Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 792/2012, lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”).
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c. nella causa n. 792/2012 avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” e vertente tra (C.F. ), col ministero/assistenza, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. DE VITA ALESSANDRA;
- attore - e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. col ministero/assistenza, giusta procura in atti, dell'avv. DEL
[...]
DUCA PASQUALE;
- convenuto - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2 esponendo di essere proprietaria, alla Frazione di Licusati del Comune di Camerota (SA), di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato adibito ad attività commerciale;
che tale appezzamento di terreno confinava con un altro appezzamento di terreno, posto in posizione sovrastante, di proprietà dei
che nel mese di novembre del 2008, i convenuti, al fine di regimentare le acque piovane, provenienti dalle grondaie del loro fabbricato rurale, procedevano ad installare dei tubi per consentirne il deflusso e il successivo scarico nel pozzo e, sempre nell'ambito della stessa circostanza, procedevano ad ampliare il bordo dello stesso pozzo;
che a seguito degli interventi testé riportati, le acque raccolte nel pozzo, accresciute nel frattempo anche da quelle provenienti dai fenomeni atmosferici, tracimavano nella sottostante proprietà dell'attrice; che lo sversamento delle acque, a partire da quel momento, determinava il distacco e il franamento di una parte apprezzabile di terreno dei convenuti che invadeva la proprietà dell'odierna attrice;
che sulla scorta di tale avvenimento la proprietà dell'attrice subiva notevoli danni, come da perizia estimativa prodotta, dalla quale si rileva che "nella particella in esame si notano varie superfici di distacco trasversali al piano di campagna, disposte a varie altezze accompagnate da numerose lesioni secondarie. Il tutto è indice che il movimento franoso risulta ancora in atto e nel caso specifico, la frattura verticale con conseguente distacco del terreno e sradicamento di n. 1 pianta di ulivo secolare... sulla base delle osservazioni svolte in loco... si ritiene che la causa determinante del fenomeno franoso nella proprietà della Sig.ra Parte_1 sia da imputare alla regimentazione delle acque del fondo dominante di proprietà dei Sigg.
Pertanto l'importo dei lavori ammonta ad € 41.999,31 oltre IVA come per CP_2 legge..."; che malgrado vari solleciti verbali, oltreché formale atto di messa in mora, mediante intervento legale, indirizzati dall'esponente ai convenuti, aventi ad oggetto la richiesta di intervento per arginare il processo franoso e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, non veniva riscontrata alcuna intenzione in tal senso, né tantomeno alcun intervento, da parte degli stessi convenuti, volti a porre rimedio all'evento sopradescritto. Tanto premesso in fatto, concludeva “ritenuta e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui alla narrativa, condannarli in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2058, comma I, c.c., alla reintegrazione in forma specifica dello stato dei luoghi, ponendo a loro carico l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti, per eliminare il pericolo derivante alla proprietà dell'attrice e, comunque, il prodursi di nuovi danni, fissare un termine per l'esecuzione dei lavori e delle opere di cui innanzi, subordinatamente disporre che il risarcimento avvenga per equivalente ai sensi dell'art. 2058, comma II, c.c.; ritenuta e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui alla narrativa, condannarli in solido, al risarcimento dei danni subiti in favore dell'attrice in ordine al mancato utilizzo della
pag. 2/8 parte di terreno, interessata dal fenomeno franoso, terreno nella misura che sarà determinata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si richiede, o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. In ogni caso con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge”. Vinte le spese di lite. Istruita la causa oralmente a mezzo testi e ctu (perizia depositata in data 30.01.2015), provvedevano a costituirsi tardivamente in giudizio CP_1
e con due distinti atti di comparizione.
