CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2279/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/04/2023, e notificata in data
06/04/2023, pendente
TRA
(P. I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Farese (C. F. Parte_2
), giusta procura in calce all'atto di citazione di CodiceFiscale_1
primo grado;
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Stefano Matetich (C.F. ), come da C.F._3
procura da intendersi in calce alla comparsa d costituzione;
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) revocare l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino, rigettando la richiesta di CTU formulate dalla con memoria Parte_1
ex art. 183 6° comma n 2 cpc, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, e, per l'effetto ammettere il mezzo istruttorio;
2) In ogni caso anche qualora, per i fatti dedotti in questa sede, ritenga inutile
l'espletamento del mezzo istruttorio, Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello
Adita, in riforma totale o parziale della sentenza impugnata, Condannare al pagamento in favore della istante della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di €. 13.099,15, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dalla istruttoria di causa o che sarà ritenuta congrua di giustizia;
3) Condannare alla refusione, delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio. In Via istruttoria, ferme le eccezioni contenute in atti, si chiede Ammettersi CTU tecnica per la verifica dell'esecuzione dei lavori della congruità dei prezzi”.
Per “a) respingere l'appello interposto dalla Controparte_1 Pt_1
perché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto,
[...]
confermando integralmente la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di
Avellino; b) respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il
pag. 2/28 Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di CTU formulate dalla
c) favore di spese e competenze di lite, con rimborso Parte_1
forfetario, iva e cpa come per legge, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., spese generali 12,5%, iva e c.a.- con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 23 novembre 2015 (e rinotificato il 14 aprile 2016, ai sensi dell'art. 164, co. 2, c.p.c.), la ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirne pronunciare la Controparte_1
condanna al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di euro
13.099,15.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto: di aver eseguito, nel periodo compreso tra i mesi di luglio 2009 e dicembre 2009, presso l'immobile in proprietà del convenuto ubicato in Controparte_1
Avellino alla Via Covotti n. 23/25, le seguenti opere: nolo a caldo di carro ponte auto-sollevante nonché autogru per discesa calcinacci, vecchi infissi, scossaline e tiro in alto di tavelle e pannelli isolanti per complessivi undici giorni non continuativi;
fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per una superficie di circa 100 mq;
posa in opera di gocciolatoi;
trasporto e discarica di materiali per un peso complessivo di 32,42 m/3; di aver maturato nei confronti del convenuto per l'esecuzione di tali lavori un credito complessivo pari ad € 13.099,15, di cui € 8.800,00 per il nolo automezzi;
€ 3.000,00 per la fornitura e posa in opera di pannelli isolanti;
€ 500,00 per la posa in opera dei gocciolatoi ed € 799,15 per il trasporto di materiale a discarica;
di aver pag. 3/28 infruttuosamente esperito un tentativo di bonario componimento della lite a mezzo lettera raccomandata A/R n. 00-030831721-99-7 del 27 aprile 2015.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto che, nel resistere alla pretesa, ha negato di avere mai intrattenuto con l'attrice alcun rapporto contrattuale.
In particolare, il convenuto ha dedotto che, nel periodo indicato in citazione, presso il , è stata eseguita Controparte_2
una duplice tipologia di lavori: di manutenzione ordinaria e straordinaria della facciata del fabbricato e di CP_3
ristrutturazione e ridistribuzione degli appartamenti posti al settimo piano in proprietà del CP_1
Ha aggiunto che, mentre i primi sono stati eseguiti dalla società attrice in favore del , in forza di contratto di appalto stipulato in CP_2
data 13 maggio 2009, con cui è stata anche affidata la direzione dei lavori all'odierno convenuto i secondi sono stati eseguiti in Controparte_1
favore del convenuto da altra società, la Controparte_4
Parte convenuta ha, poi, aggiunto che, con riguardo ai lavori che hanno interessato il fabbricato condominiale, è stato introdotto dal innanzi al Tribunale di Avellino un Controparte_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo (recante R.G.
3161/2011), all'esito del quale è stata accertata la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori affidati in appalto alla società
pag. 4/28 attrice e la sussistenza di vizi e difetti costruttivi, con ingenti danni sia alle singole unità immobiliari sia alla facciata ed agli spazi comuni.
A seguito di tale procedimento è stato, altresì, accertato l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto da parte del in favore CP_2
dell'attrice, in virtù della transazione del 21.5.2012.
Il ha, poi rappresentato, in riferimento all'attività di nolo di CP_1
carroponte autosollevante ed autogru per discesa di materiale vario, che, durante l'esecuzione di entrambi i lavori, condominiali e di ristrutturazione dell'immobile del sul fabbricato condominiale CP_1
sono stati installati due carroponti, di cui uno fatto installare dall'attrice sulla facciata di accesso al fabbricato (ad est), per l'esecuzione dei lavori condominiali ed utilizzato esclusivamente dai dipendenti della Pt_1
stessa e, l'altro, posto sulla facciata posteriore (rivolta ad ovest), fatto installare dal convenuto per i lavori di ristrutturazione e CP_1
ridistribuzione degli appartamenti del settimo piano, di sua proprietà e noleggiato dalla impresa individuale Euro Noleggi.
Quanto, poi, alla posa in opera dei pannelli isolanti, il convenuto ha dedotto che la in occasione del rifacimento del “cappotto” Parte_1
della facciata di proprietà del convenuto, si è offerta di procurare allo stesso tali pannelli, i quali, oltre ad essere stati interamente pagati dal sono stati installati dalla . CP_1 CP_4
Con riguardo alla posa in opera del gocciolatoio, il convenuto ha fatto rilevare che tale attività rientra nell'ambito dei lavori “ordinari” attinenti al rifacimento delle balconate e terrazzi deliberati dal pag. 5/28 Condominio e che, pertanto, la posa in opera degli stessi è da considerarsi quale lavoro condominiale e non già opera svolta in favore del singolo condomino, Infine, con riferimento al Controparte_1
trasporto in discarica di materiali, il ha rappresentato di aver CP_1
incaricato, per le opere di ristrutturazione degli appartamenti di sua proprietà, unicamente la la quale, in data 10.8.2010, ha Controparte_4
conferito i materiali di risulta ad una discarica autorizzata, presso la
ID ZI s.r.l..
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, all'esito il Tribunale ha pronunciato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così ha statuito: “rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto condanna Controparte_1
l'attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore del convenuto, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, la con atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 06/05/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., la cui scadenza sarebbe maturata in data 08/05/2023, ha proposto appello sollecitandone l'integrale riforma.
Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
pag. 6/28 All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte ha accordato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione in decisione l'udienza del 12.12.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso che spettava all'attrice provare il titolo contrattuale posto a base della domanda e l'esecuzione, in favore del delle dedotte prestazioni, ha ritenuto che, in base alle CP_1
risultanze documentali acquisite in atti, l'onere probatorio non potesse ritenersi assolto.
Il Tribunale ha, quindi, passato in rassegna le risultanze istruttorie osservando che: la fattura n. 5200901182 del 20 luglio 2009, emessa da ed intestata alla prodotta Controparte_5 Parte_1
dall'attrice, dimostrava unicamente l'avvenuto acquisto di quanto indicato nel documento, non anche l'avvenuta installazione e posa in opera da parte della società attrice del materiale acquistato;
i documenti di trasporto dei materiali a discarica, prodotti da parte attrice, dimostravano solo l'avvenuto conferimento dei rifiuti presso una discarica autorizzata, non, invece, la provenienza dei rifiuti dalla ristrutturazione dell'immobile del CP_1
Sotto altro profilo, il Giudice ha tratto conferma, rispetto alla tesi del convenuto, dal rilievo per cui, come era provato in atti, il Condominio
pag.
[...]
[...] aveva stipulato con l'attrice in data 13 Parte_3 Parte_1
maggio 2009, un contratto di appalto, nell'ambito del quale il CP_1
aveva rivestito la qualità di progettista e di direttore dei lavori.
Inoltre, ad avviso del Giudice, doveva ritenersi provato documentalmente il fatto che il per la ristrutturazione del suo CP_1
appartamento sito nel medesimo stabile, aveva incaricato CP_4
e che i lavori erano stati eseguiti da tale società nel periodo dal
[...]
17.06.2010 al 18.10.2010.
A diverse conclusioni, peraltro, non consentiva, secondo il Giudice, di pervenire l'istruttoria orale svolta in corso di causa, dovendosi le deposizioni dei testi indicati dall'attrice, e , Testimone_1 Tes_2
ritenersi inattendibili, siccome intrinsecamente contraddittorie. Inoltre,
l'altra teste indicata dall'attrice, , rendeva una Testimone_3
deposizione generica, essendosi limitata a dichiarare che la veva Pt_1
lavorato per il ma nulla di preciso riferendo in merito CP_1
all'effettività dei lavori asseritamente eseguiti presso l'immobile del
[...]
nonché alla tipologia degli stessi. CP_1
Anche il teste , pur avendo confermato la circostanza Tes_4
relativa all'esecuzione dei lavori descritti in citazione da parte della società attrice, dichiarava che, nello stesso periodo, la società stava eseguendo lavori alla facciata del palazzo di via Covotti 23/25.
