Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2025, proposto dal signor IO LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- della scheda valutativa – documento caratteristico n. 27 – relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 22 ottobre 2023 al 21 ottobre 2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 17 febbraio il ricorrente, attualmente in servizio con il grado di Appuntato Scelto presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Udine, ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio da lui prestato per il periodo dal 22 ottobre 2023 al 21 ottobre 2024 con qualifica finale “ nella media ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha, in estrema sintesi, dedotto che le singole aggettivazioni attribuite:
a) non sono supportate da idoneo ragionamento né motivazione logica;
b) riguardano aspetti caratteriali e della personalità propri del soggetto che ben difficilmente possono variare nel corso degli anni o addirittura, come nel caso in esame, nel giro di brevi periodi;
c) l’abbassamento da eccellente a nella media di tutte le aggettivazioni contenute nel documento caratteristico – con conseguente abbassamento della qualifica finale da ‘eccellente’ a ‘nella media’ – avrebbero carattere punitivo.
Il ricorrente ha poi chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno psicologico ed economico subito in conseguenza della illegittimità dell’atto impugnato.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato solo in parte.
5. Il ricorrente contesta specificamente la mancanza di motivazione a sostegno della scheda valutativa e delle voci analitiche recanti giudizi negativi. La censura è fondata.
5.1. Al riguardo, il ricorrente precisa di avere sempre conseguito valutazioni ottime nei precedenti periodi (eccellente nella scheda valutativa relativa al periodo dal 27 giugno 2021 al 26 giugno 2022; estremamente positiva quella “ per avanzamento ” relativa al periodo dal 27 giugno 2022 al 17 novembre 2022 e, ancora una volta, “ eccellente ” nella scheda valutativa del periodo dal 18 novembre 2022 al 21 ottobre 2023).
Nella scheda impugnata, invece, il ricorrente è stato valutato “ nella media ”, registrando un repentino abbassamento della qualifica di due livelli, atteso che la qualifica immediatamente inferiore a quella precedentemente posseduta è “ superiore alla media ”.
5.2. Un decremento così rilevante e repentino del rendimento, ove effettivamente verificatosi, avrebbe dovuto trovare riscontro in fatti concreti e ben enucleati nella scheda valutativa e avrebbe certamente reso necessaria una motivazione più chiara ed esplicativa, essendo in tali casi più pregnante l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione.
L’illegittimità di cui è afflitto l’atto impugnato è allora evidente di fronte alle vaghe e generiche espressioni utilizzate dal compilatore e dal primo revisore nella stesura del loro giudizio, riflettenti formule di stile, sostanzialmente stereotipate e prive di qualsivoglia efficacia dimostrativa o anche solo allusiva a specifici fatti o ragioni della flessione di rendimento registrata.
5.3. L’inadeguatezza del corredo motivazionale della scheda valutativa è pure confermato dalle relazioni depositate in giudizio dall’Amministrazione che, al contrario, contengono elementi precisi e documentati che, se ritenuti rilevanti, avrebbero dovuto essere chiaramente richiamati nella scheda valutativa.
Colpisce, infatti, la forte differenza tra la motivazione contenuta nella scheda e quella (postuma) sviluppata solo successivamente nelle relazioni, nelle quali il ricorrente viene descritto come un soggetto:
a) con difficoltà palesi nella esecuzione delle disposizioni (che sarebbero addirittura “ ben chiare e ribadite in diverse occasioni e sedi ”) della linea gerarchica, sia per l’esecuzione di semplici ordini concernenti il servizio (sottoscrizione dell’ordine di servizio), sia per l’adempimento di disposizioni non complesse (parcheggio del motoveicolo nei garages sotterranei della caserma);
b) destinatario di plurimi richiami orali da parte del proprio Comandante diretto, nonché anche di tre segnalazioni formalmente inviate al Comandate di Compagnia (allegati 1, 2, 3) sia direttamente dal compilatore (un caso) che veicolate dal revisore (due casi);
c) per il quale erano state valutate, senza esito, possibili iniziative disciplinari;
d) scarsamente sensibile e leale verso il proprio reparto (ci si riferisce all’episodio relativo alla pubblicazione, da parte dell’odierno ricorrente, sulla propria pagina web di un post ritenuto “screditante” la linea gerarchica).
Resta in ogni caso oscura, anche tenendo conto di queste ultime indicazioni, la diretta incidenza di quanto riportato nelle relazioni redatte ex post per questo processo sulla flessione di giudizio delle voci ‘Vigore Fisico’, ‘Forza di Carattere e Determinazione’, ‘Coraggio’, ‘Propensione all’aggiornamento culturale’, ‘Preparazione professionale’.
5.4. La domanda caducatoria deve pertanto essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Nell’esercitare nuovamente il potere, l’Amministrazione – rivalutando il periodo d’interesse anche in relazione alle singole voci analitiche – darà conto, attraverso un’esplicita argomentazione, da inserire nel “giudizio” del compilatore e del revisore, delle ragioni della valutazione finale.
6. La domanda risarcitoria non può invece essere accolta, mancando in radice una sufficiente allegazione degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) della relativa responsabilità amministrativa. In ogni caso, anche alla luce della natura del vizio d’illegittimità lamentato e riscontrato, non è dimostrata, almeno ad oggi, la spettanza del bene della vita (una scheda valutativa più favorevole e giudizi superiori a quelli indicati nell’atto impugnato).
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, nei sensi indicati in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500, oltre accessori e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LE CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO