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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria MITOLA Presidente
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 417/2023, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
La con sede in Trani alla Via Barletta – C.da Fontanelle, in persona del suo Parte_1 amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Pappalettera unitamente all'Avv.
Gennaro Marasciuolo del foro di Trani;
APPELLANTE
CONTRO
; ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; ; , rappresentati Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
e difesi dall'Avv. Giuseppe Sardella, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sardella, presso il Controparte_6 quale è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Loreta Santangelo ed
[...] Controparte_12 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di accertamento proprietà.
pagina 1 di 14 All'esito dell'udienza collegiale del 15 aprile 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.4.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, la società impugnava la sentenza Parte_1
n. 35/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 9/01/2023, notificata il 6/03/2023.
All'uopo, esponeva:
- che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Trani, , , , , Controparte_6 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, il notaio , , e per lui, deceduto nelle more,
[...] Persona_1 CP_7 NA
i suoi eredi;
- che aveva acquistato l'appezzamento di terreno di are 36, sito nell'agro del Comune di
Minervino Murge, Contrada Macchia del Fico, catastalmente censito al Fg. 95, p.lla 68, con atto a rogito del notaio del 24/07/2015 dai sigg. e Persona_3 CP_7 _2
, i quali avevano dichiarato nell'atto di essere divenuti titolari del citato fondo in forza
[...] di usucapione ordinaria;
- che, avendo il sig. , quale procuratore dei sigg. , Persona_4 Controparte_3
Con
, , e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, ceduto il medesimo cespite immobiliare al sig. , aveva
[...] Controparte_6 chiesto:
a) che fosse dichiarato nullo l'atto pubblico di compravendita del 15/09/2015 a rogito
TA , per nullità della procura speciale del 5/08/2015; Persona_1
b) che fosse accertato l'acquisto del predetto immobile, da parte dei sigg. CP_7
Per_ e , suoi danti causa, a titolo di usucapione, a far data dal 6/02/1993, giusto contratto di compravendita, con il quale i sigg. avevano ceduto loro il fondo della CP_1 contrada Macchia del Fico e, quindi, che fosse accertata la legittimità dell'acquisto del corrispondente diritto di proprietà su detto immobile svolto dalla stessa società attrice;
c) che fosse accertata l'autenticità della sottoscrizione di apposta alla Controparte_3 scrittura privata del 6/02/1993 e, per l'effetto, disposto il trasferimento, in capo al Sig.
e, per esso, ad essa società attrice, del pieno diritto di proprietà dello stesso NA fondo, sito in agro del Comune di Minervino Murge;
pagina 2 di 14 d) che fosse annullato, dichiarato inefficace e, quindi, inopponibile alla società attrice, il contratto di compravendita del 15/09/2015 a rogito TA da Corato, con il quale i Per_1
IG. , per mezzo del loro procuratore, , avevano venduto lo stesso CP_1 Persona_4 terreno oggetto della scrittura privata del 6/02/1993, al Sig. ; Controparte_6
e) che il Sig. fosse condannato al rilascio del fondo in questione, in Controparte_6 favore della Parte_1
f) che la parte venditrice del contratto di compravendita del 15/09/2015 a rogito TA
Sepe da Corato fosse condannata al pagamento del risarcimento dei danni in favore della stessa società attrice;
g) che anche il Notaio fosse condannata a risarcire i danni subiti dalla stessa società Per_1 attrice;
- che si erano costituiti, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, , Controparte_6
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
, , , i quali avevano resistito alla
[...] Controparte_5 Parte_2 domanda, chiedendo il rigetto della stessa;
- che anche il Notaio , con il proprio atto di costituzione, aveva chiesto il Persona_1 rigetto delle domande formulate nei propri riguardi, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento danni subiti da essa istante;
- che si era costituito pure , erede del defunto , il quale aveva Controparte_8 NA aderito alle domande proposte dalla società attrice, evidenziando come la scrittura privata del 06.02.1993 - intercorsa tra e - costituisse un NA Controparte_3 atto di compravendita, cui era conseguito il possesso del terreno da parte dell'acquirente
, continuato e non interrotto per un ventennio, idoneo ad usucapire il bene NA medesimo;
- che, con successivo ed autonomo atto di citazione, aveva Controparte_6 introdotto il procedimento avente nr. 769/2016, poi riunito al procedimento nr.
551/2016, convenendo in giudizio essa istante, e la CP_7 [...]
chiedendo: Controparte_13
a) che fosse dichiarata la nullità e, quindi, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di compravendita del 24.07.2015 in favore della Parte_1
b) che fosse dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio sul fondo acquistato;
c) che la fosse condannata a rimuovere i materiali ed i detriti Controparte_13 depositati sulla particella 68 e lungo il confine fra la particella 68 e la particella 69;
pagina 3 di 14 d) che la fosse condannata al rilascio del fondo identificato al fg. 95, p.lla Parte_1
68;
e) che la e la fossero condannate, in solido fra di Controparte_13 CP_14 Pt_1 loro, al pagamento dei frutti ed utilità percepite a fronte del passaggio sul fondo di cui alla p.lla 68, oltre che al risarcimento dei danni patiti dall'attore, da quantificarsi in separato giudizio;
- che si era costituito anche in tale procedimento, per chiedere la riunione dei due giudizi, eccependo la totale infondatezza delle domande contenute in quest'ultimo atto di citazione;
- che, all'esito della riunione dei due procedimenti, il Tribunale così decideva:
“
1. rigetta le domande proposte da con atto di citazione nel procedimento Parte_1
r.g. n. 551/2016 notificato in data 25.1.2016;
2. accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di Controparte_6 citazione nel procedimento r.g. n. 796/2016 (riunito alla 551/2016) notificato in data
3.2.2016 e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di acquisto effettuato da Parte_1 con atto a rogito del notaio del 24.7.2015 limitatamente al terreno sito in Per_3
Minervino Murge alla contrada Macchia del Fico, in C.T. del Comune di Minervino Murge al fg. 95 p.lla 68;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da con cui si chiede Controparte_6
l'accertamento negativo della servitù di passaggio;
4. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore dei convenuti costituiti , e dei convenuti Controparte_6 Persona_1 unitariamente considerati , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 CP_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 7.254,00 ciascuno
[...]