Inoltre, i testi e erano inattendibili, Testimone_5 Testimone_6
avendo riferito di aver lavorato alle dipendenze della a far data Pt_1
dal maggio 2010.
pag. 8/28 Infine, il teste legale rappresentante pro tempore della Testimone_7
IMI S.r.l., confermava che gli oneri di discarica erano stati integralmente pagati dall' e che il materiale conferito, derivante da Parte_1
demolizioni di pavimenti e tramezzi, come indicato dal codice indicato nel documento, proveniva da Via Covotti di Avellino, ma tale dichiarazione non permetteva di collegare i rifiuti alla ristrutturazione dell'appartamento del piuttosto che a quella del fabbricato CP_1
condominiale.
Per converso, ad avviso del Giudice, probante era quanto riferito dall'amministratore pro tempore del n. Controparte_2
23/25, , che, escusso quale teste, dichiarava che “la ditta Testimone_8
aveva un montacarichi installato più a destra del palazzo” e che CP_1
“i lavori condominiali eseguiti dalla sono iniziati a metà dell'anno Pt_1
2009 mentre la comunicazione fattami dal per i suoi lavori è stata CP_1
presentata alla fine dell'anno 2009 circa;
posso precisare che io, in qualità di Amministratore, ho comunicato all'ing. – quale Testimone_9
coordinatore della sicurezza dei lavori condominiali – la presenza di altra impresa nell'area condominiale impegnata nei lavori presso
l'appartamento di ”. CP_1
Inoltre, il teste, Avv. legale del , Testimone_10 CP_2
confermava che i lavori erano stati eseguiti presso l'immobile in proprietà del convenuto da una diversa società e che i ponteggi erano stati utilizzati esclusivamente dalla società attrice per l'esecuzione dei lavori condominiali e non anche per quelli effettuati in favore dei singoli condomini.
pag. 9/28 In senso conforme militava la deposizione testimoniale resa dall'ing.
coordinatore per la sicurezza dei lavori Testimone_9
condominiali.
In conclusione, il Giudice ha ritenuto non provato che i lavori, per i quali parte attrice richiedeva il pagamento, fossero stati effettivamente commissionati dal alla e da quest'ultima CP_1 Parte_1
effettivamente eseguiti presso l'immobile in proprietà del convenuto.
Nemmeno era emersa con chiarezza la tipologia di lavori che l'attrice aveva dedotto di aver eseguito in favore del convenuto, avuto particolare riguardo alla coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne, alla sostituzione e posa in opera dei gocciolatoi a forma di beccuccio, al noleggio a caldo di un carro ponte autosollevante ed autogrù ed al trasporto a discarica di materiale.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza, dolendosi della valutazione che il primo Giudice aveva compiuto delle risultanze istruttorie.
L'istante ha dedotto che, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, il teste , quale condomino del fabbricato di Via Covotti n Testimone_1
23/25 di Avellino, fosse indifferente alle parti e che lo stesso aveva confermato che nel contratto di appalto, intercorso tra il e CP_2
la società attrice, erano escluse le opere di coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari in proprietà CP_1
e di sostituzione dei gocciolatoi a forma di beccuccio posti sulle
[...]
pag. 10/28 balconate aggettanti, che affacciano sulla Via Tagliamento, di proprietà del convenuto. Per converso, l'avere il teste asserito di ignorare i termini del contratto non ne minava la credibilità.
Tra l'altro, quanto riferito dal suddetto teste era coerente con le affermazioni di tutti i testimoni indicati dal ( – CP_1 Tes_11
collaboratore del D.LL arch. -, – amm.re del CP_1 Testimone_8
fabbricato condominiale -, e – condomino ed avvocato Testimone_10
del condominio), i quali avevano dichiarato che i “lavori di coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari del
non erano presenti nel computo metrico di progetto e quindi CP_2
neanche dell'appalto” e che ”gli sversatoi dell'acqua piovana (gocciolatoi) da sostituire non erano presenti nel computo metrico e quindi nell'appalto”.
Attendibile doveva considerarsi, ad avviso dell'istante, anche il teste
, il quale aveva ben distinto – senza esitazione e confusione – Tes_2
i lavori eseguiti dalla per conto del e quelli di Parte_1 CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a favore del
. CP_2
La stessa teste , moglie in separazione dei beni del Testimone_3
e soprattutto ragioniera della aveva confermato che la Parte_2 Pt_1
società aveva lavorato su incarico del CP_1
Inoltre, confermava che, mentre l'impresa era Tes_4 Pt_1
intenta a “fare i lavori alla facciata del palazzo di Via Covotti 23/25”,
pag. 11/28 esaudiva contemporaneamente anche gli ordini “personali” impartiti dal D.LL..
Il Giudice, poi, incorreva in una chiara contraddizione, poiché, da un lato, collocava i lavori privati presso l'appartamento del a cura della CP_1
nel periodo 17/06/2010 al 18/10/2010, dall'altro, non CP_4
considerava il fatto che la fattura n. 497 del 21/09/2009, inerente al preteso noleggio dell'ascensore da parte del ricadeva in un CP_1
periodo ampiamente estraneo al lasso di tempo indicato.
Ancora, il Giudice non si era pronunciato sulla capacità a deporre dei testi e Avv.to , quest'ultimo ancora Testimone_8 Testimone_10
impegnato in cause contro l'impresa e, soprattutto, non aveva Pt_1
considerato che la circostanza che i ponteggi installati dall'attrice erano impiegati per eseguire l'appalto condominiale, non ne escludeva l'impiego, ad opera della per 11 giorni in 6 mesi, da luglio a Pt_1
dicembre del 2009, anche per esecuzione di opere e servizi a favore del singolo condomino e Direttore dei Lavori.
Peraltro, nella sentenza, il Giudice non aveva preso posizione sull'eccezione di inammissibilità, da essa sollevata in primo grado, della prova per testi articolata dal al fine di dimostrare l'avvenuto CP_1
pagamento per contanti di una parte del corrispettivo oggetto di causa.
L'appellante ha, poi, esaminato puntualmente le prove offerte in relazione ai singoli capi di domanda da esso avanzati, sostenendo che, per ciascuna di esse, le risultanze istruttorie confortavano i propri pag. 12/28 assunti (cfr. le deduzioni di cui alle pagine da 14 a 25 dell'appello, cui si rinvia per relationem).
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'attrice aveva invocato il pagamento della somma di €. 2.287,44 relativamente alla fattura n. 5200901182 del 20/07/2009 emessa dalla
. CP_5
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto sul punto aveva dedotto che” in occasione del rifacimento del “cappotto” della facciata di proprietà
[...]
, la si offrì di procurare all'odierno convenuto i soli pannelli CP_1 Pt_1
isolanti della I pannelli in questione erano Controparte_5
dello spessore di 6 cm e di colore giallo. Tale materiale è stato regolarmente pagato da attraverso una rimessa per contanti di CP_1
€ 2.000,00 eseguita alla presenza di più testimoni e per la quale l'odierno comparente non ha ricevuto alcuna fattura”.
Quindi, il ha ammesso, in primo grado, la fornitura ed ha CP_1
eccepito il pagamento per contanti.
Rispetto alla prova per testi del pagamento, tuttavia, coglie nel segno la censura svolta dall'appellante.
Infatti, premesso che, in primo grado, la tanto con la memoria ex Pt_1
art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. quanto nel verbale di udienza del giorno 9 settembre 2018, si era opposta a detta prova in quanto contraria ai limiti pag. 13/28 imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., deve rilevarsi che, effettivamente, la prova non andasse ammessa.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che il G.I., nell'ammettere con ordinanza del 16.3.2018 la detta prova, non indicava le ragioni che consentivano di derogare al limite di valore posto dall'art. 2721 c.c. in tema di prova dei contratti e dei pagamenti. Del resto, ad avviso della
Corte, non ricorre alcuna delle circostanze a tal fine indicate dalla norma e, in specie, non quella costituita dalla qualità delle parti, venendo in rilievo il rapporto tra una s.r.l., che stava eseguendo lavori nel fabbricato condominiale, ed un condomino, per giunta architetto e direttore dei medesimi lavori. Invero, trattandosi di soggetti professionalmente dediti a siffatte attività, è arduo ipotizzare che gli stessi abbiano inteso regolare per contanti il pagamento de quo, specie a fronte dell'emissione, a carico della della fattura per l'acquisto del Pt_1
materiale e della conseguente necessità di riportare nella propria contabilità il ricevuto pagamento con strumenti tracciabili. Inoltre, non rileva il riferimento alla natura del contratto, concernendo il pagamento la fornitura di materiale, da impiegare nell'ambito di lavori di ristrutturazione, per un importo nemmeno di per sé tanto esiguo (pari ad euro 2.287,44).
Tra l'altro, la tesi difensiva del secondo cui la fornitura veniva CP_1
pagata mediante pagamento per contanti di euro 2.000,00, confligge apertamente con il valore della somma indicata nell'azionata fattura, pari, come detto, ad euro 2.287,44, rendendo, anche per tale ragione, inammissibile la prova orale.
pag. 14/28 La sentenza, inoltre, ha anche male interpretato la domanda, avendo stigmatizzato la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'avvenuta installazione e posa in opera di detti pannelli, laddove la rispetto Pt_1
agli stessi, aveva domandato solo il costo per la fornitura.
In definitiva, ha errato il Tribunale nel valorizzare la prova testimoniale del pagamento, trattandosi di un mezzo di prova inammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c..
Ne segue che, avendo il convenuto ammesso la fornitura ma non dimostrato il pagamento, la pretesa dell'appellante debba sul punto accogliersi.
§ 6.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza, per avere il Giudice rigettato la richiesta di pagamento dell'importo di euro 500,00, pari al costo per la sostituzione dei gocciolatoi presenti sulle balconate del piano settimo
(appartamento Rosa).
Secondo l'appellante la sentenza è, in parte qua, erronea, perché dall'istruttoria orale e dal computo metrico afferente ai lavori oggetto dell'appalto intercorso tra e , emergeva che la Pt_1 CP_2
sostituzione dei gocciolatoi non rientrava in tale contratto.
§ 7.
Anche tale censura è fondata.
Nella sentenza impugnata si legge testualmente che il teste Tes_1
riferiva che, nel contratto di appalto intercorso tra il
[...]
pag. 15/28 e la società attrice, erano escluse le opere di coibentazione CP_2
con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari in proprietà di e di sostituzione dei gocciolatoi a forma di Controparte_1
beccuccio posti sulle balconate aggettanti che affacciano sulla Via
Tagliamento di Avellino ed in proprietà di . Controparte_1
Ciò posto, non si condivide la valutazione di inattendibilità di detto teste, operata dal Giudice, sia in quanto, trattandosi di un condomino, lo stesso era, effettivamente, del tutto disinteressato alla lite in esame, intercorrente tra altro condomino e la sia perché è irrilevante Pt_1
che il teste abbia riferito di non conoscere i dettagli del contratto di appalto Erregi/Condominio. Tale riferita circostanza non esclude affatto che il teste, soggetto qualificato rispetto alla specifica questione oggetto di prova proprio in quanto condomino dell'edificio, ben potesse sapere, proprio perché stabilmente residente nell'edificio, che i lavori eseguiti da per conto del Condominio non interessavano la sostituzione Pt_1
dei gocciolatoi.
Del resto, tale circostanza è effettivamente confortata dalla lettura del computo metrico afferente all'appalto dei lavori condominiali, prodotto in giudizio da Infatti, in tale documento, riportante l'elenco dei Pt_1
lavori eseguiti dall'attrice per conto del , non figura la CP_2
sostituzione dei gocciolatoi del balcone del settimo piano.
In contrario non giova obiettare che si tratterrebbe di intervento da eseguirsi su di una parte condominiale e da pagarsi dal Condominio.
pag. 16/28 Infatti, a parte il contenuto delle prove di cui dinanzi si è detto, la stessa giurisprudenza chiarisce che “ In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
6624 del 30/04/2012).
Quindi, non essendo i gocciolatoi parti ornamentali della facciata, quanto, piuttosto, opere strutturali a beneficio del singolo balcone, tese a favorire il deflusso delle acque e ad evitarne il ristagno sul piano di calpestio, è coerente ritenere che il costo di tale intervento gravi sul
[...]
in proprio. CP_1
In contrario non risulta nemmeno dirimente l'“Ordine di Servizio n. 1”, prodotto da in quanto lo stesso dimostra solo che il Controparte_1
convenuto, quale D.L. dei lavori condominiali, disponeva che la Pt_1
nell'esecuzione dell'appalto, facesse precedere, la sostituzione di tre gocciolatoi sulla balconata del settimo piano (di proprietà, appunto, dello stesso , dalla realizzazione del manto cementizio. In altri CP_1
termini, il documento, mentre conferma che l'opera veniva realizzata dall'attrice, non ne dimostra affatto l'inclusione nell'appalto condominiale, atteso che l'ordine impartito al riguardo dal D.L.
pag. 17/28 concerneva una lavorazione preliminare, quale, appunto, il masso cementizio.
Tra l'altro, in senso contrario all'assunto del merita rimarcare CP_1
che l'ordine di servizio, dinanzi esaminato, non contemplava affatto la sostituzione dei gocciolatoi in tutti i balconi del fabbricato, cosa che di certo sarebbe accaduta qualora tale intervento fosse rientrato nell'appalto concluso tra ed CP_2 Pt_1
La circostanza, sostenuta dall'appellante, è stata, peraltro, confermata anche dal teste , collaboratore del il quale, con Tes_11 CP_1
riferimento ai gocciolatoi, riferiva che: “gli sversatoi dell'acqua piovana
(gocciolatoi) da sostituire non erano presenti nel computo metrico e quindi nell'appalto” (cfr. atto di appello pag. 9, ove era riportato il tenore della deposizione, da ritenersi corrispondente al contenuto della dichiarazione testimoniale in difetto di specifiche contestazioni ad opera dell'appellato).
Ad avviso del Collegio, inoltre, la sentenza è meritevole di censura anche laddove ha ritenuto poco attendibili i testi e Testimone_5 [...]
, i quali, secondo quanto riportato dallo stesso Tribunale, Tes_6
avevano confermato l'avvenuta demolizione da parte della società attrice dei vecchi gocciolatoi e la posa in opera dei nuovi a forma di beccuccio, forniti dal e posti alla base dei parapetti in CP_1
calcestruzzo delle balconate aggettanti (prospicienti Via Tagliamento).
Orbene, a fronte di tali affermazioni, la cui attendibilità è corroborata proprio dalla chiara concordanza delle stesse con tutte le altre prove sin pag. 18/28 qui esaminate, il primo Giudice ha appuntato la propria attenzione, al fine di screditarne la credibilità, sul dato, indicato dai testi, di avere lavorato per la a far data dal maggio 2010 e, dunque, in un arco Pt_1
temporale successivo ai lavori per cui è causa.
Ciò premesso, si deve, sul punto, rilevare che il Giudice ha valorizzato una discrasia che concerneva un aspetto affatto marginale della testimonianza, omettendo, invece, di apprezzare il cuore delle deposizioni, in cui i testi avevano riferito con di particolari delle Tes_12
opere eseguite dalla Pt_1
Tra l'altro, a stretto rigore, il Giudice, prima di valorizzare la rilevata discrasia, avrebbe dovuto chiedere ai testi chiarimenti circa l'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della e Pt_1
l'eventuale aporia indotta da tale dato rispetto a quello rappresentato dall'epoca cui risalivano i lavori oggetto di causa.
Quindi, la pretesa contraddizione di cui si legge in sentenza non appare tale da minare la credibilità dei testi, sia in quanto riguarda un aspetto del tutto secondario, sia perché il G.I. avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori e chiedere maggiori delucidazioni al fine di saggiare meglio l'attendibilità dei dichiaranti rispetto all'indicato profilo temporale.
Pertanto, dovendosi ritenere provata, alla stregua di quanto sin qui detto, la sostituzione, su incarico ed a beneficio del in proprio, CP_1
e non quale D.L. dei lavori in condominio, dei ridetti gocciolatoi del balcone di proprietà esclusiva ed in difetto di puntali contestazioni pag. 19/28 afferenti al quantum, il capo di domanda in esame deve accogliersi, con riconoscimento dell'importo richiesto di euro 500,00.
§ 8.
L'appellante ha, poi, lamentato il mancato accoglimento, ad opera del
Giudice, del capo di domanda concernente il costo della posa in opera dei pannelli coibentanti di colore azzurro.
Anche tale richiesta è fondata.
In primo grado, il ha resistito alla domanda, sostenendo che la CP_1
aveva eseguito la sola posa in opera commissionata dal Pt_1
condominio dei pannelli isolanti al fine di coibentare la facciata dell'edificio. Lo stesso ha dichiarato di avere acquistato personalmente i pannelli isolanti unitamente al materiale edile necessario alla loro posa in opera.
