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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5271/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5271/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza del 15.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 il 23/01/1993. CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. CP_1
1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati tre figli, , il 20.09.1996, ora maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; , il 03.07.1999 e il 24.09.2003, ora maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di CP_1 provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione della casa coniugale sita in Rivalta (TO), Via dei Mille 13 e relative pertinenze resta nella disponibilità del Dott. dandosi atto che la Dott.ssa Parte_2
per intervenuti accordi con il coniuge, se ne è già allontanata prima d'ora portando Parte_1 seco i propri effetti personali;
provvederà interamente al pagamento delle Parte_2 utenze tutte correlate all'immobile stesso nonché al pagamento delle spese di manutenzione e gestione correlate alla casa medesima.
PRENDE ATTO che i coniugi, in accordo tra loro, favoriranno periodicamente momenti di incontro, congiuntamente ai figli, da organizzarsi presso la casa coniugale.
DISPONE che i coniugi provvedano, in pari misura, a corrispondere direttamente al figlio , non Per_2 convivente con i genitori e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 1.000,00, per consentire allo stesso di provvedere al pagamento degli oneri locativi e alle proprie esigenze personali.
PRENDE ATTO che , anch'egli non economicamente indipendente, continuerà a vivere nella Per_3 casa coniugale.
DISPONE che i coniugi provvedano direttamente al suo mantenimento e ad ogni necessità in pari misura.
pagina 2 di 3 DISPONE che i coniugi provvedano nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, spese ricreative, scolastiche, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate, relative ai figli e , così come previsto dal Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Foro Per_2 Per_3 di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
PRENDE ATTO che l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito dal Dott. Per_3 [...]
. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno divorzile.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5271/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note d'udienza del 15.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 il 23/01/1993. CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto n. CP_1
1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati tre figli, , il 20.09.1996, ora maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; , il 03.07.1999 e il 24.09.2003, ora maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di CP_1 provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'abitazione della casa coniugale sita in Rivalta (TO), Via dei Mille 13 e relative pertinenze resta nella disponibilità del Dott. dandosi atto che la Dott.ssa Parte_2
per intervenuti accordi con il coniuge, se ne è già allontanata prima d'ora portando Parte_1 seco i propri effetti personali;
provvederà interamente al pagamento delle Parte_2 utenze tutte correlate all'immobile stesso nonché al pagamento delle spese di manutenzione e gestione correlate alla casa medesima.
PRENDE ATTO che i coniugi, in accordo tra loro, favoriranno periodicamente momenti di incontro, congiuntamente ai figli, da organizzarsi presso la casa coniugale.
DISPONE che i coniugi provvedano, in pari misura, a corrispondere direttamente al figlio , non Per_2 convivente con i genitori e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 1.000,00, per consentire allo stesso di provvedere al pagamento degli oneri locativi e alle proprie esigenze personali.
PRENDE ATTO che , anch'egli non economicamente indipendente, continuerà a vivere nella Per_3 casa coniugale.
DISPONE che i coniugi provvedano direttamente al suo mantenimento e ad ogni necessità in pari misura.
pagina 2 di 3 DISPONE che i coniugi provvedano nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, spese ricreative, scolastiche, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate, relative ai figli e , così come previsto dal Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati del Foro Per_2 Per_3 di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
PRENDE ATTO che l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito dal Dott. Per_3 [...]
. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno divorzile.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3