Ordinanza collegiale 15 marzo 2024
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9709 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09709/2025REG.PROV.COLL.
N. 06816/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6816 del 2020, proposto da
EN TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01932/2020, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria di opere edilizie abusive avente n.prot. 9902 (procedura di sanatoria n. 510/2004) con la quale è stata rigettata l’istanza di sanatoria avanzata dal Signor TA ai sensi della l. 326/2003 e L.R. Lazio n. 12/2004; nonché di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tarquinia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. AV PO e uditi per le parti gli avvocati Antonio Cordasco in sostituzione dell'avv. Enrico Michetti.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello in esame è proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio che ha respinto l’originaria impugnazione, proposta per l’annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria di opera edilizia abusiva avente n. prot. 9902 (procedura di sanatoria 510/2004) del 15 marzo 2019.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la controversia, parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 commi 26 e 27 del D.L. 269/2003, così come convertito dalla L. 326/2003, nonché dell’art. 2 L.R. n. 12/2004, in riferimento agli artt. 32 e 33 L. 47/85 e art. 3, comma 1, Lett. B, della L.R. n. 12/2004, travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione;
- error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 commi 26 e 27 del D.L. 269/2003, così come convertito dalla L. 326/2003 e pagina 20 di 23 dell’Allegato 1 allo stesso D.L., sotto altro profilo, travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione, violazione e/ falsa applicazione degli art. 60 e 74 c.p.a.
3. Il Comune di Tarquinia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con ordinanza n. 9804 del 2024 veniva disposta istruttoria in ordine ad una relazione di chiarimenti sull’istanza di sanatoria presentata, di cui da ultimo alla documentazione depositata in data 24 ottobre 2024, sulla relativa pendenza e sui relativi esiti.
5. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
6. Preliminarmente, non sussistono i presupposti per accogliere l’ennesima istanza di rinvio formulata di parte appellante.
6.1 Se in generale la disciplina processuale non ammette il rinvio dell’udienza di discussione già fissata se non per casi eccezionali (cfr. art. 73 comma 1 bis cod. proc. amm.), nel caso di specie non sussistono tali peculiari presupposti che lo consentirebbero, in quanto non emerge alcuna di quelle situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, cui la costante giurisprudenza unicamente connette la possibilità di ottenere il rinvio della trattazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 23/12/2021, n.8523); infatti, la decisione del diverso giudizio evocato riguarda il diniego di una diversa procedura di sanatoria (ordinaria, rispetto a quella eccezionale di condono, del caso in esame), senza che l’esito di tale giudizio abbia influenza diretta sugli atti, se non meramente eventuale (e favorevole) in caso di accoglimento. Trattasi infatti di procedura aventi diversi ed autonomi presupposti.
7. L’appello è infondato nel merito.
8. Il diniego impugnato nella presente sede si basa sulla sussistenza del vincolo paesaggistico apposto prima della dichiarata realizzazione delle opere di cui alla domanda di condono in oggetto (atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt.134 e 136 del D.Lgs.42/2004, di cui al D.M. del 19.01.1977) nonché della difformità delle stesse rispetto alla specifica disciplina dello strumento urbanistico generale vigente (approvato con D.G.R. n. 1865 del 07.11.1975); di conseguenza, trova diretta applicazione l'art. 32 del D.L. n. 269/2003 (convertito nella L. 326/2003) che esclude dal campo di applicazione della sanatoria le opere abusivamente realizzate in aree vincolate in difformità dagli strumenti urbanistici.
9. Va ribadito in materia che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. terzo condono), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. VII , 21/07/2025 , n. 6392).
10. Nel caso di specie è pacifica – ammessa dalla stessa parte istante – la consistenza di incremento volumetrico (magazzino, legnaia e forno), come peraltro emerge dalla stessa originaria domanda di condono.
11. Inoltre, va ribadito come, in linea generale, in linea generale, in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 08/11/2021, n. 7426). Analogamente, la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione, specie in ambito soggetto a tutela vincolistica.
12. Sulla medesima onda si pone quindi l’orientamento che esclude la possibilità di estensione analogica di una disciplina eccezionale quale quello del condono.
Pertanto, va ribadito che in materia di condono edilizio, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, siano opere minori non comportanti aumento di superficie e volume (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 12/12/2023 , n. 10697).
13. Tali principi assumono rilievo assorbente sia di tutti i rilievi di cui al primo motivo di appello, anche in ordine alla eventuale compatibilità con la disciplina anche di vincolo, sia del secondo motivo di appello in quanto la consistenza degli abusi emerge dagli atti e dalla stessa istanza di condono.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE De LI, Presidente
AV PO, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV PO | SE De LI |
IL SEGRETARIO