Orbene, ad avviso del Collegio, le indicate difese depongono in senso coerente con l'assunto dell'appellante.
Invero, la circostanza, sostenuta dal di avere egli stesso CP_1
acquistato, a sue spese, il materiale edile ed i pannelli isolanti, necessari per la coibentazione di mq 100 della facciata condominiale, induce ad escludere l'inerenza di tale intervento all'appalto condominiale. Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, i fondi per eseguire gli interventi di manutenzione di un edificio in condominio vengono normalmente versati dai condomini all'amministratore sulla base di un preventivo approvato dall'assemblea. Ciò è tanto più vero quando, come nella pag. 20/28 specie, si sia al cospetto di interventi di una certa rilevanza economica, che riguardano la manutenzione di parti estese dell'edificio.
Ne segue che l'avere il sostenuto in proprio la spesa, afferente CP_1
all'acquisto dei citati pannelli, induce a ritenere, già sul piano logico, che l'intervento in questione afferisse alla proprietà privata dello stesso, quale condomino, e non, invece, all'appalto condominiale.
Tra l'altro, sul punto, soccorre la sopra già richiamata deposizione del teste , della cui attendibilità, come detto, non vi è Testimone_1
ragione di dubitare.
Ed ancora, il computo metrico afferente all'appalto condominiale, pure dinanzi richiamato, corrobora quanto osservato, non includendo, tra i lavori eseguiti dalla su incarico del condominio, la coibentazione Pt_1
della facciata e l'installazione di pannelli.
Inoltre, il , su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha CP_1
nemmeno dimostrato che, per l'installazione di detti pannelli, la Pt_1
già era stata pagata dal condominio.
Ne segue che, accertata l'esecuzione della prestazione e la sua riferibilità al in proprio e in assenza di specifiche contestazioni sul CP_1
quantum, vada riconosciuto all'appellante il costo di tale intervento, nella richiesta misura di euro 712,56.
§ 9.
L'istante ha censurato la sentenza anche per avere rigettato il capo di domanda con cui essa aveva chiesto il corrispettivo, pari ad euro pag. 21/28 8.800,00, del noleggio a caldo (e cioè con operai della della Parte_1
autogrù e dei ponteggi della medesima società.
Tanto sul presupposto di avere impiegato, per 11 giorni non consecutivi nell'arco temporale tra il mese di luglio ed il mese di dicembre del 2009, tale attrezzatura al fine di eseguire, nell'interesse e su incarico del
[...]
in proprio, la discesa di calcinacci, vecchi infissi, scossaline oltre CP_1
che per il tiro in alto di tavelle e pannelli isolanti.
§ 10.
La censura è, in parte qua, infondata, sia pure per una ragione diversa rispetto a quella valorizzata dal primo Giudice.
Invero, è pacifico che gli interventi eseguiti dalla su incarico del Pt_1
siano stati eseguiti nell'arco temporale, tra il mese di luglio ed CP_1
il mese di dicembre del 2009, in cui la società stava operando anche e soprattutto per conto del nell'ambito dell'appalto inerente CP_2
alla manutenzione ordinaria del fabbricato di via Cavotti.
Tale dato, peraltro, oltre ad essere stato dedotto dalla stessa appellante, emerge anche dalle deposizioni testimoniali.
Per tutte si consideri proprio la deposizione di , che, come Testimone_3
riportato in sentenza, riferiva che “in quel periodo vi erano anche in corso lavori della per il condominio di Via Covotti per la ristrutturazione Pt_1
delle facciate”.
pag. 22/28 Nello stesso senso milita quanto dichiarato dal teste , Tes_4
secondo cui, nel periodo in contestazione, “stavamo facendo i lavori alla facciata del palazzo di via Covotti 23/25”.
Ancora, l'amministratore pro tempore del Condominio di via Covotti n.
, riferiva che “la ditta aveva un Controparte_6 CP_1
montacarichi installato più a destra del palazzo” e il teste Avv. Tes_10
, legale del Condominio, riferiva che la utilizzava i ponteggi
[...] Pt_1
per l'esecuzione dei lavori condominiali.
Se, quindi, come emerge univocamente dalle indicate risultanze probatorie, è certo, che, all'epoca cui risalgono i dedotti interventi nella proprietà esclusiva del , la stava eseguendo anche i lavori CP_1 Pt_1
alla facciata del condominio, per i quali necessitava dell'impiego di ponteggi e dell'attrezzatura occorrente al trasporto del materiale dal basso in alto e viceversa, è logico desumerne che l'istante non possa pretendere di imputare al sia pure limitatamente agli indicati CP_1
11 giorni, il costo del noleggio di tale attrezzatura.
Invero, trattandosi di un bene strumentale del quale l'attrice si stava servendo anche nell'ambito dell'appalto in condominio, è evidente che il relativo costo rientri tra quelli che la stessa ha dovuto affrontare per adempiere all'obbligazione contrattuale nascente da tale vincolo negoziale. Detto in altri e più chiari termini, si è al cospetto di un onere economico che l'impresa avrebbe sostenuto anche a prescindere dagli sporadici interventi eseguiti per conto del CP_1
pag. 23/28 Del resto, l'appellante non ha nemmeno dedotto e provato che, nei giorni
(peraltro nemmeno specificamente individuati) in cui lavorava su incarico del il nolo a caldo non era funzionale anche ai lavori CP_1
condominiali e, comunque, tale assunto appare contrastato dagli esiti dell'istruttoria orale, da cui, come visto, emerge la sostanziale contemporaneità dei due rapporti (Erregi/Condominio ed Parte_4
.
[...]
Per tale ragione, quindi, il capo di sentenza in questione, integrato nella motivazione alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere confermato.
§ 11.
Infine, l'appellante ha censurato il mancato accoglimento, da parte del
Tribunale, del capo di domanda avente ad oggetto il rimborso del costo sostenuto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerenti alla parziale demolizione di elementi dell'unità abitativa del convenuto.
Al riguardo, ha sostenuto che la sentenza non aveva opportunamente valorizzato le deposizioni testimoniali e le risultanze documentali in atti.
§ 12.
L'indicata censura è infondata, per l'assorbente ragione che, come correttamente evidenziato dal Giudice, la documentazione richiamata dall'appellante e la stessa deposizione del teste Testimone_7
confermano sì il pagamento, da parte della delle fatture emesse Pt_1
a carico della stessa per il trasporto in discarica di scarti di lavorazioni pag. 24/28 e materiale di risulta, ma non provano anche l'inerenza di tale materiale ad attività svolte dalla società su incarico del CP_1
Del resto, sul punto, l'assunto dell'appellante non coglie nel segno, laddove sostiene che sarebbe stato onere del convenuto offrire la prova contraria che tale smaltimento era stato effettuato per conto del
. CP_2
Infatti, avendo il negato l'avversa pretesa, spettava, piuttosto, CP_1
ad dimostrare che la spesa da essa sostenuta riguardava un Pt_1
intervento eseguito su incarico del convenuto.
Nondimeno, siccome, al riguardo, i formulari dei rifiuti, ovviamente, nulla provano, potendo attestare solo che un trasporto di materiale via sia stato, e considerata, per quanto prima detto, la contemporaneità delle lavorazioni svolte dall'appellante, per conto del Condominio e del non vi è modo di ricondurre causalmente la spesa de qua al CP_1
rapporto intercorso dall'attrice con il piuttosto che all'appalto CP_1
relativo ai lavori in condominio.
§ 13.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame, la domanda deve accogliersi limitatamente al minore importo di euro 3.500,00.
In difetto di specifica domanda, invero non formulata nemmeno nella citazione di primo grado ed assente anche nell'atto di appello, sua tale importo non vanno riconosciuti gli interessi.
§ 14.
pag. 25/28 All'accoglimento dell'appello ed alla conseguente riforma della gravata sentenza segue, a norma dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del capo di pronuncia che condannava l'attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali e la necessità di procedere ad un rinnovato regolamento delle stesse, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò posto, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del
[...]
Peraltro, in considerazione dell'oggettiva e significativa differenza CP_1
che intercorre tra il petitum e la statuizione di condanna, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella misura di 2/3 le spese di entrambi i gradi, mentre per il residuo 1/3 le stesse debbono porsi a carico del CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di pag. 26/28 ragione della domanda, condanna a pagare, in Controparte_1
favore dell'appellante, euro 3.500,00;
b) compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna
[...]
alla rifusione, in favore dell'appellante, del residuo CP_1
1/3, residuo che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 34,32 per esborsi, euro 850,66 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 127,50 per esborsi, euro 971,66 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/28 pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2279/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/04/2023, e notificata in data
06/04/2023, pendente
TRA
(P. I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Farese (C. F. Parte_2
), giusta procura in calce all'atto di citazione di CodiceFiscale_1
primo grado;
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Stefano Matetich (C.F. ), come da C.F._3
procura da intendersi in calce alla comparsa d costituzione;
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) revocare l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino, rigettando la richiesta di CTU formulate dalla con memoria Parte_1
ex art. 183 6° comma n 2 cpc, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, e, per l'effetto ammettere il mezzo istruttorio;
2) In ogni caso anche qualora, per i fatti dedotti in questa sede, ritenga inutile
l'espletamento del mezzo istruttorio, Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello
Adita, in riforma totale o parziale della sentenza impugnata, Condannare al pagamento in favore della istante della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di €. 13.099,15, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dalla istruttoria di causa o che sarà ritenuta congrua di giustizia;
3) Condannare alla refusione, delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio. In Via istruttoria, ferme le eccezioni contenute in atti, si chiede Ammettersi CTU tecnica per la verifica dell'esecuzione dei lavori della congruità dei prezzi”.
Per “a) respingere l'appello interposto dalla Controparte_1 Pt_1
perché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto,
[...]
confermando integralmente la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di
Avellino; b) respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il
pag. 2/28 Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di CTU formulate dalla
c) favore di spese e competenze di lite, con rimborso Parte_1
forfetario, iva e cpa come per legge, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., spese generali 12,5%, iva e c.a.- con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 23 novembre 2015 (e rinotificato il 14 aprile 2016, ai sensi dell'art. 164, co. 2, c.p.c.), la ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirne pronunciare la Controparte_1
condanna al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di euro
13.099,15.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto: di aver eseguito, nel periodo compreso tra i mesi di luglio 2009 e dicembre 2009, presso l'immobile in proprietà del convenuto ubicato in Controparte_1
Avellino alla Via Covotti n. 23/25, le seguenti opere: nolo a caldo di carro ponte auto-sollevante nonché autogru per discesa calcinacci, vecchi infissi, scossaline e tiro in alto di tavelle e pannelli isolanti per complessivi undici giorni non continuativi;
fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per una superficie di circa 100 mq;
posa in opera di gocciolatoi;
trasporto e discarica di materiali per un peso complessivo di 32,42 m/3; di aver maturato nei confronti del convenuto per l'esecuzione di tali lavori un credito complessivo pari ad € 13.099,15, di cui € 8.800,00 per il nolo automezzi;
€ 3.000,00 per la fornitura e posa in opera di pannelli isolanti;
€ 500,00 per la posa in opera dei gocciolatoi ed € 799,15 per il trasporto di materiale a discarica;
di aver pag. 3/28 infruttuosamente esperito un tentativo di bonario componimento della lite a mezzo lettera raccomandata A/R n. 00-030831721-99-7 del 27 aprile 2015.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il convenuto che, nel resistere alla pretesa, ha negato di avere mai intrattenuto con l'attrice alcun rapporto contrattuale.
In particolare, il convenuto ha dedotto che, nel periodo indicato in citazione, presso il , è stata eseguita Controparte_2
una duplice tipologia di lavori: di manutenzione ordinaria e straordinaria della facciata del fabbricato e di CP_3
ristrutturazione e ridistribuzione degli appartamenti posti al settimo piano in proprietà del CP_1
Ha aggiunto che, mentre i primi sono stati eseguiti dalla società attrice in favore del , in forza di contratto di appalto stipulato in CP_2
data 13 maggio 2009, con cui è stata anche affidata la direzione dei lavori all'odierno convenuto i secondi sono stati eseguiti in Controparte_1
favore del convenuto da altra società, la Controparte_4
Parte convenuta ha, poi, aggiunto che, con riguardo ai lavori che hanno interessato il fabbricato condominiale, è stato introdotto dal innanzi al Tribunale di Avellino un Controparte_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo (recante R.G.
3161/2011), all'esito del quale è stata accertata la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori affidati in appalto alla società
pag. 4/28 attrice e la sussistenza di vizi e difetti costruttivi, con ingenti danni sia alle singole unità immobiliari sia alla facciata ed agli spazi comuni.
A seguito di tale procedimento è stato, altresì, accertato l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto da parte del in favore CP_2
dell'attrice, in virtù della transazione del 21.5.2012.
Il ha, poi rappresentato, in riferimento all'attività di nolo di CP_1
carroponte autosollevante ed autogru per discesa di materiale vario, che, durante l'esecuzione di entrambi i lavori, condominiali e di ristrutturazione dell'immobile del sul fabbricato condominiale CP_1
sono stati installati due carroponti, di cui uno fatto installare dall'attrice sulla facciata di accesso al fabbricato (ad est), per l'esecuzione dei lavori condominiali ed utilizzato esclusivamente dai dipendenti della Pt_1
stessa e, l'altro, posto sulla facciata posteriore (rivolta ad ovest), fatto installare dal convenuto per i lavori di ristrutturazione e CP_1
ridistribuzione degli appartamenti del settimo piano, di sua proprietà e noleggiato dalla impresa individuale Euro Noleggi.
Quanto, poi, alla posa in opera dei pannelli isolanti, il convenuto ha dedotto che la in occasione del rifacimento del “cappotto” Parte_1
della facciata di proprietà del convenuto, si è offerta di procurare allo stesso tali pannelli, i quali, oltre ad essere stati interamente pagati dal sono stati installati dalla . CP_1 CP_4
Con riguardo alla posa in opera del gocciolatoio, il convenuto ha fatto rilevare che tale attività rientra nell'ambito dei lavori “ordinari” attinenti al rifacimento delle balconate e terrazzi deliberati dal pag. 5/28 Condominio e che, pertanto, la posa in opera degli stessi è da considerarsi quale lavoro condominiale e non già opera svolta in favore del singolo condomino, Infine, con riferimento al Controparte_1
trasporto in discarica di materiali, il ha rappresentato di aver CP_1
incaricato, per le opere di ristrutturazione degli appartamenti di sua proprietà, unicamente la la quale, in data 10.8.2010, ha Controparte_4
conferito i materiali di risulta ad una discarica autorizzata, presso la
ID ZI s.r.l..
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, all'esito il Tribunale ha pronunciato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così ha statuito: “rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto condanna Controparte_1
l'attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore del convenuto, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, la con atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 06/05/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., la cui scadenza sarebbe maturata in data 08/05/2023, ha proposto appello sollecitandone l'integrale riforma.
Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
pag. 6/28 All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte ha accordato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione in decisione l'udienza del 12.12.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso che spettava all'attrice provare il titolo contrattuale posto a base della domanda e l'esecuzione, in favore del delle dedotte prestazioni, ha ritenuto che, in base alle CP_1
risultanze documentali acquisite in atti, l'onere probatorio non potesse ritenersi assolto.
Il Tribunale ha, quindi, passato in rassegna le risultanze istruttorie osservando che: la fattura n. 5200901182 del 20 luglio 2009, emessa da ed intestata alla prodotta Controparte_5 Parte_1
dall'attrice, dimostrava unicamente l'avvenuto acquisto di quanto indicato nel documento, non anche l'avvenuta installazione e posa in opera da parte della società attrice del materiale acquistato;
i documenti di trasporto dei materiali a discarica, prodotti da parte attrice, dimostravano solo l'avvenuto conferimento dei rifiuti presso una discarica autorizzata, non, invece, la provenienza dei rifiuti dalla ristrutturazione dell'immobile del CP_1
Sotto altro profilo, il Giudice ha tratto conferma, rispetto alla tesi del convenuto, dal rilievo per cui, come era provato in atti, il Condominio
pag.
[...]
[...] aveva stipulato con l'attrice in data 13 Parte_3 Parte_1
maggio 2009, un contratto di appalto, nell'ambito del quale il CP_1
aveva rivestito la qualità di progettista e di direttore dei lavori.
Inoltre, ad avviso del Giudice, doveva ritenersi provato documentalmente il fatto che il per la ristrutturazione del suo CP_1
appartamento sito nel medesimo stabile, aveva incaricato CP_4
e che i lavori erano stati eseguiti da tale società nel periodo dal
[...]
17.06.2010 al 18.10.2010.
A diverse conclusioni, peraltro, non consentiva, secondo il Giudice, di pervenire l'istruttoria orale svolta in corso di causa, dovendosi le deposizioni dei testi indicati dall'attrice, e , Testimone_1 Tes_2
ritenersi inattendibili, siccome intrinsecamente contraddittorie. Inoltre,
l'altra teste indicata dall'attrice, , rendeva una Testimone_3
deposizione generica, essendosi limitata a dichiarare che la veva Pt_1
lavorato per il ma nulla di preciso riferendo in merito CP_1
all'effettività dei lavori asseritamente eseguiti presso l'immobile del
[...]
nonché alla tipologia degli stessi. CP_1
Anche il teste , pur avendo confermato la circostanza Tes_4
relativa all'esecuzione dei lavori descritti in citazione da parte della società attrice, dichiarava che, nello stesso periodo, la società stava eseguendo lavori alla facciata del palazzo di via Covotti 23/25.
