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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.SS Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.SS Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.SS Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2113/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Speranzella 148, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Macleod e dall'avv. Neil Andrew Macleod, nel cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Atri n. 23; Appellante
E
con sede in Roma, Piazzale Aldo Controparte_1
Moro n. 7, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere stata assunta quale dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dal 16.02.2010 come Ricercatore III livello presso il Controparte_1 Contr
(di seguto per brevità “ ), di prestare attualmente servizio presso l'
[...]
[...]
di Portici, e di essere Controparte_2 paSSta alla IV fascia stipendiale con decorrenza dal 01.08.2020, aveva esposto:
-di aver partecipato alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio, per n. 280 posizioni complessive di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per n. 14 posti da destinare all'area strategica “Biologia, Biotecnologie e Biorisorse”, di cui al bando n. 315.6 PR emanato il 06.08.2020;
1 -che in base a quanto previsto nel bando, la ricorrente, avendo maturato la IV fascia stipendiale antecedentemente allo svolgimento del concorso, aveva diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6 con l'attribuzione di un punteggio finale di punti 73,74.
-che in data 01.07.2021 veniva pubblicata la graduatoria finale del bando e la ricorrente risultava posizionata al 16° posto con 71,74 punti, a distanza di 0.33 punti dalla 14° posizione, ultima utile per la vittoria del concorso interno;
-che alla ricorrente, in luogo dei 6 punti dovuti in virtù della fascia retributiva conseguita (IV fascia), erano stati assegnati solo 4 punti;
-che detto errore danneggiava gravemente l'istante la quale, con il punteggio corretto rivendicato di 73,74 punti, si sarebbe posizionata in 12° posizione, utile per la vittoria, con decorrenza degli effetti sulla retribuzione a far tempo dall'anno di approvazione della graduatoria, nel presente caso nel 2021.
La ha quindi convenuto in giudizio il CNR per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“• Accertare e dichiarare, nel concorso interno di cui al Bando 315.6 PR, l'illegittimità del punteggio finale assegnato alla DO.SS , laddove sono stati assegnati 4 Parte_1 punti per l'anzianità maturata in luogo dei 6 punti dovuti, nonché l'illegittimità di ogni altra eventuale interpretazione applicativa delle norme del bando contraria a norme imperative e lesiva dei diritti della ricorrente;
Contr
• Per l'effetto condannare il alla revisione del punteggio della ricorrente sino a quello di 73,74 ed alla conseguenziale revisione della graduatoria di merito con inserimento della steSS nella 12° posizione, dichiarandola vincitrice della selezione;
• Per l'effetto, condannare l'Ente al riconoscimento di tutti gli effetti attribuiti al paSSggio in II fascia, a partire da quelli stipendiali, con decorrenza a far tempo dal 01.01.2021 e quantificati al momento in cui si scrive in € 6.745,41. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione per fattone anticipo”.
L'amministrazione convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande per non essere la ricorrente in possesso dei titoli rivendicati (IV fascia stipendiale) alla data del 31.12.2019 rilevante ai fini della valutazione dei titoli secondo l'art. 2 del bando.
Con la sentenza n. 1461/2023, pubblicata in data 02.03.2023, il Giudice adito ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere il ragionamento di parte ricorrente in ordine all'applicazione del principio generale espresso dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994, essendo nel Bando ben chiarito che ogni requisito oggetto di valutazione avrebbe dovuto essere posseduto alla data del 31.12.2019.
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice.
La ha impugnato la decisione nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 2 comma Pt_1
7 del D.P.R. 487/1994, per cui i requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando di concorso (nella specie, 15.9.2020). Ha eccepito che l'anticipo (al 31.12.2019) della data in cui essere in possesso dei titoli e requisiti di partecipazione di oltre un anno rispetto alla data di decorrenza degli effetti giuridici della promozione (1.1.2021) è arbitrario e contrario alla normativa vigente. Ha infine contestato che il combinato disposto dell'art. 2 comma 2 e art. 8 comma 4 del bando vìola l'art. 15 del CCNL Ricercatori e Tecnologi ed ha lamentato la disparità di trattamento dei concorrenti.
2 Contr Instaurato il contradditorio, il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'appellante, ricercatrice di 3° livello presso il CNR, ha partecipato alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio, di cui di cui al bando n. 315.6 PR emanato il 06.08.2020 (in atti), per la posizione di Primo Ricercatore, 2° livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.
L'art. 15 del CCNL cit. prevede: “
1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà : a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.
3
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla steSS data”.