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
5. compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra ed il Parte_1 convenuto nella qualità di erede di;
Controparte_8 NA
6. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese e Controparte_6 competenze di lite in favore del convenuto costituito che, Controparte_13 in relazione al valore indeterminato della controversia, liquida in euro 7.254,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge”.
pagina 4 di 14 - che, avverso detta sentenza, interponeva appello per i seguenti motivi:
1. - erronea valutazione della scrittura privata del 6.2.1993 e travisamento delle domande formulate dalla contraddittorietà e carenza di motivazione, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1142, 1158 e 1361 c.c.;
2. - omessa motivazione in ordine alla domanda subordinata formulata in primo grado relativa all'accertamento della autenticità della sottoscrizione di in Controparte_3 calce alla scrittura privata del 6.2.1993, al fine di sentirne dichiarare la nullità della stessa;
contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 100, 112, 132, 214 e
215 c.p.c., 2719 c.c.;
3. - omessa pronuncia e motivazione;
violazione dell'art. 132 c.p.c. e artt. 2043, 1226
c.c., non avendo il Tribunale scrutinato la domanda risarcitoria.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, chiedeva:
1) di accertare e dichiarare il già avvenuto acquisto per usucapione a far data dal
6/2/1993, in capo ai danti causa della società appellante, vale a dire i IG.ri NA
e del bene immobile sito nell'agro del 26 Comune di Minervino Murge alla CP_7
Contrada Macchia del Fico, in Catasto terreni del Comune di Minervino Murge fg. 95 p.lla
68 e, per l'effetto, dichiarare detto appezzamento di esclusiva proprietà degli stessi danti causa IG.ri a far data dal 6/2/1993 e, quindi, della società attrice a far data dal _2
24/7/2015 in forza dell'atto pubblico del 24/7/2015 per Notaio da Canosa di Persona_3
Puglia, Rep. n. 1155 Raccolta n. 853 Reg. a Barletta il 28/7/2015 al n. 5420, con il quale la società appellante ne acquistava il diritto di proprietà e contestualmente ne veniva immessa nel medesimo possesso già goduto ed esercitato indisturbatamente dai danti causa, IG.ri , a far data dal 6/2/1993, con autorizzazione alla trascrizione _2 dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
2) nella denegata e non concessa ipotesi di superamento della domanda che precede, preso atto della mancata contestazione e, quindi, del riconoscimento operato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. della scrittura privata del 6/02/1993, depositata nel fascicolo di primo grado, di parte attrice, il 28/06/2018, accertare e dichiarare il passaggio del diritto di proprietà, dell'appezzamento sito in Comune di Minervino Murge alla Contrada Macchia del Fico, in Catasto terreni del Comune di Minervino Murge fg. 95 p.lla 68, in capo al Sig.
e per esso alla società appellante, avente causa, a far data del 6/2/1993, data NA della sottoscrizione dell'atto di compravendita, autorizzando la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché della scrittura privata del 6/02/1993, con esonero del Conservatore dei
RR.II. da ogni responsabilità;
pagina 5 di 14 3) in caso di accoglimento di una delle domande che precedono, annullare o, comunque, dichiarare privo di effetti e quindi inopponibile nei confronti della società appellante, il contratto di compravendita del 15/9/2015 n. di Rep. 273 e n. di Racc. 186 a rogito del
Notaio di Corato, trascritto il 22/9/2015 Reg. Gen. 17344 Reg. Part. Persona_1
13234, con il quale i sigg.ri , rappresentati dal loro procuratore speciale sig. CP_1
di Trani, hanno venduto l'appezzamento oggetto di causa al sig. Persona_4 CP_6
, per essersi i IG.ri già spogliati della proprietà del bene immobile a
[...] CP_1 far data dal 6/2/1993, autorizzando la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
4) condannare il sig. all'immediato rilascio dell'appezzamento in Controparte_6 oggetto, ordinandone l'immediato definitivo sgombero da persone e cose, nella piena disponibilità della società appellante;
5) condannare i IG.ri ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della in persona del suo
[...] Parte_1 legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni subiti dalla stessa, per aver essi alienato l'immobile una seconda volta, a liquidarsi in via equitativa;
6) condannare i IG.ri ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, nonché , in 28 solido fra di loro, alla refusione del spese e
[...] Controparte_6 competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri fiscali e contributivi come per legge, in favore della in persona del suo legale CP_15 rappresentante pro tempore, stante il principio di soccombenza;
7) per l'effetto, condannare i IG.ri ; ; Controparte_1 CP_2 CP_3
; ; ; ;
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in solido fra di loro, alla restituzione, in favore della in persona Parte_2 Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, di quanto corrisposto a titolo di refusione delle spese e competenze legali afferenti il primo grado di giudizio.
Si costituivano , nonché , , Controparte_6 Controparte_1 CP_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
, i quali evidenziavano: Parte_2
- che la aveva acquistato il fondo da (figlio) e non da Parte_1 CP_7 _2
(padre), come controparte aveva affermato e chiesto di accertare;
[...]
pagina 6 di 14 - che era sufficiente leggere l'atto di compravendita del 24 luglio 2015, a pag. n. 2, lett.
