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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5215/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9420/2019 del Tribunale di Napoli, Settima Sezione civile, pubblicata in data 24 ottobre 2019, vertente
TRA
(codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano, alla Via Corso Campano n. 315, presso lo studio dell'Avv. Nicola Arena (codice fiscale , che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata C.F._2
al fascicolo telematico -APPELLANTE-
E
(P. Iva Controparte_1
), con sede legale in Milano, alla Piazza Diaz n. 6, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto n.
162, presso lo studio dell' avv. Francesco Napolitano (codice fiscale che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.Con atto di citazione per l'udienza del 11 settembre 2015, notificato il 6
maggio 2015 , conveniva in giudizio la esponendo : Parte_1 Controparte_1
“ A) che l'istante è proprietario dell'appartamento sito in Minturno (CT) vo alla
via Appia n. 308;
B) che il giorno 07.02. 2014 nel predetto immobile si verificò un incendio;
C) che a seguito di detto evento si verificavano estesi danni alla struttura e alle
suppellettili;
D) che l'appartamento “de quo” è garantito, per il predetto rischio, con la
[...]
; CP_1 E) che avviata la rituale attività istruttoria, la perveniva ad un Parte_2
accordo con parte istante formalizzato a mezzo atto di quietanza per un ammontare
pari ad euro 42.000;
F) che a seguito di detto accordo, il relativo pagamento non aveva luogo.” (cfr.
pag. 1, atto di citazione in primo grado)
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di:
“Accertare e dichiarare la in persona del l.r.p.t. tenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dalla proprietà di parte istante quantificati in € 42.000,00
e condannarla al relativo pagamento, spese, diritti, interessi dal di della domanda,
onorari, I.V.A. e C.P.A. all'avv. Anticipatario”
I.2. In data 16 luglio 2015 si costituiva in giudizio la Controparte_1
sostenendo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del
Tribunale di Milano ai sensi dell'art 13 delle condizioni generali di assicurazione, poi,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nonché l'infondatezza della domanda per mancata ratifica ed approvazione della relazione del tecnico ad opera della compagnia assicurativa e per mancanza dei presupposti di operatività della polizza.
Tanto premesso chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
I.3. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva poi assegnata a sentenza con i termini di cui art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 9420/2019, pubblicata il 24 ottobre 2019, il Tribunale di Napoli,
VII Sezione Civile, così provvedeva:
“ a) rigetta la domanda;
b) condanna il al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese Pt_1
di lite, che liquida in complessivi € 5.175,00, di cui € 4.500,00 per compensi
professionali ed €675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA
come per legge” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado)
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza dell'8 aprile 2020,
notificata il 20 novembre 2019- proponevano appello articolando un Parte_1
unico motivo di gravame, così rubricato “illogicità e contraddittorietà dell'impugnata
sentenza”
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere:
“riformare la sentenza n. 9420/2019 resa dal Tribunale di Napoli, poiché contraddittoria
e illogica, e per effetto condannare Controparte_1
nella persona del l.r.p.t. Ad indennizzare parte appellante nella
[...]
misura determinata dalla liquidazione amichevole per € 42.000,00, oltre spese diritti,
interessi onorari ed attribuzione del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 3 atto di appello)
II.1. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva in data …. La
, che riportandosi alle argomentazioni rassegnate nel precedente Controparte_1
grado si giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello on vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 5 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 febbraio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9420/2019, - dopo aver ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Napoli ed aver accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria- ha rigettato la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo oggetto dell'accordo, intitolato “liquidazione amichevole”, sul presupposto che “la
vincolatività della determinazione del danno sofferto dall'assicurato risulta
espressamente subordinata alla ratifica ed all'approvazione della mandante dello studio
tecnico (….) che nella specie risulta pacifico che non sia intervenuta”.
2. Con un unico motivo di appello – rubricato “Illogicità e contraddittorietà
dell'impugnata sentenza” si doleva della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda attorea volta al pagamento dell'indennizzo così come liquidato nell'accordo di liquidazione amichevole.
