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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5052/19 e vertente TRA Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 823/2019, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'indennizzo per i danni prodotti dall'incendio del 26.6.2011 e per
[...] quelli alla pompa di irrigazione, nella misura di € 44.569,87; ha posto le spese di lite a carico della parte attrice.
ha proposto appello e ha chiesto in riforma “in via principale e Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del sig. a vedersi Parte_1 liquidare dalla società (già ), in base Controparte_2 Controparte_3 alla polizza assicurativa n. 6145102624068, sottoscritta in data 17.05.2010,l'indennizzo assicurativo per i danni prodotti dall'incendio verificatosi in data 26.06.2011 nel giardino dell'immobile condotto in locazione dal sito in Viterbo, alla Strada Pt_1
Sammartinese n. 11, e per l'effetto, condannare essa convenuta, Controparte_2
(già ), al pagamento della complessiva somma di €
[...] Controparte_3
44.569,87 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo indici Istat dalla data del fatto all'attualità e gli interessi legali sulle somme, come per legge;
con vittoria di spese di lite e compensi ex D.M.55/14 ss.mm. di entrambe i gradi del giudizio.“.
costituitasi, ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello e ha domandato “respingere la domanda proposta da in Parte_1 quanto inammissibile e comunque infondata confermando esclusivamente le statuizioni dell'appellata sentenza n. 823/2019 del Tribunale di Viterbo. Col favore delle spese di lite del grado del giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il fatto è così narrato in sentenza.
citava in giudizio la esponendo che “ in data Parte_1 Controparte_1
26.06.11, alle ore 11.40, si verificava un incendio nel giardino dell'immobile da lui condotto in locazione e sito in Viterbo, strada Sammartinese n. 11, di proprietà del Comune di Viterbo;
l'incendio interessava una fascia di terra di circa 4 metri in prossimità della recinzione e provocava danni sia alla recinzione che ad alcuni alberi presenti nel giardino, come attestato anche dal verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco;
era in essere una polizza assicurativa con la già CP_1 [...]
la quale assicurava il fabbricato condotto in locazione e le relative CP_3 pertinenze contro eventi dannosi tra cui l'incendio; l'attore aveva provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, la quale effettuava un sopralluogo sul posto tramite proprio perito Geom. quantificando i danni in Euro Persona_1
20.000 e rilevando che la causazione dell'incendio non era ascrivibile alla responsabilità dell'assicurato; l'attore contestava anche nel quantum l'atto di accertamento effettuato, precisando che l'incendio si era sviluppato a causa del barbecue acceso in giardino e che per il ripristino di quanto danneggiato la spesa stimata era di Euro 35.347,00; inoltre, dopo l'incendio, l'attore aveva rilevato un malfunzionamento del sistema di irrigazione e aveva fatto sostituire la pompa del pozzo, essendosi bruciato il motore, con una spesa di Euro 1.800,00; al riguardo il perito Geom. aveva Per_1 ritenuto che il danno fosse attribuibile a causa di forza maggiore;
il , Controparte_4 in quanto proprietario dell'immobile, autorizzava la surroga del nella riscossione Pt_1 dell'indennità dovuta dalla compagnia assicurativa.”. Il primo giudice ha dapprima rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sollevata dalla parte convenuta) ritenendo che il proprietario dell'immobile indicato nel Comune di Viterbo aveva ceduto al il credito del risarcimento del Pt_1 danno vantato nei confronti della compagnia di assicurazione. Ha, poi, nel merito così motivato la decisione di infondatezza della domanda e di rigetto “Innanzitutto si rileva che nella polizza di assicurazione prodotta risulta assicurato non il fabbricato, ma il “contenuto”, per una somma di € 20.000. Nelle condizioni generali di polizza è precisato che per “contenuto” si intende “l'insieme dei beni di uso domestico, personale e professionale riposti all'interno dell'abitazione indicata nella scheda di polizza. Comprende il contenuto delle dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento”. Viceversa, i giardini e gli alberi risultano inclusi all'interno del “fabbricato”, che prevede una estensione della garanzia anche a beni ulteriori, che non risulta assicurato.