Inoltre, i testi e erano inattendibili, Testimone_5 Testimone_6
avendo riferito di aver lavorato alle dipendenze della a far data Pt_1
dal maggio 2010.
pag. 8/28 Infine, il teste legale rappresentante pro tempore della Testimone_7
IMI S.r.l., confermava che gli oneri di discarica erano stati integralmente pagati dall' e che il materiale conferito, derivante da Parte_1
demolizioni di pavimenti e tramezzi, come indicato dal codice indicato nel documento, proveniva da Via Covotti di Avellino, ma tale dichiarazione non permetteva di collegare i rifiuti alla ristrutturazione dell'appartamento del piuttosto che a quella del fabbricato CP_1
condominiale.
Per converso, ad avviso del Giudice, probante era quanto riferito dall'amministratore pro tempore del n. Controparte_2
23/25, , che, escusso quale teste, dichiarava che “la ditta Testimone_8
aveva un montacarichi installato più a destra del palazzo” e che CP_1
“i lavori condominiali eseguiti dalla sono iniziati a metà dell'anno Pt_1
2009 mentre la comunicazione fattami dal per i suoi lavori è stata CP_1
presentata alla fine dell'anno 2009 circa;
posso precisare che io, in qualità di Amministratore, ho comunicato all'ing. – quale Testimone_9
coordinatore della sicurezza dei lavori condominiali – la presenza di altra impresa nell'area condominiale impegnata nei lavori presso
l'appartamento di ”. CP_1
Inoltre, il teste, Avv. legale del , Testimone_10 CP_2
confermava che i lavori erano stati eseguiti presso l'immobile in proprietà del convenuto da una diversa società e che i ponteggi erano stati utilizzati esclusivamente dalla società attrice per l'esecuzione dei lavori condominiali e non anche per quelli effettuati in favore dei singoli condomini.
pag. 9/28 In senso conforme militava la deposizione testimoniale resa dall'ing.
coordinatore per la sicurezza dei lavori Testimone_9
condominiali.
In conclusione, il Giudice ha ritenuto non provato che i lavori, per i quali parte attrice richiedeva il pagamento, fossero stati effettivamente commissionati dal alla e da quest'ultima CP_1 Parte_1
effettivamente eseguiti presso l'immobile in proprietà del convenuto.
Nemmeno era emersa con chiarezza la tipologia di lavori che l'attrice aveva dedotto di aver eseguito in favore del convenuto, avuto particolare riguardo alla coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne, alla sostituzione e posa in opera dei gocciolatoi a forma di beccuccio, al noleggio a caldo di un carro ponte autosollevante ed autogrù ed al trasporto a discarica di materiale.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la sentenza, dolendosi della valutazione che il primo Giudice aveva compiuto delle risultanze istruttorie.
L'istante ha dedotto che, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, il teste , quale condomino del fabbricato di Via Covotti n Testimone_1
23/25 di Avellino, fosse indifferente alle parti e che lo stesso aveva confermato che nel contratto di appalto, intercorso tra il e CP_2
la società attrice, erano escluse le opere di coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari in proprietà CP_1
e di sostituzione dei gocciolatoi a forma di beccuccio posti sulle
[...]
pag. 10/28 balconate aggettanti, che affacciano sulla Via Tagliamento, di proprietà del convenuto. Per converso, l'avere il teste asserito di ignorare i termini del contratto non ne minava la credibilità.
Tra l'altro, quanto riferito dal suddetto teste era coerente con le affermazioni di tutti i testimoni indicati dal ( – CP_1 Tes_11
collaboratore del D.LL arch. -, – amm.re del CP_1 Testimone_8
fabbricato condominiale -, e – condomino ed avvocato Testimone_10
del condominio), i quali avevano dichiarato che i “lavori di coibentazione con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari del
non erano presenti nel computo metrico di progetto e quindi CP_2
neanche dell'appalto” e che ”gli sversatoi dell'acqua piovana (gocciolatoi) da sostituire non erano presenti nel computo metrico e quindi nell'appalto”.
Attendibile doveva considerarsi, ad avviso dell'istante, anche il teste
, il quale aveva ben distinto – senza esitazione e confusione – Tes_2
i lavori eseguiti dalla per conto del e quelli di Parte_1 CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a favore del
. CP_2
La stessa teste , moglie in separazione dei beni del Testimone_3
e soprattutto ragioniera della aveva confermato che la Parte_2 Pt_1
società aveva lavorato su incarico del CP_1
Inoltre, confermava che, mentre l'impresa era Tes_4 Pt_1
intenta a “fare i lavori alla facciata del palazzo di Via Covotti 23/25”,
pag. 11/28 esaudiva contemporaneamente anche gli ordini “personali” impartiti dal D.LL..
Il Giudice, poi, incorreva in una chiara contraddizione, poiché, da un lato, collocava i lavori privati presso l'appartamento del a cura della CP_1
nel periodo 17/06/2010 al 18/10/2010, dall'altro, non CP_4
considerava il fatto che la fattura n. 497 del 21/09/2009, inerente al preteso noleggio dell'ascensore da parte del ricadeva in un CP_1
periodo ampiamente estraneo al lasso di tempo indicato.
Ancora, il Giudice non si era pronunciato sulla capacità a deporre dei testi e Avv.to , quest'ultimo ancora Testimone_8 Testimone_10
impegnato in cause contro l'impresa e, soprattutto, non aveva Pt_1
considerato che la circostanza che i ponteggi installati dall'attrice erano impiegati per eseguire l'appalto condominiale, non ne escludeva l'impiego, ad opera della per 11 giorni in 6 mesi, da luglio a Pt_1
dicembre del 2009, anche per esecuzione di opere e servizi a favore del singolo condomino e Direttore dei Lavori.
Peraltro, nella sentenza, il Giudice non aveva preso posizione sull'eccezione di inammissibilità, da essa sollevata in primo grado, della prova per testi articolata dal al fine di dimostrare l'avvenuto CP_1
pagamento per contanti di una parte del corrispettivo oggetto di causa.
L'appellante ha, poi, esaminato puntualmente le prove offerte in relazione ai singoli capi di domanda da esso avanzati, sostenendo che, per ciascuna di esse, le risultanze istruttorie confortavano i propri pag. 12/28 assunti (cfr. le deduzioni di cui alle pagine da 14 a 25 dell'appello, cui si rinvia per relationem).
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'attrice aveva invocato il pagamento della somma di €. 2.287,44 relativamente alla fattura n. 5200901182 del 20/07/2009 emessa dalla
. CP_5
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto sul punto aveva dedotto che” in occasione del rifacimento del “cappotto” della facciata di proprietà
[...]
, la si offrì di procurare all'odierno convenuto i soli pannelli CP_1 Pt_1
isolanti della I pannelli in questione erano Controparte_5
dello spessore di 6 cm e di colore giallo. Tale materiale è stato regolarmente pagato da attraverso una rimessa per contanti di CP_1
€ 2.000,00 eseguita alla presenza di più testimoni e per la quale l'odierno comparente non ha ricevuto alcuna fattura”.
Quindi, il ha ammesso, in primo grado, la fornitura ed ha CP_1
eccepito il pagamento per contanti.
Rispetto alla prova per testi del pagamento, tuttavia, coglie nel segno la censura svolta dall'appellante.
Infatti, premesso che, in primo grado, la tanto con la memoria ex Pt_1
art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. quanto nel verbale di udienza del giorno 9 settembre 2018, si era opposta a detta prova in quanto contraria ai limiti pag. 13/28 imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., deve rilevarsi che, effettivamente, la prova non andasse ammessa.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che il G.I., nell'ammettere con ordinanza del 16.3.2018 la detta prova, non indicava le ragioni che consentivano di derogare al limite di valore posto dall'art. 2721 c.c. in tema di prova dei contratti e dei pagamenti. Del resto, ad avviso della
Corte, non ricorre alcuna delle circostanze a tal fine indicate dalla norma e, in specie, non quella costituita dalla qualità delle parti, venendo in rilievo il rapporto tra una s.r.l., che stava eseguendo lavori nel fabbricato condominiale, ed un condomino, per giunta architetto e direttore dei medesimi lavori. Invero, trattandosi di soggetti professionalmente dediti a siffatte attività, è arduo ipotizzare che gli stessi abbiano inteso regolare per contanti il pagamento de quo, specie a fronte dell'emissione, a carico della della fattura per l'acquisto del Pt_1
materiale e della conseguente necessità di riportare nella propria contabilità il ricevuto pagamento con strumenti tracciabili. Inoltre, non rileva il riferimento alla natura del contratto, concernendo il pagamento la fornitura di materiale, da impiegare nell'ambito di lavori di ristrutturazione, per un importo nemmeno di per sé tanto esiguo (pari ad euro 2.287,44).
Tra l'altro, la tesi difensiva del secondo cui la fornitura veniva CP_1
pagata mediante pagamento per contanti di euro 2.000,00, confligge apertamente con il valore della somma indicata nell'azionata fattura, pari, come detto, ad euro 2.287,44, rendendo, anche per tale ragione, inammissibile la prova orale.
pag. 14/28 La sentenza, inoltre, ha anche male interpretato la domanda, avendo stigmatizzato la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'avvenuta installazione e posa in opera di detti pannelli, laddove la rispetto Pt_1
agli stessi, aveva domandato solo il costo per la fornitura.
In definitiva, ha errato il Tribunale nel valorizzare la prova testimoniale del pagamento, trattandosi di un mezzo di prova inammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c..
Ne segue che, avendo il convenuto ammesso la fornitura ma non dimostrato il pagamento, la pretesa dell'appellante debba sul punto accogliersi.
§ 6.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza, per avere il Giudice rigettato la richiesta di pagamento dell'importo di euro 500,00, pari al costo per la sostituzione dei gocciolatoi presenti sulle balconate del piano settimo
(appartamento Rosa).
Secondo l'appellante la sentenza è, in parte qua, erronea, perché dall'istruttoria orale e dal computo metrico afferente ai lavori oggetto dell'appalto intercorso tra e , emergeva che la Pt_1 CP_2
sostituzione dei gocciolatoi non rientrava in tale contratto.
§ 7.
Anche tale censura è fondata.
Nella sentenza impugnata si legge testualmente che il teste Tes_1
riferiva che, nel contratto di appalto intercorso tra il
[...]
pag. 15/28 e la società attrice, erano escluse le opere di coibentazione CP_2
con pannelli isolanti delle pareti esterne delle unità immobiliari in proprietà di e di sostituzione dei gocciolatoi a forma di Controparte_1
beccuccio posti sulle balconate aggettanti che affacciano sulla Via
Tagliamento di Avellino ed in proprietà di . Controparte_1
Ciò posto, non si condivide la valutazione di inattendibilità di detto teste, operata dal Giudice, sia in quanto, trattandosi di un condomino, lo stesso era, effettivamente, del tutto disinteressato alla lite in esame, intercorrente tra altro condomino e la sia perché è irrilevante Pt_1
che il teste abbia riferito di non conoscere i dettagli del contratto di appalto Erregi/Condominio. Tale riferita circostanza non esclude affatto che il teste, soggetto qualificato rispetto alla specifica questione oggetto di prova proprio in quanto condomino dell'edificio, ben potesse sapere, proprio perché stabilmente residente nell'edificio, che i lavori eseguiti da per conto del Condominio non interessavano la sostituzione Pt_1
dei gocciolatoi.
Del resto, tale circostanza è effettivamente confortata dalla lettura del computo metrico afferente all'appalto dei lavori condominiali, prodotto in giudizio da Infatti, in tale documento, riportante l'elenco dei Pt_1
lavori eseguiti dall'attrice per conto del , non figura la CP_2
sostituzione dei gocciolatoi del balcone del settimo piano.
In contrario non giova obiettare che si tratterrebbe di intervento da eseguirsi su di una parte condominiale e da pagarsi dal Condominio.
pag. 16/28 Infatti, a parte il contenuto delle prove di cui dinanzi si è detto, la stessa giurisprudenza chiarisce che “ In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
6624 del 30/04/2012).
Quindi, non essendo i gocciolatoi parti ornamentali della facciata, quanto, piuttosto, opere strutturali a beneficio del singolo balcone, tese a favorire il deflusso delle acque e ad evitarne il ristagno sul piano di calpestio, è coerente ritenere che il costo di tale intervento gravi sul
[...]
in proprio. CP_1
In contrario non risulta nemmeno dirimente l'“Ordine di Servizio n. 1”, prodotto da in quanto lo stesso dimostra solo che il Controparte_1
convenuto, quale D.L. dei lavori condominiali, disponeva che la Pt_1
nell'esecuzione dell'appalto, facesse precedere, la sostituzione di tre gocciolatoi sulla balconata del settimo piano (di proprietà, appunto, dello stesso , dalla realizzazione del manto cementizio. In altri CP_1
termini, il documento, mentre conferma che l'opera veniva realizzata dall'attrice, non ne dimostra affatto l'inclusione nell'appalto condominiale, atteso che l'ordine impartito al riguardo dal D.L.
pag. 17/28 concerneva una lavorazione preliminare, quale, appunto, il masso cementizio.
Tra l'altro, in senso contrario all'assunto del merita rimarcare CP_1
che l'ordine di servizio, dinanzi esaminato, non contemplava affatto la sostituzione dei gocciolatoi in tutti i balconi del fabbricato, cosa che di certo sarebbe accaduta qualora tale intervento fosse rientrato nell'appalto concluso tra ed CP_2 Pt_1
La circostanza, sostenuta dall'appellante, è stata, peraltro, confermata anche dal teste , collaboratore del il quale, con Tes_11 CP_1
riferimento ai gocciolatoi, riferiva che: “gli sversatoi dell'acqua piovana
(gocciolatoi) da sostituire non erano presenti nel computo metrico e quindi nell'appalto” (cfr. atto di appello pag. 9, ove era riportato il tenore della deposizione, da ritenersi corrispondente al contenuto della dichiarazione testimoniale in difetto di specifiche contestazioni ad opera dell'appellato).
Ad avviso del Collegio, inoltre, la sentenza è meritevole di censura anche laddove ha ritenuto poco attendibili i testi e Testimone_5 [...]
, i quali, secondo quanto riportato dallo stesso Tribunale, Tes_6
avevano confermato l'avvenuta demolizione da parte della società attrice dei vecchi gocciolatoi e la posa in opera dei nuovi a forma di beccuccio, forniti dal e posti alla base dei parapetti in CP_1
calcestruzzo delle balconate aggettanti (prospicienti Via Tagliamento).
Orbene, a fronte di tali affermazioni, la cui attendibilità è corroborata proprio dalla chiara concordanza delle stesse con tutte le altre prove sin pag. 18/28 qui esaminate, il primo Giudice ha appuntato la propria attenzione, al fine di screditarne la credibilità, sul dato, indicato dai testi, di avere lavorato per la a far data dal maggio 2010 e, dunque, in un arco Pt_1
temporale successivo ai lavori per cui è causa.
Ciò premesso, si deve, sul punto, rilevare che il Giudice ha valorizzato una discrasia che concerneva un aspetto affatto marginale della testimonianza, omettendo, invece, di apprezzare il cuore delle deposizioni, in cui i testi avevano riferito con di particolari delle Tes_12
opere eseguite dalla Pt_1
Tra l'altro, a stretto rigore, il Giudice, prima di valorizzare la rilevata discrasia, avrebbe dovuto chiedere ai testi chiarimenti circa l'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della e Pt_1
l'eventuale aporia indotta da tale dato rispetto a quello rappresentato dall'epoca cui risalivano i lavori oggetto di causa.
Quindi, la pretesa contraddizione di cui si legge in sentenza non appare tale da minare la credibilità dei testi, sia in quanto riguarda un aspetto del tutto secondario, sia perché il G.I. avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori e chiedere maggiori delucidazioni al fine di saggiare meglio l'attendibilità dei dichiaranti rispetto all'indicato profilo temporale.
Pertanto, dovendosi ritenere provata, alla stregua di quanto sin qui detto, la sostituzione, su incarico ed a beneficio del in proprio, CP_1
e non quale D.L. dei lavori in condominio, dei ridetti gocciolatoi del balcone di proprietà esclusiva ed in difetto di puntali contestazioni pag. 19/28 afferenti al quantum, il capo di domanda in esame deve accogliersi, con riconoscimento dell'importo richiesto di euro 500,00.
§ 8.
L'appellante ha, poi, lamentato il mancato accoglimento, ad opera del
Giudice, del capo di domanda concernente il costo della posa in opera dei pannelli coibentanti di colore azzurro.
Anche tale richiesta è fondata.
In primo grado, il ha resistito alla domanda, sostenendo che la CP_1
aveva eseguito la sola posa in opera commissionata dal Pt_1
condominio dei pannelli isolanti al fine di coibentare la facciata dell'edificio. Lo stesso ha dichiarato di avere acquistato personalmente i pannelli isolanti unitamente al materiale edile necessario alla loro posa in opera.
Orbene, ad avviso del Collegio, le indicate difese depongono in senso coerente con l'assunto dell'appellante.
Invero, la circostanza, sostenuta dal di avere egli stesso CP_1
acquistato, a sue spese, il materiale edile ed i pannelli isolanti, necessari per la coibentazione di mq 100 della facciata condominiale, induce ad escludere l'inerenza di tale intervento all'appalto condominiale. Infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, i fondi per eseguire gli interventi di manutenzione di un edificio in condominio vengono normalmente versati dai condomini all'amministratore sulla base di un preventivo approvato dall'assemblea. Ciò è tanto più vero quando, come nella pag. 20/28 specie, si sia al cospetto di interventi di una certa rilevanza economica, che riguardano la manutenzione di parti estese dell'edificio.
Ne segue che l'avere il sostenuto in proprio la spesa, afferente CP_1
all'acquisto dei citati pannelli, induce a ritenere, già sul piano logico, che l'intervento in questione afferisse alla proprietà privata dello stesso, quale condomino, e non, invece, all'appalto condominiale.
Tra l'altro, sul punto, soccorre la sopra già richiamata deposizione del teste , della cui attendibilità, come detto, non vi è Testimone_1
ragione di dubitare.
Ed ancora, il computo metrico afferente all'appalto condominiale, pure dinanzi richiamato, corrobora quanto osservato, non includendo, tra i lavori eseguiti dalla su incarico del condominio, la coibentazione Pt_1
della facciata e l'installazione di pannelli.
Inoltre, il , su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha CP_1
nemmeno dimostrato che, per l'installazione di detti pannelli, la Pt_1
già era stata pagata dal condominio.
Ne segue che, accertata l'esecuzione della prestazione e la sua riferibilità al in proprio e in assenza di specifiche contestazioni sul CP_1
quantum, vada riconosciuto all'appellante il costo di tale intervento, nella richiesta misura di euro 712,56.
§ 9.
L'istante ha censurato la sentenza anche per avere rigettato il capo di domanda con cui essa aveva chiesto il corrispettivo, pari ad euro pag. 21/28 8.800,00, del noleggio a caldo (e cioè con operai della della Parte_1
autogrù e dei ponteggi della medesima società.
Tanto sul presupposto di avere impiegato, per 11 giorni non consecutivi nell'arco temporale tra il mese di luglio ed il mese di dicembre del 2009, tale attrezzatura al fine di eseguire, nell'interesse e su incarico del
[...]
in proprio, la discesa di calcinacci, vecchi infissi, scossaline oltre CP_1
che per il tiro in alto di tavelle e pannelli isolanti.
§ 10.
La censura è, in parte qua, infondata, sia pure per una ragione diversa rispetto a quella valorizzata dal primo Giudice.
Invero, è pacifico che gli interventi eseguiti dalla su incarico del Pt_1
siano stati eseguiti nell'arco temporale, tra il mese di luglio ed CP_1
il mese di dicembre del 2009, in cui la società stava operando anche e soprattutto per conto del nell'ambito dell'appalto inerente CP_2
alla manutenzione ordinaria del fabbricato di via Cavotti.
Tale dato, peraltro, oltre ad essere stato dedotto dalla stessa appellante, emerge anche dalle deposizioni testimoniali.
Per tutte si consideri proprio la deposizione di , che, come Testimone_3
riportato in sentenza, riferiva che “in quel periodo vi erano anche in corso lavori della per il condominio di Via Covotti per la ristrutturazione Pt_1
delle facciate”.
pag. 22/28 Nello stesso senso milita quanto dichiarato dal teste , Tes_4
secondo cui, nel periodo in contestazione, “stavamo facendo i lavori alla facciata del palazzo di via Covotti 23/25”.
Ancora, l'amministratore pro tempore del Condominio di via Covotti n.
, riferiva che “la ditta aveva un Controparte_6 CP_1
montacarichi installato più a destra del palazzo” e il teste Avv. Tes_10
, legale del Condominio, riferiva che la utilizzava i ponteggi
[...] Pt_1
per l'esecuzione dei lavori condominiali.
Se, quindi, come emerge univocamente dalle indicate risultanze probatorie, è certo, che, all'epoca cui risalgono i dedotti interventi nella proprietà esclusiva del , la stava eseguendo anche i lavori CP_1 Pt_1
alla facciata del condominio, per i quali necessitava dell'impiego di ponteggi e dell'attrezzatura occorrente al trasporto del materiale dal basso in alto e viceversa, è logico desumerne che l'istante non possa pretendere di imputare al sia pure limitatamente agli indicati CP_1
11 giorni, il costo del noleggio di tale attrezzatura.
Invero, trattandosi di un bene strumentale del quale l'attrice si stava servendo anche nell'ambito dell'appalto in condominio, è evidente che il relativo costo rientri tra quelli che la stessa ha dovuto affrontare per adempiere all'obbligazione contrattuale nascente da tale vincolo negoziale. Detto in altri e più chiari termini, si è al cospetto di un onere economico che l'impresa avrebbe sostenuto anche a prescindere dagli sporadici interventi eseguiti per conto del CP_1
pag. 23/28 Del resto, l'appellante non ha nemmeno dedotto e provato che, nei giorni
(peraltro nemmeno specificamente individuati) in cui lavorava su incarico del il nolo a caldo non era funzionale anche ai lavori CP_1
condominiali e, comunque, tale assunto appare contrastato dagli esiti dell'istruttoria orale, da cui, come visto, emerge la sostanziale contemporaneità dei due rapporti (Erregi/Condominio ed Parte_4
.
[...]
Per tale ragione, quindi, il capo di sentenza in questione, integrato nella motivazione alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere confermato.
§ 11.
Infine, l'appellante ha censurato il mancato accoglimento, da parte del
Tribunale, del capo di domanda avente ad oggetto il rimborso del costo sostenuto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inerenti alla parziale demolizione di elementi dell'unità abitativa del convenuto.
Al riguardo, ha sostenuto che la sentenza non aveva opportunamente valorizzato le deposizioni testimoniali e le risultanze documentali in atti.
§ 12.
L'indicata censura è infondata, per l'assorbente ragione che, come correttamente evidenziato dal Giudice, la documentazione richiamata dall'appellante e la stessa deposizione del teste Testimone_7
confermano sì il pagamento, da parte della delle fatture emesse Pt_1
a carico della stessa per il trasporto in discarica di scarti di lavorazioni pag. 24/28 e materiale di risulta, ma non provano anche l'inerenza di tale materiale ad attività svolte dalla società su incarico del CP_1
Del resto, sul punto, l'assunto dell'appellante non coglie nel segno, laddove sostiene che sarebbe stato onere del convenuto offrire la prova contraria che tale smaltimento era stato effettuato per conto del
. CP_2
Infatti, avendo il negato l'avversa pretesa, spettava, piuttosto, CP_1
ad dimostrare che la spesa da essa sostenuta riguardava un Pt_1
intervento eseguito su incarico del convenuto.
Nondimeno, siccome, al riguardo, i formulari dei rifiuti, ovviamente, nulla provano, potendo attestare solo che un trasporto di materiale via sia stato, e considerata, per quanto prima detto, la contemporaneità delle lavorazioni svolte dall'appellante, per conto del Condominio e del non vi è modo di ricondurre causalmente la spesa de qua al CP_1
rapporto intercorso dall'attrice con il piuttosto che all'appalto CP_1
relativo ai lavori in condominio.
§ 13.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame, la domanda deve accogliersi limitatamente al minore importo di euro 3.500,00.
In difetto di specifica domanda, invero non formulata nemmeno nella citazione di primo grado ed assente anche nell'atto di appello, sua tale importo non vanno riconosciuti gli interessi.
§ 14.
pag. 25/28 All'accoglimento dell'appello ed alla conseguente riforma della gravata sentenza segue, a norma dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del capo di pronuncia che condannava l'attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali e la necessità di procedere ad un rinnovato regolamento delle stesse, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa.
Ciò posto, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del
[...]
Peraltro, in considerazione dell'oggettiva e significativa differenza CP_1
che intercorre tra il petitum e la statuizione di condanna, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella misura di 2/3 le spese di entrambi i gradi, mentre per il residuo 1/3 le stesse debbono porsi a carico del CP_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di pag. 26/28 ragione della domanda, condanna a pagare, in Controparte_1
favore dell'appellante, euro 3.500,00;
b) compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna
[...]
alla rifusione, in favore dell'appellante, del residuo CP_1
1/3, residuo che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 34,32 per esborsi, euro 850,66 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 127,50 per esborsi, euro 971,66 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/28 pag. 28/28