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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 802/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– -, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Salvatore Pronestì ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Enrico Gagliardi 76, per delega in calce all'atto di citazione, attore contro
e , entrambi Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Damiano Muzzopappa ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Lacquari I traversa, Palazzo Rizzuto A, per delega in calce alle comparse di costituzione del 21 settembre 2023,
convenuti
e
residente a [...], Controparte_3 [...]
e Controparte_4 [...]
, entrambi residenti a [...]CP_5
convenuti contumaci
avente ad oggetto: accertamento diritto di proprietà
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. ha adito il Tribunale di Vibo Valentia - ed esponendo Parte_1 di godere, sin dalla morte della madre, signora deceduta Persona_1 in Mileto il 20 giugno 1998, di una cappella gentilizia edificata su suolo cimiteriale del Comune di Mileto, acquistato da con Persona_1 concessione n. 4 dell'11 novembre 1957 -, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione della cappella gentilizia sita nel Comune di Mileto, e conseguentemente ordinarsi al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione dell' acquisto in suo favore. 1.1. Con comparse del 21 settembre 2023 si costituivano in giudizio
e , i quali, contestavano la Controparte_1 CP_2 domanda attorea e chiedevano dichiararsi, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza del petitum, e, nel merito, respingersi la domanda avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 1.2. - Nella contumacia dei convenuti , Controparte_3 [...]
, - avendo rinunciato Controparte_4 Controparte_5 ai suoi diritti con dichiarazione resa in data 12 luglio 2022, nel corso del procedimento di mediazione avviato dall'attore -, la causa veniva istruita mediante prove documentali ed infine, sulle conclusioni rassegante dai procuratori delle parti costituite, trattenuta in decisione. 2.- In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
e , convenuti nel CP_3 Controparte_4 presente giudizio e non costituiti nonostante la regolarità della notifica effettuata nei loro confronti.
3.- Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
4. – In via preliminare deve respingersi l' eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza del petitum.
4.1. - Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ il riscontro che la
ragione di nullita' di cui alla prima parte del comma 4 dell' art.164
c.p.c postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se congruamente
motivato” (per tutte Cass. Civ., n. 1681 del 29 gennaio 2015)
4.2. - Cio' posto, deve rilevarsi che i principi che la citata sentenza richiama, attengono alla esposizione dei fatti oggetto della domanda che, precisa la giurisprudenza, non deve essere limitata alla parte dell' atto destinata a contenere le conclusioni, ma deve estendersi anche alla parte espositiva – ove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di diritto a sostegno della domanda - ( Cass. 25 settembre 2014 n. 20294),
2 ed essere, pertanto, desunta dall' esame complessivo dell' atto introduttivo del giudizio e dai documenti ad esso allegati ( Cass. SS.UU.
22 maggio 2012 n. 8077), potendosi fare riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori richiesti ( Cass. 16 maggio 2002 n. 7137);
4.3. - Peraltro, dallo stesso tenore letterale della norma, si evince che ai fini della dichiarazione di nullita', il bene di cui si chiede la tutela debba essere “ assolutamente incerto”, quindi tale da non consentire l'
agevole individuazione di quanto richiesto dall' attore, ne' tale da rendere effettivamente difficile alla controparte di approntare una precisa linea difensiva ( Cass. Civ. , 15 maggio 2013 n. 11751) : ipotesi,
questa, che non ricorre nel caso di specie, poiche' è ben esplicitato il
petitum della domanda giudiziale, tale da aver consentito alle controparti di approntare una precisa linea difensiva, basata su elementi concreti di difesa e non su ipotetiche prospettazioni teoriche.
5. - Nel merito, vi è da rilevare che nel contratto di cessione di area per la costruzione di una tomba ad uso familiare nel cimitero comunale di
Mileto, allegato al fascicolo di parte convenuta, all'art. 4 si statuisce che
“Il diritto all'uso non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere
ad altri. Lo stesso vale per la cappella e i loculi in essa costituiti”. Al
successivo articolo 6 del medesimo contratto di cessione si stabilisce,
altresì, che “La concessione del diritto d'uso è fatta a perpetuità”:
questa la volontà del fondatore, che ha inteso attribuire lo ius sepolchri alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis. 5.1. – Tuttavia, a prescindere da questioni morali legate al mancato rispetto della volontà del defunto, vi è che il diritto al sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione della cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, ha natura reale e patrimoniale – e ciò legittima anche la rinuncia al diritto esercitata da alcuni familiari - e, pertanto, l'esercizio del potere di fatto esercitato sul bene potrebbe concretizzarsi nel possesso utile per l'usucapione (Cass. Civ. n. 1134/2003) ed essere suscettibile di tutela possessoria (Cass. Civ. 1009/2008). 5.2. – Ma, affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ.
3 n. 11000/2001 e n. 18392/2006).
5.3. Dalla documentazione prodotta in atti, non si rileva, invero, l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e legittimanti l'acquisto per usucapione della cappella gentilizia sita in Mileto, da parte di
[...]