Pertanto, i danni alle piante e all'impianto di irrigazione, dedotti nel presente giudizio, non sono coperti da garanzia assicurativa. Inoltre non è contestato che il contratto sia stato concluso per il rischio locativo, ossia, “per i danni di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 c.c.”, come indicato nelle condizioni generali di polizza. Nella fattispecie in oggetto non è stato provato che i danni siano stati causati dall'attività dell'attore e in particolare da una scintilla partita dal barbecue acceso nel giardino.
Nessuno dei testi escussi ha infatti dichiarato tale circostanza, essendo tutti intervenuti dopo l'inizio dell'incendio. I testi , figlia dell'attore e , Testimone_1 Testimone_2 genero dello stesso, hanno affermato di poter presumere tale causa del danno in considerazione della vicinanza del barbecue al punto in cui si è sviluppato l'incendio. La loro dichiarazione deve peraltro essere attentamente valutata in considerazione del rapporto di parentela esistente con l'attore. Tuttavia, nella lettera del 30.6.11 inviata alla convenuta, in atti, lo stesso attore dichiarava che l'incendio si era verificato “sul ciglio della strada”, “causata da incendio sterpaglie” e aveva interessato la zona di sua proprietà. Tale dichiarazione, in quanto resa alla controparte, costituisce una confessione stragiudiziale e, come tale, ai sensi dell'art. 2735 c.c. ha la medesima efficacia probatoria della confessione giudiziale, costituendo, pertanto, piena prova dei fatti dedotti. Peraltro, nel rapporto di intervento redatto dai vigili del fuoco n.2241/1 del 26.6.11 risulta che l'incendio nasceva su
“strade extraurbane e tangenziali comuni”, interessava “sterpaglie” e che la causa presunta era “mozzicone di sigaretta fiammiferi”. Nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco si legge inoltre che “l'incendio lambiva gli alberi di recinzione, che divampando danneggiavano anche alberi da frutto all'interno del giardino”. Tali elementi lasciano comunque presumere che l'incendio abbia avuto inizio all'esterno della proprietà assicurata o sulla linea della recinzione. Dalla relazione di servizio redatta dall'assistente della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, , e confermata in giudizio, emerge che al momento Testimone_3 dell'intervento l'attore “recriminava il fatto che ove era scaturito l'incendio è gestito dalla Provincia, che non aveva ancora provveduto a pulire il tratto di strada dalle varie sterpaglie, anche se più volte fatto presente”. Tali dichiarazioni rese dall'attore venivano confermate anche dal teste , altro agente della Polizia di Stato Testimone_4 intervenuto sul posto al momento del fatto. Alla luce di tali dati, non assumono rilievo le dichiarazioni contrarie dei testi, fondate solo su presunzioni. La domanda deve pertanto essere respinta.”. L'appellante ha criticato la sentenza in vari punti della motivazione. In primo luogo, ha contestato la valutazione dei fatti con riguardo alla sussistenza del rischio locativo.
Il Giudice, avrebbe dovuto riconoscere la richiesta di liquidazione dell'indennizzo stante l'inclusione del giardino nel “contenuto” della polizza assicurativa, poiché nelle condizioni di sintesi contrattuali, nella parte relativa “ Quadro I - Incendio e altri danni materiali” rientravano nella garanzia il fabbricato e il contenuto dell'abitazione. Nella specificazione del termine fabbricato era, poi, compreso anche tutto quanto era destinato al servizio del fabbricato, inclusi i giardini e gli alberi. Inoltre, era stata omessa la valutazione delle risultanze istruttorie. I danni erano a sé imputabili, perché causati dall'accensione del barbecue in giardino, in piena stagione estiva e durante le ore diurne. Il Giudice aveva ritenuto rilevanti le dichiarazioni degli agenti di polizia, che non erano entrati nell'abitazione, senza valutare le altre escussioni testimoniali, ovvero ed in particolare le dichiarazioni rese dall . che aveva constatato che la causa Per_2 dell'incendio proveniva dal barbecue acceso, e dal Comandante dei Vigili del Fuoco Tes_6
che aveva constatato i fatti ed i danni. Inoltre, erano state erroneamente
[...] interpretate - perché, per quanto ritenuto, pregiudicate dal rapporto di parentela - le dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Ancora, alla dichiarazione dell'attore era stato attribuito valore probatorio di confessione stragiudiziale, ma erroneamente perché era stata resa da una persona
“concitata per le dimensioni dell'incendio”.