In particolare, assumendo che l'accordo di liquidazione amichevole non fosse soggetto ad alcuna riserva che ne potesse impedire l'esecuzione, se non quella del deposito del fascicolo istruttorio da parte della Procura, sosteneva l'inapplicabilità “( della parte) del
documento al centro del procedimento che si richiama alla mancata ratifica” perché
altrimenti, controparte sfuggirebbe a qualsiasi adempimento.
In aggiunta, sosteneva – ove si ritenesse necessaria la ratifica dell'accordo - la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi del Falsus procurator ai sensi dell'art. 1398 c.c.
Il motivo è infondato per quanto di ragione
2.1. In via preliminare, occorre premettere che a seguito del Parte_1
sinistro, datato 7 febbraio 2014 - che ha visto coinvolto in un incendio il fabbricato di sua proprietà sito in Minturno, alla via Appia n. 308 - chiedeva alla in Controparte_1
data 10 febbraio 2014 in ottemperanza alla polizza assicurativa ” n. CP_2
0008480, di intervenire ai fini della liquidazione dell'indennizzo. In ossequio alle condizioni generali della polizza in oggetto, la compagnia assicurativa provvedeva per il tramite dello Studio Tecnico peritale associato CP_1
“ ” ad addivenire ad un accordo di liquidazione amichevole con il proprio Controparte_3
assicurato Parte_1
Per quel che è di interesse, va sottolineato che l'atto di liquidazione amichevole -
con cui veniva quantificato l'indennizzo pari ad € 42.000,00 - è stato sottoscritto dallo studio tecnico associato per conto della e dal danneggiato ove CP_1 Parte_1
veniva espressamente previsto che lo studio tecnico associato agiva per conto di
[...]
“ con espressa riserva di ratifica ed approvazione della propria mandante” CP_1
e che “il pagamento del suindicato importo è subordinato alla presentazione del fascicolo
istruttorio”.
Nel caso di specie, occorre sottolineare, che il ha agito in giudizio al fine di Pt_1
ottenere il pagamento dell'indennizzo quantificato in € 42.000,00 dalla
[...]
in virtù dell'accordo di liquidazione amichevole stipulato con lo studio tecnico CP_1
associato più sopra indicato (che agiva in qualità di mandatario della compagnia assicuratrice).
Ciò posto, questa Corte rileva, così come già precisato dal Tribunale di Napoli, l'
assenza del carattere della vincolatività del suindicato atto di liquidazione, essendo espressamente subordinata alla ratifica da parte della mandante , che Controparte_1
nel caso di specie non è mai intervenuta in tal senso.
Ancora, non supporta la tesi dell'odierno appellante, la circostanza secondo cui si tratterebbe di un'ipotesi di falsus procurator ai sensi dell'art. 1398 c.c.
Al riguardo, occorre premettere che come statuito all'interno dello stesso atto di liquidazione ed in conformità ai principi generali in tema di rappresentanza, per la produzione degli effetti degli atti compiuti dal rappresentante nella sfera giuridica del rappresentato era (è) necessaria una ratifica di tali atti quantomeno ex post da parte di quest'ultimo e, pertanto, non si comprende in che modo lo Studio tecnico avrebbe agito come rappresentante senza poteri, essendo all'interno dello stesso atto - si ripete,
sottoscritto da - espressamente prevista la necessità della ratifica da Parte_1
parte della mandante CP_1
Fermo quanto sopra, dunque, il Collegio ritiene infondato il motivo di gravame così
come formulato da non avendo l'atto di liquidazione amichevole Parte_1
impegnato la volontà della compagnia assicurativa, stante la mancata ratifica e,
conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado.
3. Vi è, quindi, sicuramente una soccombenza dell'appellante che Parte_1
giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 1.101 a € 5.200)
dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello promosso da - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Parte_1
n. 9420/ 2019 pubblicata in data 24 ottobre 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello promosso da e per l'effetto conferma integralmente Parte_1
la sentenza di primo grado.
B) Condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
che Controparte_1 si liquidano in € 1.387,00, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio