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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7694/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7694/2024 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'avv. BERTONI MARCELLA, oggi sostituito dall'avv. Cecilia Cassola La quale Parte_1 si riporta alle note conclusive depositate contestando le note avversarie.
Per l'avv. MURMURA ILARIA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Dario Pignatelli quale si riporta alle note conclusive depositate contestando le note avversarie.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.15 e ss. per la lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno, alle ore 13.25, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7694/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONI MARCELLA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in L. GO MARTIRI LIBERTA' 3, 46023 GONZAGA presso il difensore avv. BERTONI MARCELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MURMURA ILARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTINEZ 6/34, 16100 GENOVA presso il difensore avv. MURMURA ILARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello del 23 luglio 2024, la Società Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 260/2024 del Giudice di Pace
[...]
di Genova, del 13.02.2024 pubblicata il 15.05.2024 con la qual era stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022 e n. 4/2023/B Pr.
88/2023/V.
Il primo verbale era stato emesso pagina 2 di 8 Esponeva di avere proposto opposizione in prima istanza per i seguenti motivi:
✓ illegittimità del verbale di contestazione, redatto in assenza del trasgressore, in quanto mancante della specifica ed esatta indicazione del luogo della commessa infrazione;
✓ non corrispondenza al vero della prima violazione contestata, ex art. 143 co. 11 CdS, secondo cui il veicolo “circolava contromano” in quanto il veicolo era in sosta al momento dell'intervento degli agenti e per giungere al punto in cui era stato trovato in sosta, ha svoltato
✓ non corrispondenza al vero della seconda violazione contestata, ex art. 146 co. 2 CdS, secondo cui oltrepassava la striscia longitudinale di mezzeria, in quanto non era presente tale segnaletica orizzontale nel tratto di strada in questione e comunque il mezzo aveva svoltato nel corretto senso di marcia;
✓ illegittimità della terza contestazione ex art. 157 co. 3 e 8, secondo cui aveva sostato in senso contrario a quello di marcia, in quanto la manovra compiuta era l'unica possibile e sensata da poter compiere con riferimento alla conformazione dei luoghi posto che, se si fosse posteggiato nel senso corretto di marcia, avrebbe dovuto effettuare manovra di inversione ad U, oppure avrebbe dovuto retrocedere in altra direzione, verso destra laddove la strada provinciale presentava una semicurva e non vi sarebbe stata visibilità sufficiente.
Con il ricorso in appello esponeva che, nelle more del giudizio di prima istanza, aveva ricevuto altro verbale di contravvenzione n. 4/2023/B Pr.88/2023/V, relativo alla violazione di cui all'art. 126 bis comma 2 CdS (doc.5), secondo cui “il proprietario o obbligato in solido, o il legale rappresentante della ditta proprietaria del veicolo, non ottemperava all'invito di fornire i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della violazione”, avverso il quale aveva proposto altro ricorso.
I due procedimenti erano stati riuniti.
In questo giudizio, con il primo motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per insussistenza delle violazioni contestate, per essersi il giudice di prima istanza basata esclusivamente pagina 3 di 8 sulle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori, benché non avessero accertato le violazioni al momento della loro presunta commissione, ma in assenza del trasgressore, stando alle quali, per come si legge in sentenza, “la manovra più plausibile per poter raggiungere il punto di sosta sia stato o in retromarcia o anche direttamente, ma in ogni caso con il superamento della striscia longitudinale di mezzeria e in contromano”.
A questo proposito rilevava che il verbale della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice.
Sosteneva che le violazioni contestate non erano state provate ed erano illegittime in quanto la violazione per aver circolato contromano, di cui all'art. 143 CdS e quella di avere oltrepassato la striscia longitudinale continua, di cui all'art. 146 Cds, mancavano di contestazione immediata.
Sosteneva che la sentenza era errata in quanto non aveva preso in considerazione le singole violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta del 15 Controparte_1 novembre 2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto dalla società per le causali Controparte_2
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 260/2024 emessa dal Tribunale di
Genova, dott.ssa Lucia Giammarco, in data 13 febbraio 2023. Vinte le spese”.