L'art. 5 del bando 315.6 PR, cui ha partecipato la ricorrente, dispone: “13. Ai candidati che abbiano superato tutte le precedenti fasi della selezione verrà attribuito un punteggio aggiuntivo nella misura massima di punti 10 a titolo di valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR. Il punteggio in esame sarà rapportato alla fascia stipendiale di appartenenza come conseguita all'esito del processo di verifica di cui all'art. 4 CCNL Ricerca 94-97 II biennio economico – Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali – sottoscritto in data 5 marzo 1998, secondo la seguente proporzione: VI-VII fascia 10 punti V fascia 8 punti IV fascia 6 punti III fascia 4 punti II fascia 2 punti”
L'art. 2 del bando statuisce che “
1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
2. I requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del bando “Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fiSSto al 15 settembre 2020” e secondo l'art. 8, comma 4: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, purché in servizio presso il CNR all'atto della nomina”.
La ricorrente deduce di appartenere alla IV fascia stipendiale già dal 1.8.2020, antecedentemente alla data di pubblicazione del Bando (07.08.2020) e del termine per la presentazione delle domande (15.9.2020), e di avere perciò diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6, con l'attribuzione di un punteggio finale di punti 73,74, ai sensi dell'art. 5 del bando. L'art. 2 comma 2 del bando, secondo cui i titoli utili per la valutazione devono essere posseduti alla data del 31.12.2019, non comprenderebbe il punteggio aggiuntivo per la fascia stipendiale di appartenenza ex art. 5 cit.
Secondo l'istante ai fini del punteggio previsto dall'art. 5, rileverebbe invece l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 che, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede “
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione” (corrispondente all'attuale art. 2 comma 8 del medesimo D.P.R. secondo cui “I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”).
La poi sostiene che l'art. 2 del bando – che assegna rilievo alla data del 31.12.2019 per Pt_1 il possesso dei requisiti e titoli valutabili - andrebbe in ogni caso disapplicato per contrasto con l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/94 cit., nonché con l'art. 15 comma 9 del CCNL di riferimento 4 che aggancia la data in cui i requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di efficacia della promozione. (nella specie, 1.1.2021) Nella specie vi sarebbe invece una illegittima anticipazione della data rilevante per il possesso dei requisiti e titoli illogica ed ingiustificata.
Contr Il in contrario ha osservato che:
-i requisiti per poter partecipare alla selezione sono stabiliti dalla lex specialis in modo chiaro ed erga omnes per chiunque li rivesta, senza poter operare una disparità di trattamento tra i vari candidati alla selezione, la quale si configurerebbe come un inammissibile privilegio, o favor ad personam, per coloro che ne volessero spostare i termini di possesso a seconda della propria posizione giuridica;
-l'inciso dell'art. 2 comma 2 del bando non è stabilito ad libitum dall'Ente, ma discende direttamente dal CCNL di riferimento, precisamente l'art. 15 comma 9 del CCNL 2002-2005 del 7 aprile 2006, e vincola le parti del contratto al suo rispetto;
-la chiarezza e la certezza delle tempistiche dettate dal CCNL e dal discendente bando riguardo a tutti i requisiti di accesso e di valutazione esclude il riferimento all'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994 invocato dalla lavoratrice;
-l'art. 8 comma 4 del bando, il quale stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel II livello professionale decorrano (non dal 1° gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, non ha incidenza sull'assetto di interessi delineato.
Il Collegio condivide le argomentazioni della appellata.
Come osservato dall'Ente resistente, l'art. 15 comma 9 del CCNL 2002-2005 del 7 aprile 2006 – secondo cui i requisiti utili alla valutazione devono essere posseduti alla steSS data da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici delle selezioni - pone un principio improntato ad una coerenza ineccepibile, quello cioè di impedire che il momento a partire dal quale il candidato deve possedere i requisiti formali per l'ammissione al concorso, poSS essere successivo al momento a partire dal quale decorreranno gli effetti dell'inquadramento superiore.
In altre parole, si è inteso garantire che se la nuova qualifica, immediatamente superiore a quella di appartenenza, deve decorrere da una certa data, a tale data il candidato possegga già la qualifica di appartenenza, e cioè quella immediatamente inferiore a quella cui si aspira. Altrimenti, osserva giustamente l'appellato - non è il caso della , ma le norme valgono erga omnes - si Pt_1 determinerebbe il paradoSSle effetto per cui si potrebbe accedere a una qualifica superiore prima ancora e dunque senza mai aver avuto accesso a quella immediatamente inferiore, ed il cui possesso era condizione per l'accesso al concorso. E ciò in contrasto con la volontà manifestata dalle parti sociali la quale, invece, ha congegnato un sistema di progressioni improntato alla periodicità (le procedure selettive de quibus vengono attivate, ai sensi del citato art. 15, comma 5, del CCNL di comparto, “con cadenza biennale”) e gradualità (l'art. 15 prevede l'accesso dal III al II livello nonché l'accesso al più elevato dei tre livelli nei quali sono articolati i profili dei ricercatori e dei tecnologi, il I, dal livello “immediatamente inferiore”).