b, in cui (figlio) dichiarava di vendere l'intero fondo e di essere (l'unico) CP_7 proprietario in virtù di suo acquisto per usucapione, senza fare riferimento alla scrittura privata del 6 febbraio 1993, oppure alla decorrenza dell'usucapione ovvero ad una Per_ comproprietà con il padre;
- che la presunta scrittura privata di compravendita del 6 febbraio 1993, invece, posta a fondamento dell'usucapione, indicava come acquirente e possessore soltanto NA
(padre);
- che, pertanto, la scrittura privata del 6 febbraio 1993 era inutile al fine di provare il possesso uti dominus in capo a (figlio), dante causa della in CP_7 Parte_1 quanto l'appellante non aveva chiesto di accertare che il possesso fosse passato da _2
(padre) a (figlio), il quale, peraltro, aveva ammesso di essersi limitato
[...] CP_7 ad aiutare il padre nella coltivazione del fondo;
- che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 aveva provato, al limite, che NA
(padre) aveva posseduto uti dominus, ma non era utile a legittimare il presunto possesso uti dominus di (figlio); CP_7
- che, in ogni caso, l'appellante aveva omesso di considerare che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 era stata disconosciuta da , così come questi aveva Controparte_3 disconosciuto di avere sottoscritto una scrittura privata che avesse il contenuto della predetta, oppure di aver convenuto con quanto indicato nella stessa;
NA
- che tanto rappresentava un esplicito ed inequivoco disconoscimento del documento e della sua sottoscrizione ed era un disconoscimento più ampio ed esaustivo rispetto al mero disconoscimento della conformità della copia;
- che, quanto al deposito in data 28 giugno 2018 in cancelleria (e non telematicamente) dell'originale, il deposito era avvenuto in modo quindi irrituale, in violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali);
- che, pertanto, il non aveva avuto conoscenza dell'atto, che tutt'ora Controparte_3 non era presente nel fascicolo telematico e, di conseguenza, non si era verificato alcun tacito riconoscimento;
- che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 poteva essere contestata senza alcuna specifica formalità, non applicandosi la disciplina sostanziale prevista dall'art. 2702 c.c. e quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., perché la scrittura privata fa piena prova in giudizio esclusivamente verso chi l'ha sottoscritta;
pagina 7 di 14 - che non era stata fornita alcuna prova che il possesso utile ad usucapire fosse passato dal padre al figlio;
- che, peraltro, il (padre) aveva sottoscritto in data 10.3.2005 una NA dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda Agea per la concessione di aiuti in agricoltura, con la quale riconosceva che il fondo da lui condotto era in virtù di contratto di comodato valido dal 1.11.2002 al 1.11.2007;
- che, nelle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il aveva CP_7 confessato che la dichiarazione di aver usucapito la proprietà era stata fatta per superare l'impossibilità in cui era incorso il padre a causa della malattia che ne aveva determinato l'interdizione, e quindi una impossibilità a vendere determinata dalla malattia (peraltro insussistente perché nella stessa giornata il padre aveva venduto altri fondi alla _2 in forza di autorizzazione del Giudice tutelare di Trani); Parte_1
- che, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ne evidenziava l'infondatezza, perché aveva omesso di chiedere l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di e, pertanto, l'eventuale accertamento della sottoscrizione di NA CP_3
era inutile ai fini del trasferimento;
peraltro, esso era inopponibile ad
[...]
, anche in caso di accoglimento;
Controparte_6
- che anche il terzo motivo era del tutto destituito di fondamento;
tanto premesso, chiedevano il rigetto dell'appello.
Si costituivano altresì i sigg. , , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, , i quali si riportavano alle medesime considerazioni, in fatto e in diritto, CP_11 CP_12 svolte dagli appellanti, chiedendo la riforma della sentenza gravata.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
15.4.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., con la concessione di termine per il deposito di note conclusionali e repliche.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errore del primo Giudice, il quale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione in capo ai propri danti causa (IG. e ) del fondo oggetto di causa, per assenza di CP_7 NA prova dell'interversio possessionis e dell'animus possidendi.
Ha osservato sul punto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe colto l'effettiva valenza probatoria della scrittura privata conclusa in data 6.2.1993, intercorsa tra (in nome e per conto degli altri comproprietari ) e Controparte_3 CP_1 _2
, poiché, pur non essendo detta scrittura stata trascritta (e, pertanto, inopponibile a
[...]
pagina 8 di 14 terzi), era stata pur sempre trasferita la proprietà del fondo, sicchè detta scrittura privata costituiva la prova più evidente della effettiva sussistenza dell'animus possidendi in capo al prima e, poi, al dopo la morte del primo. NA CP_7
Ha altresì evidenziato la che i , per il tramite del loro procuratore Parte_1 CP_1 speciale ( ), avevano venduto al il fondo rustico per cui è Controparte_3 NA causa, dichiarando che “… il possesso materiale del fondo oggetto di compravendita è già stato trasferito dall'acquirente, quello legale segua alla sottoscrizione del presente atto”; trattavasi, pertanto, di un contratto di compravendita perfettamente concluso, disciplinante prezzo e trasferimento del possesso del bene, privo esclusivamente della formalità dell'autentica delle firme, propedeutica per la sua trascrizione;
ancorchè invalido, detto contratto rappresentava, comunque, quell'atto astrattamente idoneo a giustificare il rapporto fra il soggetto che chiedeva l'accertamento della usucapione in proprio favore ed il cespite immobiliare, idoneo a determinare l'animus possidendi, posto che, oltre ad essere astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà fra i contraenti (e, quindi, del relativo possesso sulla res), aveva contenuto tipico del c.d.
“negozio accertativo”, proprio in relazione al possesso sull'immobile, che - come detto - era stato già trasferito agli acquirenti prima della sua conclusione.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Ed invero, se può convenirsi con parte appellante allorchè, avendo il ricevuto NA in data 6.2.1993 il possesso del fondo in forza di una scrittura privata ad effetti reali (con la quale le parti davano atto che il possesso del fondo era stato già trasferito all'acquirente), con la conseguenza che il aveva ricevuto dai un NA CP_1 possesso idoneo all'usucapione (v. Cass. n. 14092/2010), non può convenirsi sul fatto che il possesso (del ) utile ai fini dell'usucapione si fosse trasferito al figlio NA
, il quale risulta l'unico dante causa della nell'atto pubblico a rogito del CP_7 Parte_1 notaio , rep. n. 1155, racc. n. 853 del 24.7.2015). Persona_3
Non può, invero, sottacersi che né in primo grado né nell'atto di appello la ha Parte_1 allegato a che titolo il avesse ricevuto in godimento il bene, e da quale CP_7 momento avesse iniziato a possederlo uti dominus, posto che nell'atto pubblico il CP_7
ha dedotto di essere proprietario in forza di intervenuta usucapione;
orbene, se il
[...] possesso utile all'usucapione può dirsi maturato, quanto all'elemento psicologico, in capo al (in forza della scrittura privata del 6.2.1993), non altrettanto può affermarsi NA con riferimento al possesso (utile ai fini dell'usucapione) in capo al , il CP_7 quale, oltretutto, ha - nelle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) -
pagina 9 di 14 dedotto della “… impossibilità in cui era incorso , a causa della malattia che ne NA aveva determinato l'interdizione, di poter dichiarare nell'atto pubblico del 24.7.2015 di aver acquistato la proprietà del fondo anche in virtù di compiutasi usucapione, oltrechè in virtù della scrittura privata di compravendita” (cfr. memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1).
E' dunque evidente che il soggetto che aveva - semmai - usucapito il bene non era il dante causa della ( ), bensì , con la conseguenza che Parte_1 CP_7 NA la scrittura privata del 6.2.1993 non può costituire la prova del possesso utile ad usucapire in capo al dante causa della Parte_1
Né può ritenersi che sia maturato un possesso utile ai fini dell'usucapione in capo al
: per un verso, nell'atto di vendita neppure si menziona la scrittura privata CP_7 del 1993 ed il fatto che il possesso si fosse trasferito dal padre al figlio;
per altro verso, è noto che nei rapporti di parentela la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la
"tolleranza" (Cass. 4327/2008; cfr. Cass. Ordinanza n. 11315 del 10/05/2018; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Anche l'istruttoria non è stata dirimente ai fini del possesso utile all'usucapione, posto che i testi si sono limitati ad asserire di aver visto il intento alla CP_7 coltivazione del fondo e, come noto, detta condotta di per sé non determinante, posto che, in relazione ad un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (v. Cass. 1121/2024 tra le tante).
Né può ritenersi che gli appellati dovessero proporre appello incidentale per correggere l'affermazione, contenuta in sentenza alla pag. 14, che il fondo per cui è causa fosse stato venduto nel 2015 dai sigg. e non solo dal;
il Tribunale ha _2 CP_7 invero statuito che non vi era prova dell'acquisto per usucapione né per né NA per , per cui, essendo stata la domanda dell'appellante (secondo cui il bene CP_7 era stato usucapito dai sigg. e ) rigettata, nessun onere NA CP_7 avevano gli appellati di proporre appello incidentale al fine di correggere l'errore materiale commesso dal Giudice sul punto, sempre rivedibile dal giudice di appello.
pagina 10 di 14 Quanto al giudizio per reintegra nel possesso, contrassegnato dal nr. 5546/15, in base al quale il giudice adito, pur rinviando al giudizio petitorio l'accertamento delle situazioni sottostanti, aveva accertato l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile in capo alla parte ricorrente (tenendo conto che detto terreno era stato nella disponibilità prima dei sigg. e poi della stessa , è appena il caso di precisare che occorre _2 Parte_1 distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente, della disponibilità del bene.
La relativa legittimazione attiva spetta, invero, non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci", perché a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (v. Cass. 1° agosto 2007 n.
16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470), mentre per la la configurabilità del possesso ("ad usucapionem") è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (v. Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652).
Il primo motivo è dunque infondato.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso verte sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda subordinata con la quale la ha chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'autenticità della Parte_1 sottoscrizione apposta dal alla scrittura privata del 6.2.1993, che Controparte_3 fosse accertato il pieno trasferimento del terreno sito in agro di Minervino, in catasto al fg. 95, p.lla 68 a far data dal 6.2.1993.
Sul punto, l'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui dapprima ha ritenuto la legittimazione dell'appellante in ordine pagina 11 di 14 all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione per la domanda di usucapione e, poi, la carenza di legittimazione per il trasferimento della proprietà.
Secondo la una volta ritenuta valida la sottoscrizione del , la Parte_1 CP_1 scrittura privata può essere comunque oggetto di trascrizione, escludendo quindi qualsivoglia dubbio sulla validità del (successivo) atto pubblico del 24.7.2015.
Anche detto motivo è infondato, per plurimi motivi.
Anzitutto, deve ritenersi che, pur volendo accertare l'autenticità della sottoscrizione del in relazione alla scrittura privata del 6.2.1993, verrebbe accertato il Controparte_3 trasferimento della proprietà del terreno de quo in capo al e non al dante NA causa della per cui, sotto tale profilo, anche l'eventuale accertamento Parte_1 sarebbe inconferente ai fini dell'accoglimento della domanda, stante il fatto che l'atto pubblico del 2015 è stato concluso non dal , bensì dal . NA CP_7
In secondo luogo, anche l'eventuale accertamento della autenticità della sottoscrizione in capo al , con conseguente trascrizione della scrittura privata del 6.2.1993, non CP_1 potrebbe avere alcun effetto sui diritti dei terzi che abbiano acquistato diritti in base ad un atto pubblico trascritto anteriormente (ovvero, 22 settembre 2015).
Ne consegue che - considerato il fatto che l'atto di citazione è stato trascritto in data
25.1.2016 - la deve ritenersi carente di interesse ad accertare l'autenticità Parte_1 della sottoscrizione del per trascrivere la scrittura privata del Controparte_3
6.2.1993, perché questa sarebbe inopponibile ad un atto trascritto anteriormente.
Venendo adesso al terzo motivo, vale premettere che parte appellante ha censurato la decisione di primo grado per l'omissione del Giudice in ordine alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. spiegata nei confronti dei , posto che essa CP_1 ben avrebbe potuto sfruttare, per il tramite della (di cui Controparte_13 deteneva il 100% del capitale sociale), la particella n. 68 per cui è giudizio al fine di estrarre materiale lapideo, ampliando così la cava già esistente, ben potendo chiedere alla Regione Puglia l'autorizzazione all'estrazione.
Anche detto motivo è infondato.
Secondo un generale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la vendita a terzi (con atto trascritto) di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione, si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, la responsabilità del successivo pagina 12 di 14 acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione, volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione (e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto), al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ. (v. Cass. Sez. 2, n. 8403 del 18/08/1990; Sez. 2, n. 76 del
08/01/1982; Sez. 2, n. 4090 del 15/06/1988).
Nella specie, la legittimazione per la responsabilità contrattuale dei D'angella potrebbe al più essere fatta valere, eventualmente, dal primo acquirente, ovvero dal (e, NA per esso, dai suoi eredi) e non dalla la responsabilità extracontrattuale del Parte_1 successivo acquirente (ovvero ) potrebbe configurarsi solo in caso Controparte_6 di dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita.
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto, neppure allegando detta circostanza.
Ne consegue che la avrebbe, tutt'al più, dovuto rivolgere le proprie pretese Parte_1 risarcitorie nei confronti del proprio dante causa, che si era qualificato proprietario in forza di intervenuta usucapione, non accertata giudizialmente.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, liquidate con riferimento al D.M. n. 55/2014 e 147/2022 per procedimenti di valore indeterminabile, applicati i valori minimi.
Quanto alle spese del giudizio nei confronti degli altri appellati , CP_7 [...]
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 avendo questi ultimi aderito alle pretese di parte appellante, chiedendo di riformare la sentenza impugnata, ne consegue che anch'essi sono tecnicamente soccombenti, per cui tenuti al pagamento delle spese del giudizio.
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da i confronti di Parte_1
; ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; , Controparte_1 Controparte_5 Parte_2 CP_6
, nel giudizio avente nr. Rg. 417/2023, avverso la sentenza n.35/2023, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna la al pagamento delle spese del grado di lite in Parte_1 favore degli appellati, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuti , , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, al pagamento delle spese di lite nei confronti degli Controparte_11 Controparte_12 appellati, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 15.4.2024
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria MITOLA Presidente
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 417/2023, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
La con sede in Trani alla Via Barletta – C.da Fontanelle, in persona del suo Parte_1 amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Pappalettera unitamente all'Avv.