[...] CP_2
Contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, in particolare e sostenevano anche la nullità della Controparte_1 Persona_1 notificazione dell'atto di citazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Rigettata l'istanza di nullità della notificazione della citazione con provvedimento del 10.1.2023, precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La domanda è fondata nei termini che seguono. Orbene, parte attrice ha formulato richiesta di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., pari al costo di ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi oggetto di controversia. La norma di cui all' art. 2058 c.c. rubricato “Risarcimento in forma specifica” prevede espressamente che : < reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.>> Infatti, in tal senso è stato sostenuto che : < civile, ancorati al combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2058 e 2059 c.c. con l'art. 185 c.p., evidenziano come il risarcimento del danno debba, in prima battuta, avvenire in forma specifica, atteso che la finalità di ogni ristoro deve tendere al ripristino dello status quo ante l'illecito perpetrato. Poiché tale tecnica risarcitoria può risultare di per sé, anche in relazione alla vicenda concreta, non più possibile, ovvero eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante, il legislatore ne subordina il ricorso a due precisi limiti: a) la reintegrazione deve essere in tutto o in parte possibile. L'eventuale impossibilità ostativa può essere sia materiale (il bene da riparare sia perito) che giuridica (la reintegrazione pag. 3/8 comporterebbe un esito contrario a disposizioni di legge); b) la reintegrazione non deve risultare eccessivamente onerosa per il debitore/danneggiante nel senso che l'impegno economico di questi deve essere conforme al canone della buona fede oggettiva e quindi alla diligenza di cui all'art. 1176 c.c. >> (Tribunale Roma, 05/10/2016). È così l'art. 2058 c.c. che introduce la determinazione del risarcimento del danno svincolata dal risarcimento per equivalente: risarcimento non più collegato al tantundem, corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato, ma al ristabilimento dello status quo ante attuato attraverso il ripristino della situazione compromessa in seguito al fatto illecito, con finalità prossime alle restituzione conseguenti ad un reato (art. 185, 1° co., c.p.) o all'ingiustificato arricchimento (artt. 2033, 2041 c.c.) Il danno risarcibile, Milano, 2010, 243); in tal senso, il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 c.c., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, in quanto rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il danneggiato può chiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica anche quando il suo diritto di condomino sia leso per effetto di violazione del regolamento pattizio C. civ. (Sez. II, 17.6.2015, n. 12582). Peraltro, l'art. 2058 c.c., riferendosi al risarcimento in forma specifica - dopo aver sancito come il danneggiato possa, qualora sia in tutto o in parte possibile, chiedere la reintegrazione, appunto “in forma specifica” -, precisa altresì come il giudice, nel caso la predetta “reintegrazione in forma specifica” risulti eccessivamente onerosa per il debitore, possa disporre che il risarcimento medesimo avvenga solo per equivalente. Il risarcimento del danno può realizzarsi non solo attraverso il pagamento dell'equivalente monetario, ma anche con la prestazione di una cosa o di un'attività, che risulti adeguata, alla luce di una determinata situazione di fatto, al fine di eliminare le conseguenze dannose del fatto lesivo. La valutazione del danno non deve, perciò, essere solo individuata in una pura e semplice operazione aritmetica, e la prestazione risarcitoria, che si risolva in un facere o abbia ad oggetto una cosa, può consistere anche nella sostituzione di ciò che è venuto a mancare o, comunque, nella ricostituzione di una situazione di fatto. In altri termini, il diritto del danneggiato al risarcimento e il diritto dello stesso danneggiato alla reintegrazione in forma specifica sono i diversi aspetti pag. 4/8 del potere, attribuito a tale soggetto dall'ordinamento, di ottenere dal responsabile la riparazione del danno. Il risarcimento in forma specifica, di cui all'art. 2058 c.c., sostanziandosi nella diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze, si configura, quindi, quale una forma di riparazione alternativa al risarcimento per equivalente, espressione di un più generale fenomeno nel quale si ripristina una situazione alterata, senza l'impiego del denaro. Tanto precisato, questo tribunale ritiene di aderire alla tesi sopra specificata in ragione della quale il risarcimento in forma specifica, se possibile, debba essere applicato con preferenza rispetto al risarcimento per equivalente imponendo al danneggiante l'obbligo di ripristinare lo status quo ante. Per giurisprudenza costante si ritiene che: << Poiché il risarcimento in forma specifica può comportare in concreto l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare, dispone l'art. 2058, comma 2, c.c. che il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, 10 agosto 2015, n. 916)>>. (Cons. Stato Sez. VI Sent., 02/02/2017, n. 455), ed ancora: < specifica può comportare in concreto l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare, dispone l'art. 2058, comma 2, c.c. che il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, 10 agosto 2015, n. 916)>> (Cons. Stato Sez. VI Sent., 02/02/2017, n. 455). Dall'istruttoria in atti, è stato confermato come l'episodio franoso sia da ricondurre alla regimentazione delle acque operata dai convenuti sul terreno di proprietà sovrastante quello attoreo. In particolare, il teste Testimone_1
“Confermo anche la seconda circostanza ossia che le acque raccolte nel pozzo, accresciute nel frattempo anche da quelle provenienti dai fenomeni atmosferici, tracimarono nella sottostante proprietà della sig.ra Confermo questa circostanza perché sono stato Parte_1 personalmente sui luoghi ed ho visto che lo sversamento delle acque a partire da quel momento, determinava il distacco e il franamento di una parte apprezzabile di terreno dei Sig.ri e che invadeva la proprietà della Sig.ra ”. CP_1 CP_2 Parte_1