. Pt_1
5.4. - Non è stato, infatti, dimostrato il possesso esclusivo e continuativo sul bene oggetto del presente giudizio, il corpus possessionis, poiché, ad esempio, l'aver traslato nei loculi destinati ai familiari del fondatore soggetti estranei alla cerchia familiare nell'anno 2013, può considerarsi un atto di mera tolleranza da parte degli altri aventi diritto, giustificate dai rapporti familiari intercorrenti tra l'attore ed i familiari della moglie;
nè la sistematicità dell' uso e la durata dello stesso, valgono ad escludere la tolleranza.
“ In tema di usucapione , per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti labili e mutevoli, in cui, a differenza dei primi, è più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. Civ. n. 11315/2018) 5.5. – Inoltre, la richiesta avanzata da taluni aventi diritto, che hanno inviato all'indirizzo dell'attore due comunicazioni a mezzo raccomandata A/R nel maggio 2022 ed a marzo 2023, oltre ad aver interrotto il decorso utile per la configurabilità della continuità del possesso, ha anche fatto venir meno il requisito della “pacificità” dello stesso ed ha segnato il limite del mantenimento della situazione tollerata, fino a quel momento. 5.6. - Ed ancora, non è stato dimostrato che abbia Parte_1 provveduto, come indicato nel proprio atto costitutivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella gentilizia, non avendo prodotto alcuna fattura o alcun documento che potesse dimostrare e supportare la veridicità di quanto dallo stesso sostenuto, essendosi limitato ad allegare al proprio fascicolo solo le copie delle fatture e dei pagamenti riferiti agli anni dal 2007 al 2021.
5.7. - Né è stato dimostrato, in giudizio, che solo l'attore detenesse le chiavi della cappella gentilizia, e che il diritto di accesso alla stessa, da parte degli aventi diritto, abbia, nel tempo, subito compressioni. Tale ultima circostanza è, peraltro, smentita dagli stessi convenuti e non contestata. 5.8. – In ragione di ciò, non ricorrendo le condizioni richieste dalla legge per il perfezionarsi dell'acquisto per usucapione in capo a
[...]
, dovrà respingersi la domanda attorea. Pt_1
4 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 secondo lo scaglione considerato, nel loro valore medio, in ragione dell' assenza di attività istruttoria (mentre la riduzione del 30% per il non integrale accoglimento delle ragioni dei convenuti, è compensata dall'aumento, in egual misura, per la presenza di più parti aventi medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 e ss)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea per quanto sopra motivato;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti, nella misura di euro 2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa avvocati.
Così deciso in Vibo Valentia il 12 luglio 2025
Il giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 802/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
– -, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Salvatore Pronestì ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Enrico Gagliardi 76, per delega in calce all'atto di citazione, attore contro
e , entrambi Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Damiano Muzzopappa ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Lacquari I traversa, Palazzo Rizzuto A, per delega in calce alle comparse di costituzione del 21 settembre 2023,
convenuti
e
residente a [...], Controparte_3 [...]
e Controparte_4 [...]
, entrambi residenti a [...]CP_5
convenuti contumaci
avente ad oggetto: accertamento diritto di proprietà
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. ha adito il Tribunale di Vibo Valentia - ed esponendo Parte_1 di godere, sin dalla morte della madre, signora deceduta Persona_1 in Mileto il 20 giugno 1998, di una cappella gentilizia edificata su suolo cimiteriale del Comune di Mileto, acquistato da con Persona_1 concessione n. 4 dell'11 novembre 1957 -, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione della cappella gentilizia sita nel Comune di Mileto, e conseguentemente ordinarsi al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione dell' acquisto in suo favore. 1.1. Con comparse del 21 settembre 2023 si costituivano in giudizio
e , i quali, contestavano la Controparte_1 CP_2 domanda attorea e chiedevano dichiararsi, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza del petitum, e, nel merito, respingersi la domanda avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 1.2. - Nella contumacia dei convenuti , Controparte_3 [...]
, - avendo rinunciato Controparte_4 Controparte_5 ai suoi diritti con dichiarazione resa in data 12 luglio 2022, nel corso del procedimento di mediazione avviato dall'attore -, la causa veniva istruita mediante prove documentali ed infine, sulle conclusioni rassegante dai procuratori delle parti costituite, trattenuta in decisione. 2.- In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
e , convenuti nel CP_3 Controparte_4 presente giudizio e non costituiti nonostante la regolarità della notifica effettuata nei loro confronti.
3.- Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per quanto di seguito rappresentato.
4. – In via preliminare deve respingersi l' eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza del petitum.
4.1. - Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ il riscontro che la
ragione di nullita' di cui alla prima parte del comma 4 dell' art.164
c.p.c postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se congruamente
motivato” (per tutte Cass. Civ., n. 1681 del 29 gennaio 2015)
4.2. - Cio' posto, deve rilevarsi che i principi che la citata sentenza richiama, attengono alla esposizione dei fatti oggetto della domanda che, precisa la giurisprudenza, non deve essere limitata alla parte dell' atto destinata a contenere le conclusioni, ma deve estendersi anche alla parte espositiva – ove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di diritto a sostegno della domanda - ( Cass. 25 settembre 2014 n. 20294),
2 ed essere, pertanto, desunta dall' esame complessivo dell' atto introduttivo del giudizio e dai documenti ad esso allegati ( Cass. SS.UU.
22 maggio 2012 n. 8077), potendosi fare riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori richiesti ( Cass. 16 maggio 2002 n. 7137);
4.3. - Peraltro, dallo stesso tenore letterale della norma, si evince che ai fini della dichiarazione di nullita', il bene di cui si chiede la tutela debba essere “ assolutamente incerto”, quindi tale da non consentire l'
agevole individuazione di quanto richiesto dall' attore, ne' tale da rendere effettivamente difficile alla controparte di approntare una precisa linea difensiva ( Cass. Civ. , 15 maggio 2013 n. 11751) : ipotesi,
questa, che non ricorre nel caso di specie, poiche' è ben esplicitato il
petitum della domanda giudiziale, tale da aver consentito alle controparti di approntare una precisa linea difensiva, basata su elementi concreti di difesa e non su ipotetiche prospettazioni teoriche.
5. - Nel merito, vi è da rilevare che nel contratto di cessione di area per la costruzione di una tomba ad uso familiare nel cimitero comunale di
Mileto, allegato al fascicolo di parte convenuta, all'art. 4 si statuisce che
“Il diritto all'uso non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere
ad altri. Lo stesso vale per la cappella e i loculi in essa costituiti”. Al
successivo articolo 6 del medesimo contratto di cessione si stabilisce,
altresì, che “La concessione del diritto d'uso è fatta a perpetuità”:
questa la volontà del fondatore, che ha inteso attribuire lo ius sepolchri alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis. 5.1. – Tuttavia, a prescindere da questioni morali legate al mancato rispetto della volontà del defunto, vi è che il diritto al sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione della cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, ha natura reale e patrimoniale – e ciò legittima anche la rinuncia al diritto esercitata da alcuni familiari - e, pertanto, l'esercizio del potere di fatto esercitato sul bene potrebbe concretizzarsi nel possesso utile per l'usucapione (Cass. Civ. n. 1134/2003) ed essere suscettibile di tutela possessoria (Cass. Civ. 1009/2008). 5.2. – Ma, affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” e che detta signoria permanga senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (per tutte, sull'argomento, Cass. Civ.
3 n. 11000/2001 e n. 18392/2006).
5.3. Dalla documentazione prodotta in atti, non si rileva, invero, l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e legittimanti l'acquisto per usucapione della cappella gentilizia sita in Mileto, da parte di
[...]
. Pt_1
5.4. - Non è stato, infatti, dimostrato il possesso esclusivo e continuativo sul bene oggetto del presente giudizio, il corpus possessionis, poiché, ad esempio, l'aver traslato nei loculi destinati ai familiari del fondatore soggetti estranei alla cerchia familiare nell'anno 2013, può considerarsi un atto di mera tolleranza da parte degli altri aventi diritto, giustificate dai rapporti familiari intercorrenti tra l'attore ed i familiari della moglie;
nè la sistematicità dell' uso e la durata dello stesso, valgono ad escludere la tolleranza.
“ In tema di usucapione , per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti labili e mutevoli, in cui, a differenza dei primi, è più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. Civ. n. 11315/2018) 5.5. – Inoltre, la richiesta avanzata da taluni aventi diritto, che hanno inviato all'indirizzo dell'attore due comunicazioni a mezzo raccomandata A/R nel maggio 2022 ed a marzo 2023, oltre ad aver interrotto il decorso utile per la configurabilità della continuità del possesso, ha anche fatto venir meno il requisito della “pacificità” dello stesso ed ha segnato il limite del mantenimento della situazione tollerata, fino a quel momento. 5.6. - Ed ancora, non è stato dimostrato che abbia Parte_1 provveduto, come indicato nel proprio atto costitutivo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella gentilizia, non avendo prodotto alcuna fattura o alcun documento che potesse dimostrare e supportare la veridicità di quanto dallo stesso sostenuto, essendosi limitato ad allegare al proprio fascicolo solo le copie delle fatture e dei pagamenti riferiti agli anni dal 2007 al 2021.
5.7. - Né è stato dimostrato, in giudizio, che solo l'attore detenesse le chiavi della cappella gentilizia, e che il diritto di accesso alla stessa, da parte degli aventi diritto, abbia, nel tempo, subito compressioni. Tale ultima circostanza è, peraltro, smentita dagli stessi convenuti e non contestata. 5.8. – In ragione di ciò, non ricorrendo le condizioni richieste dalla legge per il perfezionarsi dell'acquisto per usucapione in capo a
[...]
, dovrà respingersi la domanda attorea. Pt_1
4 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono liquidarsi, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 secondo lo scaglione considerato, nel loro valore medio, in ragione dell' assenza di attività istruttoria (mentre la riduzione del 30% per il non integrale accoglimento delle ragioni dei convenuti, è compensata dall'aumento, in egual misura, per la presenza di più parti aventi medesima posizione processuale ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 e ss)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea per quanto sopra motivato;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti, nella misura di euro 2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa avvocati.
Così deciso in Vibo Valentia il 12 luglio 2025
Il giudice
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