L'appello è fondato nei limiti qui di seguito esposti.
L'indicazione esatta del luogo di violazione è regolarmente presente nel testo del verbale, proveniente dal Comune di , come indicato in epigrafe, nel punto dove si legge: “S.P. Aurelia intersezione CP_1
Campo Sportivo Gambino”, che rappresenta appunto una località univoca, non essendovi su tutto il territorio, altri luoghi identificati con lo stesso nome.
La censura non merita, pertanto, accoglimento.
Riguardo alla prima violazione, anche se nessuno ha potuto “constatare” che il veicolo circolasse contromano, in quanto la contestazione è stata elevata in assenza del trasgressore, è lo stesso appellante a descrivere la propria manovra nei seguenti termini: “il mezzo, che è una motrice semplice, si trovava nel comune di percorrendo la S.P Aurelia. Giunto in prossimità di una pineta, volendo CP_1
effettuare una breve sosta, il conducente del mezzo effettuava regolare manovra di svolta a sinistra, attraverso l'apposita corsia, per accedere alla zona parcheggio, ma non essendovi idoneo spazio di
pagina 4 di 8 fermata per il proprio mezzo, previo controllo dei luoghi tutto intorno, non provenendo veicoli da nessuna direzione, effettuava manovra di retromarcia dall'ingresso della zona pineta verso sinistra sull'area di immissione nella circolazione, posizionandosi in zona in cui la carreggiata di immissione ha larghezza di metri 6 circa, in modo tale da non intralciare in alcun modo la circolazione in nessun senso di marcia e soprattutto la visibilità dei mezzi”. Guardando la foto in atti, risulta chiaro che per giungere nel posto in cui è stato ripreso, “con la difficoltà di svolgere manovre nel posteggio”, che egli stesso riconosce, egli ha circolato in contromano, seppure in retromarcia.
Retrocedere è un modo di circolare. Anche nella posizione da fermo, la parte anteriore del mezzo è orientata in senso opposto a quello di percorrenza della carreggiata che corre adiacente all'area di immissione.
Come osservato dall'appellato, “l'entità della dichiarata “retrocessione” è quantificabile dalla presenza, nel fotogramma scattato al momento della sanzione, di una tracciatura gialla a fianco del mezzo in sosta, esito di precedenti lavori (tuttora esistente). Tale segno si trova a 23 (ventitré metri) dal segnale di Stop posto all'uscita di Via del Mare;
pertanto, la parte posteriore del mezzo in sosta si trovava a circa 32 (trentadue) metri dall'intersezione”. Questa è appunto la tratta in cui la motrice ha circolato in retromarcia.
Riguardo alla seconda violazione, per avere oltrepassato la striscia longitudinale di mezzeria,
l'appellante rileva che “non è presente tale segnaletica orizzontale nel tratto di strada in questione e comunque il mezzo ha svoltato nel corretto senso di marcia”.
In effetti, a guardare la foro di pag. 3 della prod. 7 dell'appellante e a voler assumere che la svolta sia avvenuta nel punto corretto secondo la segnaletica stradale presente in loco, “nella volontà del conducente di accedere a una zona di sosta posta nanti il campo di calcio Gambino, la cui eventuale disponibilità, non è valutabile dal conducente di un mezzo che procede sull'Aurelia nella corsia in direzione Ponente, essendo la stessa in parte coperta da vegetazione e sottomessa rispetto al piano stradale”, non vi è necessità di attraversamento della striscia longitudinale di mezzeria, essendo al contrario in quel punto la linea di mezzeria tratteggiata.
Sul punto, il nella comparsa di costituzione in primo grado ha dato questa spiegazione: “Per CP_1 ovvie ragioni di ingombro del mezzo e di dimensioni dell'area, la manovra più plausibile per poter raggiungere il punto di sosta in questione o anche allontanarsi da esso, sia in retromarcia che direttamente, comporta in ogni caso il superamento della striscia longitudinale di mezzeria e spostamenti contromano”.
pagina 5 di 8 Si è in presenza di una deduzione non sufficientemente suffragata da riscontri in loco, a differenza di quanto avvenuto per “l'entità della dichiarata retrocessione”, si cui sopra, e che presuppone che la svolta a sinistra sia avvenuta non in limine del punto di svolta, ma in un punto più arretrato.
Si ritiene, pertanto, che la contestazione in commento non sia sufficientemente provata.
Ne consegue che il verbale di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere annullato in parte qua.
Riguardo alla terza violazione, per avere sostato in senso contrario a quello di marcia, la circostanza che nel punto in cui la motrice si è fermata non vi fosse segnaletica di divieto di sosta è irrilevante in quanto quello effettuato dall'appellante è un posteggio “inventato”, un escamotage per ovviare all'insufficienza di posti del parcheggio posto nanti il campo di calcio Gambino.
L'appellante non manca di rimarcare come altri automobilisti, soprattutto nei giorni festivi, abbiano avuto la sua stessa idea. La circostanza che sia invalso un uso improprio non toglie che quella su cui insiste la motrice sia un'area di immissione nella circolazione destinata ai veicoli in direzione Genova.
Lo stesso appellante riconosce che di quelle contestate, l'unica violazione plausibile è quella di sosta in senso contrario alla direzione di marcia.
La violazione dell'art 157 CdS appare palese in quanto l'articolo contestato letteralmente recita: “Il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”, frase che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta.
Il parcheggio in contromano presume, infatti, l'aver posto in essere una pericolosa e vietata manovra di invasione della carreggiata opposta quando la via è a doppio senso di circolazione.
Il fatto che per posteggiarsi nel senso corretto di marcia, il conducente avrebbe dovuto effettuare manovra di inversione a U, oppure retrocedere, dove la strada provinciale presenta una semicurva, non costituisce una giustificazione.
La contestazione è, dunque, legittima.
Riguardo alla violazione di cui al secondo ricorso, la difesa dell'appellante è del seguente tenore: “Sul punto s'è detto che tale secondo ricorso, strettamente collegato al primo, è stato proposto in quanto non è stata emessa pronuncia in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del primo verbale e va da sé che, essendo illegittimo il primo verbale per tutto quanto sopra esposto, anche il verbale relativo al secondo ricorso proposto, strettamente connesso e correlato al primo, andrà anch'esso rigettato”.
Fermo restando che il primo verbale di accertamento non è, per le considerazioni sin qui svolte, integralmente illegittimo, si reputa persuasiva la replica del “Per quanto riguarda il Ricorso CP_1 formulato avverso il P.V. n° 4/2023/E Pr emesso per la violazione dell'art 126 bis comma 2 P.IVA_3
pagina 6 di 8 del C.d.S, si rappresenta l'esistenza di Giurisprudenza ormai consolidata (Vedasi in proposito Allegato
n° 7) che evidenzia come la violazione di cui trattasi consista in un “illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito, e quindi ponga in capo all'Obbligato/Responsabile in solido l'obbligo inderogabile di comunicare l'identità del Conducente nei termini richiesti allo stesso, a prescindere dalla pendenza di un ricorso sulla sanzione originaria”.
L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il proprietario del veicolo è egli stesso “l'effettivo conducente”, se ha pagato la multa ed anche se ha proposto ricorso contro di questa, come nel caso de quo (cfr. ex multis Cass. 18027/2018).
Il motivo di appello relativo al secondo verbale, deve, pertanto, essere respinto.
La liquidazione delle spese in primo grado non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello.
Le spese di lite del presente grado, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un quarto e l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato dei restanti tre quarti.
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione fino ad € 1.100,00 si liquidano: € 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 662 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
260/2024 del Giudice di Pace di Genova, del 13.02.2024, pubblicata il 15.05.2024, con ricorso del
23.7.2024 nei confronti del , in persona del sindaco p.t., in parziale accoglimento Controparte_1
e parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis: annulla il verbale di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022 limitatamente alla contestazione di cui all'art. 146 co. 2 CdS.
Rigetta nel resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dei tre quarti delle spese di lite liquidati in
€ 496,50 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15% a titolo rimborso spese generali e compensando nel restante quarto.
pagina 7 di 8 Genova, 16 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7694/2024 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'avv. BERTONI MARCELLA, oggi sostituito dall'avv. Cecilia Cassola La quale Parte_1 si riporta alle note conclusive depositate contestando le note avversarie.
Per l'avv. MURMURA ILARIA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Dario Pignatelli quale si riporta alle note conclusive depositate contestando le note avversarie.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.15 e ss. per la lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno, alle ore 13.25, il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7694/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONI MARCELLA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in L. GO MARTIRI LIBERTA' 3, 46023 GONZAGA presso il difensore avv. BERTONI MARCELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MURMURA ILARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTINEZ 6/34, 16100 GENOVA presso il difensore avv. MURMURA ILARIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello del 23 luglio 2024, la Società Controparte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 260/2024 del Giudice di Pace
[...]
di Genova, del 13.02.2024 pubblicata il 15.05.2024 con la qual era stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022 e n. 4/2023/B Pr.
88/2023/V.
Il primo verbale era stato emesso pagina 2 di 8 Esponeva di avere proposto opposizione in prima istanza per i seguenti motivi:
✓ illegittimità del verbale di contestazione, redatto in assenza del trasgressore, in quanto mancante della specifica ed esatta indicazione del luogo della commessa infrazione;
✓ non corrispondenza al vero della prima violazione contestata, ex art. 143 co. 11 CdS, secondo cui il veicolo “circolava contromano” in quanto il veicolo era in sosta al momento dell'intervento degli agenti e per giungere al punto in cui era stato trovato in sosta, ha svoltato
✓ non corrispondenza al vero della seconda violazione contestata, ex art. 146 co. 2 CdS, secondo cui oltrepassava la striscia longitudinale di mezzeria, in quanto non era presente tale segnaletica orizzontale nel tratto di strada in questione e comunque il mezzo aveva svoltato nel corretto senso di marcia;
✓ illegittimità della terza contestazione ex art. 157 co. 3 e 8, secondo cui aveva sostato in senso contrario a quello di marcia, in quanto la manovra compiuta era l'unica possibile e sensata da poter compiere con riferimento alla conformazione dei luoghi posto che, se si fosse posteggiato nel senso corretto di marcia, avrebbe dovuto effettuare manovra di inversione ad U, oppure avrebbe dovuto retrocedere in altra direzione, verso destra laddove la strada provinciale presentava una semicurva e non vi sarebbe stata visibilità sufficiente.
Con il ricorso in appello esponeva che, nelle more del giudizio di prima istanza, aveva ricevuto altro verbale di contravvenzione n. 4/2023/B Pr.88/2023/V, relativo alla violazione di cui all'art. 126 bis comma 2 CdS (doc.5), secondo cui “il proprietario o obbligato in solido, o il legale rappresentante della ditta proprietaria del veicolo, non ottemperava all'invito di fornire i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della violazione”, avverso il quale aveva proposto altro ricorso.
I due procedimenti erano stati riuniti.
In questo giudizio, con il primo motivo di appello l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per insussistenza delle violazioni contestate, per essersi il giudice di prima istanza basata esclusivamente pagina 3 di 8 sulle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori, benché non avessero accertato le violazioni al momento della loro presunta commissione, ma in assenza del trasgressore, stando alle quali, per come si legge in sentenza, “la manovra più plausibile per poter raggiungere il punto di sosta sia stato o in retromarcia o anche direttamente, ma in ogni caso con il superamento della striscia longitudinale di mezzeria e in contromano”.
A questo proposito rilevava che il verbale della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice.
Sosteneva che le violazioni contestate non erano state provate ed erano illegittime in quanto la violazione per aver circolato contromano, di cui all'art. 143 CdS e quella di avere oltrepassato la striscia longitudinale continua, di cui all'art. 146 Cds, mancavano di contestazione immediata.
Sosteneva che la sentenza era errata in quanto non aveva preso in considerazione le singole violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta del 15 Controparte_1 novembre 2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto dalla società per le causali Controparte_2
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 260/2024 emessa dal Tribunale di
Genova, dott.ssa Lucia Giammarco, in data 13 febbraio 2023. Vinte le spese”.
L'appello è fondato nei limiti qui di seguito esposti.
L'indicazione esatta del luogo di violazione è regolarmente presente nel testo del verbale, proveniente dal Comune di , come indicato in epigrafe, nel punto dove si legge: “S.P. Aurelia intersezione CP_1
Campo Sportivo Gambino”, che rappresenta appunto una località univoca, non essendovi su tutto il territorio, altri luoghi identificati con lo stesso nome.
La censura non merita, pertanto, accoglimento.
Riguardo alla prima violazione, anche se nessuno ha potuto “constatare” che il veicolo circolasse contromano, in quanto la contestazione è stata elevata in assenza del trasgressore, è lo stesso appellante a descrivere la propria manovra nei seguenti termini: “il mezzo, che è una motrice semplice, si trovava nel comune di percorrendo la S.P Aurelia. Giunto in prossimità di una pineta, volendo CP_1
effettuare una breve sosta, il conducente del mezzo effettuava regolare manovra di svolta a sinistra, attraverso l'apposita corsia, per accedere alla zona parcheggio, ma non essendovi idoneo spazio di
pagina 4 di 8 fermata per il proprio mezzo, previo controllo dei luoghi tutto intorno, non provenendo veicoli da nessuna direzione, effettuava manovra di retromarcia dall'ingresso della zona pineta verso sinistra sull'area di immissione nella circolazione, posizionandosi in zona in cui la carreggiata di immissione ha larghezza di metri 6 circa, in modo tale da non intralciare in alcun modo la circolazione in nessun senso di marcia e soprattutto la visibilità dei mezzi”. Guardando la foto in atti, risulta chiaro che per giungere nel posto in cui è stato ripreso, “con la difficoltà di svolgere manovre nel posteggio”, che egli stesso riconosce, egli ha circolato in contromano, seppure in retromarcia.
Retrocedere è un modo di circolare. Anche nella posizione da fermo, la parte anteriore del mezzo è orientata in senso opposto a quello di percorrenza della carreggiata che corre adiacente all'area di immissione.
Come osservato dall'appellato, “l'entità della dichiarata “retrocessione” è quantificabile dalla presenza, nel fotogramma scattato al momento della sanzione, di una tracciatura gialla a fianco del mezzo in sosta, esito di precedenti lavori (tuttora esistente). Tale segno si trova a 23 (ventitré metri) dal segnale di Stop posto all'uscita di Via del Mare;
pertanto, la parte posteriore del mezzo in sosta si trovava a circa 32 (trentadue) metri dall'intersezione”. Questa è appunto la tratta in cui la motrice ha circolato in retromarcia.
Riguardo alla seconda violazione, per avere oltrepassato la striscia longitudinale di mezzeria,
l'appellante rileva che “non è presente tale segnaletica orizzontale nel tratto di strada in questione e comunque il mezzo ha svoltato nel corretto senso di marcia”.
In effetti, a guardare la foro di pag. 3 della prod. 7 dell'appellante e a voler assumere che la svolta sia avvenuta nel punto corretto secondo la segnaletica stradale presente in loco, “nella volontà del conducente di accedere a una zona di sosta posta nanti il campo di calcio Gambino, la cui eventuale disponibilità, non è valutabile dal conducente di un mezzo che procede sull'Aurelia nella corsia in direzione Ponente, essendo la stessa in parte coperta da vegetazione e sottomessa rispetto al piano stradale”, non vi è necessità di attraversamento della striscia longitudinale di mezzeria, essendo al contrario in quel punto la linea di mezzeria tratteggiata.
Sul punto, il nella comparsa di costituzione in primo grado ha dato questa spiegazione: “Per CP_1 ovvie ragioni di ingombro del mezzo e di dimensioni dell'area, la manovra più plausibile per poter raggiungere il punto di sosta in questione o anche allontanarsi da esso, sia in retromarcia che direttamente, comporta in ogni caso il superamento della striscia longitudinale di mezzeria e spostamenti contromano”.
pagina 5 di 8 Si è in presenza di una deduzione non sufficientemente suffragata da riscontri in loco, a differenza di quanto avvenuto per “l'entità della dichiarata retrocessione”, si cui sopra, e che presuppone che la svolta a sinistra sia avvenuta non in limine del punto di svolta, ma in un punto più arretrato.
Si ritiene, pertanto, che la contestazione in commento non sia sufficientemente provata.
Ne consegue che il verbale di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere annullato in parte qua.
Riguardo alla terza violazione, per avere sostato in senso contrario a quello di marcia, la circostanza che nel punto in cui la motrice si è fermata non vi fosse segnaletica di divieto di sosta è irrilevante in quanto quello effettuato dall'appellante è un posteggio “inventato”, un escamotage per ovviare all'insufficienza di posti del parcheggio posto nanti il campo di calcio Gambino.
L'appellante non manca di rimarcare come altri automobilisti, soprattutto nei giorni festivi, abbiano avuto la sua stessa idea. La circostanza che sia invalso un uso improprio non toglie che quella su cui insiste la motrice sia un'area di immissione nella circolazione destinata ai veicoli in direzione Genova.
Lo stesso appellante riconosce che di quelle contestate, l'unica violazione plausibile è quella di sosta in senso contrario alla direzione di marcia.
La violazione dell'art 157 CdS appare palese in quanto l'articolo contestato letteralmente recita: “Il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”, frase che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta.
Il parcheggio in contromano presume, infatti, l'aver posto in essere una pericolosa e vietata manovra di invasione della carreggiata opposta quando la via è a doppio senso di circolazione.
Il fatto che per posteggiarsi nel senso corretto di marcia, il conducente avrebbe dovuto effettuare manovra di inversione a U, oppure retrocedere, dove la strada provinciale presenta una semicurva, non costituisce una giustificazione.
La contestazione è, dunque, legittima.
Riguardo alla violazione di cui al secondo ricorso, la difesa dell'appellante è del seguente tenore: “Sul punto s'è detto che tale secondo ricorso, strettamente collegato al primo, è stato proposto in quanto non è stata emessa pronuncia in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del primo verbale e va da sé che, essendo illegittimo il primo verbale per tutto quanto sopra esposto, anche il verbale relativo al secondo ricorso proposto, strettamente connesso e correlato al primo, andrà anch'esso rigettato”.
Fermo restando che il primo verbale di accertamento non è, per le considerazioni sin qui svolte, integralmente illegittimo, si reputa persuasiva la replica del “Per quanto riguarda il Ricorso CP_1 formulato avverso il P.V. n° 4/2023/E Pr emesso per la violazione dell'art 126 bis comma 2 P.IVA_3
pagina 6 di 8 del C.d.S, si rappresenta l'esistenza di Giurisprudenza ormai consolidata (Vedasi in proposito Allegato
n° 7) che evidenzia come la violazione di cui trattasi consista in un “illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito, e quindi ponga in capo all'Obbligato/Responsabile in solido l'obbligo inderogabile di comunicare l'identità del Conducente nei termini richiesti allo stesso, a prescindere dalla pendenza di un ricorso sulla sanzione originaria”.
L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il proprietario del veicolo è egli stesso “l'effettivo conducente”, se ha pagato la multa ed anche se ha proposto ricorso contro di questa, come nel caso de quo (cfr. ex multis Cass. 18027/2018).
Il motivo di appello relativo al secondo verbale, deve, pertanto, essere respinto.
La liquidazione delle spese in primo grado non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello.
Le spese di lite del presente grado, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un quarto e l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato dei restanti tre quarti.
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione fino ad € 1.100,00 si liquidano: € 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 662 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
260/2024 del Giudice di Pace di Genova, del 13.02.2024, pubblicata il 15.05.2024, con ricorso del
23.7.2024 nei confronti del , in persona del sindaco p.t., in parziale accoglimento Controparte_1
e parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis: annulla il verbale di accertamento n. 15220600/2022/E Pr. 2720/2022/V del 21.8.2022 limitatamente alla contestazione di cui all'art. 146 co. 2 CdS.
Rigetta nel resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dei tre quarti delle spese di lite liquidati in
€ 496,50 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15% a titolo rimborso spese generali e compensando nel restante quarto.
pagina 7 di 8 Genova, 16 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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