Un altro dato da tenere in debita considerazione è la neceSSria correlazione che il comma 5 dell'art. 15 CCNL cit. pone tra il numero dei posti destinati alle progressioni e il numero degli appartenenti al livello inferiore con la conseguenza che l'eventuale partecipazione alla procedura con esito vittorioso di candidati che avessero acquisito detto livello nel medesimo anno di decorrenza della progressione finirebbe per determinare un calcolo del numero delle progressioni
5 erroneo per eccesso a posteriori atteso che sarebbero computati nella proporzione anche soggetti mai appartenuti al livello immediatamente inferiore.
Del resto, la ratio sottesa alle previsioni contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell'opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni.
Ciò che vale per l'inquadramento vale anche per i titoli valutabili.
Tanto premesso, la data del 31.12.19 individuata dall'art. 2 del bando quale termine ultimo per il possesso dell'inquadramento e dei titoli valutabili non solo non è stata arbitrariamente fiSSta, ma doveva ritenersi al contrario l'unica data possibile in coerenza con le prescrizioni dell'art. 15 del CCNL menzionato.
È infatti evidente come il 01.01.20 fosse l'unica data possibile, ai sensi dell'art. 15 CCNL, per fiSSre il momento a partire dal quale (e dunque il 31/12/19 l'ultimo momento entro il quale) i requisiti ed i titoli valutabili dovevano essere posseduti dai candidati, per la semplice ragione che era l'unica data, coincidente con un primo giorno del mese di gennaio, precedente al momento di approvazione del bando. Il bando è stato adottato in attuazione della delibera n. 199 del luglio 2020, ed è stato approvato in data 06.08.20. Dunque, il primo gennaio (si ricordi la data espreSSmente indicata nell'art. 15 comma 9 del CCNL la cui legittimità non è meSS in discussione dalla parte ricorrente) immediatamente precedente non poteva che essere il 01.01.2020. Ed infatti l bando di agosto 2020 non avrebbe certo potuto fiSSre una data (01.01.21) addirittura successiva a quella di emissione del bando stesso e, considerato che il CCNL all'art. 15 fa riferimento ad un primo di gennaio, neppure il bando avrebbe potuto prevedere una data del tutto arbitraria in un giorno qualunque dell'anno.
Non coglie nel segno l'osservazione della appellante secondo cui vi sarebbe un contrasto dell'artt. 2 del bando con l'art. 15 del CCNL di comparto poiché che il bando stabilisce (all'art. 8 comma 4) che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel 2° livello professionale decorrono (non dal 1° gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Ad avviso del Collegio, tale considerazione non poteva certo condurre a far ritenere l'illegittimità dell'art. 2, bensì, all'opposto, avrebbe potuto condurre, al limite, a sindacare la legittimità dell'art. 8 (ciò che sarebbe stato del tutto irrilevante ai fini del giudizio): se, infatti, una discrasia può ravvisarsi tra l'art. 15 del CCNL e le previsioni contenute nel bando, eSS al più potrebbe riguardare l'art. 8, che ha procrastinato (ad una data incerta e collegata all'anno di approvazione della graduatoria) il momento della decorrenza degli effetti della promozione rispetto a quello del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, laddove l'art. 15 aveva inteso agganciare espreSSmente tali due momenti. Ma in alcun modo questa considerazione avrebbe potuto comportare l'illegittimità dell'art. 2, che – si ripete - fa retroagire all'unico momento possibile, e cioè al 1° gennaio (secondo quanto dispone l'art. 15 comma 9 del CCNL) dell'anno di emissione del bando il possesso dei requisiti per l'ammissione e dei titoli utili per la valutazione.
Inconsistente è anche la pretesa applicazione dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 – che prevede che gli elementi richiesti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione – motivata dalla “assenza di chiare e precise indicazioni sulle tempistiche cui bisogna far riferimento per valutare l'anzianità indicata dal bando di concorso” (cfr. atto di appello), stante la descritta 6 chiarezza e certezza delle tempistiche dettate dal CCNL (art. 15) e dal discendente bando (art. 2) riguardo a tutti i requisiti di accesso e di valutazione.
Nessun contrasto poi si ravvisa tra le clausole del bando e, segnatamente, l'art. 2, comma 2 in esame, e il disposto dell'art. 2, comma 7 (ora comma 8) del D.P.R. 487/1994 che, in riferimento ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, così recita: “I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”.
Ha osservato il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza n. 965/2016 che “il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espreSSmente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti intereSSti a concorsi interni”.
Nella fattispecie, la fiSSzione per il possesso dei titoli in questione di una data (31.12.2019) antecedente alla scadenza del bando (fiSSta dall'art. 3, comma 2, al 15 settembre 2020) trova una sua logica giustificazione proprio nel rispetto della decorrenza dell'inquadramento e nella necessità di sottoporre a valutazione il merito maturato durante la permanenza nel livello inferiore così valorizzando un'esperienza professionale concreta.
Invero, si è rappresentato che il bando (art. 8) ha fiSSto la decorrenza del superiore livello non dal 1° gennaio 2020 ma dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, individuando un termine incerto e mobile collegato alla conclusione della procedura selettiva.
Come dedotto dalla lavoratrice, per alcune aree la procedura concorsuale si è conclusa nel 2020 per cui il paSSggio al livello superiore è efficace dal 1.1.2020. Per altre aree, come nella specie, la graduatoria è stata approvata nel 2021 e il livello superiore è stato quindi conseguito con decorrenza dal 1.1.2021. Ne è derivato – per alcuni concorrenti, tra cui la ricorrente - un anticipo del momento rilevante per il possesso dei requisiti/titoli (31.12.2019) di oltre un anno rispetto alla data di efficacia della promozione (1.1.2021).
Secondo l'appellante detta anticipazione sarebbe illogica e ingiustificata, contraria al disposto dell'art. 2 comma 7 D.P.R. 487/1994 e al principio del favor partecipationis alla procedura concorsuale, con conseguente obbligo del giudice di disapplicare la lex specialis in favore della norma di legge.
La descritta ricostruzione, tuttavia, determinerebbe esiti abnormi e paradoSSli, atteso che solo per alcuni concorrenti, tra cui la (la cui procedura concorsuale si è conclusa nel 2021) Pt_1
l'art. 2 del bando andrebbe disapplicato (con rilevanza, ai fini dei requisiti e titoli valutabili, del termine del 15.9.2020 ai sensi del D.P.R. 487/1994 cit.). Per altri partecipanti alla medesima procedura (delle aree in cui la selezione si è conclusa nel 2020, per cui il paSSggio al livello superiore è efficace dal 1.1.2020) sarebbe invece logica e giustificata la data del 31.12.2019 in cui possedere i requisiti di accesso e titoli utili per la valutazione. In altri termini, la steSS previsione (art. 2 comma 2 del bando) sarebbe legittima (e applicabile) per alcuni concorrenti e illegittima e da disapplicare per altri, pur trattandosi della steSS selezione.
7 E' evidente l'effetto distorto di una tale interpretazione, con disparita di trattamento dei concorrenti della medesima procedura (dato che per alcuni assumerebbe rilievo per il possesso dei titoli/requisiti il termine del 31.12.2019 e per altri quello del 15.9.2020). E' evidente altresì la ragionevolezza e congruità della scelta della Amministrazione di fiSSre una data certa in cui possedere i requisiti/titoli valevole per tutti i candidati, data che - come sopra argomentato - non poteva che coincidere con il 1.1.2019, essendo il bando di agosto 2020.
Va dunque escluso il denunciato contrasto del bando con l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 attesa la sussistenza di ragioni di certezza e uniformità di disciplina che giustificano le previsione della lex specialis.
Va aggiunto che l'art. 2 del D.P.R. 487/1994 in esame e il principio del favor partecipationis alla procedura concorsuale affermato dal Consiglio di Stato riguardano i requisiti di ammissione alla selezione pubblica, mentre nella specie, pacifico il diritto della di partecipare alla Pt_1 procedura, è in discussione il punteggio assegnato.
Per tutti i motivi descritti, si condivide la ricostruzione operata dal Tribunale e l'appello non può essere accolto.