pag. 5/8 Acclarata la causalità materiale e, pertanto, l'imputabilità dei danni alla condotta dei convenuti, deve procedersi allo loro risarcibilità ai sensi del 2058 c.c., per come richiesto da parte attrice. A questo punto, dall'espletata ctu, scevra di vizi ed illogicità e che qui deve intendersi integralmente trascritta, anche alla luce delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, è emerso che “3) GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E SALVAGUARDIA Da quanto si è osservato la ricomparsa della vegetazione spontanea e la presenza di arbusti sembrano al momento poter contenere il terreno e quindi evitare il ripetersi dell'evento del 2008. Ciò non toglie che la natura del terreno nello strato superficiale è caratterizzata da resistenze meccaniche molto basse che degradano ulteriormente in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi. Pertanto, necessariamente si deve progettare un intervento di “protezione” in considerazione anche del fatto che l'area in questione si presenta, per una fascia di ~ 8,00 m, con una notevole pendenza superiore, in alcuni punti, al 60%. Per tale intervento, prendendo spunto dalle Raccomandazioni Tecniche dell'AIPIN (Associazione Italiana per l'Ingegneria naturalistica) della regione Campania, il C.T.U. ritiene adeguata una tecnica d'intervento “Grata viva su scarpata” del tipo di consolidamento combinato, la quale consente anche l'attecchimento di talee e ramaglia, essendo la superficie dotate di pendenza eccessiva inadatta a fini orto-seminativi”. Dunque, in base alla perizia, per il ripristino dei luoghi veniva individuata tale soluzione tecnica “4) A PROCEDURA DI INTERVENTO E IL Tes_2
Descrizione della procedura Il sostegno della scarpata e del versante in erosione (molto ripido con substrato compatto che non deve essere smosso) deve essere realizzato mediante: una grata in fondame di castagno (o altra essenza dura) di Ø 20 cm e lunghezza 2 ÷ 5 m, fondata su un solco in terreno stabile o previa collocazione di un tronco longitudinale di base, con gli elementi distanti 1 ÷ 2 m e quelli orizzontali, chiodati ai primi, distanti da 0,40 a 1,00 m a seconda dell'inclinazione del pendio in genere si lavora su pendenze di 45° ÷ 55°); il fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno, di Ø 8 ÷ 10 cm e lunghezza 1 m, per sostenere la struttura;
il riempimento con inerte terroso locale alternato a talee e ramaglia disposta a strati. L'intera superficie dovrà essere anche seminata e in genere piantumata con arbusti autoctoni. La radicazione delle piante si sostituirà nel tempo alla funzione del consolidamento della struttura in legname. L'altezza massima possibile per le grate vive non deve superare in genere i 15 - 20 m. Materiali da impiegare Picchetti e pali in castagno con eventuali zeppe in ciottoli di pietrame a spigoli vivi di dimensioni non inferiori a 15x15x15 cm³. Nei riquadri sarà disposta la piantumazione di cui alla descrizione. Accorgimenti esecutivi Nel terreno stabile deve essere eseguito un solco di fondazione nel quale
pag. 6/8 verrà collocato un tronco longitudinale di base;
nel caso specifico a ridosso del muretto esistente. Sul pendio vengono disposti i tronchi verticali, sui quali dovranno essere fissati con chiodatura i tronchi orizzontali per la costruzione della grata. Le dimensioni dei tronchi sono Ø 20 cm e lunghezza 2 – 5 m;
i tronchi con Ø maggiori vengono disposti alla base della grata e procedendo verso l'alto si dispongono quelli eventualmente con Ø minori. Gli elementi verticali vengono collocati a distanza di 1 – 2 mt e quelli orizzontali con interasse pari a 0,40 – 1 m, in funzione dell'inclinazione del pendio. La grata dovrà poi essere fissata al terreno mediante picchetti di legno di Ø 8 cm e lunghezza 1 m di dimensioni idonee per sostenere la struttura. La grata verrà poi riempita con inerte terroso locale e lungo i tronchi orizzontali verranno disposte talee e ramaglia a pettine. L'intera superficie potrà essere seminata. Manutenzione L'intervento non necessita di manutenzioni specifiche ad esclusione della sostituzione di talee e piantine non attecchite oppure seccate. Costo Sempre dalla precitata fonte bibliografica si può dedurre il costo complessivo, relativo all'intervento di cui sopra. Con riferimento ad una superficie totale di 160 mq (dato attendibile come indicato anche da parte attorea) si desume che il costo unitario di intervento, riferito all'anno della citazione (2012), era di € 90,00/mq, comprensivo anche dell'asportazione dell'attuale sterpaglia presente “in loco” nonché della pulizia della zona di corte superiore (cfr. FOTO n.5, n.6 e n.7 del 2010) invasa dal terriccio franoso. Pertanto il COSTO COMPLESSIVO = 90 €/mq X 160 mq= € 14.400,00”. In conclusione, la domanda deve essere accolta e deve essere ordinato ai convenuti di ripristinare lo stato dei luoghi, in quanto appunto l'illegittimo comportamento assunto dai convenuti, giustifica la piena applicazione del risarcimento in forma specifica non risultando lo stesso impossibile o eccessivamente oneroso per come altresì evidenziato dalla CTU. Le spese di lite sono liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, per valori inferiori ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda;
pag. 7/8 - condanna i convenuti al ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi, attenendosi all'intervento descritto in sede peritale e riportato al punto n. 4 della relazione di CTU, come dettagliatamente testualmente specificato in parte motiva;
- condanna e alla Controparte_1 CP_2 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 458,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa. Vallo della Lucania, 13/2/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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