Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 996/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. POLLASTRO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ),nata in [...] il CP_1 C.F._2
12/06/1990. Con il patrocinio dell'Avv. GRISO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella casa già adibita a casa familiare sita in Gargallo, Piazza Guidetti n. 10, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé un giorno infrasettimanale che le parti concordemente individuano nella giornata di mercoledì ( salvo ogni miglior e diverso accordo tra i genitori , potendo gli stessi derogare prevedendo altro giorno della settimana a fronte di imprevisti o impegni sopravvenuti ed inderogabili, nell'ottica della reciproca
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- in ordine alle festività pasquali, nell'anno in corso, il padre li terrà il giorno di Pasqua e la madre il giorno di Pasquetta, mentre per gli altri giorni di vacanza pasquale si applicherà la regolamentazione del periodo ordinario, e così ad anni alterni;
- in ordine alle festività natalizie, nell'anno in corso, il padre li terrà dal 24 al 25 dicembre sino alle ore 21 del giorno di Natale e da tale orario la madre li terrà con sé sino al 01/01 alle ore 14. Dalle ore 14 del 01/01 sino al 06 gennaio i bambini staranno con il padre, e così ad anni alterni;
- i figli durante le vacanze estive potranno trascorrere con il padre un periodo di 15 giorni anche non continuativi da comunicarsi entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, di modo che i genitori fruiscano delle ferie in periodi differenti;
- in occasione del compleanno dei figli vige la regola dell'alternanza, ovvero un anno staranno con la madre e l'anno successivo con il padre e così ad anni alterni, precisandosi, a riguardo, come il genitore starà con il figlio dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30;
- in occasione della Festa del Papà, i figli la trascorreranno con il padre, mentre in occasione della Festa della Mamma, i figli la trascorreranno con la madre;
- in occasione degli altri ponti e festività, i genitori concorderanno, con almeno una settimana di anticipo, con quale genitore staranno i bambini, nel rispetto del principio dell'alternanza;
- il padre provvederà al versamento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio, per complessivi € 400,00, da intendersi comprensivi anche della mensa scolastica, suscettibile di rivalutazione annuale in base agli indici Istat delle famiglie degli operai e degli impiegati, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1
- il Sig. provvederà alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli di carattere Pt_1 medico, scolastico, sportivo e ricreativo come da Protocollo del Tribunale di Torino da intendersi qui integralmente richiamato;
- l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS verrà integralmente percepito dalla signora . CP_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di nato il [...] e Parte_1 CP_1 Per_1
nato il [...]. Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 30/04/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Sulla scorta di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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