La complessità e novità delle questioni trattate, nonché l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano la compensazione per intero delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.SS Laura Laureti dott.SS Anna Carla Catalano
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composta dai magistrati:
1.dr.SS Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.SS Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.SS Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2113/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Speranzella 148, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Francesco Macleod e dall'avv. Neil Andrew Macleod, nel cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Atri n. 23; Appellante
E
con sede in Roma, Piazzale Aldo Controparte_1
Moro n. 7, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere stata assunta quale dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dal 16.02.2010 come Ricercatore III livello presso il Controparte_1 Contr
(di seguto per brevità “ ), di prestare attualmente servizio presso l'
[...]
[...]
di Portici, e di essere Controparte_2 paSSta alla IV fascia stipendiale con decorrenza dal 01.08.2020, aveva esposto:
-di aver partecipato alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio, per n. 280 posizioni complessive di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per n. 14 posti da destinare all'area strategica “Biologia, Biotecnologie e Biorisorse”, di cui al bando n. 315.6 PR emanato il 06.08.2020;
1 -che in base a quanto previsto nel bando, la ricorrente, avendo maturato la IV fascia stipendiale antecedentemente allo svolgimento del concorso, aveva diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6 con l'attribuzione di un punteggio finale di punti 73,74.
-che in data 01.07.2021 veniva pubblicata la graduatoria finale del bando e la ricorrente risultava posizionata al 16° posto con 71,74 punti, a distanza di 0.33 punti dalla 14° posizione, ultima utile per la vittoria del concorso interno;
-che alla ricorrente, in luogo dei 6 punti dovuti in virtù della fascia retributiva conseguita (IV fascia), erano stati assegnati solo 4 punti;
-che detto errore danneggiava gravemente l'istante la quale, con il punteggio corretto rivendicato di 73,74 punti, si sarebbe posizionata in 12° posizione, utile per la vittoria, con decorrenza degli effetti sulla retribuzione a far tempo dall'anno di approvazione della graduatoria, nel presente caso nel 2021.
La ha quindi convenuto in giudizio il CNR per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“• Accertare e dichiarare, nel concorso interno di cui al Bando 315.6 PR, l'illegittimità del punteggio finale assegnato alla DO.SS , laddove sono stati assegnati 4 Parte_1 punti per l'anzianità maturata in luogo dei 6 punti dovuti, nonché l'illegittimità di ogni altra eventuale interpretazione applicativa delle norme del bando contraria a norme imperative e lesiva dei diritti della ricorrente;
Contr
• Per l'effetto condannare il alla revisione del punteggio della ricorrente sino a quello di 73,74 ed alla conseguenziale revisione della graduatoria di merito con inserimento della steSS nella 12° posizione, dichiarandola vincitrice della selezione;
• Per l'effetto, condannare l'Ente al riconoscimento di tutti gli effetti attribuiti al paSSggio in II fascia, a partire da quelli stipendiali, con decorrenza a far tempo dal 01.01.2021 e quantificati al momento in cui si scrive in € 6.745,41. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione per fattone anticipo”.
L'amministrazione convenuta si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande per non essere la ricorrente in possesso dei titoli rivendicati (IV fascia stipendiale) alla data del 31.12.2019 rilevante ai fini della valutazione dei titoli secondo l'art. 2 del bando.
Con la sentenza n. 1461/2023, pubblicata in data 02.03.2023, il Giudice adito ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere il ragionamento di parte ricorrente in ordine all'applicazione del principio generale espresso dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994, essendo nel Bando ben chiarito che ogni requisito oggetto di valutazione avrebbe dovuto essere posseduto alla data del 31.12.2019.
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice.
La ha impugnato la decisione nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 2 comma Pt_1
7 del D.P.R. 487/1994, per cui i requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando di concorso (nella specie, 15.9.2020). Ha eccepito che l'anticipo (al 31.12.2019) della data in cui essere in possesso dei titoli e requisiti di partecipazione di oltre un anno rispetto alla data di decorrenza degli effetti giuridici della promozione (1.1.2021) è arbitrario e contrario alla normativa vigente. Ha infine contestato che il combinato disposto dell'art. 2 comma 2 e art. 8 comma 4 del bando vìola l'art. 15 del CCNL Ricercatori e Tecnologi ed ha lamentato la disparità di trattamento dei concorrenti.
2 Contr Instaurato il contradditorio, il ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'appellante, ricercatrice di 3° livello presso il CNR, ha partecipato alla procedura selettiva interna per titoli e colloquio, di cui di cui al bando n. 315.6 PR emanato il 06.08.2020 (in atti), per la posizione di Primo Ricercatore, 2° livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.
L'art. 15 del CCNL cit. prevede: “
1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3- Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà : a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.
3
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla steSS data”.
