dalla sig.ra ). Per_2
Il sig. – sebbene abbia dichiarato agli ispettori Per_1 verbalizzanti di lavorare anche il sabato mattina “dalle 8 alle 12” - sentito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. all'udienza del 13.12.2024, ha precisato di svolgere l'attività lavorativa “dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì” e che “il sabato gli uffici sono sempre stati chiusi”.
In ordine all'efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza
e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”
(Cass. Sez. Lav., n. 8445/2020).
Per ciò che concerne la detrazione mensile presente nelle buste paga dei suindicati dipendenti per il periodo in contestazione a titolo di ore di assenza/permessi non retribuiti, si osserva come gli stessi dipendenti - sentiti all'udienza dell'8.11.2024 e del 13.12.2024 – hanno confermato di fruire di permessi non retribuiti.
In particolare, la sig.ra ha confermato che “nel Per_2 periodo indicato giugno 2017/dicembre 2019 ho usufruito per motivi di famiglia di permessi non retribuiti. A volte avvisavo prima, a volte telefonavo dicendo che sarei arrivata più tardi, dipendeva tutto dalle esigenze che mi portavano ad assentarmi.”
La sig.ra ha confermato di aver usufruito nel mese CP_6 di dicembre 2019 “di permessi non retribuiti” e che, quando ha dichiarato agli ispettori verbalizzanti di non essersi “mai assentata”, intendeva dire che non si era “mai assentata in maniera ingiustificata. Era la prima volta che venivo interrogata dagli ispettori ed ero emozionata”.
Infine, il sig. ha confermato anch'egli di aver Per_1 usufruito “di permessi che chiedevo telefonicamente e mi venivano accordati. Confrontavo le buste paga ed i dati in esse riportati, con riferimento ai permessi erano esatti”.
Alla luce dell'istruzione probatoria, dunque, si ritiene smentita la ricostruzione dell'ente resistente atteso che dalle stesse dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti nonché dalle dichiarazioni rese dagli stessi in udienza non è dato evincersi che gli stessi abbiano svolto attività lavorativa per un numero di ore settimanali superiori a quelle contrattualmente previste.
L'istruzione probatoria complessivamente considerata, dunque, smentisce la ricostruzione dei fatti per come operata dall'ente resistente sicché l'opposizione deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n. 21/2023/00 e n. 21/2023/01.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_8 che liquida in € 321,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 29/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino