Art. 4. (Legittimazione ad agire) 1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione. 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
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21 marzo 2006
21 marzo 2006
Commentari • 4
- 1. L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità al bivio dell’ineludibile armonizzazione tra il d.lgs. 62Di : Fabiola Lamberti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
[…] A norma del novellato art. 5-bis, co. 11, legge n. 104/1992 «nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67/2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole» . […]
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Giurisprudenza • 127
- 1. Trib. Lanciano, sentenza 12/06/2024, n. 119Provvedimento: […] Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 67/2006 il ricorrente ha agito dinnanzi al Tribunale di CI, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Controparte_1 consistente nella reiterata omessa liquidazione ed erogazione delle somme residue a titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi della L.R. n. 8/1999, pur a fronte dell'emissione in suo favore di più titoli esecutivi ad opera del Tribunale di Locri (Sent. n. 1060/2006 emessa dal Trib. […]Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- rimborso spese sanitarie·
- procedimento semplificato di cognizione·
- discriminazione diretta·
- discriminazione disabili·
- legge n. 67/2006·
- discriminazione indiretta·
- parità di trattamento·
- onere deduttivo