L'art. 5 del bando 315.6 PR, cui ha partecipato la ricorrente, dispone: “13. Ai candidati che abbiano superato tutte le precedenti fasi della selezione verrà attribuito un punteggio aggiuntivo nella misura massima di punti 10 a titolo di valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR. Il punteggio in esame sarà rapportato alla fascia stipendiale di appartenenza come conseguita all'esito del processo di verifica di cui all'art. 4 CCNL Ricerca 94-97 II biennio economico – Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali – sottoscritto in data 5 marzo 1998, secondo la seguente proporzione: VI-VII fascia 10 punti V fascia 8 punti IV fascia 6 punti III fascia 4 punti II fascia 2 punti”
L'art. 2 del bando statuisce che “
1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
2. I requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del bando “Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fiSSto al 15 settembre 2020” e secondo l'art. 8, comma 4: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo Primo Ricercatore, II livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, purché in servizio presso il CNR all'atto della nomina”.
La ricorrente deduce di appartenere alla IV fascia stipendiale già dal 1.8.2020, antecedentemente alla data di pubblicazione del Bando (07.08.2020) e del termine per la presentazione delle domande (15.9.2020), e di avere perciò diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6, con l'attribuzione di un punteggio finale di punti 73,74, ai sensi dell'art. 5 del bando. L'art. 2 comma 2 del bando, secondo cui i titoli utili per la valutazione devono essere posseduti alla data del 31.12.2019, non comprenderebbe il punteggio aggiuntivo per la fascia stipendiale di appartenenza ex art. 5 cit.
Secondo l'istante ai fini del punteggio previsto dall'art. 5, rileverebbe invece l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 che, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede “
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione” (corrispondente all'attuale art. 2 comma 8 del medesimo D.P.R. secondo cui “I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”).
La poi sostiene che l'art. 2 del bando – che assegna rilievo alla data del 31.12.2019 per Pt_1 il possesso dei requisiti e titoli valutabili - andrebbe in ogni caso disapplicato per contrasto con l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/94 cit., nonché con l'art. 15 comma 9 del CCNL di riferimento 4 che aggancia la data in cui i requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di efficacia della promozione. (nella specie, 1.1.2021) Nella specie vi sarebbe invece una illegittima anticipazione della data rilevante per il possesso dei requisiti e titoli illogica ed ingiustificata.
Contr Il in contrario ha osservato che:
-i requisiti per poter partecipare alla selezione sono stabiliti dalla lex specialis in modo chiaro ed erga omnes per chiunque li rivesta, senza poter operare una disparità di trattamento tra i vari candidati alla selezione, la quale si configurerebbe come un inammissibile privilegio, o favor ad personam, per coloro che ne volessero spostare i termini di possesso a seconda della propria posizione giuridica;
-l'inciso dell'art. 2 comma 2 del bando non è stabilito ad libitum dall'Ente, ma discende direttamente dal CCNL di riferimento, precisamente l'art. 15 comma 9 del CCNL 2002-2005 del 7 aprile 2006, e vincola le parti del contratto al suo rispetto;
-la chiarezza e la certezza delle tempistiche dettate dal CCNL e dal discendente bando riguardo a tutti i requisiti di accesso e di valutazione esclude il riferimento all'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994 invocato dalla lavoratrice;
-l'art. 8 comma 4 del bando, il quale stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel II livello professionale decorrano (non dal 1° gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, non ha incidenza sull'assetto di interessi delineato.
Il Collegio condivide le argomentazioni della appellata.
Come osservato dall'Ente resistente, l'art. 15 comma 9 del CCNL 2002-2005 del 7 aprile 2006 – secondo cui i requisiti utili alla valutazione devono essere posseduti alla steSS data da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici delle selezioni - pone un principio improntato ad una coerenza ineccepibile, quello cioè di impedire che il momento a partire dal quale il candidato deve possedere i requisiti formali per l'ammissione al concorso, poSS essere successivo al momento a partire dal quale decorreranno gli effetti dell'inquadramento superiore.
In altre parole, si è inteso garantire che se la nuova qualifica, immediatamente superiore a quella di appartenenza, deve decorrere da una certa data, a tale data il candidato possegga già la qualifica di appartenenza, e cioè quella immediatamente inferiore a quella cui si aspira. Altrimenti, osserva giustamente l'appellato - non è il caso della , ma le norme valgono erga omnes - si Pt_1 determinerebbe il paradoSSle effetto per cui si potrebbe accedere a una qualifica superiore prima ancora e dunque senza mai aver avuto accesso a quella immediatamente inferiore, ed il cui possesso era condizione per l'accesso al concorso. E ciò in contrasto con la volontà manifestata dalle parti sociali la quale, invece, ha congegnato un sistema di progressioni improntato alla periodicità (le procedure selettive de quibus vengono attivate, ai sensi del citato art. 15, comma 5, del CCNL di comparto, “con cadenza biennale”) e gradualità (l'art. 15 prevede l'accesso dal III al II livello nonché l'accesso al più elevato dei tre livelli nei quali sono articolati i profili dei ricercatori e dei tecnologi, il I, dal livello “immediatamente inferiore”).
Un altro dato da tenere in debita considerazione è la neceSSria correlazione che il comma 5 dell'art. 15 CCNL cit. pone tra il numero dei posti destinati alle progressioni e il numero degli appartenenti al livello inferiore con la conseguenza che l'eventuale partecipazione alla procedura con esito vittorioso di candidati che avessero acquisito detto livello nel medesimo anno di decorrenza della progressione finirebbe per determinare un calcolo del numero delle progressioni
5 erroneo per eccesso a posteriori atteso che sarebbero computati nella proporzione anche soggetti mai appartenuti al livello immediatamente inferiore.
Del resto, la ratio sottesa alle previsioni contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell'opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni.
Ciò che vale per l'inquadramento vale anche per i titoli valutabili.
Tanto premesso, la data del 31.12.19 individuata dall'art. 2 del bando quale termine ultimo per il possesso dell'inquadramento e dei titoli valutabili non solo non è stata arbitrariamente fiSSta, ma doveva ritenersi al contrario l'unica data possibile in coerenza con le prescrizioni dell'art. 15 del CCNL menzionato.
È infatti evidente come il 01.01.20 fosse l'unica data possibile, ai sensi dell'art. 15 CCNL, per fiSSre il momento a partire dal quale (e dunque il 31/12/19 l'ultimo momento entro il quale) i requisiti ed i titoli valutabili dovevano essere posseduti dai candidati, per la semplice ragione che era l'unica data, coincidente con un primo giorno del mese di gennaio, precedente al momento di approvazione del bando. Il bando è stato adottato in attuazione della delibera n. 199 del luglio 2020, ed è stato approvato in data 06.08.20. Dunque, il primo gennaio (si ricordi la data espreSSmente indicata nell'art. 15 comma 9 del CCNL la cui legittimità non è meSS in discussione dalla parte ricorrente) immediatamente precedente non poteva che essere il 01.01.2020. Ed infatti l bando di agosto 2020 non avrebbe certo potuto fiSSre una data (01.01.21) addirittura successiva a quella di emissione del bando stesso e, considerato che il CCNL all'art. 15 fa riferimento ad un primo di gennaio, neppure il bando avrebbe potuto prevedere una data del tutto arbitraria in un giorno qualunque dell'anno.
Non coglie nel segno l'osservazione della appellante secondo cui vi sarebbe un contrasto dell'artt. 2 del bando con l'art. 15 del CCNL di comparto poiché che il bando stabilisce (all'art. 8 comma 4) che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel 2° livello professionale decorrono (non dal 1° gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria. Ad avviso del Collegio, tale considerazione non poteva certo condurre a far ritenere l'illegittimità dell'art. 2, bensì, all'opposto, avrebbe potuto condurre, al limite, a sindacare la legittimità dell'art. 8 (ciò che sarebbe stato del tutto irrilevante ai fini del giudizio): se, infatti, una discrasia può ravvisarsi tra l'art. 15 del CCNL e le previsioni contenute nel bando, eSS al più potrebbe riguardare l'art. 8, che ha procrastinato (ad una data incerta e collegata all'anno di approvazione della graduatoria) il momento della decorrenza degli effetti della promozione rispetto a quello del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, laddove l'art. 15 aveva inteso agganciare espreSSmente tali due momenti. Ma in alcun modo questa considerazione avrebbe potuto comportare l'illegittimità dell'art. 2, che – si ripete - fa retroagire all'unico momento possibile, e cioè al 1° gennaio (secondo quanto dispone l'art. 15 comma 9 del CCNL) dell'anno di emissione del bando il possesso dei requisiti per l'ammissione e dei titoli utili per la valutazione.
Inconsistente è anche la pretesa applicazione dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 – che prevede che gli elementi richiesti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione – motivata dalla “assenza di chiare e precise indicazioni sulle tempistiche cui bisogna far riferimento per valutare l'anzianità indicata dal bando di concorso” (cfr. atto di appello), stante la descritta 6 chiarezza e certezza delle tempistiche dettate dal CCNL (art. 15) e dal discendente bando (art. 2) riguardo a tutti i requisiti di accesso e di valutazione.
Nessun contrasto poi si ravvisa tra le clausole del bando e, segnatamente, l'art. 2, comma 2 in esame, e il disposto dell'art. 2, comma 7 (ora comma 8) del D.P.R. 487/1994 che, in riferimento ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, così recita: “I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”.
Ha osservato il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza n. 965/2016 che “il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espreSSmente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti intereSSti a concorsi interni”.
Nella fattispecie, la fiSSzione per il possesso dei titoli in questione di una data (31.12.2019) antecedente alla scadenza del bando (fiSSta dall'art. 3, comma 2, al 15 settembre 2020) trova una sua logica giustificazione proprio nel rispetto della decorrenza dell'inquadramento e nella necessità di sottoporre a valutazione il merito maturato durante la permanenza nel livello inferiore così valorizzando un'esperienza professionale concreta.
Invero, si è rappresentato che il bando (art. 8) ha fiSSto la decorrenza del superiore livello non dal 1° gennaio 2020 ma dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, individuando un termine incerto e mobile collegato alla conclusione della procedura selettiva.
Come dedotto dalla lavoratrice, per alcune aree la procedura concorsuale si è conclusa nel 2020 per cui il paSSggio al livello superiore è efficace dal 1.1.2020. Per altre aree, come nella specie, la graduatoria è stata approvata nel 2021 e il livello superiore è stato quindi conseguito con decorrenza dal 1.1.2021. Ne è derivato – per alcuni concorrenti, tra cui la ricorrente - un anticipo del momento rilevante per il possesso dei requisiti/titoli (31.12.2019) di oltre un anno rispetto alla data di efficacia della promozione (1.1.2021).
Secondo l'appellante detta anticipazione sarebbe illogica e ingiustificata, contraria al disposto dell'art. 2 comma 7 D.P.R. 487/1994 e al principio del favor partecipationis alla procedura concorsuale, con conseguente obbligo del giudice di disapplicare la lex specialis in favore della norma di legge.
La descritta ricostruzione, tuttavia, determinerebbe esiti abnormi e paradoSSli, atteso che solo per alcuni concorrenti, tra cui la (la cui procedura concorsuale si è conclusa nel 2021) Pt_1
l'art. 2 del bando andrebbe disapplicato (con rilevanza, ai fini dei requisiti e titoli valutabili, del termine del 15.9.2020 ai sensi del D.P.R. 487/1994 cit.). Per altri partecipanti alla medesima procedura (delle aree in cui la selezione si è conclusa nel 2020, per cui il paSSggio al livello superiore è efficace dal 1.1.2020) sarebbe invece logica e giustificata la data del 31.12.2019 in cui possedere i requisiti di accesso e titoli utili per la valutazione. In altri termini, la steSS previsione (art. 2 comma 2 del bando) sarebbe legittima (e applicabile) per alcuni concorrenti e illegittima e da disapplicare per altri, pur trattandosi della steSS selezione.
7 E' evidente l'effetto distorto di una tale interpretazione, con disparita di trattamento dei concorrenti della medesima procedura (dato che per alcuni assumerebbe rilievo per il possesso dei titoli/requisiti il termine del 31.12.2019 e per altri quello del 15.9.2020). E' evidente altresì la ragionevolezza e congruità della scelta della Amministrazione di fiSSre una data certa in cui possedere i requisiti/titoli valevole per tutti i candidati, data che - come sopra argomentato - non poteva che coincidere con il 1.1.2019, essendo il bando di agosto 2020.
Va dunque escluso il denunciato contrasto del bando con l'art. 2 comma 7 del D.P.R. 487/1994 attesa la sussistenza di ragioni di certezza e uniformità di disciplina che giustificano le previsione della lex specialis.
Va aggiunto che l'art. 2 del D.P.R. 487/1994 in esame e il principio del favor partecipationis alla procedura concorsuale affermato dal Consiglio di Stato riguardano i requisiti di ammissione alla selezione pubblica, mentre nella specie, pacifico il diritto della di partecipare alla Pt_1 procedura, è in discussione il punteggio assegnato.
Per tutti i motivi descritti, si condivide la ricostruzione operata dal Tribunale e l'appello non può essere accolto.
La complessità e novità delle questioni trattate, nonché l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, giustificano la compensazione per intero delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.SS Laura Laureti dott.SS Anna Carla Catalano
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