Gennaro Marasciuolo del foro di Trani;
APPELLANTE
CONTRO
; ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; ; , rappresentati Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
e difesi dall'Avv. Giuseppe Sardella, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sardella, presso il Controparte_6 quale è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Loreta Santangelo ed
[...] Controparte_12 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di accertamento proprietà.
pagina 1 di 14 All'esito dell'udienza collegiale del 15 aprile 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.4.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, la società impugnava la sentenza Parte_1
n. 35/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 9/01/2023, notificata il 6/03/2023.
All'uopo, esponeva:
- che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Trani, , , , , Controparte_6 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, il notaio , , e per lui, deceduto nelle more,
[...] Persona_1 CP_7 NA
i suoi eredi;
- che aveva acquistato l'appezzamento di terreno di are 36, sito nell'agro del Comune di
Minervino Murge, Contrada Macchia del Fico, catastalmente censito al Fg. 95, p.lla 68, con atto a rogito del notaio del 24/07/2015 dai sigg. e Persona_3 CP_7 _2
, i quali avevano dichiarato nell'atto di essere divenuti titolari del citato fondo in forza
[...] di usucapione ordinaria;
- che, avendo il sig. , quale procuratore dei sigg. , Persona_4 Controparte_3
Con
, , e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, ceduto il medesimo cespite immobiliare al sig. , aveva
[...] Controparte_6 chiesto:
a) che fosse dichiarato nullo l'atto pubblico di compravendita del 15/09/2015 a rogito
TA , per nullità della procura speciale del 5/08/2015; Persona_1
b) che fosse accertato l'acquisto del predetto immobile, da parte dei sigg. CP_7
Per_ e , suoi danti causa, a titolo di usucapione, a far data dal 6/02/1993, giusto contratto di compravendita, con il quale i sigg. avevano ceduto loro il fondo della CP_1 contrada Macchia del Fico e, quindi, che fosse accertata la legittimità dell'acquisto del corrispondente diritto di proprietà su detto immobile svolto dalla stessa società attrice;
c) che fosse accertata l'autenticità della sottoscrizione di apposta alla Controparte_3 scrittura privata del 6/02/1993 e, per l'effetto, disposto il trasferimento, in capo al Sig.
e, per esso, ad essa società attrice, del pieno diritto di proprietà dello stesso NA fondo, sito in agro del Comune di Minervino Murge;
pagina 2 di 14 d) che fosse annullato, dichiarato inefficace e, quindi, inopponibile alla società attrice, il contratto di compravendita del 15/09/2015 a rogito TA da Corato, con il quale i Per_1
IG. , per mezzo del loro procuratore, , avevano venduto lo stesso CP_1 Persona_4 terreno oggetto della scrittura privata del 6/02/1993, al Sig. ; Controparte_6
e) che il Sig. fosse condannato al rilascio del fondo in questione, in Controparte_6 favore della Parte_1
f) che la parte venditrice del contratto di compravendita del 15/09/2015 a rogito TA
Sepe da Corato fosse condannata al pagamento del risarcimento dei danni in favore della stessa società attrice;
g) che anche il Notaio fosse condannata a risarcire i danni subiti dalla stessa società Per_1 attrice;
- che si erano costituiti, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, , Controparte_6
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
, , , i quali avevano resistito alla
[...] Controparte_5 Parte_2 domanda, chiedendo il rigetto della stessa;
- che anche il Notaio , con il proprio atto di costituzione, aveva chiesto il Persona_1 rigetto delle domande formulate nei propri riguardi, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento danni subiti da essa istante;
- che si era costituito pure , erede del defunto , il quale aveva Controparte_8 NA aderito alle domande proposte dalla società attrice, evidenziando come la scrittura privata del 06.02.1993 - intercorsa tra e - costituisse un NA Controparte_3 atto di compravendita, cui era conseguito il possesso del terreno da parte dell'acquirente
, continuato e non interrotto per un ventennio, idoneo ad usucapire il bene NA medesimo;
- che, con successivo ed autonomo atto di citazione, aveva Controparte_6 introdotto il procedimento avente nr. 769/2016, poi riunito al procedimento nr.
551/2016, convenendo in giudizio essa istante, e la CP_7 [...]
chiedendo: Controparte_13
a) che fosse dichiarata la nullità e, quindi, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di compravendita del 24.07.2015 in favore della Parte_1
b) che fosse dichiarata l'inesistenza di una servitù di passaggio sul fondo acquistato;
c) che la fosse condannata a rimuovere i materiali ed i detriti Controparte_13 depositati sulla particella 68 e lungo il confine fra la particella 68 e la particella 69;
pagina 3 di 14 d) che la fosse condannata al rilascio del fondo identificato al fg. 95, p.lla Parte_1
68;
e) che la e la fossero condannate, in solido fra di Controparte_13 CP_14 Pt_1 loro, al pagamento dei frutti ed utilità percepite a fronte del passaggio sul fondo di cui alla p.lla 68, oltre che al risarcimento dei danni patiti dall'attore, da quantificarsi in separato giudizio;
- che si era costituito anche in tale procedimento, per chiedere la riunione dei due giudizi, eccependo la totale infondatezza delle domande contenute in quest'ultimo atto di citazione;
- che, all'esito della riunione dei due procedimenti, il Tribunale così decideva:
“
1. rigetta le domande proposte da con atto di citazione nel procedimento Parte_1
r.g. n. 551/2016 notificato in data 25.1.2016;
2. accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di Controparte_6 citazione nel procedimento r.g. n. 796/2016 (riunito alla 551/2016) notificato in data
3.2.2016 e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di acquisto effettuato da Parte_1 con atto a rogito del notaio del 24.7.2015 limitatamente al terreno sito in Per_3
Minervino Murge alla contrada Macchia del Fico, in C.T. del Comune di Minervino Murge al fg. 95 p.lla 68;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta da con cui si chiede Controparte_6
l'accertamento negativo della servitù di passaggio;
4. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore dei convenuti costituiti , e dei convenuti Controparte_6 Persona_1 unitariamente considerati , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 CP_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 7.254,00 ciascuno
[...]
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
5. compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra ed il Parte_1 convenuto nella qualità di erede di;
Controparte_8 NA
6. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese e Controparte_6 competenze di lite in favore del convenuto costituito che, Controparte_13 in relazione al valore indeterminato della controversia, liquida in euro 7.254,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge”.
pagina 4 di 14 - che, avverso detta sentenza, interponeva appello per i seguenti motivi:
1. - erronea valutazione della scrittura privata del 6.2.1993 e travisamento delle domande formulate dalla contraddittorietà e carenza di motivazione, Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1142, 1158 e 1361 c.c.;
2. - omessa motivazione in ordine alla domanda subordinata formulata in primo grado relativa all'accertamento della autenticità della sottoscrizione di in Controparte_3 calce alla scrittura privata del 6.2.1993, al fine di sentirne dichiarare la nullità della stessa;
contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 100, 112, 132, 214 e
215 c.p.c., 2719 c.c.;
3. - omessa pronuncia e motivazione;
violazione dell'art. 132 c.p.c. e artt. 2043, 1226
c.c., non avendo il Tribunale scrutinato la domanda risarcitoria.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto, chiedeva:
1) di accertare e dichiarare il già avvenuto acquisto per usucapione a far data dal
6/2/1993, in capo ai danti causa della società appellante, vale a dire i IG.ri NA
e del bene immobile sito nell'agro del 26 Comune di Minervino Murge alla CP_7
Contrada Macchia del Fico, in Catasto terreni del Comune di Minervino Murge fg. 95 p.lla
68 e, per l'effetto, dichiarare detto appezzamento di esclusiva proprietà degli stessi danti causa IG.ri a far data dal 6/2/1993 e, quindi, della società attrice a far data dal _2
24/7/2015 in forza dell'atto pubblico del 24/7/2015 per Notaio da Canosa di Persona_3
Puglia, Rep. n. 1155 Raccolta n. 853 Reg. a Barletta il 28/7/2015 al n. 5420, con il quale la società appellante ne acquistava il diritto di proprietà e contestualmente ne veniva immessa nel medesimo possesso già goduto ed esercitato indisturbatamente dai danti causa, IG.ri , a far data dal 6/2/1993, con autorizzazione alla trascrizione _2 dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
2) nella denegata e non concessa ipotesi di superamento della domanda che precede, preso atto della mancata contestazione e, quindi, del riconoscimento operato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. della scrittura privata del 6/02/1993, depositata nel fascicolo di primo grado, di parte attrice, il 28/06/2018, accertare e dichiarare il passaggio del diritto di proprietà, dell'appezzamento sito in Comune di Minervino Murge alla Contrada Macchia del Fico, in Catasto terreni del Comune di Minervino Murge fg. 95 p.lla 68, in capo al Sig.
e per esso alla società appellante, avente causa, a far data del 6/2/1993, data NA della sottoscrizione dell'atto di compravendita, autorizzando la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché della scrittura privata del 6/02/1993, con esonero del Conservatore dei
RR.II. da ogni responsabilità;
pagina 5 di 14 3) in caso di accoglimento di una delle domande che precedono, annullare o, comunque, dichiarare privo di effetti e quindi inopponibile nei confronti della società appellante, il contratto di compravendita del 15/9/2015 n. di Rep. 273 e n. di Racc. 186 a rogito del
Notaio di Corato, trascritto il 22/9/2015 Reg. Gen. 17344 Reg. Part. Persona_1
13234, con il quale i sigg.ri , rappresentati dal loro procuratore speciale sig. CP_1
di Trani, hanno venduto l'appezzamento oggetto di causa al sig. Persona_4 CP_6
, per essersi i IG.ri già spogliati della proprietà del bene immobile a
[...] CP_1 far data dal 6/2/1993, autorizzando la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
4) condannare il sig. all'immediato rilascio dell'appezzamento in Controparte_6 oggetto, ordinandone l'immediato definitivo sgombero da persone e cose, nella piena disponibilità della società appellante;
5) condannare i IG.ri ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della in persona del suo
[...] Parte_1 legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni subiti dalla stessa, per aver essi alienato l'immobile una seconda volta, a liquidarsi in via equitativa;
6) condannare i IG.ri ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2
, nonché , in 28 solido fra di loro, alla refusione del spese e
[...] Controparte_6 competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri fiscali e contributivi come per legge, in favore della in persona del suo legale CP_15 rappresentante pro tempore, stante il principio di soccombenza;
7) per l'effetto, condannare i IG.ri ; ; Controparte_1 CP_2 CP_3
; ; ; ;
[...] Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in solido fra di loro, alla restituzione, in favore della in persona Parte_2 Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, di quanto corrisposto a titolo di refusione delle spese e competenze legali afferenti il primo grado di giudizio.
Si costituivano , nonché , , Controparte_6 Controparte_1 CP_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
, i quali evidenziavano: Parte_2
- che la aveva acquistato il fondo da (figlio) e non da Parte_1 CP_7 _2
(padre), come controparte aveva affermato e chiesto di accertare;
[...]
pagina 6 di 14 - che era sufficiente leggere l'atto di compravendita del 24 luglio 2015, a pag. n. 2, lett.
b, in cui (figlio) dichiarava di vendere l'intero fondo e di essere (l'unico) CP_7 proprietario in virtù di suo acquisto per usucapione, senza fare riferimento alla scrittura privata del 6 febbraio 1993, oppure alla decorrenza dell'usucapione ovvero ad una Per_ comproprietà con il padre;
- che la presunta scrittura privata di compravendita del 6 febbraio 1993, invece, posta a fondamento dell'usucapione, indicava come acquirente e possessore soltanto NA
(padre);
- che, pertanto, la scrittura privata del 6 febbraio 1993 era inutile al fine di provare il possesso uti dominus in capo a (figlio), dante causa della in CP_7 Parte_1 quanto l'appellante non aveva chiesto di accertare che il possesso fosse passato da _2
(padre) a (figlio), il quale, peraltro, aveva ammesso di essersi limitato
[...] CP_7 ad aiutare il padre nella coltivazione del fondo;
- che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 aveva provato, al limite, che NA
(padre) aveva posseduto uti dominus, ma non era utile a legittimare il presunto possesso uti dominus di (figlio); CP_7
- che, in ogni caso, l'appellante aveva omesso di considerare che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 era stata disconosciuta da , così come questi aveva Controparte_3 disconosciuto di avere sottoscritto una scrittura privata che avesse il contenuto della predetta, oppure di aver convenuto con quanto indicato nella stessa;
NA
- che tanto rappresentava un esplicito ed inequivoco disconoscimento del documento e della sua sottoscrizione ed era un disconoscimento più ampio ed esaustivo rispetto al mero disconoscimento della conformità della copia;
- che, quanto al deposito in data 28 giugno 2018 in cancelleria (e non telematicamente) dell'originale, il deposito era avvenuto in modo quindi irrituale, in violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali);
- che, pertanto, il non aveva avuto conoscenza dell'atto, che tutt'ora Controparte_3 non era presente nel fascicolo telematico e, di conseguenza, non si era verificato alcun tacito riconoscimento;
- che la scrittura privata del 6 febbraio 1993 poteva essere contestata senza alcuna specifica formalità, non applicandosi la disciplina sostanziale prevista dall'art. 2702 c.c. e quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., perché la scrittura privata fa piena prova in giudizio esclusivamente verso chi l'ha sottoscritta;
pagina 7 di 14 - che non era stata fornita alcuna prova che il possesso utile ad usucapire fosse passato dal padre al figlio;
- che, peraltro, il (padre) aveva sottoscritto in data 10.3.2005 una NA dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda Agea per la concessione di aiuti in agricoltura, con la quale riconosceva che il fondo da lui condotto era in virtù di contratto di comodato valido dal 1.11.2002 al 1.11.2007;
- che, nelle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il aveva CP_7 confessato che la dichiarazione di aver usucapito la proprietà era stata fatta per superare l'impossibilità in cui era incorso il padre a causa della malattia che ne aveva determinato l'interdizione, e quindi una impossibilità a vendere determinata dalla malattia (peraltro insussistente perché nella stessa giornata il padre aveva venduto altri fondi alla _2 in forza di autorizzazione del Giudice tutelare di Trani); Parte_1
- che, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ne evidenziava l'infondatezza, perché aveva omesso di chiedere l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di e, pertanto, l'eventuale accertamento della sottoscrizione di NA CP_3
era inutile ai fini del trasferimento;
peraltro, esso era inopponibile ad
[...]
, anche in caso di accoglimento;
Controparte_6
- che anche il terzo motivo era del tutto destituito di fondamento;
tanto premesso, chiedevano il rigetto dell'appello.
Si costituivano altresì i sigg. , , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, , i quali si riportavano alle medesime considerazioni, in fatto e in diritto, CP_11 CP_12 svolte dagli appellanti, chiedendo la riforma della sentenza gravata.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
15.4.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., con la concessione di termine per il deposito di note conclusionali e repliche.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato l'errore del primo Giudice, il quale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione in capo ai propri danti causa (IG. e ) del fondo oggetto di causa, per assenza di CP_7 NA prova dell'interversio possessionis e dell'animus possidendi.
Ha osservato sul punto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe colto l'effettiva valenza probatoria della scrittura privata conclusa in data 6.2.1993, intercorsa tra (in nome e per conto degli altri comproprietari ) e Controparte_3 CP_1 _2
, poiché, pur non essendo detta scrittura stata trascritta (e, pertanto, inopponibile a
[...]
pagina 8 di 14 terzi), era stata pur sempre trasferita la proprietà del fondo, sicchè detta scrittura privata costituiva la prova più evidente della effettiva sussistenza dell'animus possidendi in capo al prima e, poi, al dopo la morte del primo. NA CP_7
Ha altresì evidenziato la che i , per il tramite del loro procuratore Parte_1 CP_1 speciale ( ), avevano venduto al il fondo rustico per cui è Controparte_3 NA causa, dichiarando che “… il possesso materiale del fondo oggetto di compravendita è già stato trasferito dall'acquirente, quello legale segua alla sottoscrizione del presente atto”; trattavasi, pertanto, di un contratto di compravendita perfettamente concluso, disciplinante prezzo e trasferimento del possesso del bene, privo esclusivamente della formalità dell'autentica delle firme, propedeutica per la sua trascrizione;
ancorchè invalido, detto contratto rappresentava, comunque, quell'atto astrattamente idoneo a giustificare il rapporto fra il soggetto che chiedeva l'accertamento della usucapione in proprio favore ed il cespite immobiliare, idoneo a determinare l'animus possidendi, posto che, oltre ad essere astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà fra i contraenti (e, quindi, del relativo possesso sulla res), aveva contenuto tipico del c.d.
“negozio accertativo”, proprio in relazione al possesso sull'immobile, che - come detto - era stato già trasferito agli acquirenti prima della sua conclusione.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Ed invero, se può convenirsi con parte appellante allorchè, avendo il ricevuto NA in data 6.2.1993 il possesso del fondo in forza di una scrittura privata ad effetti reali (con la quale le parti davano atto che il possesso del fondo era stato già trasferito all'acquirente), con la conseguenza che il aveva ricevuto dai un NA CP_1 possesso idoneo all'usucapione (v. Cass. n. 14092/2010), non può convenirsi sul fatto che il possesso (del ) utile ai fini dell'usucapione si fosse trasferito al figlio NA
, il quale risulta l'unico dante causa della nell'atto pubblico a rogito del CP_7 Parte_1 notaio , rep. n. 1155, racc. n. 853 del 24.7.2015). Persona_3
Non può, invero, sottacersi che né in primo grado né nell'atto di appello la ha Parte_1 allegato a che titolo il avesse ricevuto in godimento il bene, e da quale CP_7 momento avesse iniziato a possederlo uti dominus, posto che nell'atto pubblico il CP_7
ha dedotto di essere proprietario in forza di intervenuta usucapione;
orbene, se il
[...] possesso utile all'usucapione può dirsi maturato, quanto all'elemento psicologico, in capo al (in forza della scrittura privata del 6.2.1993), non altrettanto può affermarsi NA con riferimento al possesso (utile ai fini dell'usucapione) in capo al , il CP_7 quale, oltretutto, ha - nelle memorie istruttorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1) -
pagina 9 di 14 dedotto della “… impossibilità in cui era incorso , a causa della malattia che ne NA aveva determinato l'interdizione, di poter dichiarare nell'atto pubblico del 24.7.2015 di aver acquistato la proprietà del fondo anche in virtù di compiutasi usucapione, oltrechè in virtù della scrittura privata di compravendita” (cfr. memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1).
E' dunque evidente che il soggetto che aveva - semmai - usucapito il bene non era il dante causa della ( ), bensì , con la conseguenza che Parte_1 CP_7 NA la scrittura privata del 6.2.1993 non può costituire la prova del possesso utile ad usucapire in capo al dante causa della Parte_1
Né può ritenersi che sia maturato un possesso utile ai fini dell'usucapione in capo al
: per un verso, nell'atto di vendita neppure si menziona la scrittura privata CP_7 del 1993 ed il fatto che il possesso si fosse trasferito dal padre al figlio;
per altro verso, è noto che nei rapporti di parentela la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la
"tolleranza" (Cass. 4327/2008; cfr. Cass. Ordinanza n. 11315 del 10/05/2018; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015).
Anche l'istruttoria non è stata dirimente ai fini del possesso utile all'usucapione, posto che i testi si sono limitati ad asserire di aver visto il intento alla CP_7 coltivazione del fondo e, come noto, detta condotta di per sé non determinante, posto che, in relazione ad un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (v. Cass. 1121/2024 tra le tante).
Né può ritenersi che gli appellati dovessero proporre appello incidentale per correggere l'affermazione, contenuta in sentenza alla pag. 14, che il fondo per cui è causa fosse stato venduto nel 2015 dai sigg. e non solo dal;
il Tribunale ha _2 CP_7 invero statuito che non vi era prova dell'acquisto per usucapione né per né NA per , per cui, essendo stata la domanda dell'appellante (secondo cui il bene CP_7 era stato usucapito dai sigg. e ) rigettata, nessun onere NA CP_7 avevano gli appellati di proporre appello incidentale al fine di correggere l'errore materiale commesso dal Giudice sul punto, sempre rivedibile dal giudice di appello.
pagina 10 di 14 Quanto al giudizio per reintegra nel possesso, contrassegnato dal nr. 5546/15, in base al quale il giudice adito, pur rinviando al giudizio petitorio l'accertamento delle situazioni sottostanti, aveva accertato l'esistenza di una situazione di possesso tutelabile in capo alla parte ricorrente (tenendo conto che detto terreno era stato nella disponibilità prima dei sigg. e poi della stessa , è appena il caso di precisare che occorre _2 Parte_1 distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente, della disponibilità del bene.
La relativa legittimazione attiva spetta, invero, non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci", perché a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (v. Cass. 1° agosto 2007 n.
16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470), mentre per la la configurabilità del possesso ("ad usucapionem") è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (v. Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652).
Il primo motivo è dunque infondato.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso verte sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda subordinata con la quale la ha chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'autenticità della Parte_1 sottoscrizione apposta dal alla scrittura privata del 6.2.1993, che Controparte_3 fosse accertato il pieno trasferimento del terreno sito in agro di Minervino, in catasto al fg. 95, p.lla 68 a far data dal 6.2.1993.
Sul punto, l'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui dapprima ha ritenuto la legittimazione dell'appellante in ordine pagina 11 di 14 all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione per la domanda di usucapione e, poi, la carenza di legittimazione per il trasferimento della proprietà.
Secondo la una volta ritenuta valida la sottoscrizione del , la Parte_1 CP_1 scrittura privata può essere comunque oggetto di trascrizione, escludendo quindi qualsivoglia dubbio sulla validità del (successivo) atto pubblico del 24.7.2015.
Anche detto motivo è infondato, per plurimi motivi.
Anzitutto, deve ritenersi che, pur volendo accertare l'autenticità della sottoscrizione del in relazione alla scrittura privata del 6.2.1993, verrebbe accertato il Controparte_3 trasferimento della proprietà del terreno de quo in capo al e non al dante NA causa della per cui, sotto tale profilo, anche l'eventuale accertamento Parte_1 sarebbe inconferente ai fini dell'accoglimento della domanda, stante il fatto che l'atto pubblico del 2015 è stato concluso non dal , bensì dal . NA CP_7
In secondo luogo, anche l'eventuale accertamento della autenticità della sottoscrizione in capo al , con conseguente trascrizione della scrittura privata del 6.2.1993, non CP_1 potrebbe avere alcun effetto sui diritti dei terzi che abbiano acquistato diritti in base ad un atto pubblico trascritto anteriormente (ovvero, 22 settembre 2015).
Ne consegue che - considerato il fatto che l'atto di citazione è stato trascritto in data
25.1.2016 - la deve ritenersi carente di interesse ad accertare l'autenticità Parte_1 della sottoscrizione del per trascrivere la scrittura privata del Controparte_3
6.2.1993, perché questa sarebbe inopponibile ad un atto trascritto anteriormente.
Venendo adesso al terzo motivo, vale premettere che parte appellante ha censurato la decisione di primo grado per l'omissione del Giudice in ordine alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. spiegata nei confronti dei , posto che essa CP_1 ben avrebbe potuto sfruttare, per il tramite della (di cui Controparte_13 deteneva il 100% del capitale sociale), la particella n. 68 per cui è giudizio al fine di estrarre materiale lapideo, ampliando così la cava già esistente, ben potendo chiedere alla Regione Puglia l'autorizzazione all'estrazione.
Anche detto motivo è infondato.
Secondo un generale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la vendita a terzi (con atto trascritto) di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione, si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, la responsabilità del successivo pagina 12 di 14 acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione, volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione (e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto), al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ. (v. Cass. Sez. 2, n. 8403 del 18/08/1990; Sez. 2, n. 76 del
08/01/1982; Sez. 2, n. 4090 del 15/06/1988).
Nella specie, la legittimazione per la responsabilità contrattuale dei D'angella potrebbe al più essere fatta valere, eventualmente, dal primo acquirente, ovvero dal (e, NA per esso, dai suoi eredi) e non dalla la responsabilità extracontrattuale del Parte_1 successivo acquirente (ovvero ) potrebbe configurarsi solo in caso Controparte_6 di dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita.
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto, neppure allegando detta circostanza.
Ne consegue che la avrebbe, tutt'al più, dovuto rivolgere le proprie pretese Parte_1 risarcitorie nei confronti del proprio dante causa, che si era qualificato proprietario in forza di intervenuta usucapione, non accertata giudizialmente.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, liquidate con riferimento al D.M. n. 55/2014 e 147/2022 per procedimenti di valore indeterminabile, applicati i valori minimi.
Quanto alle spese del giudizio nei confronti degli altri appellati , CP_7 [...]
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 avendo questi ultimi aderito alle pretese di parte appellante, chiedendo di riformare la sentenza impugnata, ne consegue che anch'essi sono tecnicamente soccombenti, per cui tenuti al pagamento delle spese del giudizio.
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da i confronti di Parte_1
; ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; , Controparte_1 Controparte_5 Parte_2 CP_6
, nel giudizio avente nr. Rg. 417/2023, avverso la sentenza n.35/2023, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna la al pagamento delle spese del grado di lite in Parte_1 favore degli appellati, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g.,
Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuti , , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, al pagamento delle spese di lite nei confronti degli Controparte_11 Controparte_12 appellati, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 15.4.2024
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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