La sentenza era anche erronea con riguardo al governo delle spese di lite;
la condanna al pagamento era stata pronunciata senza tenere in considerazione la pretestuosità e la temerarietà della resistenza in giudizio, e comunque in misura sproporzionata rispetto ai parametri del D.M. 55/2014. La decisione resa non si presta alle critiche in sintesi evidenziate. E' pacifica, oltre che documentata (cfr. doc. 1 contratto di locazione) la circostanza che l'immobile era stato locato, dal Comune di Viterbo, quale proprietario, a
[...]
. Parte_1
E' poi incontestato, oltre che parimenti documentato (cfr. doc. 4 copia di polizza) il fatto che era stata stipulata dal con la la polizza Pt_1 Controparte_3
“ ”, contratto – come ritenuto e non censurato (cfr. sentenza) - con cui Controparte_5 veniva assicurato il rischio locativo, ossia i danni di cui sarebbe stato responsabile l'assicurato (odierno appellante). Orbene, avuto riguardo alle questioni proposte con le censure, appare certamente dirimente, tale da determinare la ragione più liquida su cui decidere, accertare se l'incendio sia stato causato o meno dall'attore, posto che la polizza pacificamente assicurava gli eventuali danni, di cui l'assicurato sarebbe stato responsabile, che il quale proprietario avrebbe eventualmente potuto subire;
CP_4 credito risarcitorio altresì poi ceduto allo stesso appellante (cfr. doc. 13 attore primo grado). Se così, consegue che ben può prescindersi dal verificare se nel termine
“contenuto”, per una somma di € 20.000,00, che è indicato nella polizza come bene assicurato, secondo quanto precisato nelle condizioni generali di polizza, peraltro non allegate nella presente sede (cfr. fascicolo attore primo grado cartaceo e telematico), erano compresi il giardino e gli alberi. Nel primo grado sono stati escussi (cfr. verbali di udienza allegati del 9.11.2017 e del 3.7.2018), i testi di parte attrice che hanno così dichiarato: il teste , intervenuto come vigile del fuoco, “E' vero, quando siamo Testimone_7 arrivati noi l'incendio era concentrato sulla siepe di confine, che insiste su una strada pubblica, poi siamo entrati all'interno del giardino, dove bruciavano alcuni alberi, un'altra siepe..Io ho notato un barbecue, ma non ho visto se fosse acceso. Si trovava vicino a una siepe di lauroceraso, che bruciava e che si trovava all'interno del giardino…Non ho verificato se il barbecue era acceso, per cui non posso dire se l'incendio era nato da una scintilla partita da questo. Ritengo tuttavia che l'incendio fosse partito dall'interno del giardino, perché, quando noi siamo sopraggiunti, non era arrivato alla sterpaglia posta dopo la siepe e prima della strada”, nulla poteva riferire quanto alla pompa del pozzo;
il teste , poliziotto, “Sì è vero, siamo intervenuti sul posto e Testimone_3 abbiamo costatato che l'incendio era arrivato in prossimità della strada, anche sulla sterpaglia, si trovava anche all'interno del giardino. Il mio collega è entrato all'interno del giardino per verificare i danni ovvero la situazione di pericolo..Sì è vero, riconosco la relazione di servizio che mi si mostra..”; il teste “sì è vero, ero presente e ho visto l'incendio ancora in Testimone_2 corso, mentre i pompieri lo stavano spegnendo…posso solo presumerlo, il barbecue era attaccato a dove si è sviluppato l'incendio. Ci sono piante e sterpaglie...il fuoco si è sviluppato anche sulla recinzione, che è stata danneggiata…”; Ora, posto che ricorre nella specie il principio di diritto che “Se nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (art. 1882 cod. civ.), l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicchè legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.” (Cass. 22386/2004), era onere dell'odierno appellante provare il verificarsi del fatto, e del rischio assicurato, per cui ha chiesto di essere indennizzato. Tale prova è però mancata. Le risultanze di prova orale non sono connotate da una rilevanza probatoria dirimente, tenuto conto che nessuno dei testi è stato in grado di riferire se effettivamente l'incendio sia stato causato dal barbecue “acceso e divampante” come asserito;
dunque, causato da un'attività dell'attore. Del resto, così come osservato dal primo Giudice, la narrazione di parte attrice non trova riscontro nella stessa relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti. Nel rapporto datato 26.2.2011 si legge, infatti, che “circa 300 mq di sterpaglia stavano bruciando in prossimità di un'abitazione e una strada ad alta densità di traffico.
L'incendio lambiva gli alberi di recinzione che divampando danneggiavano anche alberi da frutto all'interno del giardino” e che la causa presunta era “mozzicone sigaretta e fiammiferi” (pag. 1 rapporto). Inoltre, la rappresentazione dell'attore contrasta anche con il contenuto della missiva del 30.6.2011 (doc. 5), diretta all'Assicurazione, con cui il comunicava Pt_1 che si era verificato un incendio dal ciglio della strada, interessando una fascia di terra larga circa 4 metri, “causata da incendio sterpaglie”, che aveva interessato la sua proprietà provocando danni ad alberi ed al giardino;
a nulla rilevando, poi, che con successiva comunicazione (doc. 7) veniva riportato, diversamente, di sconoscere le cause dell'incendio e “di non poter escludere che esse possano aver avuto origine dal barbecue in muratura”.
Né è stata confutata la circostanza, riportata in sentenza, che dalla relazione di servizio redatta e confermata dall'Assistente della Polizia di Stato emergeva Tes_3 che l'attore “recriminava il fatto che ove era scaturito l'incendio è gestito dalla Provincia, che non aveva ancora provveduto a pulire il tratto di strada dalle varie sterpaglie, anche se più volte fatto presente”. Correttamente il Primo Giudice ha ritenuto che la prova orale non abbia consentito di accertare la riconducibilità all'attore della causa dell'incendio. Condivise le ragioni della decisione gravata, consegue che l'appello va quindi respinto e tutte le doglianze;
dunque, anche quella relativa all'erronea attribuzione delle spese di lite di primo grado peraltro liquidate secondo i parametri di legge, vanno rigettate. Le spese del presente grado, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari (inferiori a quelli medi attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate) tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5052/19 e vertente TRA Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 823/2019, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per ottenere l'indennizzo per i danni prodotti dall'incendio del 26.6.2011 e per
[...] quelli alla pompa di irrigazione, nella misura di € 44.569,87; ha posto le spese di lite a carico della parte attrice.
ha proposto appello e ha chiesto in riforma “in via principale e Parte_1 nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del sig. a vedersi Parte_1 liquidare dalla società (già ), in base Controparte_2 Controparte_3 alla polizza assicurativa n. 6145102624068, sottoscritta in data 17.05.2010,l'indennizzo assicurativo per i danni prodotti dall'incendio verificatosi in data 26.06.2011 nel giardino dell'immobile condotto in locazione dal sito in Viterbo, alla Strada Pt_1
Sammartinese n. 11, e per l'effetto, condannare essa convenuta, Controparte_2
(già ), al pagamento della complessiva somma di €
[...] Controparte_3
44.569,87 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo indici Istat dalla data del fatto all'attualità e gli interessi legali sulle somme, come per legge;
con vittoria di spese di lite e compensi ex D.M.55/14 ss.mm. di entrambe i gradi del giudizio.“.
costituitasi, ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello e ha domandato “respingere la domanda proposta da in Parte_1 quanto inammissibile e comunque infondata confermando esclusivamente le statuizioni dell'appellata sentenza n. 823/2019 del Tribunale di Viterbo. Col favore delle spese di lite del grado del giudizio.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il fatto è così narrato in sentenza.
citava in giudizio la esponendo che “ in data Parte_1 Controparte_1
26.06.11, alle ore 11.40, si verificava un incendio nel giardino dell'immobile da lui condotto in locazione e sito in Viterbo, strada Sammartinese n. 11, di proprietà del Comune di Viterbo;
l'incendio interessava una fascia di terra di circa 4 metri in prossimità della recinzione e provocava danni sia alla recinzione che ad alcuni alberi presenti nel giardino, come attestato anche dal verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco;
era in essere una polizza assicurativa con la già CP_1 [...]
la quale assicurava il fabbricato condotto in locazione e le relative CP_3 pertinenze contro eventi dannosi tra cui l'incendio; l'attore aveva provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, la quale effettuava un sopralluogo sul posto tramite proprio perito Geom. quantificando i danni in Euro Persona_1
20.000 e rilevando che la causazione dell'incendio non era ascrivibile alla responsabilità dell'assicurato; l'attore contestava anche nel quantum l'atto di accertamento effettuato, precisando che l'incendio si era sviluppato a causa del barbecue acceso in giardino e che per il ripristino di quanto danneggiato la spesa stimata era di Euro 35.347,00; inoltre, dopo l'incendio, l'attore aveva rilevato un malfunzionamento del sistema di irrigazione e aveva fatto sostituire la pompa del pozzo, essendosi bruciato il motore, con una spesa di Euro 1.800,00; al riguardo il perito Geom. aveva Per_1 ritenuto che il danno fosse attribuibile a causa di forza maggiore;
il , Controparte_4 in quanto proprietario dell'immobile, autorizzava la surroga del nella riscossione Pt_1 dell'indennità dovuta dalla compagnia assicurativa.”. Il primo giudice ha dapprima rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (sollevata dalla parte convenuta) ritenendo che il proprietario dell'immobile indicato nel Comune di Viterbo aveva ceduto al il credito del risarcimento del Pt_1 danno vantato nei confronti della compagnia di assicurazione. Ha, poi, nel merito così motivato la decisione di infondatezza della domanda e di rigetto “Innanzitutto si rileva che nella polizza di assicurazione prodotta risulta assicurato non il fabbricato, ma il “contenuto”, per una somma di € 20.000. Nelle condizioni generali di polizza è precisato che per “contenuto” si intende “l'insieme dei beni di uso domestico, personale e professionale riposti all'interno dell'abitazione indicata nella scheda di polizza. Comprende il contenuto delle dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento”. Viceversa, i giardini e gli alberi risultano inclusi all'interno del “fabbricato”, che prevede una estensione della garanzia anche a beni ulteriori, che non risulta assicurato.
Pertanto, i danni alle piante e all'impianto di irrigazione, dedotti nel presente giudizio, non sono coperti da garanzia assicurativa. Inoltre non è contestato che il contratto sia stato concluso per il rischio locativo, ossia, “per i danni di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 c.c.”, come indicato nelle condizioni generali di polizza. Nella fattispecie in oggetto non è stato provato che i danni siano stati causati dall'attività dell'attore e in particolare da una scintilla partita dal barbecue acceso nel giardino.
Nessuno dei testi escussi ha infatti dichiarato tale circostanza, essendo tutti intervenuti dopo l'inizio dell'incendio. I testi , figlia dell'attore e , Testimone_1 Testimone_2 genero dello stesso, hanno affermato di poter presumere tale causa del danno in considerazione della vicinanza del barbecue al punto in cui si è sviluppato l'incendio. La loro dichiarazione deve peraltro essere attentamente valutata in considerazione del rapporto di parentela esistente con l'attore. Tuttavia, nella lettera del 30.6.11 inviata alla convenuta, in atti, lo stesso attore dichiarava che l'incendio si era verificato “sul ciglio della strada”, “causata da incendio sterpaglie” e aveva interessato la zona di sua proprietà. Tale dichiarazione, in quanto resa alla controparte, costituisce una confessione stragiudiziale e, come tale, ai sensi dell'art. 2735 c.c. ha la medesima efficacia probatoria della confessione giudiziale, costituendo, pertanto, piena prova dei fatti dedotti. Peraltro, nel rapporto di intervento redatto dai vigili del fuoco n.2241/1 del 26.6.11 risulta che l'incendio nasceva su
“strade extraurbane e tangenziali comuni”, interessava “sterpaglie” e che la causa presunta era “mozzicone di sigaretta fiammiferi”. Nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco si legge inoltre che “l'incendio lambiva gli alberi di recinzione, che divampando danneggiavano anche alberi da frutto all'interno del giardino”. Tali elementi lasciano comunque presumere che l'incendio abbia avuto inizio all'esterno della proprietà assicurata o sulla linea della recinzione. Dalla relazione di servizio redatta dall'assistente della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, , e confermata in giudizio, emerge che al momento Testimone_3 dell'intervento l'attore “recriminava il fatto che ove era scaturito l'incendio è gestito dalla Provincia, che non aveva ancora provveduto a pulire il tratto di strada dalle varie sterpaglie, anche se più volte fatto presente”. Tali dichiarazioni rese dall'attore venivano confermate anche dal teste , altro agente della Polizia di Stato Testimone_4 intervenuto sul posto al momento del fatto. Alla luce di tali dati, non assumono rilievo le dichiarazioni contrarie dei testi, fondate solo su presunzioni. La domanda deve pertanto essere respinta.”. L'appellante ha criticato la sentenza in vari punti della motivazione. In primo luogo, ha contestato la valutazione dei fatti con riguardo alla sussistenza del rischio locativo.
Il Giudice, avrebbe dovuto riconoscere la richiesta di liquidazione dell'indennizzo stante l'inclusione del giardino nel “contenuto” della polizza assicurativa, poiché nelle condizioni di sintesi contrattuali, nella parte relativa “ Quadro I - Incendio e altri danni materiali” rientravano nella garanzia il fabbricato e il contenuto dell'abitazione. Nella specificazione del termine fabbricato era, poi, compreso anche tutto quanto era destinato al servizio del fabbricato, inclusi i giardini e gli alberi. Inoltre, era stata omessa la valutazione delle risultanze istruttorie. I danni erano a sé imputabili, perché causati dall'accensione del barbecue in giardino, in piena stagione estiva e durante le ore diurne. Il Giudice aveva ritenuto rilevanti le dichiarazioni degli agenti di polizia, che non erano entrati nell'abitazione, senza valutare le altre escussioni testimoniali, ovvero ed in particolare le dichiarazioni rese dall . che aveva constatato che la causa Per_2 dell'incendio proveniva dal barbecue acceso, e dal Comandante dei Vigili del Fuoco Tes_6
che aveva constatato i fatti ed i danni. Inoltre, erano state erroneamente
[...] interpretate - perché, per quanto ritenuto, pregiudicate dal rapporto di parentela - le dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
Ancora, alla dichiarazione dell'attore era stato attribuito valore probatorio di confessione stragiudiziale, ma erroneamente perché era stata resa da una persona
“concitata per le dimensioni dell'incendio”.
La sentenza era anche erronea con riguardo al governo delle spese di lite;
la condanna al pagamento era stata pronunciata senza tenere in considerazione la pretestuosità e la temerarietà della resistenza in giudizio, e comunque in misura sproporzionata rispetto ai parametri del D.M. 55/2014. La decisione resa non si presta alle critiche in sintesi evidenziate. E' pacifica, oltre che documentata (cfr. doc. 1 contratto di locazione) la circostanza che l'immobile era stato locato, dal Comune di Viterbo, quale proprietario, a
[...]
. Parte_1
E' poi incontestato, oltre che parimenti documentato (cfr. doc. 4 copia di polizza) il fatto che era stata stipulata dal con la la polizza Pt_1 Controparte_3
“ ”, contratto – come ritenuto e non censurato (cfr. sentenza) - con cui Controparte_5 veniva assicurato il rischio locativo, ossia i danni di cui sarebbe stato responsabile l'assicurato (odierno appellante). Orbene, avuto riguardo alle questioni proposte con le censure, appare certamente dirimente, tale da determinare la ragione più liquida su cui decidere, accertare se l'incendio sia stato causato o meno dall'attore, posto che la polizza pacificamente assicurava gli eventuali danni, di cui l'assicurato sarebbe stato responsabile, che il quale proprietario avrebbe eventualmente potuto subire;
CP_4 credito risarcitorio altresì poi ceduto allo stesso appellante (cfr. doc. 13 attore primo grado). Se così, consegue che ben può prescindersi dal verificare se nel termine
“contenuto”, per una somma di € 20.000,00, che è indicato nella polizza come bene assicurato, secondo quanto precisato nelle condizioni generali di polizza, peraltro non allegate nella presente sede (cfr. fascicolo attore primo grado cartaceo e telematico), erano compresi il giardino e gli alberi. Nel primo grado sono stati escussi (cfr. verbali di udienza allegati del 9.11.2017 e del 3.7.2018), i testi di parte attrice che hanno così dichiarato: il teste , intervenuto come vigile del fuoco, “E' vero, quando siamo Testimone_7 arrivati noi l'incendio era concentrato sulla siepe di confine, che insiste su una strada pubblica, poi siamo entrati all'interno del giardino, dove bruciavano alcuni alberi, un'altra siepe..Io ho notato un barbecue, ma non ho visto se fosse acceso. Si trovava vicino a una siepe di lauroceraso, che bruciava e che si trovava all'interno del giardino…Non ho verificato se il barbecue era acceso, per cui non posso dire se l'incendio era nato da una scintilla partita da questo. Ritengo tuttavia che l'incendio fosse partito dall'interno del giardino, perché, quando noi siamo sopraggiunti, non era arrivato alla sterpaglia posta dopo la siepe e prima della strada”, nulla poteva riferire quanto alla pompa del pozzo;
il teste , poliziotto, “Sì è vero, siamo intervenuti sul posto e Testimone_3 abbiamo costatato che l'incendio era arrivato in prossimità della strada, anche sulla sterpaglia, si trovava anche all'interno del giardino. Il mio collega è entrato all'interno del giardino per verificare i danni ovvero la situazione di pericolo..Sì è vero, riconosco la relazione di servizio che mi si mostra..”; il teste “sì è vero, ero presente e ho visto l'incendio ancora in Testimone_2 corso, mentre i pompieri lo stavano spegnendo…posso solo presumerlo, il barbecue era attaccato a dove si è sviluppato l'incendio. Ci sono piante e sterpaglie...il fuoco si è sviluppato anche sulla recinzione, che è stata danneggiata…”; Ora, posto che ricorre nella specie il principio di diritto che “Se nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (art. 1882 cod. civ.), l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicchè legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.” (Cass. 22386/2004), era onere dell'odierno appellante provare il verificarsi del fatto, e del rischio assicurato, per cui ha chiesto di essere indennizzato. Tale prova è però mancata. Le risultanze di prova orale non sono connotate da una rilevanza probatoria dirimente, tenuto conto che nessuno dei testi è stato in grado di riferire se effettivamente l'incendio sia stato causato dal barbecue “acceso e divampante” come asserito;
dunque, causato da un'attività dell'attore. Del resto, così come osservato dal primo Giudice, la narrazione di parte attrice non trova riscontro nella stessa relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti. Nel rapporto datato 26.2.2011 si legge, infatti, che “circa 300 mq di sterpaglia stavano bruciando in prossimità di un'abitazione e una strada ad alta densità di traffico.
L'incendio lambiva gli alberi di recinzione che divampando danneggiavano anche alberi da frutto all'interno del giardino” e che la causa presunta era “mozzicone sigaretta e fiammiferi” (pag. 1 rapporto). Inoltre, la rappresentazione dell'attore contrasta anche con il contenuto della missiva del 30.6.2011 (doc. 5), diretta all'Assicurazione, con cui il comunicava Pt_1 che si era verificato un incendio dal ciglio della strada, interessando una fascia di terra larga circa 4 metri, “causata da incendio sterpaglie”, che aveva interessato la sua proprietà provocando danni ad alberi ed al giardino;
a nulla rilevando, poi, che con successiva comunicazione (doc. 7) veniva riportato, diversamente, di sconoscere le cause dell'incendio e “di non poter escludere che esse possano aver avuto origine dal barbecue in muratura”.
Né è stata confutata la circostanza, riportata in sentenza, che dalla relazione di servizio redatta e confermata dall'Assistente della Polizia di Stato emergeva Tes_3 che l'attore “recriminava il fatto che ove era scaturito l'incendio è gestito dalla Provincia, che non aveva ancora provveduto a pulire il tratto di strada dalle varie sterpaglie, anche se più volte fatto presente”. Correttamente il Primo Giudice ha ritenuto che la prova orale non abbia consentito di accertare la riconducibilità all'attore della causa dell'incendio. Condivise le ragioni della decisione gravata, consegue che l'appello va quindi respinto e tutte le doglianze;
dunque, anche quella relativa all'erronea attribuzione delle spese di lite di primo grado peraltro liquidate secondo i parametri di legge, vanno rigettate. Le spese del presente grado, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari (inferiori a quelli medi attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate) tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino